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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
Nella persona della G.I. dott.ssa Adele Pipitone, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio recante il n.991 r.g. dell'anno 2023
TRA
C o n c a A l e s s i o , n a t o a E r i c e i l 2 2 . 1 2 . 1 9 8 0 (C.F. ), residente C.F._1 in Trapani via Catito n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Galluffo come da procura in atti
Attore
E
M A U R O A n n a C e c i l i a n a t a a d E r i c e ( T P ) i l 1 9 . 0 5 . 1 9 8 0
(C.F. ) e residente in [...], C.F._2
Convenuta-contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
La controversia ha origine dalla domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti di , conseguente al fatto illecito occorso in Trapani, in Controparte_1 data 14.06.2016, allorquando lo stesso subiva lesioni personali in conseguenza di un gancio, penzolante, ad altezza d'uomo, legato con una corda al balcone dell'abitazione della convenuta, che veniva ad impattare sul Conca, il quale si trovava a transitare sulla pubblica via.
Nello specifico, ricorrendo prontamente alle cure dei sanitari presso il vicino P.O., riportava trauma da stiramento della palpebra occhio destro con sospetto stiramento o disinfezione dell'aponeurosi dell'elevatore della palpebra, giudicate guaribili in 8 gg, salvo complicazione.
Dal fatto occorso scaturiva giudizio penale avanti al Giudice di Pace;
in data 18.01.2022 il
Tribunale di Trapani in funzione di Giudice dell'Appello, con sentenza n.
1.22 Reg. Sent. emessa nel procedimento penale n. 585/16 RGNR, in parziale riforma della sentenza n.
22.21 emessa dal Giudice di Pace di Trapani il 26.02.21, riteneva Controparte_1 colpevole del reato ascrittole, condannandola alla pena di € 200,00 di multa ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, , rimettendo CP_2 la stessa dinnanzi al Giudice Civile per la determinazione.
1 Il provvedimento acquistava autorità di giudicato in relazione ai fatti di reato accertati in data 06.02.2022.
Rimasta contumace nel presente giudizio parte convenuta, la causa veniva istruita con consulenza medica sull'attore e posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta risulta provato, atteso che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso nei confronti del condannato, “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (cfr. conforme Cass. S.U.1768/2011).
Occorre verificare, allora, la ricorrenza dei presupposti fondanti la domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito.
A tal riguardo si osserva che, per i principi generali dettati in tema di responsabilità extracontrattuale, affinché possa ritenersi sussistente la responsabilità di colui che ha commesso il fatto, è necessario vengano accertati come ricorrenti gli elementi costitutivi del fatto illecito, quali il fatto dannoso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di casualità fra il danno e la condotta del soggetto agente (art. 2043 c.c.).
Verificata, come nel caso di specie, la sussistenza di un fatto illecito, della condotta illecita del soggetto agente, qualificata come colposa o dolosa, e della riconducibilità della stessa all'autore - elementi accertati, con effetto di giudicato, nel giudizio penale di condanna - occorre valutare e quantificare, in questo giudizio, il quantum risarcibile al soggetto danneggiato.
Sopperiscono, in tal senso, le risultanze della c.t.u. disposta in corso di giudizio, condivise da questo Decidente, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
È stato accertato, infatti, che l'attore, ha riportato un trauma da stiramento della palpebra dx con sospetto stiramento o disinserzione dell'aponeurosi dell'elevatore della palpebra, come da referto di P.S.; resosi necessario, si sottoponeva a intervento chirurgico presso la Casa di Cura “Suore dell'Addolorata” di “OD riposizionamento del muscolo elevatore della palpebra” eseguito dal dott. e a successive visite di Persona_1 controllo.
Il c.t.u. ha concluso, quindi, che come danno secondario al trauma subito in data 14.06.2016 sono da valutare in OD solamente le lesioni osservate a livello della palpebra superiore, in quanto esiti dell'intervento chirurgico di riposizionamento del muscolo elevatore della palpebra per disinserzione post traumatica del muscolo elevatore della palpebra, e la valutazione del giudizio estetico con un danno complessivo pari al 4% quattro per cento (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico edito da
, Milano 2016, per Controparte_3 Controparte_4
. Tale percentuale di invalidità è motivata dalla costante, seppure lieve, apertura
[...]
