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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE CH ZZ, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno
16.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2116/19 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Garifo Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Mercurio e Massimo Controparte_2
Mosca
e
RESISTENTE
sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della Ditta Controparte_3
individuale ED FR di , rappresentato e difeso dell'avv. Gregorio Controparte_3
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2019, il ricorrente indiata in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con e la Controparte_2 Controparte_1 nonché della responsabilità per l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente il 13.07.2018, condannare la
e in solido tra loro, al pagamento nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 66.939,48, di cui € 27.003,48 a titolo di differenze retributive, e la Parte_1 somma di € 39.936,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale per l'infortunio subito, oltre al versamento dei contributi, con interessi e rivalutazione”, con vittoria delle spese processuali.
A sostegno della domanda, deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1
senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro, con la qualifica di manovale;
di
[...]
1 essere stato assunto dal sig. , legale rappresentante della società; di aver Controparte_2 lavorato senza soluzione di continuità dal 06.02.2017 al 13.07.2018, osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07:00 alle 16:00 per sei giorni alla settimana;
di non aver beneficiato di adeguata retribuzione, di ferie e di alcuno dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati, specificamente, del settore delle costruzioni edili;
di aver percepito, nell'anno 2017, la somma di € 500,00 mensili, ad eccezione del mese di agosto in cui percepiva € 1.000,00, e dicembre, in cui riceveva la somma di € 400,00, per un totale complessivo di € 5.900,00, a fronte di una retribuzione spettante pari ad € 21.788,34; di rimanere pertanto creditore della somma di €
15.888,34, oltre contributi;
di aver percepito, nell'anno 2018, € 500,00 nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio e giugno, € 200,00 nel mese di febbraio ed € 1.500,00 nel mese di luglio, per un totale complessivo di € 4.200,00 a fronte di una retribuzione effettiva spettante pari exd € 12.951,85; di rimanere pertanto creditore della somma di € 8.751,85; di avere altresì diritto al pagamento della TFR in misura pari ad € 2.363,29; che il 13.07.2018, alle ore 14,45, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa nel cantiere di Ravaschiera sito in Davoli, subiva un gravissimo infortunio causato dal distacco da una impalcatura e conseguente caduta di un grosso manufatto metallico, che si abbatteva sul suo capo provocandogli importanti lesioni;
che al momento del fatto, così come di consueto, era sprovvisto di casco protettivo ed ogni altro ausilio per la sua sicurezza;
che a seguito dell'evento, lo stesso datore di lavoro lo trasportava nella sua vettura, condotta dall'autista della ditta, presso il Presidio
Ospedaliero di ER, dichiarando egli stesso ai sanitari che l'evento fosse riferibile a
“lesione accidentale”; che nella stessa notte, intorno alle ore 00:43, i sanitari del P.O. lo trasportavano in autombulanza presso il P.O. di Catanzaro, per eseguire Controparte_4 consulenza neurochirurgica, ove veniva formulata la seguente anamnesi: “trauma da frattura della regione fronto parietale a dx flc suturata presso il presidio di ER, eseguiti accertamenti clinico diagnostici con refertazione TC, PZ stabile riferisce trauma avvenuto durante l'espletamento dell'attività lavorativa di muratore-manovale per riferita caduta di tubi del ponteggio”; che successivamente veniva disposto il ricovero nel reparto di degenza pressi l'Unità di Neurochirurgia ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “apertura ed ampliamento della ferita lacero contusa soprastante, riparazione dell'osteosintesi dei capi di frattura con craniofix”; che la diagnosi alla dimissione era: “frattura esposta della volta cranica con emorragia subaracnoidea subdurale ed extradurale con perdita di coscienza di durata compresa tra le 24 ore. Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta non moderata”; che veniva inviato al datore di lavoro e all' l'attestato di malattia telematico;
che , nell'immediatezza CP_5 Controparte_2 dell'evento, aveva dimostrato vicinanza al lavoratore, al punto da corrispondergli nel mese di luglio, per la prima volta e a seguito dell'infortunio, la somma di € 1.500,00 a titolo di ratei
2 pregressi, promettendo nel contempo di fare fronte ad ogni suo obbligo;
che appresa la notizia della denuncia dell'infortunio si dileguava;
che a quel punto, veniva sporta denuncia di lavoro nero e infortunio all'Ufficio Territoriale del Lavoro di Catanzaro, che procedeva ad istruire la pratica mediante convocazione di il quale, tuttavia, alla presenza Controparte_2 dell'Ispettore negava la titolarità del rapporto, adducendo di essere estraneo all'appalto relativo al cantiere presso il quale il lavoratore prestava la sua attività il giorno del sinistro.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo la condanna di e Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 66.939,48, Controparte_2 di cui € 27.003,48 a titolo di differenze retributive, ed € 39.936,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale per l'infortunio subito, oltre al versamento dei contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e Controparte_1 [...]
suo legale rappresentante, i quali eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto CP_2 di legittimazione passiva, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto di lavoro.
Deduceva, in particolare, che la in qualità di proprietaria di un fabbricato di n.14 CP_6 appartamenti sito in Davoli alla Via XXV Aprile e di committente, aveva stipulato un contratto di appalto, per “l'esecuzione di lavori di completamento delle rifiniture” su detto fabbricato sito (c.d. cantiere Ravaschiera), con la autorizzando e Controparte_1 facultando quest'ultima a cedere in subappalto l'obbligazione di eseguire detti lavori;
la considerato che nel periodo in questione (2017 – 2018) non Controparte_1 aveva “proprio personale dipendente” per l'esecuzione diretta, stipulava, per l'esecuzione dei lavori edili di completamento delle rifiniture del suindicato fabbricato - “cantiere Ravaschiera” - un contratto di subappalto con l' ; che pertanto vi era Controparte_7 Controparte_3 una totale estraneità al rapporto giuridico dedotto nel presente giudizio. Nel merito, argomentava per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In conseguenza di tre decreti di differimento d'ufficio, rispettivamente del 18.03.2020, del
23.05.2020 e del 10.09.2021, disposti dal giudice precedentemente titolare del ruolo, la prima udienza tenuta dallo scrivente magistrato è quella dell'08.03.2022.
Con ordinanza del 31.05.2022, veniva disposta la chiamata in causa della ditta
[...]
, il quale, in proprio e in qualità di legale rappresentante della stessa, si Controparte_8 costituiva in giudizio in data 16.09.2022, chiedendo il rigetto della domanda attesa l'assenza di alcun rapporto di lavoro con la ditta e il suo difetto di Controparte_8 legittimazione passiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed espletamento di CTU contabile e medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
3 * * *
Il ricorso può essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
All'esito della prova testimoniale è emersa prova ragionevolmente certa circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, nonché le modalità di svolgimento della
[...] prestazione lavorativa così come dedotta in ricorso.
In particolare, il teste collega del ricorrente e della cui attendibilità non Testimone_1 vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di aver lavorato con il sig. alle dipendenze Parte_1 del sig. che il ricorrente svolgeva l'attività di manovale, senza contratto;
che veniva CP_2 retribuito in contanti;
che osservava l'orario di lavoro indicato in ricorso;
che riceveva dal convenuto direttive sul lavoro da svolgere e che a controllare il rispetto dei giorni e degli orari era il sig. che lavorava insieme a loro. Parte_2
Le dichiarazioni del teste offrono forti elementi indiziari che inducono a qualificare il rapporto di lavoro dedotto in ricorso quale lavoro subordinato.
