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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19/7/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 463/2024, pubblicata l'11/06/2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Milani, 25 23857 Valgreghentino, Albavilla via XX Settembre n.8 presso lo studio dell'Avv.
Colombo Nicolò (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta delega in C.F._2
atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), residenti in [...] elettivamente C.F._4
domiciliati in PIAZZA RISORGIMENTO 42 LACCHIARELLA presso lo studio dell'Avv.
Calegari Cristina (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega in C.F._5
atti;
-APPELLATI-
OGGETTO: altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
pagina 1 di 6 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: “nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda restitutoria ex adverso proposta, contenere, per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, al minimo l'eventuale condanna alla restituzione a carico del sig. delle Parte_1 somme in favore del sig. e da calcolarsi unicamente sul costo della Controparte_2 Parte_2 manodopera esposta nelle fatture per cui è causa, tenendo conto che gli attori dovranno ritirare tutti i beni ordinati dal convenuto per loro conto;
in ogni caso: per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, rigettare la domanda risarcitoria ex adverso avanzata per danno emergente;
- in via istruttoria: si chiede ex art. 356 cpc l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio
a quo ed in particolare quelle dedotte e formulate nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., sub 2), che qui di seguito si riportano:
“Ciò premesso, lo scrivente difensore chiede ammettersi prova orale per testi sulle circostanze che di seguito si deducono:
1) Vero che, in data 26.3.2022 il sig. rimaneva coinvolto in un sinistro sciistico come Parte_1 da documento che si rammostra (doc. 1)?
2) Vero che il sig. , a seguito delle lesioni riportate nel sinistro del 26.3.2022, era Parte_1 impossibilitato a lavorare sino al mese di Settembre 2022?
3) Vero che i cantieri del sig. , tra il mese di marzo 2022 e settembre 2022, sono rimasti Parte_1 bloccati?
4) Vero che nel 2021, unitamente al sig. , faceva dei sopralluoghi in Rozzano presso le unità Parte_1 immobiliari dei sigg.ri e ? CP_1 Controparte_2
5) Vero che nel 2021 il sig. ordinava ai suoi fornitori i serramenti/cassonetti/tapparelle dei Parte_1 sigg.ri e , come da documento che si rammostra (doc. 2)? CP_1 Controparte_2
6) Vero che i serramenti / cassonetti / tapparelle dei sigg.ri e si trovano CP_1 Controparte_2 depositati presso i magazzini dei fornitori del sig. , come da documento che si rammostra (doc. Parte_1 3)?
Si indica a testimone:
, residente in [...]. Testimone_1
, residente in [...].” Controparte_3 Con riserva di replica alle altrui istanze istruttorie, si chiede da subito di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli delle controparti che verranno ritenuti pertinenti con i testi già indicati nella presente memoria.
In punto spese: con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per e : CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, volere statuire quanto segue;
IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare la inammissibilità dell'appello poiché difetta dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. Nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte ritenesse l'appello ammissibile IN VIA PRELIMINARE
Rigettare la istanza di sospensione della esecutività in quanto infondata in fatto e in diritto e nonché per mancanza dei presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO Rigettare integralmente l'appello proposto da in proprio e quale titolare della Parte_1 [...] per tutti i motivi esposti e perché infondato in fatto e in diritto per tutti i Parte_3 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 463/2024 emessa dal Tribunale di Lecco nell'ambito del procedimento RG 2151/2022
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 463/2024 del Parte_1
Tribunale di Lecco, con la quale è stata accolta la domanda proposta da e CP_1
avente ad oggetto la restituzione di quanto da loro versato a titolo di Controparte_2 corrispettivo di contratto di prestazione d'opera al , in considerazione dell'accertato Parte_1
inadempimento di quest'ultimo.
