Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/12/2024, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 159/2024 diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società ME.GA FOODS S.A.S. DI DR RA
& AR RE & C. (c.f. 02239360403 REA FO-251818), con sede in Cesena, Via delle Mele n. 40, e del socio accomandatario DR RA n. Cesena il 15/06/1959
(c.f. [...]) ivi residente, via Gadda n. 171
Visto il ricorso proposto in data 05/12/2024 da
ME.GA FOODS S.A.S. DI DR RA & AR RE & C. (c.f.
02239360403 REA FO-251818), con sede in Cesena, Via delle Mele n. 40, in persona del socio accomandatario DR RA, assistito dall'avv. Francesco Montanari (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a
Ravenna, via Carducci n. 5
− esaminati gli atti ed i documenti;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la debitrice ricorrente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− rilevato che l'imprenditore che richiede l'apertura della propria liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 37 e 39 CCII, deve depositare:
• le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
• le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IV A relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
• una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
• l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali ne siano muniti
• una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore;
− dato atto che il debitore ha provveduto a depositare quanto richiesto, ad eccezione della relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione dell'ultimo quinquennio che, tuttavia, non impedisce l'esame nel merito del ricorso;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
− rilevato in particolare che la società ricorrente è imprenditore commerciale svolgendo attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, atteso che dai bilanci prodotti emerge che negli ultimi tre esercizi la società ha avuto un attivo patrimoniale superiore a €
300.000, mentre nel medesimo periodo i ricavi sono ammontati ad oltre € 200.000 e i debiti anche non scaduti sono risultati superiori a € 500.000;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante dalle circostanze rappresentante in ricorso e confermate dalla documentazione prodotta da cui emerge che sin dal 2021, a seguito della chiusura di molti clienti e della concorrenza della grande distribuzione, si sono notevolmente ridotti i ricavi, generando perdite dall'esercizio 2022 per € 46.604, aumentante nell'esercizio 2023 a € 131.851,31 anche per effetto delle conseguenze della grave alluvione che ha colpito la Romagna e nonostante la riduzione dei costi di gestione, tanto da indurre la società a rivolgersi a dei professionisti per tentare la strada della regolazione negoziale della crisi, salvaguardando la continuità, attraverso un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII senza tuttavia riuscire a raggiungere l'adesione del numero necessario di creditori, pur a fronte della disponibilità delle banche ad aderirvi, e determinando la società a sospendere l'attività e liquidare il magazzino per evitare un aggravamento delle perdite che, nel corso del 2024, sono risultate pari €
31.262,17;
− ritenuto pertanto che a fronte della descritta situazione la società ME.GA FOODS S.A.S.
DI DR RA & AR RE & C. non sia più in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, risultando compromessa la prosecuzione dell'attività aziendale ed essendo l'attivo ben inferiore al passivo e versi effettivamente in stato di insolvenza con ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− dato atto che ai sensi dell' art. 256 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della società di persone determina l'apertura, in estensione, della liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili e nel caso in esame del solo socio accomandatario ED
AN, risultando deceduto da oltre un anno l'altro socio accomandatario AR
EN, come si evince dal certificato di morte prodotto (decesso avvenuto in data
08/11/2021) ;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di ME.GA FOODS S.A.S. DI DR RA & AR RE &
C. (c.f. 02239360403 REA FO-251818), con sede in Cesena, Via delle Mele n. 40, nonché ai sensi dell'art. 256 CCII nei confronti del socio accomandatario DR RA
n. Cesena il 15/06/1959 (c.f. [...]) ivi residente, via Gadda n. 171;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Curatore la dott.ssa TECLA SUCCI (c.f. [...]), con studio in Forlì, Corso
Mazzini n. 54, int. 4, iscritta all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti
Contabili di Forlì-Cesena e all'elenco Nazionale dei Gestori della crisi, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina previa verifica della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, di cui dovrà dare atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c. e rispetto a ME.GA FOODS S.A.S. DI DR RA & AR RE & C.
(c.f. 02239360403) e al socio DR RA (c.f. [...]): 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al
P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.
FISSA il giorno 27/03/2025 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 05/12/2024
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca