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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Lucente presso il cui studio sito in Sirolo alla Via Giulietti n. 13, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
(CF. ), (CF. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
e (CF. ), quali eredi C.F._3 Parte_3 C.F._4 legittimi di (CF. ) deceduto a Sirolo il 7.8.2024, Persona_1 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Naspi presso il cui studio sito in Ancona alla via Ruggeri n. 3/I hanno eletto domicilio CONVENUTO/I
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 primo comma cpc all'atto di precetto notificatogli da con il quale gli veniva Persona_1 intimato di adempiere agli obblighi di fare come previsti ai punti sub n. 1 lett.a) e b) e n.3 dell'accordo di mediazione sottoscritto il 27.11.2019, oltre al pagamento delle spese legali dell'atto di precetto, determinate in complessivi € 470,00.
Deduceva l'opponente:
- di aver egli stesso avviato il procedimento di mediazione avente ad oggetto l'azione di rivendicazione ex art.948 c.c. su beni condominiali quali: un corridoio-ingresso condominiale, un locale centrale termica con relativo atrio di accesso e una porzione di corte comune, facenti parte della palazzina condominiale di via Don Minzoni 13 a Sirolo in quanto detti beni erano stati arbitrariamente ed illegittimamente occupati, negli anni, da : Persona_1
- che .il verbale di mediazione non poteva essere considerato alla stregua di un accordo definitivo, in quanto a chiusura della avviata procedura di mediazione si erano resi necessari ulteriori incontri di mediazione finalizzati a valutare se la gran parte dei punti che le parti avevano fissato nella verbalizzazione del 27.11.2019, fossero effettivamente fattibili e realizzabili, senza la violazione di alcuna normativa in materia urbanistica, amministrativa, di sicurezza e di diritti disponibili e, anche per questo, si era resa necessaria la nomina di un pagina 1 di 4 tecnico – geometra;
- che il verbale di mediazione del 27/11/019 no poteva essere considerato idoneo a valere quale titolo esecutivo in assenza in esso della certificazione degli avvocati circa la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
In virtù di tali eccezioni e deduzioni l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Giustizia adita, - in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (verbale di mediazione del 27.11.2019) trascritto nell'atto di precetto notificato il 20.12.2021, ad istanza del Sig. e ricevuto dal Sig. il 28.12.2021, per Persona_1 Parte_1
i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto;
- nel merito: accertare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20.12.2021 ad istanza del Sig. , perché - Persona_1 per le ragioni tutte specificate nella parte narrativa del presente atto di citazione – si fonda su un titolo esecutivo privo di un requisito costitutivo di validità ed efficacia così come prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 28/2010 e, conseguentemente, - dichiarare che il Sig. non Persona_1 ha diritto a procedere all'esecuzione forzata – nei confronti del Sig. – degli intimati Parte_1 obblighi di fare, così come previsti ai punti sub n. 1 lett.a) e b) e n.3, del verbale di mediazione del 27.11.2019 trascritto nell'atto di precetto notificato il 20.12.2021; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.ma Giustizia adita dovesse comunque ritenere che il verbale del 27.11.2019 trascritto nell'atto di precetto opposto, possa assurgere a titolo esecutivo valido ed efficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.Lgs.28/2010: Voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale del 27.11.2019, relativamente al punto 1 lett.a) in riferimento all'apertura n.3, per le ragioni tutte indicate nella parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la incompetenza per valore del Persona_1 giudice adito in favore del giudice di pace considerato il credito azionato con l'atto di precetto opposto pari ad € 470,17, nonché la incompetenza per materia del tribunale ex art. 7 co. 3 n. 2 cpc avendo le parti regolamentato con gli obblighi di fare previsti ai punti nn. 1 lett. a)-b) e 3 del verbale di mediazione del 27.11.2019 la misura e le modalità d'uso di parti comuni a servizio del condominio di Sirolo Via Don Minzoni, 13 nel quale il e l' sono proprietari di unità immobiliari. Per_1 Parte_1
L'opposto deduceva altresì :
- la pendenza di altra e precedente causa (n. RG 2692/2021) tra le stesse parti avanti al Tribunale di Ancona promossa dal Sig. nei confronti del al fine di esperire azione di Parte_1 Per_1 rivendicazione ex art. 948 cc relativa agli stessi diritti sulle parti comuni conciliati con il verbale di mediazione 27.11.2019 sub nn. 1 e 3 chiedendo la condanna al rilascio e all'esecuzione delle opere dirette a regolarizzare ed adeguare lo stato di fatto degli anzidetti spazi comuni a quanto previsto e risultante dagli documenti urbanistici e catastali ufficiali, oltre che dagli atti notarili e dal progetto autorizzato;
- che con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.12.2021 nel suddetto giudizio il convenuto , aveva eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata Persona_1 dall' per difetto di interesse ad agire o per cessata materia del contendere per effetto Parte_1 di accordo conciliativo e/o di transazione e concluso tra le parti con verbale del 27/11/2019 dinanzi ad organismo di mediazione;
- la validità ed efficacia del titolo esecutivo costituito dall'accordo di conciliazione del 27/11/2019 avendo le parti dato esecuzione ad alcuni punti dell'accordo conferendo altresì mandato al EO . per realizzare gli altri di cui ai punti nn. 1 e 3 rifiutandosi poi Tes_1 l' di sottoscrivere la documentazione tecnico progettuale costringendo l'opposto a Parte_1 depositare ricorso ex at. 612 cpc per ottenere l'adempimento degli obblighi di fare.