Il Tribunale dava atto delle seguenti circostanze pacifiche in atti:
- e avendo deciso di sostituire gli infissi delle proprie CP_1 Controparte_2
abitazioni, avevano incaricato dell'opera ; Parte_1
- tra settembre e ottobre 2021 aveva dunque inviato a e copie di Parte_1 CP_1 CP_2
cortesia delle fatture da lui emesse attestanti le spese necessarie per ottemperare al contratto d'opera (doc. 3 primo grado appellati), indicando nella fattura intestata ad quale data CP_2 di consegna “prima di Natale 2021”;
- e avevano provveduto tramite bonifico bancario al saldo integrale delle CP_1 CP_2
fatture ricevute tra settembre e ottobre del 2021 (doc. 3 primo grado appellati);
- non aveva dato corso alla sostituzione degli infissi. Parte_1
Ritenuta l'infondatezza delle motivazioni addotte da a giustificazione del proprio Parte_1
inadempimento, il Tribunale accoglieva la domanda di restituzione di quanto pagato da CP_1
e nella misura di € 5.000,00 ciascuno, rigettando invece la loro domanda di condanna CP_2
al risarcimento del maggior danno in quanto generica.
L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale sostenendo che nessun ritardo sarebbe stato in realtà sussistente a suo carico, non essendo stato pattuito un termine finale per l'adempimento della sua obbligazione, offerto del resto a settembre 2022, ma rifiutato senza giustificazione dai Ha censurato altresì la valutazione del Tribunale in ordine Parte_4
all'imputabilità dell'eventuale ritardo, essendo questo ascrivibile al notorio rallentamento della produzione dei materiali occorrenti a causa della pandemia da COVID-19 e poi all'infortunio da lui patito a fine marzo 2022. Ha impugnato inoltre la condanna a suo carico dell'integrale rimborso delle spese di lite, stante il rigetto di una delle due domande proposte dagli attori in primo grado.
e hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e pagina 3 di 6 comunque la sua infondatezza. Nessun appello incidentale hanno proposto invece sul rigetto delle loro domande di risarcimento dei danni.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza del 20/5/2025.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, atteso che le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. debbono ritenersi rispettate ove, come nella specie, esso contenga “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SU n.27199/17).
L'appello è tuttavia infondato.
È pacifico che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte nonostante l'esatto e Parte_1
tempestivo adempimento di e al pagamento del corrispettivo e che abbia offerto CP_1 CP_2
di eseguire le prestazioni solamente a settembre 2022, dunque a distanza di quasi un anno dalla conclusione del contratto e di nove mesi dal termine ivi pattuito per il suo adempimento. Come accennato, infatti, la fattura inviata all riporta espressamente per la consegna degli CP_2
infissi l'indicazione “prima di Natale 2021”: certamente non si tratta di termine essenziale rilevante per la risoluzione di diritto ex art.1457 c.c., ma nemmeno può essere valutato quale generica previsione senza alcuna vincolatività per il prestatore d'opera, che al contrario si è con ciò impegnato a rispettare il termine per il suo adempimento ai sensi dell'art.1184 c.c. e che, considerata l'identità delle obbligazioni assunte nei confronti dei due appellati, si deve ritenere sia stato pattuito anche nei confronti di (il quale, diversamente opinando, avrebbe CP_1
comunque avuto diritto a pretendere l'esecuzione secondo le regole di cui all'art.1183 c.c.: e considerato che la sostituzione di infissi in singole unità abitative è opera di modesta rilevanza e che non risulta che fossero state formulate particolari richieste da parte dei committenti, tali da giustificare tempi prolungati per l'approvvigionamento di materiali o per la loro installazione, un termine di tre mesi appare del tutto adeguato anche sotto questo profilo).
Il , dal canto suo, non ha del resto nemmeno allegato circostanze idonee ad escludere Parte_1
l'imputabilità a sé di detto inadempimento, come suo onere ai sensi dell'art.1218 c.c.. Qualsiasi difficoltà, peraltro indimostrata, incontrata nel procurarsi il materiale necessario all'esecuzione
Pa a causa della pandemia da Covid-19 doveva essergli nota e valutata al momento della stipula pagina 4 di 6 del contratto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa che compete all'appaltatore/prestatore d'opera. Il dedotto infortunio sportivo in cui sarebbe incorso, quand'anche tale da precludergli qualsiasi attività materiale (circostanza in realtà assai dubbia, stante la diagnosi di mera distorsione al ginocchio documentata dallo stesso , cui nulla avrebbe potuto Parte_1
aggiungere l'espletamento della dedotta prova orale sul generico capitolo 2 dedotto in ordine alla sua “impossibilità a lavorare”) si sarebbe comunque verificato nel marzo 2022, quando era maturato a suo carico un ritardo che già giustificava la risoluzione del contratto: di tale sua pretesa impossibilità ad adempiere fino a guarigione avvenuta, del resto, il (al di là Parte_1
delle mere affermazioni rese sul punto) non ha dimostrato di aver dato alcuna notizia ai suoi committenti, e la violazione di tale obbligo di informazione (su di lui gravante ai sensi degli artt.1175 e 1176 c.c.) è di per sé tale da escludere ogni ipotetico valore giustificativo della circostanza.
