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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 995 R. G. A. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale rappr.te Parte_1 pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via
Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale rappresentato e Pt_1 difeso dagli avv.ti Maria Chiara Marras e Antonino Rizzo
-Appellante -
CONTRO
rappresenta e difesa dall'avv. Vito Di Stefano, ed elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Marsala, nella Via Sibilla n. 6
-Appellata -
All'udienza di discussione del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2021, innanzi il G.L. del Tribunale di
Marsala, ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 27.08.2020 CP_1 con il quale l' aveva respinto la richiesta di riconoscimento del suo diritto alla Pt_1 percezione dell'assegno sociale presentata all'Istituto in data 09.07.2020, con la seguente motivazione : “Dati anagrafici relativi alla cittadinanza ed allo stato civile, dichiarati in domanda, incongruenti con quelli presenti negli archivi dell'istituto”. Ha eccepito la ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nonché la violazione dell'art. 6 lettera b della L. n. 241/1990 a mente del
1 quale “il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ordinare esibizione documentali ecc…” e, in ultimo, la violazione dell'art. 15 co. 1 della L. n. 183/2011.
Ha dedotto, nel merito, di aver sempre vissuto in Italia a far data dal 2005; di aver ottenuto il permesso di soggiorno il 29.04.2005, dopo aver contratto matrimonio con in data 19.04.2005, dal quale si era poi separata legalmente Persona_1
l'8 gennaio 2016; di aver visto rinnovato il permesso di soggiorno il 03.07.2012 ed anche il 02.04.2021; precisando, dunque, di possedere tutti i requisiti personali e reddituali previsti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno sociale. Costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza del ricorso, Pt_1 sostenendo la legittimità del provvedimento di rigetto stante la violazione dell'art. 20 co. 10 della L. n. n. 133/2008, e ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ha accolto il ricorso con sentenza n.
340/2022 del 12.04.2022, osservando che “…L'art. 3 commi 6 e 7 della l. 335/95 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato “assegno sociale”. Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali…”; di talché, ha ritenuto “…nella fattispecie che occupa non vi sono ostacoli di ordine economico al riconoscimento dell'assegno sociale in favore della ricorrente in quanto la stessa ha prodotto certificazione ISEE tenuto conto altresì del fatto che ella risulta separata dal marito senza alcun riconoscimento a proprio favore di assegni a titolo di alimenti o mantenimento (v. sentenza di separazione e divorzio prodotta). Sussistono, pertanto, in capo alla ricorrente i requisiti anagrafici e reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale…”. Ha, quindi, ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dall la Pt_1 documentazione prodotta dalla ricorrente fosse idonea a provare la sussistenza dei requisiti sia anagrafici che reddituali richiesti dalla normativa in materia ai fini del riconoscimento del diritto invocato.
Per la riforma della decisione ha proposto appello l' dolendosi dell'errore Pt_1 in cui sarebbe incorso il giudice di prima istanza laddove ha accolto il ricorso senza accertare la sussistenza del requisito di cui all'art. 20 co. 10 della L. n. 133/2008, che per gli aventi diritto all'assegno sociale, disciplinato dall'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, a decorrere dall'1.1.2009, richiede la presenza dell'ulteriore requisito del soggiorno legale ed in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
2 A tal fine, ha dedotto che “Il Testo Unico sull'immigrazione consente allo straniero che abbia deciso di procedere con la separazione di trasformare il proprio permesso in un permesso di altro tipo (articolo 30, comma 5, T.U.)…”, e che il permesso di soggiorno per motivi familiari viene revocato se viene meno la convivenza fra i coniugi a seguito della separazione legale, precisando che nel caso in esame “…L'appellata già titolare di permesso di soggiorno per familiari di cittadino UE con validità a tempo indeterminato, non ha provveduto a richiedere la variazione del suddetto titolo in seguito alla separazione (come da norma), come allegato e dimostrato dall' in virtù della nota della Questura di Agrigento allegata agli Pt_1 atti. La mancanza di tale fondamentale requisito non è stata contestata dalla controparte che, di contro, ha allegato semplicemente il “vecchio” permesso di soggiorno, quello ottenuto grazie al matrimonio con un cittadino italiano…”; di talché ha ribadito la legittimità del provvedimento di rigetto.