A tal fine è utile ricordare che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore (che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore) al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Nella specie, la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro - valutata unitamente all'assenza di rischio, alla continuità della prestazione e all'osservanza di un orario predeterminato - induce a ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
A ciò si aggiunga che, all'udienza del 17.01.2024, è stato escusso il sig. Testimone_2
, fratello del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver interloquito con il sig.
[...] CP_2
- qualificatosi come suo datore di lavoro - all'esterno dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di
Catanzaro ove era ricoverato il sig. , e di aver registrato la conversazione Parte_1 tra di loro intercorsa.
La registrazione vocale è stata prodotta in giudizio dalla ditta e non è stata oggetto CP_3 di specifica contestazione da parte dei resistenti.
Orbene, il sig. nel dialogare con , al minuto 1 e 15 secondi CP_2 Testimone_2 afferma, riferendosi al ricorrente: “ha preso 900 euro al mese per 24”, e al minuto 2 e 5 secondi
4 (circa) afferma che, quando glielo presentarono “ nell'edilizia non sapeva fare nulla … mo Pt_1 lo lascio da solo”, sottolineando pertanto l'esperienza che il ricorrente ha acquisito in azienda.
Le affermazioni del sig. contenute nella predetta registrazione - non contestate dalla CP_2 resistente e confermate dal teste – dimostrano senza alcun dubbio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Il contratto prodotto dalla dal quale emerge che quest'ultima Controparte_1 aveva affidato in subappalto parte dei lavori nel cantiere Ravaschiera alla ditta di CP_3
, non è sufficiente a dimostrare che il ricorrente si trovasse – solo per l'esistenza
[...] di tale contratto – alle dipendenze del Sig. , ciò tenuto conto degli univoci elementi CP_3 di segno contrario sopra evidenziati.
Acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
occorre esaminare la domanda con la quale parte ricorrente chiede la Controparte_1 condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso il 13.07.2018, affermando sussistere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Secondo l'orientamento costante dei Giudici di Legittimità “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza
e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (cfr., in termini, Cass. n. 21590/2008).
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria è emerso come il ricorrente abbia subito in data
13.07.2018 un infortunio sul lavoro, allorquando, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa nel cantiere di Ravaschiera sito in Davoli, il distacco da una impalcatura di un manufatto metallico che si abbatteva sul suo capo gli procurava la “frattura esposta della volta cranica..”, costringendolo a sottoporsi ad intervento chirurgico.
In particolare, la dinamica del sinistro prospettata dal ricorrente ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste (escusso all'udienza del 21.02.2023) il quale ha riferito di Tes_3 non aver assistito personalmente all'infortunio, ma che, dal racconto narrato dai sig.ri CP_2
e all'esterno dell'Ospedale ove era stato ricoverato il ricorrente, ha avuto contezza CP_3 del fatto che “è volato un tubo da un'impalcatura ed è arrivato in testa al sig. ”. Parte_1
5 Tale ricostruzione trova riscontro nella registrazione prodotta dal resistente , nella CP_3 quale, al minuto 8.15 circa, verosimilmente lo stesso si esprime nei seguenti CP_3 termini: “rimbalzau, bham, e si abbattiu così…era [il ricorrente, ndr.] subbra lu camion”.
Dal contenuto della medesima registrazione, inoltre, appare come il sig. , Controparte_2 in qualità di legale rappresentante della resistente, volesse farsi interamente carico dell'assistenza all'infortunio del suo dipendente laddove al minuto 0.18 afferma: “lo assistiamo noi, voi non vi dovete preoccupare;
lui quando esce, anche se sta a casa, li paiamu la giurnata … mi pare che sia il minimo che noi possiamo fare”; d'altro canto non può revocarsi in dubbio la presenza in cantiere del datore di lavoro nell'immediatezza del fatto, circostanza che si evince al minuto 8.27 della medesima registrazione, ove lo stesso afferma “mancu menz'ura prima e lia levata la birra io, mo cu bi fazzu vidire lu rapportu che c'era” (circostanza che trova conferma nelle dichiarazioni del ricorrente rese all'udienza dell'11.05.2022, ove ha dichiarato: “poco prima dell'incidente il sig. offrì a noi che lavoravamo nel cantiere delle birre”). CP_2
Inoltre, al minuto 2.45 circa, il sig. (fratello del ricorrente), Testimone_2 afferma: “rimane il problema, a parte sti 5.000 euro che dicono che entro una settimana risolviamo, rimane il problema dell'infortunio, perché se iddhu non risulta.. [il riferimento è alla mancata formalizzazione del rapporto, ndr]”, ma a quel punto, viene interrotto dall' che dichiara “..mi ha detto CP_2 che hai parlato [riferito al sig. ] con la ragazza, che oltre a quelli vi servono 2.000 euro, che Tes_4
è quello che avrebbe liquidato ”; sennonché, il sig. precisa “no, 2.000 CP_5 Parte_1 euro di acconto, poi bisogna vedere, l'infortunio, come è messo…io non voglio un euro in più intendiamoci, però quello che verrà chiarito deve essergli corrisposto, perché se mio fratello rimane invalido anche al 3%, al
5%, è una cosa che si porterà a vita, e lui deve avere quello che gli spetta”.
Orbene, ritiene il giudicante che il tenore della conversazione intercorsa all'esterno dell'Ospedale, ed in particolare, l'assunzione di responsabilità del sig. – evincibile nel CP_2 momento in cui lo stesso afferma di voler retribuire i giorni di malattia del ricorrente (“..anche se sta a casa, li paiamu la giurnata..”) e di corrispondergli “quello che avrebbe liquidato l' ”), CP_5 dimostri con sufficiente certezza che il danno subito dal sig. , in assenza peraltro Parte_1 di prove contrarie, sia causalmente collegabile alla prestazione lavorativa.
Il nesso causale tra il trauma da frattura della regione fronto parietale e il danno riportato dal sig. si apprezza, peraltro, in considerazione della successione cronologica Parte_1 dell'infortunio, verificatosi durante l'orario di lavoro (intorno alle ore 14.45 circa del
13.07.2018) cui è seguito l'immediato trasporto del lavoratore, da parte dello stesso datore di lavoro (sig. e dall'autista della ditta sig. presso il Presidio Ospedaliero di CP_2 CP_9
ER (circostanza incontestata tra le parti).
6 Di contro, la parte datoriale (che all'udienza dell'11.05.2022 si è limitata a riferire come l'impresa non avesse mai avuto alcuna contestazione riguardo alle norme di sicurezza, v. dichiarazioni del sig. ), non ha provato di aver adottato le misure di Controparte_2 sicurezza che avrebbero scongiurato l'evento, ponendo al riparo il dipendente anche dalle conseguenze della sua eventuale imprudenza.
L'entità del danno sofferto dal ricorrente, in conseguenza del trauma subito, è stata accertata mediante consulenza tecnica medico legale.
Espletata CTU medico-legale, il dott. specialista in medicina legale, ha Persona_1 osservato quanto segue: “La documentazione clinica in nostro possesso e le risultanze dell'esame clinico
- obiettivo praticato concordano nell'indicare che il Sig. ebbe a riportare a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13.07.2018 le seguenti lesioni: Trauma cranico con frattura depressa multiframmentaria in regione fronto - parietale destra con piccolo ematoma epidurale satellite;
ferita lacero - contusa in regione fronto - parietale destra.