Quanto alla gravità dell'inadempimento del , si osserva che il sinallagma contrattuale Parte_1
è stato del tutto sovvertito per un lasso di tempo abnorme, data la natura della prestazione da eseguire, l'interesse dei committenti ad ottenerla entro il termine prestabilito (trattandosi della propria abitazione) e l'avvenuto pagamento anticipato del corrispettivo.
Deve pertanto confermarsi la fondatezza della domanda proposta dai di Parte_4
risoluzione del contratto e di restituzione di quanto anticipato a titolo di corrispettivo, atteso che la scelta tra la richiesta di esatto adempimento e la risoluzione è rimessa alla discrezionalità della parte adempiente.
Corretta appare infine la condanna del alle spese del giudizio di primo grado in Parte_1
applicazione del principio di cui all'art.91 cpc: sebbene una delle domande degli attori in primo grado (quella risarcitoria) non sia stata accolta, il Tribunale ha ben esercitato il potere discrezionale riconosciutogli dall'art.92 cpc, considerata la soccombenza del sulla Parte_1
domanda di maggior importanza (di risoluzione) e il comportamento processuale tenuto dallo stesso, che ancora dopo il sollecito delle controparti del 7.7.2022 (doc.4 appellanti) ha omesso di dare alcuna spiegazione del proprio ritardo e di offrire la restituzione di quanto percepito.
L'appello deve pertanto essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi per la fase di trattazione (che si è esaurita nella partecipazione all'udienza di comparizione) previsti dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 463/2024, pubblicata Parte_1
l'11/06/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquidano in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 27/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19/7/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 463/2024, pubblicata l'11/06/2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Milani, 25 23857 Valgreghentino, Albavilla via XX Settembre n.8 presso lo studio dell'Avv.
Colombo Nicolò (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta delega in C.F._2
atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), residenti in [...] elettivamente C.F._4
domiciliati in PIAZZA RISORGIMENTO 42 LACCHIARELLA presso lo studio dell'Avv.
Calegari Cristina (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta delega in C.F._5
atti;
-APPELLATI-
OGGETTO: altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
pagina 1 di 6 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi dichiarare: “nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda restitutoria ex adverso proposta, contenere, per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, al minimo l'eventuale condanna alla restituzione a carico del sig. delle Parte_1 somme in favore del sig. e da calcolarsi unicamente sul costo della Controparte_2 Parte_2 manodopera esposta nelle fatture per cui è causa, tenendo conto che gli attori dovranno ritirare tutti i beni ordinati dal convenuto per loro conto;
in ogni caso: per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra esposte, rigettare la domanda risarcitoria ex adverso avanzata per danno emergente;
- in via istruttoria: si chiede ex art. 356 cpc l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio
a quo ed in particolare quelle dedotte e formulate nella memoria ex art. 183, comma VI c.p.c., sub 2), che qui di seguito si riportano:
“Ciò premesso, lo scrivente difensore chiede ammettersi prova orale per testi sulle circostanze che di seguito si deducono:
1) Vero che, in data 26.3.2022 il sig. rimaneva coinvolto in un sinistro sciistico come Parte_1 da documento che si rammostra (doc. 1)?
2) Vero che il sig. , a seguito delle lesioni riportate nel sinistro del 26.3.2022, era Parte_1 impossibilitato a lavorare sino al mese di Settembre 2022?
3) Vero che i cantieri del sig. , tra il mese di marzo 2022 e settembre 2022, sono rimasti Parte_1 bloccati?