L' ha, altresì, lamentato l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Pt_1
G.L. ha ritenuto integrato il requisito reddituale poiché dai controlli effettuati era emerso che la aveva percepito redditi da locazione di cui non aveva fatto CP_1 menzione in sede di domanda amministrativa e che tali redditi avrebbero inciso sulla corretta determinazione dell'importo dell'assegno sociale. Ha resistito all'appello - con memoria depositata il 26 luglio CP_1
2024- chiedendone il rigetto, attesa l'asserita sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del beneficio controverso;
in particolare, ha affermato di aver vissuto in Italia anche dopo la separazione dal marito e di averne fornito prova.
Con ordinanza del 17.10.2024 la Corte ha disposto l'acquisizione della documentazione ivi indicata (copia integrale del passaporto), depositata dall'appellata in data 18.10.2024, e pertanto, all'udienza del 13.02.2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
L'appello è fondato. L'assegno sociale è una prestazione avente natura assistenziale riconosciuta in presenza di determinati requisiti che - del tutto estranei all'aspetto contributivo- attengono, piuttosto, allo stato di bisogno.
Il beneficio in parola è riconosciuto, per quel che quivi rileva, anche ai cittadini extracomunitari che, oltre ai requisiti anagrafici e reddituali previsti, siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L'art. 20 comma 10 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 prevede che “…A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
3 condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale…”. Nel caso in esame l contesta la sussistenza del predetto requisito, atteso Pt_1 che dopo la separazione dal coniuge la “non ha provveduto a richiedere la CP_1 variazione del suddetto titolo in seguito alla separazione (come da norma), come allegato e dimostrato dall' in virtù della nota della Questura di Agrigento Pt_1 allegata agli atti. La mancanza di tale fondamentale requisito non è stata contestata dalla controparte che, di contro, ha allegato semplicemente il “vecchio” permesso di soggiorno, quello ottenuto grazie al matrimonio con un cittadino italiano…”
L'eccezione è fondata. Dalla documentazione in atti non emerge la prova della sussistenza del requisito di cui all'art. 20 comma 10 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.
133/2008, sia sotto il profilo strettamente temporale, sia avuto riguardo ai motivi per i quali l'appellata era da considerarsi o meno presente “legalmente” sul territorio italiano.
Ripercorrendo, brevemente, lo spazio temporale in contestazione risulta che la ha contratto matrimonio il 19.04.2005 (v. doc n.9); è stata cancellata dal CP_1 nucleo familiare il 10.03.2008 per essere reiscritta in data 04.03.2011 (v. doc n.15), ed ancora cancellata dalla famiglia anagrafica per irreperibilità il 15.01.2018, per ricomparire il successivo 27.08.2018 (v. doc n.16); nel medesimo arco temporale la ha ottenuto il passaporto il 14 luglio 2016 rilasciato dallo Stato Ucraino in CP_1 cui le uniche date in uscita/entrata in Italia sono quelle del 02.06.2021 e 31.07.2021, come attestato dai timbri ivi apposti presso l'Aeroporto di Catania.
Orbene dalla data del rilascio del primo permesso di soggiorno del 29.04.2005 sino al 29.04.2015 (il decennio richiesto dalla norma), non risulta provato che la abbia soggiornato per dieci anni consecutivi sul territorio nazionale CP_1 considerato il periodo intercorrente dal 04.03.2011 al 15.01.2018 in cui -di fatto- non
è noto se ella si trovasse in Italia;
piuttosto, dalla data di rilascio del passaporto del 14 luglio 2016 si può trarre prova contraria, ovvero che sino al giugno 2016 la stessa si fosse fermata in Ucrania, ove aveva richiesto il rilascio del predetto passaporto.
Analoghe osservazioni vanno poste ove, si volesse considerare rilevante il decennio antecedente la richiesta di assegno sociale (09.07.2020), sempre avuto riguardo al periodo 04.03.2011-15.01.2018.