A causa delle suddette lesioni il periziando non ha riferito perdita di coscienza;
veniva prontamente soccorso dai colleghi di lavoro ed accompagnato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di ER dove veniva visitato, gli veniva suturata una ferita lacero - contusa al capo e praticate indagini clinico - strumentali in base alle cui risultanze veniva trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese -
Ciaccio” di Catanzaro per praticare una consulenza neurochirurgica in base alle cui risultanze veniva deciso il suo ricovero presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia della suddetta struttura sanitaria;
tuttavia, a causa della mancanza di posti letto, veniva ricoverato in letto di emergenza. Durante la degenza - che si è svolta regolarmente senza alcuna complicanza - a causa di una frattura avvallata multiframmentaria della teca cranica in sede fronto - parietale destra con piccolo ematoma epidurale, in data 16.07.2018 veniva sottoposto ad intervento di riparazione ed osteosintesi dei capi di frattura con craniofix in titanio, venendo dimesso il 23.07.2018 con prescrizione di terapia farmacologica, di praticare medicazioni della ferita a giorni alterni, di rimuovere i punti di sutura dopo 4 giorni e di praticare dopo dieci giorni T.C. dell'encefalo e visita neurochirurgica ambulatorialmente.
In data 24.07.2018 il periziando praticava controllo clinico presso il curante che gli prescriveva un periodo di riposo e cure fino al 6.08.2018.
Il Sig. ha riferito che successivamente non sono stati redatti altri certificati di malattia dal curante Parte_1
e di non essere stato sottoposto mai a controlli clinici presso l' . CP_5
Non è presente in atti né è stata esibita eventuale documentazione relativa al prosieguo del decorso clinico. In proposito, il periziando ha riferito che verso la fine del mese di luglio 2018 ha lamentato comparsa di disturbi neurologici caratterizzati da difficoltà motorie a carico dell'emisoma di destra della durata di circa due ore a motivo dei quali consultava lo Specialista Neurochirurgo dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” che
l'aveva operato, il quale non riteneva necessario il ricovero in ospedale ma prescriveva solo un aumento della
7 posologia di EP che stava assumendo per cui aumentava il dosaggio da 2 compresse a 3 compresse al giorno.
Dopo la dimissione dall'ospedale il periziando ha riferito di aver praticato la terapia prescrittagli per circa un mese;
inoltre, ha praticato T.C. dell'encefalo presso l'Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” da cui emergeva l'avvenuto riassorbimento dell'ematoma precedentemente evidenziato.
Successivamente ha praticato controlli presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia della suddetta struttura sanitaria ogni 6 mesi fino al giugno 2023.
Orbene, tenuto conto della natura e dell'entità delle originarie lesioni e del tipo di trattamento di esse nonchè dei riferimenti anamnestici, alla stregua della documentazione sanitaria disponibile, deve ritenersi che il periodo di inabilità temporanea totale si sia protratto per 25 (venticinque) giorni.
Per altri 20 (venti) giorni è sussistita una inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% (cinquanta per cento) e, quindi, per altri 40 (quaranta) giorni valutabile al 25% (venticinque per cento). I controlli effettuati successivamente alla stabilizzazione delle condizioni cliniche, ovviamente, non rientrano nella valutazione del periodo di temporanea inabilità in quanto praticati per il trattamento degli esiti e non della malattia in atto.
Non v'è dubbio che sussiste nesso di causalità materiale tra le circostanze accertate dell'infortunio e le lesioni riscontrate con relativi postumi invalidanti a carattere permanente.
Allo stato gli esiti delle originarie lesioni sono concretamente obiettivabili, tenuto conto che il tubo metallico che ha colpito al capo il periziando ha causato in regione fronto - temporale destra una frattura avvallata multiframmentata con piccolo ematoma epidurale satellite il cui trattamento ha richiesto l'apertura e
l'ampliamento della ferita lacero - contusa, precedentemente suturata nel Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di ER, per l'effettuazione di osteosintesi dei capi di frattura con craniofix in titanio a cui è residuata, oltre ad una facilmente intuibile riduzione della funzione protettiva delle strutture encefaliche svolta normalmente dalle ossa del cranio, anche una cicatrice lunga cm 12 circa, a decorso curvilineo, ipocromica, con riferita ipoestesia a livello della cute interessata dal suddetto esito cicatriziale che configura un pregiudizio estetico, sia pure di lievissima entità, nonché un'accreditabile sindrome soggettiva post cranio - traumatica i cui sintomi, sia pure non particolarmente accentuati, sono, tuttavia, ancora oggi concretamente presenti (cfr.
Esame Clinico - Obiettivo).
Per quanto attiene alla quantificazione degli esiti, in considerazione del quadro clinico emerso nel corso delle operazioni di consulenza, per come precedentemente precisato, deve prospettarsi per quanto sicuramente riconducibile all'infortunio lavorativo per cui è causa, secondo le tabelle di legge (Decreto Ministero della Salute
3 luglio 2003) nonchè i comuni barèmes in uso ( “Guida alla valutazione Parte_3 medico - legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Bargagna M. Canale
M. Consigliere F. Palmieri L. Umani Ronchi G. “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni “Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Giuffrè Ed. Milano 2016)
8 un complessivo tasso del 10% (dieci per cento), come solo danno biologico, senza sostanziali differenze per quanto riguarda la valutazione in ambito , ai sensi delle tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della CP_5
Previdenza Sociale del 12 luglio 2000.
In considerazione del lungo lasso di tempo trascorso deve ritenersi che quanto di patologico riscontrato sia ormai stabilizzato e non più suscettibile di eventuali miglioramenti.
Per quanto attiene alla somma spettante a titolo di danno biologico, alla luce delle tabelle del danno civilistico vigenti elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto che il periziando al momento dell'infortunio aveva 35 anni, va riconosciuto un importo pari a euro 5.175,00 (cinquemilacentosettantacinque/zero) per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea conseguente alle originarie lesioni, mentre va riconosciuto un importo pari a euro 21.683,00 (ventunomilaseicentoottantatrè/zero) per quanto riguarda la percentuale di danno biologico riconosciuta.
Si fa presente che dai riferimenti anamnestici nonché dalla documentazione disponibile esaminata emerge che
l' , nonostante sia stata regolarmente redatta dai Sanitari dell'Unità Operativa di Neurochirurgia CP_5 dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro la certificazione medica di infortunio sul lavoro in data 14.07.2018, non avrebbe sottoposto ad alcun controllo il periziando e, conseguentemente, non gli avrebbe corrisposto alcuna somma di denaro” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
31.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
L'ausiliare ha condivisibimente concluso, pertanto, che l'evento traumatico è compatibile con la dinamica del sinistro denunciata ed ha accertato che al medesimo evento possono essere ascritti un periodo:
- di inabilità temporanea totale pari a 25 giorni;
- di inabilità temporanea parziale al 50 % per altri 20 giorni;
-di inabilità temporanea parziale al 25% per altri 40 giorni.
Il consulente d'ufficio ha quantificato, inoltre, il danno biologico subito dal ricorrente nella misura del 10%, stima che appare congrua tenuto conto delle lesioni permanenti subite e dei parametri medico legali di riferimento (consulenza tecnica depositata in data 31.01.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche dell'istante, quali risultanti dagli atti di causa, e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili alla vicenda esame.
Dalla riconducibilità alla responsabilità datoriale della patologia sofferta dal ricorrente consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, seppure nei
9 limiti connessi alla natura lavorativa della patologia e alla necessaria applicazione dei principi in tema di danno differenziale.
Il collegamento diretto e determinante tra la prestazione lavorativa e l'evento scatenante la reazione patologica rende infatti evidente che si tratta di una tecnopatia, relativamente alla quale non opera il regime di esonero parziale di responsabilità del datore di lavoro in presenza dell'assicurazione , in quanto sussiste la pregiudiziale penale di cui all'art. 10 del t.u. n. CP_5
1124/65.