4) Vero che nel 2021, unitamente al sig. , faceva dei sopralluoghi in Rozzano presso le unità Parte_1 immobiliari dei sigg.ri e ? CP_1 Controparte_2
5) Vero che nel 2021 il sig. ordinava ai suoi fornitori i serramenti/cassonetti/tapparelle dei Parte_1 sigg.ri e , come da documento che si rammostra (doc. 2)? CP_1 Controparte_2
6) Vero che i serramenti / cassonetti / tapparelle dei sigg.ri e si trovano CP_1 Controparte_2 depositati presso i magazzini dei fornitori del sig. , come da documento che si rammostra (doc. Parte_1 3)?
Si indica a testimone:
, residente in [...]. Testimone_1
, residente in [...].” Controparte_3 Con riserva di replica alle altrui istanze istruttorie, si chiede da subito di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli delle controparti che verranno ritenuti pertinenti con i testi già indicati nella presente memoria.
In punto spese: con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per e : CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, volere statuire quanto segue;
IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare la inammissibilità dell'appello poiché difetta dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. Nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte ritenesse l'appello ammissibile IN VIA PRELIMINARE
Rigettare la istanza di sospensione della esecutività in quanto infondata in fatto e in diritto e nonché per mancanza dei presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO Rigettare integralmente l'appello proposto da in proprio e quale titolare della Parte_1 [...] per tutti i motivi esposti e perché infondato in fatto e in diritto per tutti i Parte_3 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 463/2024 emessa dal Tribunale di Lecco nell'ambito del procedimento RG 2151/2022
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 463/2024 del Parte_1
Tribunale di Lecco, con la quale è stata accolta la domanda proposta da e CP_1
avente ad oggetto la restituzione di quanto da loro versato a titolo di Controparte_2 corrispettivo di contratto di prestazione d'opera al , in considerazione dell'accertato Parte_1
inadempimento di quest'ultimo.
Il Tribunale dava atto delle seguenti circostanze pacifiche in atti:
- e avendo deciso di sostituire gli infissi delle proprie CP_1 Controparte_2
abitazioni, avevano incaricato dell'opera ; Parte_1
- tra settembre e ottobre 2021 aveva dunque inviato a e copie di Parte_1 CP_1 CP_2
cortesia delle fatture da lui emesse attestanti le spese necessarie per ottemperare al contratto d'opera (doc. 3 primo grado appellati), indicando nella fattura intestata ad quale data CP_2 di consegna “prima di Natale 2021”;
- e avevano provveduto tramite bonifico bancario al saldo integrale delle CP_1 CP_2
fatture ricevute tra settembre e ottobre del 2021 (doc. 3 primo grado appellati);
- non aveva dato corso alla sostituzione degli infissi. Parte_1
Ritenuta l'infondatezza delle motivazioni addotte da a giustificazione del proprio Parte_1
inadempimento, il Tribunale accoglieva la domanda di restituzione di quanto pagato da CP_1
e nella misura di € 5.000,00 ciascuno, rigettando invece la loro domanda di condanna CP_2
al risarcimento del maggior danno in quanto generica.
L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale sostenendo che nessun ritardo sarebbe stato in realtà sussistente a suo carico, non essendo stato pattuito un termine finale per l'adempimento della sua obbligazione, offerto del resto a settembre 2022, ma rifiutato senza giustificazione dai Ha censurato altresì la valutazione del Tribunale in ordine Parte_4
all'imputabilità dell'eventuale ritardo, essendo questo ascrivibile al notorio rallentamento della produzione dei materiali occorrenti a causa della pandemia da COVID-19 e poi all'infortunio da lui patito a fine marzo 2022. Ha impugnato inoltre la condanna a suo carico dell'integrale rimborso delle spese di lite, stante il rigetto di una delle due domande proposte dagli attori in primo grado.
e hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, rilevando CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e pagina 3 di 6 comunque la sua infondatezza. Nessun appello incidentale hanno proposto invece sul rigetto delle loro domande di risarcimento dei danni.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza del 20/5/2025.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, atteso che le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. debbono ritenersi rispettate ove, come nella specie, esso contenga “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SU n.27199/17).
L'appello è tuttavia infondato.