pagina 2 di 4 L'opposto chiedeva, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN RITO IN VIA PRELIMINARE: -1) IN VIA PRINCIPALE dichiarare l'incompetenza per materia e/o per valore del Tribunale Adito in favore del Giudice di Pace di Ancona e per l'effetto assegnare alle parti un termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice di Pace di Ancona con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite;
-2) IN SUBORDINE in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, accertare e dichiarare che avanti allo stesso Ufficio Giudiziario pendono più procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connessi pendenti tra le stesse parti e per l'effetto ai sensi dell'art. 273 e 274 cpc rimettere la presente causa al Presidente del Tribunale di AN affinchè disponga in conformità ordinando la riunione della presente causa con quella già iscritta al n. RG 2692/2021 – GI Dott. Cicconi. NEL MERITO: rigettare tutte le domande come formulate dal Sig. con l'atto di Parte_1 citazione in opposizione ex art. 615 cpc in quanto infondate in fatto e in diritto. IN PUNTO DI
ISTANZA DI SOSPENSIVA: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo perché infondata e carente dei presupposti richiesti dall'art. 615 cpc del fumus e dei gravi motivi;
Con piena vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore del convenuto che si dichiara antistatario”
Con ordinanza del 5/12/2022 venivano rigettate le eccezioni di competenza per valore e per materia avanzata dall'opposta ed all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma cpc, rigettata l'istanza di sospensiva considerata la insussistenza dei presupposti di legge la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di richieste istruttorie ed alla successiva udienza del 17/12/2024, previa costituzione in giudizio dei Sigg.ri , e Controparte_1 Parte_2
, quali eredi legittimi dell'opposto , deceduto nelle more di causa in data Parte_3 Persona_1
7.8.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Va preliminarmente qualificata la domanda come opposizione preventiva all'esecuzione vertendo essa sulla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del Sig. in danno di Persona_1
sulla scorta del verbale di mediazione sottoscritto dalle parti il 27/11/2019. Parte_1
L'opposizione è infondata e va rigettata .
Va precisato che trattasi di diritto ad esecuzione forzata di un accordo di mediazione che, come verrà di seguito precisato, costituisce titolo esecutivo, per violazione di un obbligo di fare e come tale il precetto qui opposto è atto prodromico e necessario al ricorso ex art 612 cpc, peraltro già introdotto, al giudice dell'esecuzione per la determinazione delle modalità dell'esecuzione.
Ne consegue che scopo del precetto qui opposto era unicamente quella di invitare la parte obbligata ad uno spontaneo adempimento preavvertendola che, in difetto, si sarebbe rivolta al giudice dell'esecuzione, unica autorità preposta alla individuazione e specifica delle modalità di esecuzione.
La ratio dell'art 612 cpc è da rinvenirsi nella esigenza sia, in presenza di sentenza di condanna con mera indicazione generica dell'obbligo da eseguire, di demandare ad altra autorità giurisdizionale l'individuazione delle modalità tecniche con le quali dare piena esecuzione alla sentenza, sia di non lasciare alla discrezionalità del creditore l'esecuzione materiale dell'obbligo.