Essa ricorre per effetto dell'inadempimento al precetto dettato dall'art. 2087 c.c. che, essendo ascrivibile a colpa di chi, in ambito aziendale, non ha curato che i mezzi adoprati dal lavoratore fossero dotati di presidi funzionali a scongiurare l'evento ed ha così determinato l'insorgere la menomazione che lo affligge e, con essa, l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 590 c. 2 c.p.
L'unitaria considerazione delle distinte voci di danno poste dal ricorrente a fondamento della sua richiesta risarcitoria scaturisce dall'adesione all'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che implica una nozione unitaria e generale del danno non patrimoniale, che non ammette sottodistinzioni o sottocategorie.
Ribadita, in consonanza con la più recente dottrina e della prevalente giurisprudenza,
l'estraneità degli aspetti morali ed esistenziali del danno alla persona dalla tutela indennitaria
, giacché l' indennizza e non risarcisce il danno biologico del lavoratore, né CP_5 CP_10 tanto meno risarcisce la sofferenza morale e il pregiudizio al fare areddituale o ad altri interessi costituzionali della persona, ne consegue che nel caso, come quello di specie, di non operatività dell'esonero del datore, occorre accertare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale prodotto dalla malattia, unitariamente valutato, per poi attribuirgli solo la parte eccedente quella indennizzabile da parte dell . CP_5
Sicché, rilevato il difetto di allegazioni e prove relativamente a voci di danno esistenziale verificabili a carico del lavoratore (che nulla sul punto ha dedotto in ricorso, incorrendo nelle conseguenti decadenze), il risarcimento da accordargli deve essere contenuto nei limiti delle sofferenze medicalmente riscontrate mediante l'espletamento della menzionata consulenza tecnica d'ufficio, unitariamente valutate nei termini anzidetti e quantificate alla stregua delle tabelle di liquidazione del danno civilistico che sono state elaborate dal tribunale di Milano, alle quali si fa abituale riferimento in questo ufficio.
Nel procedimento di liquidazione, deve tenersi conto della valutazione medico legale espressa all'ausiliare circa la determinazione di un danno biologico permanente pari al 10% e di una inabilità temporanea, nelle percentuali e relativamente ai giorni accertati.
10 Ciò detto, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, per le patologie riportate dal ricorrente ed in applicazione dei citati criteri, si liquida a titolo di danno biologico del 10%, - tenendo conto dell'età della ricorrente al momento dell'infortunio (all'epoca di 35 anni) - un importo pari ad € 21.683,00 (di cui € 16.045,42 per danno biologico permanente ed € 5.637,48 per danno morale).
A tale importo va poi aggiunto quello per l'invalidità temporanea, come stimato dal consulente tecnico d'ufficio e liquidato nella misura di € 5.175,00.
Nondimeno, da detto importo va decurtato quello corrispondente all'indennizzo del danno biologico liquidabile dall' , operazione di scomputo che va effettuata ex officio ed anche CP_5 se l'Ente, come nel caso di specie, non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (non potendo il lavoratore pretendere di aver risarcito tutto il danno dal datore di lavoro anche per la parte che avrebbe ottenuto dall' ). CP_5
Orbene, l'importo dell'indennizzo per il danno biologico in conto capitale conseguibile dall' è pari ad € 17.000,00 in base alla tabella allegata al d.m. lavoro 12.7.2000 in CP_5 relazione a 10 punti percentuali e all'età del danneggiato (35 anni).
Si perviene, pertanto, al riconoscimento in favore del ricorrente della somma di € 8.858,00 [
16.045,00 – 17.000,00) + 4.175,00 + 5.637,58], da intendersi già rivalutata con i valori tabellari alla data della odierna pronuncia, con conseguente condanna di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e del sig. in proprio (in qualità
[...] Controparte_2 di legale rappresentante nonché responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza, cfr. Cass. n.
38882/2021) al pagamento in solido della predetta somma in favore del ricorrente.
Quanto agli accessori, essendo l'importo già rivalutato a tale data, competono al ricorrente, ex art. 429 c.p.c., rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Gli competono altresì i soli interessi legali sul predetto capitale devalutato di anno in anno, a ritroso, dalla data odierna a quella del sinistro.
Fondata è altresì la domanda di condanna alle differenze retributive.
Ed invero, lo svolgimento della prestazione lavorativa così come prospettata in ricorso ha trovato conferma all'esito della prova testimoniale.
Il teste collega di lavoro del ricorrente nel periodo 2017-2018 e della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha saputo riferire con precisione l'articolazione oraria dell'attività lavorativa del ricorrente. Ha dichiarato, in particolare, di aver lavorato assieme al ricorrente come manovale presso il cantiere di Roveschiera, dal lunedì al venerdì
(e non fino a sabato come dedotto in ricorso) dalle 07:00 alle 16:00, con pausa pranzo dalle
12:00 alle 13:00, per un totale di n. 40 ore settimanali.
11 Disposta CTU contabile al fine di quantificare le differenze retributive spettanti al lavoratore in applicazione dei parametri indicati con ordinanza del 21.07.2025, la dott.ssa ha Per_2 quantificato detto credito in complessivi € 25.187,33 di cui € 2.173,92 a titolo di trattamento di fine rapporto (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 17.11.2015, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. sono frutto di una applicazione corretta dei parametri indicati in sede di formulazione del quesito.
Tuttavia, ritiene il giudicante di dover riparametrare il credito spettante al ricorrente così come calcolato in perizia, tenuto conto di n. 5 giorni di lavoro prestati settimanalmente dal sig. dal 06.02.2017 al 13.07.2018, in luogo delle n. 6 giornate lavorative Parte_1 settimanali dedotte in ricorso (ed erroneamente indicate nel quesito al CTU), riconoscendo al ricorrente la complessiva somma di € 20.928,33 (di cui € 1.810,83 a titolo di TFR).
In forza delle considerazioni che precedono, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.928,33, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nel rapporto tra il ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t. e , Controparte_1 Controparte_2 le stesse, già ridotte delle metà essendo il sig. ammesso al patrocinio Parte_1 gratuito, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti, con distrazione in favore dell'Erario.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 Controparte_2 le stesse, già ridotte delle metà essendo il sig. ammesso al patrocinio Controparte_3 gratuito, sono poste integralmente a carico dei resistenti - avendo le proprie difese determinato la chiamata in causa del terzo - con distrazione in favore dell'Erario.
Si compensano le spese di lite tra il ricorrente e . Controparte_3
Le spese di CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di in persona del legale rappresentante p.t. e . Controparte_1 Controparte_2
Le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
12 - accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e , in solido, al
[...] Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.858,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge;
- in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 20.928,33 (di cui € 1.810,83 a titolo di TFR) lordi, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 [...]
al pagamento in solido delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_2
4.628,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 [...]
al pagamento in solido delle spese di lite sostenute da CP_2 Controparte_3 liquidate in € 4.628,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e;
Controparte_3
- pone a carico di in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
le spese di CTU medico-legale, liquidate con separato decreto;
Controparte_2
- pone a carico di in persona del legale rappresentante p.t. le Controparte_1 spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, li 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NE CH ZZ
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE CH ZZ, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno
16.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2116/19 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Garifo Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Mercurio e Massimo Controparte_2
Mosca
e
RESISTENTE
sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della Ditta Controparte_3
individuale ED FR di , rappresentato e difeso dell'avv. Gregorio Controparte_3
TI
ZO AT
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2019, il ricorrente indiata in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con e la Controparte_2 Controparte_1 nonché della responsabilità per l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente il 13.07.2018, condannare la
e in solido tra loro, al pagamento nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 della somma di € 66.939,48, di cui € 27.003,48 a titolo di differenze retributive, e la Parte_1 somma di € 39.936,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale per l'infortunio subito, oltre al versamento dei contributi, con interessi e rivalutazione”, con vittoria delle spese processuali.