È pacifico che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte nonostante l'esatto e Parte_1
tempestivo adempimento di e al pagamento del corrispettivo e che abbia offerto CP_1 CP_2
di eseguire le prestazioni solamente a settembre 2022, dunque a distanza di quasi un anno dalla conclusione del contratto e di nove mesi dal termine ivi pattuito per il suo adempimento. Come accennato, infatti, la fattura inviata all riporta espressamente per la consegna degli CP_2
infissi l'indicazione “prima di Natale 2021”: certamente non si tratta di termine essenziale rilevante per la risoluzione di diritto ex art.1457 c.c., ma nemmeno può essere valutato quale generica previsione senza alcuna vincolatività per il prestatore d'opera, che al contrario si è con ciò impegnato a rispettare il termine per il suo adempimento ai sensi dell'art.1184 c.c. e che, considerata l'identità delle obbligazioni assunte nei confronti dei due appellati, si deve ritenere sia stato pattuito anche nei confronti di (il quale, diversamente opinando, avrebbe CP_1
comunque avuto diritto a pretendere l'esecuzione secondo le regole di cui all'art.1183 c.c.: e considerato che la sostituzione di infissi in singole unità abitative è opera di modesta rilevanza e che non risulta che fossero state formulate particolari richieste da parte dei committenti, tali da giustificare tempi prolungati per l'approvvigionamento di materiali o per la loro installazione, un termine di tre mesi appare del tutto adeguato anche sotto questo profilo).
Il , dal canto suo, non ha del resto nemmeno allegato circostanze idonee ad escludere Parte_1
l'imputabilità a sé di detto inadempimento, come suo onere ai sensi dell'art.1218 c.c.. Qualsiasi difficoltà, peraltro indimostrata, incontrata nel procurarsi il materiale necessario all'esecuzione
Pa a causa della pandemia da Covid-19 doveva essergli nota e valutata al momento della stipula pagina 4 di 6 del contratto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa che compete all'appaltatore/prestatore d'opera. Il dedotto infortunio sportivo in cui sarebbe incorso, quand'anche tale da precludergli qualsiasi attività materiale (circostanza in realtà assai dubbia, stante la diagnosi di mera distorsione al ginocchio documentata dallo stesso , cui nulla avrebbe potuto Parte_1
aggiungere l'espletamento della dedotta prova orale sul generico capitolo 2 dedotto in ordine alla sua “impossibilità a lavorare”) si sarebbe comunque verificato nel marzo 2022, quando era maturato a suo carico un ritardo che già giustificava la risoluzione del contratto: di tale sua pretesa impossibilità ad adempiere fino a guarigione avvenuta, del resto, il (al di là Parte_1
delle mere affermazioni rese sul punto) non ha dimostrato di aver dato alcuna notizia ai suoi committenti, e la violazione di tale obbligo di informazione (su di lui gravante ai sensi degli artt.1175 e 1176 c.c.) è di per sé tale da escludere ogni ipotetico valore giustificativo della circostanza.
Quanto alla gravità dell'inadempimento del , si osserva che il sinallagma contrattuale Parte_1
è stato del tutto sovvertito per un lasso di tempo abnorme, data la natura della prestazione da eseguire, l'interesse dei committenti ad ottenerla entro il termine prestabilito (trattandosi della propria abitazione) e l'avvenuto pagamento anticipato del corrispettivo.
Deve pertanto confermarsi la fondatezza della domanda proposta dai di Parte_4
risoluzione del contratto e di restituzione di quanto anticipato a titolo di corrispettivo, atteso che la scelta tra la richiesta di esatto adempimento e la risoluzione è rimessa alla discrezionalità della parte adempiente.
Corretta appare infine la condanna del alle spese del giudizio di primo grado in Parte_1
applicazione del principio di cui all'art.91 cpc: sebbene una delle domande degli attori in primo grado (quella risarcitoria) non sia stata accolta, il Tribunale ha ben esercitato il potere discrezionale riconosciutogli dall'art.92 cpc, considerata la soccombenza del sulla Parte_1
domanda di maggior importanza (di risoluzione) e il comportamento processuale tenuto dallo stesso, che ancora dopo il sollecito delle controparti del 7.7.2022 (doc.4 appellanti) ha omesso di dare alcuna spiegazione del proprio ritardo e di offrire la restituzione di quanto percepito.
L'appello deve pertanto essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi per la fase di trattazione (che si è esaurita nella partecipazione all'udienza di comparizione) previsti dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 463/2024, pubblicata Parte_1
l'11/06/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquidano in complessivi € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale) oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 27/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
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