Indi, sulla premessa che il termine in esame si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, nel caso in esame -sia che si consideri quale termine iniziale la data in cui la ha contratto matrimonio con (19.04.2005), o la CP_1 Controparte_2 data in cui ha avuto il primo permesso di soggiorno del 29.04.2005, sia che si guardi,
4 a ritroso, alla data di presentazione della domanda all' (09.07.2020)- difetta il Pt_1 requisito della permanenza decennale e continuativa, in ragione dei “vuoti temporali” sopra specificati, che hanno interrotto il decennio, rimanendo, quindi, indimostrata da parte della ricorrente - su cui ricade il relativo onere- la continuità decennale richiesta dalla norma.
Questa Corte ritiene che il requisito di permanenza decennale sul territorio nazionale della - nei termini richiesti dalla legge- non possa dirsi sussistente CP_1 anche sotto l'ulteriore profilo relativo ai motivi per i quali ella aveva ottenuto il permesso di soggiorno e si trovava, quindi, ancora in Italia.
Condividendo la tesi difensiva dell' va rilevato, difatti, che non può Pt_1 affermarsi che la abbia soggiornato “legalmente” in Italia per dieci anni CP_1 consecutivi, atteso che ella, dopo la separazione dal marito, non ha provveduto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi diversi da quello
“familiare”, (ai sensi dell'art 30, comma 5, T.U. immigrazione), non avendo, a tal fine, alcuna rilevanza giuridica il permesso di soggiorno rilasciato il 02.04.2021 (v. doc.n.10), successivamente alla richiesta di assegno sociale (09.07.2020); permesso, quest'ultimo, che non può, in ogni caso, considerarsi valido -per quel che qui rileva- poiché richiesto per “motivi familiari” insussistenti a quella data (02.04.2021) in ragione della separazione legale dall'ex coniuge del 22.12.2015/08.01.2016, nonché dello scioglimento del matrimonio (per divorzio congiunto) dichiarato dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 437 datata 30.10.2019 (v. doc n.13), ed in assenza di prova contraria da parte dell'appellata.
Ritenuto assorbito ogni altro ed ulteriore motivo, conclusivamente in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado va rigettata.
Alla soccombenza non segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite per il doppio grado del giudizio avendo ella presentato regolare dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 340/2022 resa il 12 aprile 2022 dal Tribunale G.L. di
Marsala, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo CP_1 grado.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
5
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 995 R. G. A. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale rappr.te Parte_1 pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via
Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale rappresentato e Pt_1 difeso dagli avv.ti Maria Chiara Marras e Antonino Rizzo
-Appellante -
CONTRO
rappresenta e difesa dall'avv. Vito Di Stefano, ed elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Marsala, nella Via Sibilla n. 6
-Appellata -
All'udienza di discussione del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2021, innanzi il G.L. del Tribunale di
Marsala, ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 27.08.2020 CP_1 con il quale l' aveva respinto la richiesta di riconoscimento del suo diritto alla Pt_1 percezione dell'assegno sociale presentata all'Istituto in data 09.07.2020, con la seguente motivazione : “Dati anagrafici relativi alla cittadinanza ed allo stato civile, dichiarati in domanda, incongruenti con quelli presenti negli archivi dell'istituto”. Ha eccepito la ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nonché la violazione dell'art. 6 lettera b della L. n. 241/1990 a mente del
1 quale “il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ordinare esibizione documentali ecc…” e, in ultimo, la violazione dell'art. 15 co. 1 della L. n. 183/2011.
Ha dedotto, nel merito, di aver sempre vissuto in Italia a far data dal 2005; di aver ottenuto il permesso di soggiorno il 29.04.2005, dopo aver contratto matrimonio con in data 19.04.2005, dal quale si era poi separata legalmente Persona_1
l'8 gennaio 2016; di aver visto rinnovato il permesso di soggiorno il 03.07.2012 ed anche il 02.04.2021; precisando, dunque, di possedere tutti i requisiti personali e reddituali previsti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno sociale. Costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza del ricorso, Pt_1 sostenendo la legittimità del provvedimento di rigetto stante la violazione dell'art. 20 co. 10 della L. n. n. 133/2008, e ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ha accolto il ricorso con sentenza n.