A sostegno della domanda, deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1
senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro, con la qualifica di manovale;
di
[...]
1 essere stato assunto dal sig. , legale rappresentante della società; di aver Controparte_2 lavorato senza soluzione di continuità dal 06.02.2017 al 13.07.2018, osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07:00 alle 16:00 per sei giorni alla settimana;
di non aver beneficiato di adeguata retribuzione, di ferie e di alcuno dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati, specificamente, del settore delle costruzioni edili;
di aver percepito, nell'anno 2017, la somma di € 500,00 mensili, ad eccezione del mese di agosto in cui percepiva € 1.000,00, e dicembre, in cui riceveva la somma di € 400,00, per un totale complessivo di € 5.900,00, a fronte di una retribuzione spettante pari ad € 21.788,34; di rimanere pertanto creditore della somma di €
15.888,34, oltre contributi;
di aver percepito, nell'anno 2018, € 500,00 nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio e giugno, € 200,00 nel mese di febbraio ed € 1.500,00 nel mese di luglio, per un totale complessivo di € 4.200,00 a fronte di una retribuzione effettiva spettante pari exd € 12.951,85; di rimanere pertanto creditore della somma di € 8.751,85; di avere altresì diritto al pagamento della TFR in misura pari ad € 2.363,29; che il 13.07.2018, alle ore 14,45, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa nel cantiere di Ravaschiera sito in Davoli, subiva un gravissimo infortunio causato dal distacco da una impalcatura e conseguente caduta di un grosso manufatto metallico, che si abbatteva sul suo capo provocandogli importanti lesioni;
che al momento del fatto, così come di consueto, era sprovvisto di casco protettivo ed ogni altro ausilio per la sua sicurezza;
che a seguito dell'evento, lo stesso datore di lavoro lo trasportava nella sua vettura, condotta dall'autista della ditta, presso il Presidio
Ospedaliero di ER, dichiarando egli stesso ai sanitari che l'evento fosse riferibile a
“lesione accidentale”; che nella stessa notte, intorno alle ore 00:43, i sanitari del P.O. lo trasportavano in autombulanza presso il P.O. di Catanzaro, per eseguire Controparte_4 consulenza neurochirurgica, ove veniva formulata la seguente anamnesi: “trauma da frattura della regione fronto parietale a dx flc suturata presso il presidio di ER, eseguiti accertamenti clinico diagnostici con refertazione TC, PZ stabile riferisce trauma avvenuto durante l'espletamento dell'attività lavorativa di muratore-manovale per riferita caduta di tubi del ponteggio”; che successivamente veniva disposto il ricovero nel reparto di degenza pressi l'Unità di Neurochirurgia ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “apertura ed ampliamento della ferita lacero contusa soprastante, riparazione dell'osteosintesi dei capi di frattura con craniofix”; che la diagnosi alla dimissione era: “frattura esposta della volta cranica con emorragia subaracnoidea subdurale ed extradurale con perdita di coscienza di durata compresa tra le 24 ore. Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta non moderata”; che veniva inviato al datore di lavoro e all' l'attestato di malattia telematico;
che , nell'immediatezza CP_5 Controparte_2 dell'evento, aveva dimostrato vicinanza al lavoratore, al punto da corrispondergli nel mese di luglio, per la prima volta e a seguito dell'infortunio, la somma di € 1.500,00 a titolo di ratei
2 pregressi, promettendo nel contempo di fare fronte ad ogni suo obbligo;
che appresa la notizia della denuncia dell'infortunio si dileguava;
che a quel punto, veniva sporta denuncia di lavoro nero e infortunio all'Ufficio Territoriale del Lavoro di Catanzaro, che procedeva ad istruire la pratica mediante convocazione di il quale, tuttavia, alla presenza Controparte_2 dell'Ispettore negava la titolarità del rapporto, adducendo di essere estraneo all'appalto relativo al cantiere presso il quale il lavoratore prestava la sua attività il giorno del sinistro.
Tanto premesso, agiva in giudizio chiedendo la condanna di e Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 66.939,48, Controparte_2 di cui € 27.003,48 a titolo di differenze retributive, ed € 39.936,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale per l'infortunio subito, oltre al versamento dei contributi.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e Controparte_1 [...]
suo legale rappresentante, i quali eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto CP_2 di legittimazione passiva, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto di lavoro.
Deduceva, in particolare, che la in qualità di proprietaria di un fabbricato di n.14 CP_6 appartamenti sito in Davoli alla Via XXV Aprile e di committente, aveva stipulato un contratto di appalto, per “l'esecuzione di lavori di completamento delle rifiniture” su detto fabbricato sito (c.d. cantiere Ravaschiera), con la autorizzando e Controparte_1 facultando quest'ultima a cedere in subappalto l'obbligazione di eseguire detti lavori;
la considerato che nel periodo in questione (2017 – 2018) non Controparte_1 aveva “proprio personale dipendente” per l'esecuzione diretta, stipulava, per l'esecuzione dei lavori edili di completamento delle rifiniture del suindicato fabbricato - “cantiere Ravaschiera” - un contratto di subappalto con l' ; che pertanto vi era Controparte_7 Controparte_3 una totale estraneità al rapporto giuridico dedotto nel presente giudizio. Nel merito, argomentava per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
In conseguenza di tre decreti di differimento d'ufficio, rispettivamente del 18.03.2020, del
23.05.2020 e del 10.09.2021, disposti dal giudice precedentemente titolare del ruolo, la prima udienza tenuta dallo scrivente magistrato è quella dell'08.03.2022.
Con ordinanza del 31.05.2022, veniva disposta la chiamata in causa della ditta
[...]
, il quale, in proprio e in qualità di legale rappresentante della stessa, si Controparte_8 costituiva in giudizio in data 16.09.2022, chiedendo il rigetto della domanda attesa l'assenza di alcun rapporto di lavoro con la ditta e il suo difetto di Controparte_8 legittimazione passiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed espletamento di CTU contabile e medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
3 * * *
Il ricorso può essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
All'esito della prova testimoniale è emersa prova ragionevolmente certa circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, nonché le modalità di svolgimento della
[...] prestazione lavorativa così come dedotta in ricorso.
In particolare, il teste collega del ricorrente e della cui attendibilità non Testimone_1 vi è motivo di dubitare, ha dichiarato di aver lavorato con il sig. alle dipendenze Parte_1 del sig. che il ricorrente svolgeva l'attività di manovale, senza contratto;
che veniva CP_2 retribuito in contanti;
che osservava l'orario di lavoro indicato in ricorso;
che riceveva dal convenuto direttive sul lavoro da svolgere e che a controllare il rispetto dei giorni e degli orari era il sig. che lavorava insieme a loro. Parte_2
Le dichiarazioni del teste offrono forti elementi indiziari che inducono a qualificare il rapporto di lavoro dedotto in ricorso quale lavoro subordinato.