2 della fessura palpebrale e dalla modesta pseudoptosi, e dal pregiudizio estetico, che sebbene circoscritto e lievissimo, è percettibile ad una attenta osservazione (cfr. pag.12 perizia in atti)
In base alla documentazione sanitaria visionata il c.t.u. ha, inoltre, riconosciuto una invalidità totale per 4 gg., invalidità temporanea parziale al 75% (ITP) pari a giorni 10 (dieci), al 50% pari a giorni 8 (otto), al 25% pari a giorni 2 (due). Inoltre, le lesioni hanno causato postumi permanenti (c.d. danno biologico), valutato ed accertato nella misura del 4% (c.d. danno micro permanente), pervenendo a tale percentuale attraverso un calcolo che questo Giudice condivide.
Da qui, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%) sulla base del valore punto dell'età al momento del sinistro (36) e al valore dell'invalidità, applicando i valori aggiornati e di cui al D.M. 18 luglio 2025 conformemente a quanto sostenuto dalla recente più recente giurisprudenza, si liquida a titolo di danno biologico permanente la somma di €
4.358,42.
Il risarcimento del danno spettante all'attore deve, altresì, ricomprendere il danno da inabilità temporanea che il consulente ha computato per l'invalidità temporanea totale € 224,72(4gg.), per invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35, per invalidità temporanea parziale al 50% € 224,72, per invalidità temporanea parziale al 25% € 28,09 e così per un totale danno biologico temporaneo €.898,88
In accoglimento della domanda attorea la convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore, della somma complessiva di
€.5.257.30.
Su tale somma devono essere calcolati gli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda e fino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, come in domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del danno effettivamente accertato ed in ragione dei parametri di cui al D.M. 147/2022; le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta condanna , al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, della somma complessiva di €. 5.257,30, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
2) condanna parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€.2.500,00 per compenso di procuratore, oltre rimb.forf. al 15%, iva e cap come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
3) condanna parte soccombente al pagamento delle spese della c.t.u., come già liquidate in atti.
Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
Nella persona della G.I. dott.ssa Adele Pipitone, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio recante il n.991 r.g. dell'anno 2023
TRA
C o n c a A l e s s i o , n a t o a E r i c e i l 2 2 . 1 2 . 1 9 8 0 (C.F. ), residente C.F._1 in Trapani via Catito n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Galluffo come da procura in atti
Attore
E
M A U R O A n n a C e c i l i a n a t a a d E r i c e ( T P ) i l 1 9 . 0 5 . 1 9 8 0
(C.F. ) e residente in [...], C.F._2
Convenuta-contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
La controversia ha origine dalla domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti di , conseguente al fatto illecito occorso in Trapani, in Controparte_1 data 14.06.2016, allorquando lo stesso subiva lesioni personali in conseguenza di un gancio, penzolante, ad altezza d'uomo, legato con una corda al balcone dell'abitazione della convenuta, che veniva ad impattare sul Conca, il quale si trovava a transitare sulla pubblica via.
Nello specifico, ricorrendo prontamente alle cure dei sanitari presso il vicino P.O., riportava trauma da stiramento della palpebra occhio destro con sospetto stiramento o disinfezione dell'aponeurosi dell'elevatore della palpebra, giudicate guaribili in 8 gg, salvo complicazione.
Dal fatto occorso scaturiva giudizio penale avanti al Giudice di Pace;
in data 18.01.2022 il
Tribunale di Trapani in funzione di Giudice dell'Appello, con sentenza n.
1.22 Reg. Sent. emessa nel procedimento penale n. 585/16 RGNR, in parziale riforma della sentenza n.
22.21 emessa dal Giudice di Pace di Trapani il 26.02.21, riteneva Controparte_1 colpevole del reato ascrittole, condannandola alla pena di € 200,00 di multa ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, , rimettendo CP_2 la stessa dinnanzi al Giudice Civile per la determinazione.
1 Il provvedimento acquistava autorità di giudicato in relazione ai fatti di reato accertati in data 06.02.2022.
Rimasta contumace nel presente giudizio parte convenuta, la causa veniva istruita con consulenza medica sull'attore e posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta risulta provato, atteso che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso nei confronti del condannato, “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (cfr. conforme Cass. S.U.1768/2011).
