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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IS RA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2022 depositato il 12/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Carlo Goldoni 73 76012 Canosa Di Puglia BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN CF_EN -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1836/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 19/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS011300113-2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 1149/ 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale BAT, ha proposto appello avverso la sentenza n.
1836/2021, depositata in data 19.11.2921, con cui la CTP di Bari accoglieva il ricorso presentato da
EN avverso l'avviso di accertamento n. TVS011300113-2020, per II.DD, ed IVA, per
l'anno d'imposta 2014 sulla base di un controllo documentale dello stesso ufficio contestando, per
l'anzidetta annualità, l'infedele dichiarazione ai fini delle suddette imposte per l'omessa registrazione
di operazioni imponibili nonché per infedele dichiarazione ed irregolare tenuta, delle scritture contabili.
La CTP di Bari, con la riportata sentenza accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato.
Specifica che, “in presenza di una contabilità attendibile, come dallo stesso Ufficio riportato, la possibilità dell'Ufficio dì emettere un avviso di accertamento induttivo è sottoposto a condizioni molto ,recise e rigorose, . quale presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 e.e..
Che , pertanto, l'art. 39, comma 1, lett, d), dpr n. 600/73, prevede che l'Ufficio procede alla rettifica:....d) se l'incompletezza, la falsità, o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti da/l'ufficio nei modi previsti da//'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'accertamento fiscale in contestazione si fonda su un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni anche semplici purchè gravi, precisi e concordanti e, in quanto tale non è condizionato dalla presenza di una contabilità formalmente regolare ma, se si è in presenza di una contabilità regolare ( come nel caso di specie ) è necessaria l'individuazione degli elementi ( rectius, delle presunzioni ) idonei a giustificare l'accertamento induttivo.
Che, nel caso che ci occupa per questo Collegio i suddetti presupposti non esistono in quanto si è in presenza di contabilità regolarmente tenuta in quanto non è stata rilevata alcuna difformità nell'emissione di scontrini.
In questo quadro la determinazione induttiva dei rilevati ricavi sottratti a tassazione attraverso il riscontro dell'acquisto di bottiglie di acqua ed il numero delle tovaglie lavate, basato solo su principi personali dei verificatori, è in realtà un posterius illogico che non legittima la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) prima citato.
In mancanza quindi dei presupposti per dare corso all'accertamento induttivo resta inevitabilmente travolta la successiva attività ugualmente posta in essere”. Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate BAT, contestando la pronuncia per aver riconosciuto valenza probatoria e ritenuto che:
- i presupposti non esistono in quanto si è in presenza di contabilità regolarmente tenuta in quanto non è stata rilevata alcuna difformità nell'emissione di scontrini;
- la determinazione induttiva dei rilevati ricavi sottratti a tassazione attraverso il riscontro dell'acquisto di bottiglie di acqua ed il numero delle tovaglie lavate, basato solo su principi personali dei verificatori, è in realtà un posterius illogico che non legittima la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/73;
Ritenendo la rideterminazione induttiva dei maggiori corrispettivi conseguiti e non dichiarati ai sensi dell'art. 39, co. I lett. D del DPR 600/1973, basata sulle conclusioni di una verifica contabile operata a carico del contribuente, l'operato dell'Ufficio è del tutto conforme al dettato normativo ed errata risulta la sentenza qui appellata.
Insta, per riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Si costituisce l'appellato EN contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La causa viene trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
Deve rilevarsi che, le osservazioni sostenute dai primi giudici in punto di diritto ed in punto di fatto, in presenza di contabilità regolarmente tenuta e mai rilevate difformità da parte dell'Ufficio, l'emissione di un avviso di accertamento induttivo è sottoposto, secondo l'orientamento consolidato dei Suprema Corte di legittimità, , a condizioni molto precise e rigorose.
Invero, a riguardo, la Suprema Corte, con le sentenze n. 12956 e 13915 del 2009 ha statuito che "...alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità del/'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, camma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all'ufficio dubitare della • veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (conformi, ex multis Cass. n. 6337/02, sent. n. 1711/07, e sent. 26130/07). Pertanto, come rilevato dagli Ermellini in cui sono ben delineati i presupposti per procedere all'accertamento induttivo, nemmeno lo scostamento dalle medie di settore può qualificarsi meccanicamente ed autonomamente quale presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 e.c.. (Cass. sent. n. 2468/2017)
Risulta, quindi, di tutta evidenza che l'assunto dell'Ufficio, in questi presupposti, la determinazione induttiva dei rilevati ricavi sottratti a tassazione attraverso il riscontro dell'acquisto di bottiglie di acqua ed il numero delle tovaglie lavate, basato solo su principi personali dei verificatori, è in realtà un posterius illogico che non legittima la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d).
Nello specifico, l'art. 39, comma 1, lett, d), dpr n. 600/73, prevede che l'Ufficio procede alla rettifica:....d) se l'incompletezza, la falsità, o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall''ufficio nei modi previsti dal/ 'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
In effetti, non abbisogna di essere smentito l'utilizzo per cliente di più di una bottiglia di acqua, ove il calcolo risulterebbe completamente aleatorio, che, per le norme, di sicurezza igienico sanitaria i residui non possono essere riutilizzati e le stesse devono essere sigillate.