A tal fine è utile ricordare che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore (che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore) al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Nella specie, la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro - valutata unitamente all'assenza di rischio, alla continuità della prestazione e all'osservanza di un orario predeterminato - induce a ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
A ciò si aggiunga che, all'udienza del 17.01.2024, è stato escusso il sig. Testimone_2
, fratello del ricorrente, il quale ha dichiarato di aver interloquito con il sig.
[...] CP_2
- qualificatosi come suo datore di lavoro - all'esterno dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di
Catanzaro ove era ricoverato il sig. , e di aver registrato la conversazione Parte_1 tra di loro intercorsa.
La registrazione vocale è stata prodotta in giudizio dalla ditta e non è stata oggetto CP_3 di specifica contestazione da parte dei resistenti.
Orbene, il sig. nel dialogare con , al minuto 1 e 15 secondi CP_2 Testimone_2 afferma, riferendosi al ricorrente: “ha preso 900 euro al mese per 24”, e al minuto 2 e 5 secondi
4 (circa) afferma che, quando glielo presentarono “ nell'edilizia non sapeva fare nulla … mo Pt_1 lo lascio da solo”, sottolineando pertanto l'esperienza che il ricorrente ha acquisito in azienda.
Le affermazioni del sig. contenute nella predetta registrazione - non contestate dalla CP_2 resistente e confermate dal teste – dimostrano senza alcun dubbio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Il contratto prodotto dalla dal quale emerge che quest'ultima Controparte_1 aveva affidato in subappalto parte dei lavori nel cantiere Ravaschiera alla ditta di CP_3
, non è sufficiente a dimostrare che il ricorrente si trovasse – solo per l'esistenza
[...] di tale contratto – alle dipendenze del Sig. , ciò tenuto conto degli univoci elementi CP_3 di segno contrario sopra evidenziati.
Acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e Parte_1 [...]
occorre esaminare la domanda con la quale parte ricorrente chiede la Controparte_1 condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso il 13.07.2018, affermando sussistere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Secondo l'orientamento costante dei Giudici di Legittimità “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza
e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (cfr., in termini, Cass. n. 21590/2008).
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria è emerso come il ricorrente abbia subito in data
13.07.2018 un infortunio sul lavoro, allorquando, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa nel cantiere di Ravaschiera sito in Davoli, il distacco da una impalcatura di un manufatto metallico che si abbatteva sul suo capo gli procurava la “frattura esposta della volta cranica..”, costringendolo a sottoporsi ad intervento chirurgico.
In particolare, la dinamica del sinistro prospettata dal ricorrente ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste (escusso all'udienza del 21.02.2023) il quale ha riferito di Tes_3 non aver assistito personalmente all'infortunio, ma che, dal racconto narrato dai sig.ri CP_2
e all'esterno dell'Ospedale ove era stato ricoverato il ricorrente, ha avuto contezza CP_3 del fatto che “è volato un tubo da un'impalcatura ed è arrivato in testa al sig. ”. Parte_1
5 Tale ricostruzione trova riscontro nella registrazione prodotta dal resistente , nella CP_3 quale, al minuto 8.15 circa, verosimilmente lo stesso si esprime nei seguenti CP_3 termini: “rimbalzau, bham, e si abbattiu così…era [il ricorrente, ndr.] subbra lu camion”.
Dal contenuto della medesima registrazione, inoltre, appare come il sig. , Controparte_2 in qualità di legale rappresentante della resistente, volesse farsi interamente carico dell'assistenza all'infortunio del suo dipendente laddove al minuto 0.18 afferma: “lo assistiamo noi, voi non vi dovete preoccupare;
lui quando esce, anche se sta a casa, li paiamu la giurnata … mi pare che sia il minimo che noi possiamo fare”; d'altro canto non può revocarsi in dubbio la presenza in cantiere del datore di lavoro nell'immediatezza del fatto, circostanza che si evince al minuto 8.27 della medesima registrazione, ove lo stesso afferma “mancu menz'ura prima e lia levata la birra io, mo cu bi fazzu vidire lu rapportu che c'era” (circostanza che trova conferma nelle dichiarazioni del ricorrente rese all'udienza dell'11.05.2022, ove ha dichiarato: “poco prima dell'incidente il sig. offrì a noi che lavoravamo nel cantiere delle birre”). CP_2
Inoltre, al minuto 2.45 circa, il sig. (fratello del ricorrente), Testimone_2 afferma: “rimane il problema, a parte sti 5.000 euro che dicono che entro una settimana risolviamo, rimane il problema dell'infortunio, perché se iddhu non risulta.. [il riferimento è alla mancata formalizzazione del rapporto, ndr]”, ma a quel punto, viene interrotto dall' che dichiara “..mi ha detto CP_2 che hai parlato [riferito al sig. ] con la ragazza, che oltre a quelli vi servono 2.000 euro, che Tes_4
è quello che avrebbe liquidato ”; sennonché, il sig. precisa “no, 2.000 CP_5 Parte_1 euro di acconto, poi bisogna vedere, l'infortunio, come è messo…io non voglio un euro in più intendiamoci, però quello che verrà chiarito deve essergli corrisposto, perché se mio fratello rimane invalido anche al 3%, al
5%, è una cosa che si porterà a vita, e lui deve avere quello che gli spetta”.
Orbene, ritiene il giudicante che il tenore della conversazione intercorsa all'esterno dell'Ospedale, ed in particolare, l'assunzione di responsabilità del sig. – evincibile nel CP_2 momento in cui lo stesso afferma di voler retribuire i giorni di malattia del ricorrente (“..anche se sta a casa, li paiamu la giurnata..”) e di corrispondergli “quello che avrebbe liquidato l' ”), CP_5 dimostri con sufficiente certezza che il danno subito dal sig. , in assenza peraltro Parte_1 di prove contrarie, sia causalmente collegabile alla prestazione lavorativa.
Il nesso causale tra il trauma da frattura della regione fronto parietale e il danno riportato dal sig. si apprezza, peraltro, in considerazione della successione cronologica Parte_1 dell'infortunio, verificatosi durante l'orario di lavoro (intorno alle ore 14.45 circa del
13.07.2018) cui è seguito l'immediato trasporto del lavoratore, da parte dello stesso datore di lavoro (sig. e dall'autista della ditta sig. presso il Presidio Ospedaliero di CP_2 CP_9
ER (circostanza incontestata tra le parti).
6 Di contro, la parte datoriale (che all'udienza dell'11.05.2022 si è limitata a riferire come l'impresa non avesse mai avuto alcuna contestazione riguardo alle norme di sicurezza, v. dichiarazioni del sig. ), non ha provato di aver adottato le misure di Controparte_2 sicurezza che avrebbero scongiurato l'evento, ponendo al riparo il dipendente anche dalle conseguenze della sua eventuale imprudenza.
L'entità del danno sofferto dal ricorrente, in conseguenza del trauma subito, è stata accertata mediante consulenza tecnica medico legale.
Espletata CTU medico-legale, il dott. specialista in medicina legale, ha Persona_1 osservato quanto segue: “La documentazione clinica in nostro possesso e le risultanze dell'esame clinico
- obiettivo praticato concordano nell'indicare che il Sig. ebbe a riportare a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 13.07.2018 le seguenti lesioni: Trauma cranico con frattura depressa multiframmentaria in regione fronto - parietale destra con piccolo ematoma epidurale satellite;
ferita lacero - contusa in regione fronto - parietale destra.
