Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2025, proposto da NO LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Nicosia, con domicilio eletto presso il suo studio in Caltanissetta, via Veneto 17;
contro
il Comune di Sommatino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta n. 171/2023 che ha disposto condanna del Comune di Sommatino al pagamento della somma di euro 3.937,16 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese processuali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NC BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra NO LA ha proposto il ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 171/2023 con la quale il Giudice di pace di Caltanissetta ha condannato il Comune di Sommatino al pagamento in suo favore della somma di euro 3.937,16, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di risarcimento danni.
Il Comune di Sommatino non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 484/2025, la Sezione – tenuto conto della condizione di dissesto in cui era incorso il Comune debitore - ha disposto istruttoria, incaricando il Segretario Generale del Comune di Sommatino di depositare una relazione illustrativa della situazione finanziaria dell’ente, nella quale venissero evidenziate le varie tappe della procedura (dichiarazione di dissesto, insediamento dell’OSL, ecc.) con particolare riferimento al credito oggetto del presente contenzioso.
In esecuzione dell’istruttoria, è stato rassegnato che: il dissesto è stato deliberato dal Consiglio comunale il 25.01.2018; l’O.S.L. si è insediato il 18.04.2018; la procedura è tutt’ora in corso in attesa di parere del Ministero dell’interno; il fatto generatore del credito della ricorrente risale al 17.05.2020.
Di seguito, la ricorrente ha insistito con memoria nell’accoglimento del ricorso e nel riconoscimento delle cd. “penalità di mora”.
All’udienza camerale del 14 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato, e va pertanto accolto.
Deve precisarsi che la sentenza n. 171/2023 del Giudice di pace di Caltanissetta attesta che la condanna per risarcimento danni emessa in favore della odierna ricorrente trae origine da una sua caduta accidentale dovuta ad insidia stradale, avvenuta in data 17.05.2020, ossia in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, avvenuta il 25.01.2018.
In base all’art. 248, co. 2, del TUEL “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”.
A sua volta, la competenza dell’O.S.L. riguarda “ …fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato ” (v. art. 252, co. 4, TUEL), “ …pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico .” (art. 5, co. 2, D.L. 80/2004).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15/2020) ha stabilito che “ rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto ” e ciò in quanto “ la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo. Unico limite è rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione, il quale segna la chiusura della gestione liquidatoria: dopo tale data non sarà più possibile imputare alcunché all’organo straordinario di liquidazione, giacché – dal punto di vista giuridico – ha ormai cessato la propria esistenza ”.
Anche il C.G.A.R.S. (sentenza n. 416/2023) ha precisato che per giurisprudenza ormai consolidata “ ove il credito azionato, per quanto liquidato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, trae la sua fonte da obbligazioni sorte, in virtù di contratti stipulati con l’ente comunale in data antecedente, dovendo farsi applicazione del principio di par condicio tra i creditori, esso va soddisfatto esclusivamente in forma concorsuale ed in sede liquidatoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2452) ”.
Applicando le coordinate normative ed ermeneutiche appena esposte, può concludersi che il credito vantato dalla ricorrente NO è sorto successivamente alla dichiarazione di dissesto ed esula quindi dalla competenza dell’O.S.L.
Non vi sono, dunque, motivi per qualificare l’azione di ottemperanza in esame come non proponibile.
Sussistono anche le altre condizioni per il favorevole esperimento dell’azione, posto che: (i) il ricorso è stato proposto in data 15 maggio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza al Comune, avvenuta in data 16.10.2024; (ii) il ricorso è stato ritualmente notificato e depositato; (iii) la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla competente Cancelleria in data 10.10.2024.
Stante l’inadempimento del Comune intimato, va dichiarato l’obbligo del Comune di Sommatino di eseguire il giudicato per cui è causa, con il conseguente pagamento in favore della ricorrente della sorte capitale e degli accessori indicati nella sentenza n. 171/2023 del Giudice di pace di Caltanissetta.
Va anche accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, poiché, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto manifestamente iniquo, dato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione e i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità. La penalità di mora, per espressa previsione normativa, è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione, fermo restando che, decorso il termine di sessanta (60) giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, si attiva l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta, nel cui mandato è compreso anche il pagamento della penale eventualmente maturata.
Il termine per l’esecuzione del giudicato viene fissato in giorni 60 e decorre dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inadempimento ulteriore, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Gela con facoltà di sub delega ad altro qualificato funzionario del medesimo ente locale, in quale si insedierà a richiesta dalla parte ricorrente e concluderà l’incarico nel termine di ulteriori 60 giorni, con oneri a carico del Comune debitore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Sommatino di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e tempi indicati in motivazione.
Nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC BR, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC BR |
IL SEGRETARIO