Come pure l'accertamento basato sulle tovaglie, altro elemento utilizzato dall'Ufficio a favore dell'applicazione dell'art.39 coma 1 lett. d) non può essere conferente, poiché, l'utilizzo della biancheria da tavolo tovaglie – o coprimacchie non è atto probatorio, se non fantasiosa
.ed insipiente teoria. a parte che riguarderebbe alcuni anni, Dal 2017 al 2020),
Basti pensare che, a chi non è capitato che al ristorante gli venga offerto, un tavole più agevole di più posti (essendo il ristorante magari semivuoto), per dare agio al cliente e, anche, per
“accattivarsi” il cliente.
Ne diviene che il “report”, illustrato nell'avviso di accertamento (ved. pag. 4/5), non è assolutamente un dato attendibile.
D'altronde, tale conclusione, risulta coerente con quanto riportato dalla giurisprudenza di merito (Cass .sent. n. 20060/2014; Cass. sent. n. 20857/2011; Cass. sent. n. 13068/2007).
Dunque, del tutto infondate sono le teorie riportate dall'Ufficio, poiché, l'accertamento non può essere il risultato di una “immaginazione e/o supposizione “ , ma devono potersi apprezzare valori di fatto per smentire quanto regolarmente dichiarato. Anche perché, la D.P. BAT, sulla contabilità non eccepisce alcuna irregolarità se non qualche formalità sulla compilazione di scontri, ma non che siano invalidi. da cui una aleatoria presunta inattendibilità dei ricavi dichiarati, indimostrata.
La doglianza ad avviso della Corte non è fondata. Il primo giudice infatti ha correttamente interpretatole le questioni di fatto e diritto annullando l'accertamento nei confronti del contribuente.
Alla stregua di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato con annullamento dell'atto di accertamento e conferma della sentenza della CTP di Bari n. 1836/2021, depositata in data 19.11.2921
ENCondanna l'appellante Agenzia delle Entrate BAT, al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori dovuti come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4 Bari, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, D.P. BAT, avverso la sentenza della CTP Bari n. 1836/2021, depositata in data 19.11.2921 di integrale conferma della stessa.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del resistente EN , delle spese processuali liquidate per compensi per questo grado di giudizio in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti..
Così deciso in Bari, Addi 03.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Libera Pagliaro Dott. Francesco Diliso
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IS RA, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2022 depositato il 12/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Carlo Goldoni 73 76012 Canosa Di Puglia BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EN CF_EN -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1836/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 19/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS011300113-2020 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 1149/ 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale BAT, ha proposto appello avverso la sentenza n.
1836/2021, depositata in data 19.11.2921, con cui la CTP di Bari accoglieva il ricorso presentato da
EN avverso l'avviso di accertamento n. TVS011300113-2020, per II.DD, ed IVA, per
l'anno d'imposta 2014 sulla base di un controllo documentale dello stesso ufficio contestando, per
l'anzidetta annualità, l'infedele dichiarazione ai fini delle suddette imposte per l'omessa registrazione
di operazioni imponibili nonché per infedele dichiarazione ed irregolare tenuta, delle scritture contabili.
La CTP di Bari, con la riportata sentenza accoglieva il ricorso e annullava l'atto impugnato.
Specifica che, “in presenza di una contabilità attendibile, come dallo stesso Ufficio riportato, la possibilità dell'Ufficio dì emettere un avviso di accertamento induttivo è sottoposto a condizioni molto ,recise e rigorose, . quale presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 e.e..
Che , pertanto, l'art. 39, comma 1, lett, d), dpr n. 600/73, prevede che l'Ufficio procede alla rettifica:....d) se l'incompletezza, la falsità, o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti da/l'ufficio nei modi previsti da//'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'accertamento fiscale in contestazione si fonda su un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni anche semplici purchè gravi, precisi e concordanti e, in quanto tale non è condizionato dalla presenza di una contabilità formalmente regolare ma, se si è in presenza di una contabilità regolare ( come nel caso di specie ) è necessaria l'individuazione degli elementi ( rectius, delle presunzioni ) idonei a giustificare l'accertamento induttivo.
Che, nel caso che ci occupa per questo Collegio i suddetti presupposti non esistono in quanto si è in presenza di contabilità regolarmente tenuta in quanto non è stata rilevata alcuna difformità nell'emissione di scontrini.
In questo quadro la determinazione induttiva dei rilevati ricavi sottratti a tassazione attraverso il riscontro dell'acquisto di bottiglie di acqua ed il numero delle tovaglie lavate, basato solo su principi personali dei verificatori, è in realtà un posterius illogico che non legittima la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) prima citato.