A causa delle suddette lesioni il periziando non ha riferito perdita di coscienza;
veniva prontamente soccorso dai colleghi di lavoro ed accompagnato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di ER dove veniva visitato, gli veniva suturata una ferita lacero - contusa al capo e praticate indagini clinico - strumentali in base alle cui risultanze veniva trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese -
Ciaccio” di Catanzaro per praticare una consulenza neurochirurgica in base alle cui risultanze veniva deciso il suo ricovero presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia della suddetta struttura sanitaria;
tuttavia, a causa della mancanza di posti letto, veniva ricoverato in letto di emergenza. Durante la degenza - che si è svolta regolarmente senza alcuna complicanza - a causa di una frattura avvallata multiframmentaria della teca cranica in sede fronto - parietale destra con piccolo ematoma epidurale, in data 16.07.2018 veniva sottoposto ad intervento di riparazione ed osteosintesi dei capi di frattura con craniofix in titanio, venendo dimesso il 23.07.2018 con prescrizione di terapia farmacologica, di praticare medicazioni della ferita a giorni alterni, di rimuovere i punti di sutura dopo 4 giorni e di praticare dopo dieci giorni T.C. dell'encefalo e visita neurochirurgica ambulatorialmente.
In data 24.07.2018 il periziando praticava controllo clinico presso il curante che gli prescriveva un periodo di riposo e cure fino al 6.08.2018.
Il Sig. ha riferito che successivamente non sono stati redatti altri certificati di malattia dal curante Parte_1
e di non essere stato sottoposto mai a controlli clinici presso l' . CP_5
Non è presente in atti né è stata esibita eventuale documentazione relativa al prosieguo del decorso clinico. In proposito, il periziando ha riferito che verso la fine del mese di luglio 2018 ha lamentato comparsa di disturbi neurologici caratterizzati da difficoltà motorie a carico dell'emisoma di destra della durata di circa due ore a motivo dei quali consultava lo Specialista Neurochirurgo dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” che
l'aveva operato, il quale non riteneva necessario il ricovero in ospedale ma prescriveva solo un aumento della
7 posologia di EP che stava assumendo per cui aumentava il dosaggio da 2 compresse a 3 compresse al giorno.
Dopo la dimissione dall'ospedale il periziando ha riferito di aver praticato la terapia prescrittagli per circa un mese;
inoltre, ha praticato T.C. dell'encefalo presso l'Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” da cui emergeva l'avvenuto riassorbimento dell'ematoma precedentemente evidenziato.
Successivamente ha praticato controlli presso l'Unità Operativa di Neurochirurgia della suddetta struttura sanitaria ogni 6 mesi fino al giugno 2023.
Orbene, tenuto conto della natura e dell'entità delle originarie lesioni e del tipo di trattamento di esse nonchè dei riferimenti anamnestici, alla stregua della documentazione sanitaria disponibile, deve ritenersi che il periodo di inabilità temporanea totale si sia protratto per 25 (venticinque) giorni.
Per altri 20 (venti) giorni è sussistita una inabilità temporanea parziale, valutabile al 50% (cinquanta per cento) e, quindi, per altri 40 (quaranta) giorni valutabile al 25% (venticinque per cento). I controlli effettuati successivamente alla stabilizzazione delle condizioni cliniche, ovviamente, non rientrano nella valutazione del periodo di temporanea inabilità in quanto praticati per il trattamento degli esiti e non della malattia in atto.
Non v'è dubbio che sussiste nesso di causalità materiale tra le circostanze accertate dell'infortunio e le lesioni riscontrate con relativi postumi invalidanti a carattere permanente.
Allo stato gli esiti delle originarie lesioni sono concretamente obiettivabili, tenuto conto che il tubo metallico che ha colpito al capo il periziando ha causato in regione fronto - temporale destra una frattura avvallata multiframmentata con piccolo ematoma epidurale satellite il cui trattamento ha richiesto l'apertura e
l'ampliamento della ferita lacero - contusa, precedentemente suturata nel Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di ER, per l'effettuazione di osteosintesi dei capi di frattura con craniofix in titanio a cui è residuata, oltre ad una facilmente intuibile riduzione della funzione protettiva delle strutture encefaliche svolta normalmente dalle ossa del cranio, anche una cicatrice lunga cm 12 circa, a decorso curvilineo, ipocromica, con riferita ipoestesia a livello della cute interessata dal suddetto esito cicatriziale che configura un pregiudizio estetico, sia pure di lievissima entità, nonché un'accreditabile sindrome soggettiva post cranio - traumatica i cui sintomi, sia pure non particolarmente accentuati, sono, tuttavia, ancora oggi concretamente presenti (cfr.
Esame Clinico - Obiettivo).
Per quanto attiene alla quantificazione degli esiti, in considerazione del quadro clinico emerso nel corso delle operazioni di consulenza, per come precedentemente precisato, deve prospettarsi per quanto sicuramente riconducibile all'infortunio lavorativo per cui è causa, secondo le tabelle di legge (Decreto Ministero della Salute
3 luglio 2003) nonchè i comuni barèmes in uso ( “Guida alla valutazione Parte_3 medico - legale del danno biologico e dell'invalidità permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Bargagna M. Canale
M. Consigliere F. Palmieri L. Umani Ronchi G. “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente”, Giuffré Ed. Milano;
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni “Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Giuffrè Ed. Milano 2016)
8 un complessivo tasso del 10% (dieci per cento), come solo danno biologico, senza sostanziali differenze per quanto riguarda la valutazione in ambito , ai sensi delle tabelle di cui al D.M. del Lavoro e della CP_5
Previdenza Sociale del 12 luglio 2000.
In considerazione del lungo lasso di tempo trascorso deve ritenersi che quanto di patologico riscontrato sia ormai stabilizzato e non più suscettibile di eventuali miglioramenti.
Per quanto attiene alla somma spettante a titolo di danno biologico, alla luce delle tabelle del danno civilistico vigenti elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto che il periziando al momento dell'infortunio aveva 35 anni, va riconosciuto un importo pari a euro 5.175,00 (cinquemilacentosettantacinque/zero) per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea conseguente alle originarie lesioni, mentre va riconosciuto un importo pari a euro 21.683,00 (ventunomilaseicentoottantatrè/zero) per quanto riguarda la percentuale di danno biologico riconosciuta.
Si fa presente che dai riferimenti anamnestici nonché dalla documentazione disponibile esaminata emerge che
l' , nonostante sia stata regolarmente redatta dai Sanitari dell'Unità Operativa di Neurochirurgia CP_5 dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro la certificazione medica di infortunio sul lavoro in data 14.07.2018, non avrebbe sottoposto ad alcun controllo il periziando e, conseguentemente, non gli avrebbe corrisposto alcuna somma di denaro” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
31.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
L'ausiliare ha condivisibimente concluso, pertanto, che l'evento traumatico è compatibile con la dinamica del sinistro denunciata ed ha accertato che al medesimo evento possono essere ascritti un periodo:
- di inabilità temporanea totale pari a 25 giorni;
- di inabilità temporanea parziale al 50 % per altri 20 giorni;
-di inabilità temporanea parziale al 25% per altri 40 giorni.
Il consulente d'ufficio ha quantificato, inoltre, il danno biologico subito dal ricorrente nella misura del 10%, stima che appare congrua tenuto conto delle lesioni permanenti subite e dei parametri medico legali di riferimento (consulenza tecnica depositata in data 31.01.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche dell'istante, quali risultanti dagli atti di causa, e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili alla vicenda esame.
Dalla riconducibilità alla responsabilità datoriale della patologia sofferta dal ricorrente consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, seppure nei
9 limiti connessi alla natura lavorativa della patologia e alla necessaria applicazione dei principi in tema di danno differenziale.
