Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13141/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
TRA
P.VA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1
p.t., elett.te dom.to in Suzzara (MN), Viale Virgilio n. 63/B, presso lo studio dell'Avv. Piero Scarpari, C.F. , che lo rappresenta e CodiceFiscale_1
difende, in forza di procura allegata alla Citazione in Riassunzione il quale, legittimato in forza della menzionata procura, nomina proprio procuratore l'avv. Alessandra Scuotto (C.F. – P.E.C.: C.F._2
, con studio in Napoli via Dell'Erba n 16, indirizzo, Email_1
PEC Email_2
ATTORE
contro
“ (P.VA Controparte_1
), in persona del suo Direttore Generale Dott. P.VA_2 CP_2
legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via
[...] dei Fiorentini n. 21 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grimaldi C.F.
, PEC C.F._3 Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 16.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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La domanda va accolta per i motivi di seguito illustrati.
Va rigettata l'eccezione preliminare formulata dalla
[...]
(d'ora in avanti solo ) circa l'inesistenza di Controparte_1 CP_1
alcuna obbligazione sorta in capo alla convenuta nei confronti della Pt_1
[...
in virtù della comunicazione di accettazione dell'offerta ricevuta a mezzo fax in data 14.11.2014 dalla società attrice, con la quale l' affidava CP_1
alla la costruzione ed installazione di una servoscala mod. V65, per Parte_1
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l'importo complessivo di €. 10.800,00 + iva;
tale eccezione, si basa sulla circostanza che a detta dell' tale comunicazione non assume alcun CP_1
valore di contratto tra le parti, in quanto i contratti stipulati dalla P.A. devono essere stipulati necessariamente in forma scritta e pertanto, in carenza di tale forma contrattuale nessun tipo di obbligazione sarebbe sorta.
In realtà, secondo quanto stabilito dal Regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, normativa disciplinante i contratti di Appalto vigente al momento della comunicazione, avvenuta ricordiamolo in data 14.11.2014 sottoscritta tra l'altro dal Responsabile del Procedimento per l' all'art. 17 nel CP_1
disciplinare il perfezionarsi dei contratti tra la P.A. e le ditte commerciali statuiva: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: - per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;- per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; - per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”; tra l'altro, il perfezionamento di tale tipologia di contratto a mezzo di semplice comunicazione dell' accettazione dell'offerta, è stato cristallizzato anche dalla sentenza n. 12540 del 2016 Corte di Cassazione, sez. III Civile, la quale ha chiarito:” i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta “ad substantiam” e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del
1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle
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parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi”, orbene, per i motivi suesposti deve ritenersi a tutti gli effetti l'esistenza di un valido contratto tra le parti processuali, perfezionatosi con l'invio dell'accettazione dell'offerta per la costruzione ed installazione di una servoscala mod. V65.
Entrando nel merito, la semplice lettura della documentazione prodotta da parte della (cfr. doc.2-3-4-5) e l'escussione dei testi Parte_1 Testimone_1
e , ha chiarito che l'incompleta installazione del servoscala sia Testimone_2
dipeso esclusivamente dalla condotta della convenuta in CP_1
particolare, il con la sua deposizione ha confermato il mutamento Tes_1
dello stato dei luoghi e l'esistenza di una lastra di marmo non prevista originariamente, che impediva il fissaggio del servoscala;
anche l'altro teste ha dichiarato circa la mancata installazione del servoscala da parte dei Tes_2 tecnici “ (…) So però che l'istallazione non ci è stata consentita Parte_1
perché il direttore dei lavori, Ing. , non ha permesso di bucare la Per_1 lastra di marmo”; inoltre dall'escussione dei testi è emerso che il servoscala
V65 specificatamente progettato dalla per essere istallato presso la Parte_1
non può essere in alcun modo riutilizzato in altro loco o in altro CP_1
modo recuperato dalla vista la peculiare struttura e caratteristiche Parte_1
del servoscale V65.
Pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale da parte della convenuta che non consentiva la completa istallazione della servoscala V65, il CP_1
contratto vigente tra le parti va dichiarato risolto definitivamente e per l'effetto, la va condannata al risarcimento del danno che si CP_1 quantifica in € 10.800,00, ovvero nella misura del costo dell'impianto servoscala V65.
In considerazione degli esiti del procedimento le spese di lite vanno poste carico poste a carico della;
tenuto conto delle indicazioni e CP_1
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prescrizioni della Tariffa Forense DM. 55/2014 come modif. dal DM 147/22 si liquidano (scaglione 5.201,00-26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1del D.M. 55/14 valori medi per tutte le fasi) in € 5.077,00 per compensi di avvocato oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege.
La presente sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice;
1) accoglie la domanda attrice;
2) dichiara la risoluzione del contratto per l'inadempimento della
“ in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore;
3) condanna la “ , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 10.800,00, per le causali in parte motiva, in favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
oltre interessi legali di mora dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
4) condanna la “ , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore liquidate in € 5.077,00 per Parte_1
compensi di avvocato oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege;
5) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Napoli, il 22/05/2025
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Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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