340/2022 del 12.04.2022, osservando che “…L'art. 3 commi 6 e 7 della l. 335/95 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato “assegno sociale”. Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali…”; di talché, ha ritenuto “…nella fattispecie che occupa non vi sono ostacoli di ordine economico al riconoscimento dell'assegno sociale in favore della ricorrente in quanto la stessa ha prodotto certificazione ISEE tenuto conto altresì del fatto che ella risulta separata dal marito senza alcun riconoscimento a proprio favore di assegni a titolo di alimenti o mantenimento (v. sentenza di separazione e divorzio prodotta). Sussistono, pertanto, in capo alla ricorrente i requisiti anagrafici e reddituali per il riconoscimento dell'assegno sociale…”. Ha, quindi, ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dall la Pt_1 documentazione prodotta dalla ricorrente fosse idonea a provare la sussistenza dei requisiti sia anagrafici che reddituali richiesti dalla normativa in materia ai fini del riconoscimento del diritto invocato.
Per la riforma della decisione ha proposto appello l' dolendosi dell'errore Pt_1 in cui sarebbe incorso il giudice di prima istanza laddove ha accolto il ricorso senza accertare la sussistenza del requisito di cui all'art. 20 co. 10 della L. n. 133/2008, che per gli aventi diritto all'assegno sociale, disciplinato dall'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, a decorrere dall'1.1.2009, richiede la presenza dell'ulteriore requisito del soggiorno legale ed in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
2 A tal fine, ha dedotto che “Il Testo Unico sull'immigrazione consente allo straniero che abbia deciso di procedere con la separazione di trasformare il proprio permesso in un permesso di altro tipo (articolo 30, comma 5, T.U.)…”, e che il permesso di soggiorno per motivi familiari viene revocato se viene meno la convivenza fra i coniugi a seguito della separazione legale, precisando che nel caso in esame “…L'appellata già titolare di permesso di soggiorno per familiari di cittadino UE con validità a tempo indeterminato, non ha provveduto a richiedere la variazione del suddetto titolo in seguito alla separazione (come da norma), come allegato e dimostrato dall' in virtù della nota della Questura di Agrigento allegata agli Pt_1 atti. La mancanza di tale fondamentale requisito non è stata contestata dalla controparte che, di contro, ha allegato semplicemente il “vecchio” permesso di soggiorno, quello ottenuto grazie al matrimonio con un cittadino italiano…”; di talché ha ribadito la legittimità del provvedimento di rigetto.
L' ha, altresì, lamentato l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Pt_1
G.L. ha ritenuto integrato il requisito reddituale poiché dai controlli effettuati era emerso che la aveva percepito redditi da locazione di cui non aveva fatto CP_1 menzione in sede di domanda amministrativa e che tali redditi avrebbero inciso sulla corretta determinazione dell'importo dell'assegno sociale. Ha resistito all'appello - con memoria depositata il 26 luglio CP_1
2024- chiedendone il rigetto, attesa l'asserita sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del beneficio controverso;
in particolare, ha affermato di aver vissuto in Italia anche dopo la separazione dal marito e di averne fornito prova.
Con ordinanza del 17.10.2024 la Corte ha disposto l'acquisizione della documentazione ivi indicata (copia integrale del passaporto), depositata dall'appellata in data 18.10.2024, e pertanto, all'udienza del 13.02.2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
L'appello è fondato. L'assegno sociale è una prestazione avente natura assistenziale riconosciuta in presenza di determinati requisiti che - del tutto estranei all'aspetto contributivo- attengono, piuttosto, allo stato di bisogno.
Il beneficio in parola è riconosciuto, per quel che quivi rileva, anche ai cittadini extracomunitari che, oltre ai requisiti anagrafici e reddituali previsti, siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L'art. 20 comma 10 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 prevede che “…A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
3 condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale…”. Nel caso in esame l contesta la sussistenza del predetto requisito, atteso Pt_1 che dopo la separazione dal coniuge la “non ha provveduto a richiedere la CP_1 variazione del suddetto titolo in seguito alla separazione (come da norma), come allegato e dimostrato dall' in virtù della nota della Questura di Agrigento Pt_1 allegata agli atti. La mancanza di tale fondamentale requisito non è stata contestata dalla controparte che, di contro, ha allegato semplicemente il “vecchio” permesso di soggiorno, quello ottenuto grazie al matrimonio con un cittadino italiano…”
L'eccezione è fondata. Dalla documentazione in atti non emerge la prova della sussistenza del requisito di cui all'art. 20 comma 10 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.