Ne discende il principio secondo il quale, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice investito dell'opposizione al precetto, verificare se il risultato indicato dal creditore procedente nel precetto corrisponda a quello prescritto nel titolo esecutivo. A tal fine, il Giudice dell'esecuzione investito della domanda ex art 612 cpc, sarà chiamato ad interpretare il titolo esecutivo e a determinare le opere da realizzare coattivamente.
Invero, l' opposto ha ritualmente, con il precetto, preavvertito anche il ricorso ex art 612 cpc per la determinazione delle concrete modalità di esecuzione dell'obbligo di fare.
In merito alla eccepita invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione pagina 3 di 4 del 27/11/2019 deve osservarsi che le contestazioni mosse in questa sede sono state oggetto di precedente giudizio n. 2692/2021 RG Tribunale di Ancona conclusosi con sentenza 369/2024 prodotta da parte opposta con la quale il Tribunale di Ancona, a conferma di quanto già deciso con sentenza parziale n. 1067/2022, ha ritenuto “pienamente valido, efficace e vincolante tra le parti l'accordo di conciliazione/transazione del 27/11/2019”.
Discende che l'opponente non può sottrarsi all'eccezione di violazione del divieto di bis in idem sollevata dall'opposto, stante che vi è tra le due azioni identità oltre che di parti, anche di causa petendi e di petitum.
Il cosiddetto divieto di bis in idem è considerato quale precipitato del fenomeno della cosa giudicata, secondo cui l'ordinamento, in ossequio all'esaurimento dei mezzi processuali di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c. (cosa giudicata in senso processuale), vieta a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che, a sua volta, costituisce il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Sul superiore principio, del resto, ha avuto modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza di legittimità che, inoltre, è pervenuta all'affermazione del principio per cui “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011 e successive conformi).
Orbene, come si è precisato più sopra, deve ritenersi, alla luce della documentazione relativa al giudizio n. 2692/2021 R.G. Tribunale di Ancona e delle sentenze n. 1067/22 ( parziale) e 369/24 passate in giudicato che lo hanno concluso, che, nel caso in esame, si controverta su una domanda già dedotta anche nel corso di quel giudizio e, pertanto, coperta dal relativo giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3809,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da distrarsi a favore dell'Avv. Fabrizio Naspi dichiaratosi antistatario.
Ancona, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Lucente presso il cui studio sito in Sirolo alla Via Giulietti n. 13, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
(CF. ), (CF. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
e (CF. ), quali eredi C.F._3 Parte_3 C.F._4 legittimi di (CF. ) deceduto a Sirolo il 7.8.2024, Persona_1 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Naspi presso il cui studio sito in Ancona alla via Ruggeri n. 3/I hanno eletto domicilio CONVENUTO/I
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615 primo comma cpc all'atto di precetto notificatogli da con il quale gli veniva Persona_1 intimato di adempiere agli obblighi di fare come previsti ai punti sub n. 1 lett.a) e b) e n.3 dell'accordo di mediazione sottoscritto il 27.11.2019, oltre al pagamento delle spese legali dell'atto di precetto, determinate in complessivi € 470,00.
Deduceva l'opponente:
- di aver egli stesso avviato il procedimento di mediazione avente ad oggetto l'azione di rivendicazione ex art.948 c.c. su beni condominiali quali: un corridoio-ingresso condominiale, un locale centrale termica con relativo atrio di accesso e una porzione di corte comune, facenti parte della palazzina condominiale di via Don Minzoni 13 a Sirolo in quanto detti beni erano stati arbitrariamente ed illegittimamente occupati, negli anni, da : Persona_1
- che .il verbale di mediazione non poteva essere considerato alla stregua di un accordo definitivo, in quanto a chiusura della avviata procedura di mediazione si erano resi necessari ulteriori incontri di mediazione finalizzati a valutare se la gran parte dei punti che le parti avevano fissato nella verbalizzazione del 27.11.2019, fossero effettivamente fattibili e realizzabili, senza la violazione di alcuna normativa in materia urbanistica, amministrativa, di sicurezza e di diritti disponibili e, anche per questo, si era resa necessaria la nomina di un pagina 1 di 4 tecnico – geometra;
- che il verbale di mediazione del 27/11/019 no poteva essere considerato idoneo a valere quale titolo esecutivo in assenza in esso della certificazione degli avvocati circa la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
In virtù di tali eccezioni e deduzioni l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Giustizia adita, - in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (verbale di mediazione del 27.11.2019) trascritto nell'atto di precetto notificato il 20.12.2021, ad istanza del Sig. e ricevuto dal Sig. il 28.12.2021, per Persona_1 Parte_1
i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto;