Occorre verificare, allora, la ricorrenza dei presupposti fondanti la domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito.
A tal riguardo si osserva che, per i principi generali dettati in tema di responsabilità extracontrattuale, affinché possa ritenersi sussistente la responsabilità di colui che ha commesso il fatto, è necessario vengano accertati come ricorrenti gli elementi costitutivi del fatto illecito, quali il fatto dannoso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di casualità fra il danno e la condotta del soggetto agente (art. 2043 c.c.).
Verificata, come nel caso di specie, la sussistenza di un fatto illecito, della condotta illecita del soggetto agente, qualificata come colposa o dolosa, e della riconducibilità della stessa all'autore - elementi accertati, con effetto di giudicato, nel giudizio penale di condanna - occorre valutare e quantificare, in questo giudizio, il quantum risarcibile al soggetto danneggiato.
Sopperiscono, in tal senso, le risultanze della c.t.u. disposta in corso di giudizio, condivise da questo Decidente, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
È stato accertato, infatti, che l'attore, ha riportato un trauma da stiramento della palpebra dx con sospetto stiramento o disinserzione dell'aponeurosi dell'elevatore della palpebra, come da referto di P.S.; resosi necessario, si sottoponeva a intervento chirurgico presso la Casa di Cura “Suore dell'Addolorata” di “OD riposizionamento del muscolo elevatore della palpebra” eseguito dal dott. e a successive visite di Persona_1 controllo.
Il c.t.u. ha concluso, quindi, che come danno secondario al trauma subito in data 14.06.2016 sono da valutare in OD solamente le lesioni osservate a livello della palpebra superiore, in quanto esiti dell'intervento chirurgico di riposizionamento del muscolo elevatore della palpebra per disinserzione post traumatica del muscolo elevatore della palpebra, e la valutazione del giudizio estetico con un danno complessivo pari al 4% quattro per cento (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico edito da
, Milano 2016, per Controparte_3 Controparte_4
. Tale percentuale di invalidità è motivata dalla costante, seppure lieve, apertura
[...]
2 della fessura palpebrale e dalla modesta pseudoptosi, e dal pregiudizio estetico, che sebbene circoscritto e lievissimo, è percettibile ad una attenta osservazione (cfr. pag.12 perizia in atti)
In base alla documentazione sanitaria visionata il c.t.u. ha, inoltre, riconosciuto una invalidità totale per 4 gg., invalidità temporanea parziale al 75% (ITP) pari a giorni 10 (dieci), al 50% pari a giorni 8 (otto), al 25% pari a giorni 2 (due). Inoltre, le lesioni hanno causato postumi permanenti (c.d. danno biologico), valutato ed accertato nella misura del 4% (c.d. danno micro permanente), pervenendo a tale percentuale attraverso un calcolo che questo Giudice condivide.
Da qui, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%) sulla base del valore punto dell'età al momento del sinistro (36) e al valore dell'invalidità, applicando i valori aggiornati e di cui al D.M. 18 luglio 2025 conformemente a quanto sostenuto dalla recente più recente giurisprudenza, si liquida a titolo di danno biologico permanente la somma di €
4.358,42.
Il risarcimento del danno spettante all'attore deve, altresì, ricomprendere il danno da inabilità temporanea che il consulente ha computato per l'invalidità temporanea totale € 224,72(4gg.), per invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35, per invalidità temporanea parziale al 50% € 224,72, per invalidità temporanea parziale al 25% € 28,09 e così per un totale danno biologico temporaneo €.898,88
In accoglimento della domanda attorea la convenuta deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore, della somma complessiva di
€.5.257.30.
Su tale somma devono essere calcolati gli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda e fino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, come in domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del danno effettivamente accertato ed in ragione dei parametri di cui al D.M. 147/2022; le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta condanna , al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, della somma complessiva di €. 5.257,30, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
2) condanna parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€.2.500,00 per compenso di procuratore, oltre rimb.forf. al 15%, iva e cap come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
3) condanna parte soccombente al pagamento delle spese della c.t.u., come già liquidate in atti.
Così deciso in Trapani all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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