133/2008, sia sotto il profilo strettamente temporale, sia avuto riguardo ai motivi per i quali l'appellata era da considerarsi o meno presente “legalmente” sul territorio italiano.
Ripercorrendo, brevemente, lo spazio temporale in contestazione risulta che la ha contratto matrimonio il 19.04.2005 (v. doc n.9); è stata cancellata dal CP_1 nucleo familiare il 10.03.2008 per essere reiscritta in data 04.03.2011 (v. doc n.15), ed ancora cancellata dalla famiglia anagrafica per irreperibilità il 15.01.2018, per ricomparire il successivo 27.08.2018 (v. doc n.16); nel medesimo arco temporale la ha ottenuto il passaporto il 14 luglio 2016 rilasciato dallo Stato Ucraino in CP_1 cui le uniche date in uscita/entrata in Italia sono quelle del 02.06.2021 e 31.07.2021, come attestato dai timbri ivi apposti presso l'Aeroporto di Catania.
Orbene dalla data del rilascio del primo permesso di soggiorno del 29.04.2005 sino al 29.04.2015 (il decennio richiesto dalla norma), non risulta provato che la abbia soggiornato per dieci anni consecutivi sul territorio nazionale CP_1 considerato il periodo intercorrente dal 04.03.2011 al 15.01.2018 in cui -di fatto- non
è noto se ella si trovasse in Italia;
piuttosto, dalla data di rilascio del passaporto del 14 luglio 2016 si può trarre prova contraria, ovvero che sino al giugno 2016 la stessa si fosse fermata in Ucrania, ove aveva richiesto il rilascio del predetto passaporto.
Analoghe osservazioni vanno poste ove, si volesse considerare rilevante il decennio antecedente la richiesta di assegno sociale (09.07.2020), sempre avuto riguardo al periodo 04.03.2011-15.01.2018.
Indi, sulla premessa che il termine in esame si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, nel caso in esame -sia che si consideri quale termine iniziale la data in cui la ha contratto matrimonio con (19.04.2005), o la CP_1 Controparte_2 data in cui ha avuto il primo permesso di soggiorno del 29.04.2005, sia che si guardi,
4 a ritroso, alla data di presentazione della domanda all' (09.07.2020)- difetta il Pt_1 requisito della permanenza decennale e continuativa, in ragione dei “vuoti temporali” sopra specificati, che hanno interrotto il decennio, rimanendo, quindi, indimostrata da parte della ricorrente - su cui ricade il relativo onere- la continuità decennale richiesta dalla norma.
Questa Corte ritiene che il requisito di permanenza decennale sul territorio nazionale della - nei termini richiesti dalla legge- non possa dirsi sussistente CP_1 anche sotto l'ulteriore profilo relativo ai motivi per i quali ella aveva ottenuto il permesso di soggiorno e si trovava, quindi, ancora in Italia.
Condividendo la tesi difensiva dell' va rilevato, difatti, che non può Pt_1 affermarsi che la abbia soggiornato “legalmente” in Italia per dieci anni CP_1 consecutivi, atteso che ella, dopo la separazione dal marito, non ha provveduto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi diversi da quello
“familiare”, (ai sensi dell'art 30, comma 5, T.U. immigrazione), non avendo, a tal fine, alcuna rilevanza giuridica il permesso di soggiorno rilasciato il 02.04.2021 (v. doc.n.10), successivamente alla richiesta di assegno sociale (09.07.2020); permesso, quest'ultimo, che non può, in ogni caso, considerarsi valido -per quel che qui rileva- poiché richiesto per “motivi familiari” insussistenti a quella data (02.04.2021) in ragione della separazione legale dall'ex coniuge del 22.12.2015/08.01.2016, nonché dello scioglimento del matrimonio (per divorzio congiunto) dichiarato dal Tribunale di Sciacca con sentenza n. 437 datata 30.10.2019 (v. doc n.13), ed in assenza di prova contraria da parte dell'appellata.
Ritenuto assorbito ogni altro ed ulteriore motivo, conclusivamente in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado va rigettata.
Alla soccombenza non segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite per il doppio grado del giudizio avendo ella presentato regolare dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 340/2022 resa il 12 aprile 2022 dal Tribunale G.L. di
Marsala, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo CP_1 grado.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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