In mancanza quindi dei presupposti per dare corso all'accertamento induttivo resta inevitabilmente travolta la successiva attività ugualmente posta in essere”. Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate BAT, contestando la pronuncia per aver riconosciuto valenza probatoria e ritenuto che:
- i presupposti non esistono in quanto si è in presenza di contabilità regolarmente tenuta in quanto non è stata rilevata alcuna difformità nell'emissione di scontrini;
- la determinazione induttiva dei rilevati ricavi sottratti a tassazione attraverso il riscontro dell'acquisto di bottiglie di acqua ed il numero delle tovaglie lavate, basato solo su principi personali dei verificatori, è in realtà un posterius illogico che non legittima la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/73;
Ritenendo la rideterminazione induttiva dei maggiori corrispettivi conseguiti e non dichiarati ai sensi dell'art. 39, co. I lett. D del DPR 600/1973, basata sulle conclusioni di una verifica contabile operata a carico del contribuente, l'operato dell'Ufficio è del tutto conforme al dettato normativo ed errata risulta la sentenza qui appellata.
Insta, per riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Si costituisce l'appellato EN contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza dopo l'introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni.
La causa viene trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto .
Deve rilevarsi che, le osservazioni sostenute dai primi giudici in punto di diritto ed in punto di fatto, in presenza di contabilità regolarmente tenuta e mai rilevate difformità da parte dell'Ufficio, l'emissione di un avviso di accertamento induttivo è sottoposto, secondo l'orientamento consolidato dei Suprema Corte di legittimità, , a condizioni molto precise e rigorose.
Invero, a riguardo, la Suprema Corte, con le sentenze n. 12956 e 13915 del 2009 ha statuito che "...alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità del/'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, camma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all'ufficio dubitare della • veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (conformi, ex multis Cass. n. 6337/02, sent. n. 1711/07, e sent. 26130/07). Pertanto, come rilevato dagli Ermellini in cui sono ben delineati i presupposti per procedere all'accertamento induttivo, nemmeno lo scostamento dalle medie di settore può qualificarsi meccanicamente ed autonomamente quale presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 e.c.. (Cass. sent. n. 2468/2017)
Risulta, quindi, di tutta evidenza che l'assunto dell'Ufficio, in questi presupposti, la determinazione induttiva dei rilevati ricavi sottratti a tassazione attraverso il riscontro dell'acquisto di bottiglie di acqua ed il numero delle tovaglie lavate, basato solo su principi personali dei verificatori, è in realtà un posterius illogico che non legittima la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d).
Nello specifico, l'art. 39, comma 1, lett, d), dpr n. 600/73, prevede che l'Ufficio procede alla rettifica:....d) se l'incompletezza, la falsità, o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall''ufficio nei modi previsti dal/ 'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
In effetti, non abbisogna di essere smentito l'utilizzo per cliente di più di una bottiglia di acqua, ove il calcolo risulterebbe completamente aleatorio, che, per le norme, di sicurezza igienico sanitaria i residui non possono essere riutilizzati e le stesse devono essere sigillate.
Come pure l'accertamento basato sulle tovaglie, altro elemento utilizzato dall'Ufficio a favore dell'applicazione dell'art.39 coma 1 lett. d) non può essere conferente, poiché, l'utilizzo della biancheria da tavolo tovaglie – o coprimacchie non è atto probatorio, se non fantasiosa
.ed insipiente teoria. a parte che riguarderebbe alcuni anni, Dal 2017 al 2020),
Basti pensare che, a chi non è capitato che al ristorante gli venga offerto, un tavole più agevole di più posti (essendo il ristorante magari semivuoto), per dare agio al cliente e, anche, per
“accattivarsi” il cliente.
Ne diviene che il “report”, illustrato nell'avviso di accertamento (ved. pag. 4/5), non è assolutamente un dato attendibile.
D'altronde, tale conclusione, risulta coerente con quanto riportato dalla giurisprudenza di merito (Cass .sent. n. 20060/2014; Cass. sent. n. 20857/2011; Cass. sent. n. 13068/2007).
Dunque, del tutto infondate sono le teorie riportate dall'Ufficio, poiché, l'accertamento non può essere il risultato di una “immaginazione e/o supposizione “ , ma devono potersi apprezzare valori di fatto per smentire quanto regolarmente dichiarato. Anche perché, la D.P. BAT, sulla contabilità non eccepisce alcuna irregolarità se non qualche formalità sulla compilazione di scontri, ma non che siano invalidi. da cui una aleatoria presunta inattendibilità dei ricavi dichiarati, indimostrata.
La doglianza ad avviso della Corte non è fondata. Il primo giudice infatti ha correttamente interpretatole le questioni di fatto e diritto annullando l'accertamento nei confronti del contribuente.
Alla stregua di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato con annullamento dell'atto di accertamento e conferma della sentenza della CTP di Bari n. 1836/2021, depositata in data 19.11.2921
ENCondanna l'appellante Agenzia delle Entrate BAT, al pagamento, in favore dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre oneri ed accessori dovuti come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4 Bari, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, D.P. BAT, avverso la sentenza della CTP Bari n. 1836/2021, depositata in data 19.11.2921 di integrale conferma della stessa.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del resistente EN , delle spese processuali liquidate per compensi per questo grado di giudizio in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti..
Così deciso in Bari, Addi 03.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Libera Pagliaro Dott. Francesco Diliso