- nel merito: accertare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20.12.2021 ad istanza del Sig. , perché - Persona_1 per le ragioni tutte specificate nella parte narrativa del presente atto di citazione – si fonda su un titolo esecutivo privo di un requisito costitutivo di validità ed efficacia così come prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 28/2010 e, conseguentemente, - dichiarare che il Sig. non Persona_1 ha diritto a procedere all'esecuzione forzata – nei confronti del Sig. – degli intimati Parte_1 obblighi di fare, così come previsti ai punti sub n. 1 lett.a) e b) e n.3, del verbale di mediazione del 27.11.2019 trascritto nell'atto di precetto notificato il 20.12.2021; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.ma Giustizia adita dovesse comunque ritenere che il verbale del 27.11.2019 trascritto nell'atto di precetto opposto, possa assurgere a titolo esecutivo valido ed efficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.Lgs.28/2010: Voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale del 27.11.2019, relativamente al punto 1 lett.a) in riferimento all'apertura n.3, per le ragioni tutte indicate nella parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la incompetenza per valore del Persona_1 giudice adito in favore del giudice di pace considerato il credito azionato con l'atto di precetto opposto pari ad € 470,17, nonché la incompetenza per materia del tribunale ex art. 7 co. 3 n. 2 cpc avendo le parti regolamentato con gli obblighi di fare previsti ai punti nn. 1 lett. a)-b) e 3 del verbale di mediazione del 27.11.2019 la misura e le modalità d'uso di parti comuni a servizio del condominio di Sirolo Via Don Minzoni, 13 nel quale il e l' sono proprietari di unità immobiliari. Per_1 Parte_1
L'opposto deduceva altresì :
- la pendenza di altra e precedente causa (n. RG 2692/2021) tra le stesse parti avanti al Tribunale di Ancona promossa dal Sig. nei confronti del al fine di esperire azione di Parte_1 Per_1 rivendicazione ex art. 948 cc relativa agli stessi diritti sulle parti comuni conciliati con il verbale di mediazione 27.11.2019 sub nn. 1 e 3 chiedendo la condanna al rilascio e all'esecuzione delle opere dirette a regolarizzare ed adeguare lo stato di fatto degli anzidetti spazi comuni a quanto previsto e risultante dagli documenti urbanistici e catastali ufficiali, oltre che dagli atti notarili e dal progetto autorizzato;
- che con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.12.2021 nel suddetto giudizio il convenuto , aveva eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata Persona_1 dall' per difetto di interesse ad agire o per cessata materia del contendere per effetto Parte_1 di accordo conciliativo e/o di transazione e concluso tra le parti con verbale del 27/11/2019 dinanzi ad organismo di mediazione;
- la validità ed efficacia del titolo esecutivo costituito dall'accordo di conciliazione del 27/11/2019 avendo le parti dato esecuzione ad alcuni punti dell'accordo conferendo altresì mandato al EO . per realizzare gli altri di cui ai punti nn. 1 e 3 rifiutandosi poi Tes_1 l' di sottoscrivere la documentazione tecnico progettuale costringendo l'opposto a Parte_1 depositare ricorso ex at. 612 cpc per ottenere l'adempimento degli obblighi di fare.
pagina 2 di 4 L'opposto chiedeva, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN RITO IN VIA PRELIMINARE: -1) IN VIA PRINCIPALE dichiarare l'incompetenza per materia e/o per valore del Tribunale Adito in favore del Giudice di Pace di Ancona e per l'effetto assegnare alle parti un termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice di Pace di Ancona con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite;
-2) IN SUBORDINE in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, accertare e dichiarare che avanti allo stesso Ufficio Giudiziario pendono più procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connessi pendenti tra le stesse parti e per l'effetto ai sensi dell'art. 273 e 274 cpc rimettere la presente causa al Presidente del Tribunale di AN affinchè disponga in conformità ordinando la riunione della presente causa con quella già iscritta al n. RG 2692/2021 – GI Dott. Cicconi. NEL MERITO: rigettare tutte le domande come formulate dal Sig. con l'atto di Parte_1 citazione in opposizione ex art. 615 cpc in quanto infondate in fatto e in diritto. IN PUNTO DI
ISTANZA DI SOSPENSIVA: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo perché infondata e carente dei presupposti richiesti dall'art. 615 cpc del fumus e dei gravi motivi;
Con piena vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 cpc a favore dell'avv. Fabrizio Naspi quale procuratore del convenuto che si dichiara antistatario”
Con ordinanza del 5/12/2022 venivano rigettate le eccezioni di competenza per valore e per materia avanzata dall'opposta ed all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma cpc, rigettata l'istanza di sospensiva considerata la insussistenza dei presupposti di legge la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di richieste istruttorie ed alla successiva udienza del 17/12/2024, previa costituzione in giudizio dei Sigg.ri , e Controparte_1 Parte_2
, quali eredi legittimi dell'opposto , deceduto nelle more di causa in data Parte_3 Persona_1
7.8.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Va preliminarmente qualificata la domanda come opposizione preventiva all'esecuzione vertendo essa sulla sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del Sig. in danno di Persona_1
sulla scorta del verbale di mediazione sottoscritto dalle parti il 27/11/2019. Parte_1
L'opposizione è infondata e va rigettata .
