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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320240016163644000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla rag. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Indirizzo_2, ha impugnato la cartella esattoriale n. 103202400161636 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata il 19 maggio 2025, avente per oggetto il recupero di un credito irpef, non riconosciuto come spettante per l'anno d'imposta 2021, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate il 7 luglio 2025, depositato presso la segreteria della Corte di
Giustizia, assegnato il numero di ruolo 223/2025, il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione in composizione monocratica.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, si costituiva in giudizio, depositando le proprie controdeduzioni, per eccepire la cessazione della materia del contendere, domandando la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La causa è stata trattata e spedita a sentenza all'udienza del 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato la cartella citata, assumendo di avere diritto al riconoscimento del credito.
L'Ufficio, ha verificato la spettanza del credito, sgravando la cartella impugnata.
Cessata quindi tra le parti la materia del contendere ai sensi dell'art. 46, d. lgs. n. 546/92, resta da decidere sulle spese del giudizio, insistendo l'Ufficio per la liquidazione a suo favore, potendo la controversia sul riconoscimento del credito, venire decisa prima dell'odierno giudizio, se la contribuente avesse risposto alla comunicazione di irregolarità o se si fosse messa in contatto direttamente con l'Amministrazione.
Ciò posto, rileva il giudice che la cartella impugnata non riconosceva il credito irpef di 1.492,00 euro derivante dall'anno d'imposta 2020, perché la contribuente non aveva presentato la dichiarazione Mod. Unico 2021.
Prima della notificazione della cartella, l'Ufficio aveva trasmesso all'intermediario indicato dalla ricorrente, la comunicazione di irregolarità con la richiesta del pagamento;
la ricorrente non dava tuttavia riscontro alla comunicazione, ma impugnava la successiva cartella.
Due giorni prima della presentazione del ricorso avverso la cartella, il 5 luglio 2025, la contribuente spediva la dichiarazione Mod. Unico 2021, precedentemente omessa;
a seguito della dichiarazione, l'Ufficio liquidava la dichiarazione, riconoscendo la spettanza del credito irpef ed annullando la cartella.
Da quanto accaduto, pare evidente che l'azione dell'Ufficio sia stata causata dall'omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2021 per l'anno 2020 da parte della ricorrente, con la conseguente legittima emissione della cartella di pagamento, cartella che non sarebbe stata emessa se la contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, avesse dato riscontro all'Ufficio o avesse preso contatto con esso.
Per questi motivi
la ricorrente è condannata al rimborso all'Ufficio delle spese del giudizio, che si liquidano, in via equitativa, in euro 200,00, oltre agli eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Ufficio, liquidate in euro
200,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DONVITO ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320240016163644000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 269/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla rag. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Indirizzo_2, ha impugnato la cartella esattoriale n. 103202400161636 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata il 19 maggio 2025, avente per oggetto il recupero di un credito irpef, non riconosciuto come spettante per l'anno d'imposta 2021, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate il 7 luglio 2025, depositato presso la segreteria della Corte di
Giustizia, assegnato il numero di ruolo 223/2025, il ricorso veniva assegnato alla seconda sezione in composizione monocratica.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, si costituiva in giudizio, depositando le proprie controdeduzioni, per eccepire la cessazione della materia del contendere, domandando la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La causa è stata trattata e spedita a sentenza all'udienza del 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato la cartella citata, assumendo di avere diritto al riconoscimento del credito.
L'Ufficio, ha verificato la spettanza del credito, sgravando la cartella impugnata.
Cessata quindi tra le parti la materia del contendere ai sensi dell'art. 46, d. lgs. n. 546/92, resta da decidere sulle spese del giudizio, insistendo l'Ufficio per la liquidazione a suo favore, potendo la controversia sul riconoscimento del credito, venire decisa prima dell'odierno giudizio, se la contribuente avesse risposto alla comunicazione di irregolarità o se si fosse messa in contatto direttamente con l'Amministrazione.
Ciò posto, rileva il giudice che la cartella impugnata non riconosceva il credito irpef di 1.492,00 euro derivante dall'anno d'imposta 2020, perché la contribuente non aveva presentato la dichiarazione Mod. Unico 2021.
Prima della notificazione della cartella, l'Ufficio aveva trasmesso all'intermediario indicato dalla ricorrente, la comunicazione di irregolarità con la richiesta del pagamento;
la ricorrente non dava tuttavia riscontro alla comunicazione, ma impugnava la successiva cartella.
Due giorni prima della presentazione del ricorso avverso la cartella, il 5 luglio 2025, la contribuente spediva la dichiarazione Mod. Unico 2021, precedentemente omessa;
a seguito della dichiarazione, l'Ufficio liquidava la dichiarazione, riconoscendo la spettanza del credito irpef ed annullando la cartella.
Da quanto accaduto, pare evidente che l'azione dell'Ufficio sia stata causata dall'omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2021 per l'anno 2020 da parte della ricorrente, con la conseguente legittima emissione della cartella di pagamento, cartella che non sarebbe stata emessa se la contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, avesse dato riscontro all'Ufficio o avesse preso contatto con esso.
Per questi motivi
la ricorrente è condannata al rimborso all'Ufficio delle spese del giudizio, che si liquidano, in via equitativa, in euro 200,00, oltre agli eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Ufficio, liquidate in euro
200,00.