Il collegamento diretto e determinante tra la prestazione lavorativa e l'evento scatenante la reazione patologica rende infatti evidente che si tratta di una tecnopatia, relativamente alla quale non opera il regime di esonero parziale di responsabilità del datore di lavoro in presenza dell'assicurazione , in quanto sussiste la pregiudiziale penale di cui all'art. 10 del t.u. n. CP_5
1124/65.
Essa ricorre per effetto dell'inadempimento al precetto dettato dall'art. 2087 c.c. che, essendo ascrivibile a colpa di chi, in ambito aziendale, non ha curato che i mezzi adoprati dal lavoratore fossero dotati di presidi funzionali a scongiurare l'evento ed ha così determinato l'insorgere la menomazione che lo affligge e, con essa, l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 590 c. 2 c.p.
L'unitaria considerazione delle distinte voci di danno poste dal ricorrente a fondamento della sua richiesta risarcitoria scaturisce dall'adesione all'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che implica una nozione unitaria e generale del danno non patrimoniale, che non ammette sottodistinzioni o sottocategorie.
Ribadita, in consonanza con la più recente dottrina e della prevalente giurisprudenza,
l'estraneità degli aspetti morali ed esistenziali del danno alla persona dalla tutela indennitaria
, giacché l' indennizza e non risarcisce il danno biologico del lavoratore, né CP_5 CP_10 tanto meno risarcisce la sofferenza morale e il pregiudizio al fare areddituale o ad altri interessi costituzionali della persona, ne consegue che nel caso, come quello di specie, di non operatività dell'esonero del datore, occorre accertare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale prodotto dalla malattia, unitariamente valutato, per poi attribuirgli solo la parte eccedente quella indennizzabile da parte dell . CP_5
Sicché, rilevato il difetto di allegazioni e prove relativamente a voci di danno esistenziale verificabili a carico del lavoratore (che nulla sul punto ha dedotto in ricorso, incorrendo nelle conseguenti decadenze), il risarcimento da accordargli deve essere contenuto nei limiti delle sofferenze medicalmente riscontrate mediante l'espletamento della menzionata consulenza tecnica d'ufficio, unitariamente valutate nei termini anzidetti e quantificate alla stregua delle tabelle di liquidazione del danno civilistico che sono state elaborate dal tribunale di Milano, alle quali si fa abituale riferimento in questo ufficio.
Nel procedimento di liquidazione, deve tenersi conto della valutazione medico legale espressa all'ausiliare circa la determinazione di un danno biologico permanente pari al 10% e di una inabilità temporanea, nelle percentuali e relativamente ai giorni accertati.
10 Ciò detto, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, per le patologie riportate dal ricorrente ed in applicazione dei citati criteri, si liquida a titolo di danno biologico del 10%, - tenendo conto dell'età della ricorrente al momento dell'infortunio (all'epoca di 35 anni) - un importo pari ad € 21.683,00 (di cui € 16.045,42 per danno biologico permanente ed € 5.637,48 per danno morale).
A tale importo va poi aggiunto quello per l'invalidità temporanea, come stimato dal consulente tecnico d'ufficio e liquidato nella misura di € 5.175,00.
Nondimeno, da detto importo va decurtato quello corrispondente all'indennizzo del danno biologico liquidabile dall' , operazione di scomputo che va effettuata ex officio ed anche CP_5 se l'Ente, come nel caso di specie, non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (non potendo il lavoratore pretendere di aver risarcito tutto il danno dal datore di lavoro anche per la parte che avrebbe ottenuto dall' ). CP_5
Orbene, l'importo dell'indennizzo per il danno biologico in conto capitale conseguibile dall' è pari ad € 17.000,00 in base alla tabella allegata al d.m. lavoro 12.7.2000 in CP_5 relazione a 10 punti percentuali e all'età del danneggiato (35 anni).
Si perviene, pertanto, al riconoscimento in favore del ricorrente della somma di € 8.858,00 [
16.045,00 – 17.000,00) + 4.175,00 + 5.637,58], da intendersi già rivalutata con i valori tabellari alla data della odierna pronuncia, con conseguente condanna di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. e del sig. in proprio (in qualità
[...] Controparte_2 di legale rappresentante nonché responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza, cfr. Cass. n.
38882/2021) al pagamento in solido della predetta somma in favore del ricorrente.
Quanto agli accessori, essendo l'importo già rivalutato a tale data, competono al ricorrente, ex art. 429 c.p.c., rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Gli competono altresì i soli interessi legali sul predetto capitale devalutato di anno in anno, a ritroso, dalla data odierna a quella del sinistro.
Fondata è altresì la domanda di condanna alle differenze retributive.
Ed invero, lo svolgimento della prestazione lavorativa così come prospettata in ricorso ha trovato conferma all'esito della prova testimoniale.
Il teste collega di lavoro del ricorrente nel periodo 2017-2018 e della cui Testimone_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha saputo riferire con precisione l'articolazione oraria dell'attività lavorativa del ricorrente. Ha dichiarato, in particolare, di aver lavorato assieme al ricorrente come manovale presso il cantiere di Roveschiera, dal lunedì al venerdì
(e non fino a sabato come dedotto in ricorso) dalle 07:00 alle 16:00, con pausa pranzo dalle
12:00 alle 13:00, per un totale di n. 40 ore settimanali.
11 Disposta CTU contabile al fine di quantificare le differenze retributive spettanti al lavoratore in applicazione dei parametri indicati con ordinanza del 21.07.2025, la dott.ssa ha Per_2 quantificato detto credito in complessivi € 25.187,33 di cui € 2.173,92 a titolo di trattamento di fine rapporto (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 17.11.2015, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. sono frutto di una applicazione corretta dei parametri indicati in sede di formulazione del quesito.
Tuttavia, ritiene il giudicante di dover riparametrare il credito spettante al ricorrente così come calcolato in perizia, tenuto conto di n. 5 giorni di lavoro prestati settimanalmente dal sig. dal 06.02.2017 al 13.07.2018, in luogo delle n. 6 giornate lavorative Parte_1 settimanali dedotte in ricorso (ed erroneamente indicate nel quesito al CTU), riconoscendo al ricorrente la complessiva somma di € 20.928,33 (di cui € 1.810,83 a titolo di TFR).
In forza delle considerazioni che precedono, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 20.928,33, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nel rapporto tra il ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t. e , Controparte_1 Controparte_2 le stesse, già ridotte delle metà essendo il sig. ammesso al patrocinio Parte_1 gratuito, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti, con distrazione in favore dell'Erario.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 Controparte_2 le stesse, già ridotte delle metà essendo il sig. ammesso al patrocinio Controparte_3 gratuito, sono poste integralmente a carico dei resistenti - avendo le proprie difese determinato la chiamata in causa del terzo - con distrazione in favore dell'Erario.
Si compensano le spese di lite tra il ricorrente e . Controparte_3
Le spese di CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di in persona del legale rappresentante p.t. e . Controparte_1 Controparte_2
Le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
12 - accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e , in solido, al
[...] Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.858,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori di legge;
- in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 20.928,33 (di cui € 1.810,83 a titolo di TFR) lordi, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 [...]
al pagamento in solido delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_2
4.628,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 [...]
al pagamento in solido delle spese di lite sostenute da CP_2 Controparte_3 liquidate in € 4.628,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e;
Controparte_3
- pone a carico di in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
le spese di CTU medico-legale, liquidate con separato decreto;
Controparte_2
- pone a carico di in persona del legale rappresentante p.t. le Controparte_1 spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, li 20.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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