Va precisato che trattasi di diritto ad esecuzione forzata di un accordo di mediazione che, come verrà di seguito precisato, costituisce titolo esecutivo, per violazione di un obbligo di fare e come tale il precetto qui opposto è atto prodromico e necessario al ricorso ex art 612 cpc, peraltro già introdotto, al giudice dell'esecuzione per la determinazione delle modalità dell'esecuzione.
Ne consegue che scopo del precetto qui opposto era unicamente quella di invitare la parte obbligata ad uno spontaneo adempimento preavvertendola che, in difetto, si sarebbe rivolta al giudice dell'esecuzione, unica autorità preposta alla individuazione e specifica delle modalità di esecuzione.
La ratio dell'art 612 cpc è da rinvenirsi nella esigenza sia, in presenza di sentenza di condanna con mera indicazione generica dell'obbligo da eseguire, di demandare ad altra autorità giurisdizionale l'individuazione delle modalità tecniche con le quali dare piena esecuzione alla sentenza, sia di non lasciare alla discrezionalità del creditore l'esecuzione materiale dell'obbligo.
Ne discende il principio secondo il quale, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice investito dell'opposizione al precetto, verificare se il risultato indicato dal creditore procedente nel precetto corrisponda a quello prescritto nel titolo esecutivo. A tal fine, il Giudice dell'esecuzione investito della domanda ex art 612 cpc, sarà chiamato ad interpretare il titolo esecutivo e a determinare le opere da realizzare coattivamente.
Invero, l' opposto ha ritualmente, con il precetto, preavvertito anche il ricorso ex art 612 cpc per la determinazione delle concrete modalità di esecuzione dell'obbligo di fare.
In merito alla eccepita invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione pagina 3 di 4 del 27/11/2019 deve osservarsi che le contestazioni mosse in questa sede sono state oggetto di precedente giudizio n. 2692/2021 RG Tribunale di Ancona conclusosi con sentenza 369/2024 prodotta da parte opposta con la quale il Tribunale di Ancona, a conferma di quanto già deciso con sentenza parziale n. 1067/2022, ha ritenuto “pienamente valido, efficace e vincolante tra le parti l'accordo di conciliazione/transazione del 27/11/2019”.
Discende che l'opponente non può sottrarsi all'eccezione di violazione del divieto di bis in idem sollevata dall'opposto, stante che vi è tra le due azioni identità oltre che di parti, anche di causa petendi e di petitum.
Il cosiddetto divieto di bis in idem è considerato quale precipitato del fenomeno della cosa giudicata, secondo cui l'ordinamento, in ossequio all'esaurimento dei mezzi processuali di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c. (cosa giudicata in senso processuale), vieta a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che, a sua volta, costituisce il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Sul superiore principio, del resto, ha avuto modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza di legittimità che, inoltre, è pervenuta all'affermazione del principio per cui “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011 e successive conformi).
Orbene, come si è precisato più sopra, deve ritenersi, alla luce della documentazione relativa al giudizio n. 2692/2021 R.G. Tribunale di Ancona e delle sentenze n. 1067/22 ( parziale) e 369/24 passate in giudicato che lo hanno concluso, che, nel caso in esame, si controverta su una domanda già dedotta anche nel corso di quel giudizio e, pertanto, coperta dal relativo giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3809,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali da distrarsi a favore dell'Avv. Fabrizio Naspi dichiaratosi antistatario.
Ancona, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 4 di 4