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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 1.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1954/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. GALLO Parte_1
ARMANDO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia Carnovale
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. 11 ex art. 1 della l. 11.2.1980 n. 18 nonché dello status di handicap ex art. 3, comma 3, della l. 104/92, negato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
La consulenza medico–legale disposta nel corso della fase sommaria, all'esito di un'approfondita ed accurata valutazione obiettiva nonché di un'attenta disamina di tutta la documentazione medica in atti, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante non sono di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici invocati (cfr. consulenza tecnica depositata in data
7.5.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
In particolare, il CTU, in assenza di documentati e rilevati deficit cognitivi a carico della perizianda, ha incentrato il proprio giudizio di valutazione sulla capacità (o meno) della stessa di deambulare autonomament, così concludendo “La sig.ra , in sede di Parte_1 visita, era lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio;
la sua deambulazione, quando le è stato chiesto di camminare senza stampelle, è risultata stabile, nonostante camminasse a piccoli passi, il suo movimento risultava armonico e coordinato fra tronco bacino ed arti, e senza rischi di cadute.”
Orbene, nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato una generica sottovalutazione da parte del CTU delle propria condizione fisica;
in sostanza, i motivi di doglianza non vanno oltre la generica non condivisione della valutazione medico-legale effettuata nella prima fase processuale, traducendosi in un mero e, in quanto tale, inammissibile dissenso diagnotico.
Da ultimo, si rileva che alcuna nuova documentazione risulta prodotta in allegato al ricorso in opposizione, astrattamente idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU, sicchè allo stato la rinnovazione delle operazioni di consulenza assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass. 12703/2015).
Invero, come noto, “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza,
l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) ( cfr, sul punto Cass. n. 15882/2015). Inoltre, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, per la medesima argomentazione, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1954 / 2025 RG, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 1.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei