Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2311 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2311/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]° Traversa n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.
QUATTRONE MARIA ANGELA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come C.F._2
in atti telematici;
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]C.F._3
Lerici (SP), via B. Gazzoli 1° Traversa n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. STILO SIMONA (c.f.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI pag. 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 04/12/2024 , le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Sarzana e che dall'unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]), attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) DICHIARARE la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) DISPORRE l'affido condiviso delle figlie minori di anni 8 e di anni 5 ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori;
3) ASSEGNARE la casa coniugale sita in Pugliola, Lerici, Via B. Gazzoli 1° Traversa n° 8 alla madre esclusivamente ai fini amministrativi per motivi di residenza, con collocazione paritaria ed alternata delle figlie minori nella casa familiare, e quindi
4) DISPORRE la frequentazione, con rotazione dei genitori nella casa familiare, nel modo seguente:
SINO ALLA VENDITA DELLA CASA CONIUGALE:.
✓ il genitore che avrà il turno di lavoro della mattina si occuperà delle minori dalle ore 15:00 sino alle ore 20:00;
✓ il genitore che avrà il turno di lavoro del pomeriggio si occuperà delle minori dalle ore 20:00 sino alle ore 15:00;
✓ weekend alternati con la seguente modalità, nel periodo scolastico dall'orario di uscita di scuola del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica sera successiva, in periodo NON scolastico il venerdì dalle ore 15:00, sino 19:00 della domenica sera successiva.
✓ con impegno del genitore di lasciare l'abitazione libera all'orario stabilito per il cambio turno
Esempio turno di lavoro del mattino della madre pag. 2 di 6 Esempio turno di lavoro pomeridiano della madre
Tali condizioni potranno essere modificate DOPO LA VENDITA DELLA CASA CONIUGALE e successivamente ad eventuali diversi orari ed occupazioni lavorative dei genitori
✓ festività quali Natale, Pasqua, Pasquetta, Capodanno, Epifania, festa della mamma e del papà secondo il criterio dell'alternanza;
pag. 3 di 6 ✓ le vacanze estive e non dovranno essere concordate almeno un mese prima e potranno prevedere periodi continuativi per un massimo di 10 (dieci) giorni salvo periodo più lungo, da concordare, per viaggi a grande distanza;
✓ durante i weekend, nel rispetto del tempo e dello spazio dedicato dal genitore alle minori, le telefonate con queste dovranno essere concordate, per il medesimo motivo, oltreché al fine di salvaguardare i rapporti fra le minori ed i nonni paterni e materni, i genitori potranno nel weekend di competenza, organizzarsi con gli stessi nelle modalità che ritengono più opportune, sempre nell'osservanza del successivo n. 10)
✓ i genitori si impegnano a mantenere l'abitazione e gli effetti personali delle bambine puliti e dignitosi, liberi i genitori di rivolgersi ad aiuti esterni a proprie spese;
➢ i compleanni potranno prevedere la presenza di entrambi i genitori che parteciperanno al 50% alle relative spese;
in ogni caso, 5) stante la collocazione paritaria DISPORRE il mantenimento diretto delle figlie a carico dei genitori che provvederanno alle spese di ordinario mantenimento nel periodo di loro spettanza;
6) DISPORRE, in via provvisoria, sino al reperimento di migliori condizioni lavorative della madre, la suddivisione delle spese straordinarie, mediche e scolastiche delle figlie minori nella misura del
30% a carico della madre e del 70% a carico del padre, il tutto nel rispetto delle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli stabilite dal Tribunale della Spezia in accordo con il COA della Spezia 13/12/2018; qualora dovesse essere affrontata una spesa straordinaria che necessita di preventivo consenso, il genitore che ravvisi la necessità di affrontarla anche solo per l'esigenza delle figlie minori, provvederà a comunicare all'altro genitore per iscritto, anche tramite email o messaggistica telefonica, l'indicazione della spesa ed il relativo preventivo, qualora dal genitore che ha ricevuto l'avviso non pervenga alcuna contestazione entro 7 gg. dal ricevimento della comunicazione, la spesa straordinaria si intenderà approvata ed accettata;
i coniugi concordano altresì che, qualora la spesa straordinaria da affrontare sia piuttosto consistente, come ad esempio nel caso di spesa dentistica, ciascuno potrà concordare con il professionista/prestatore le modalità di pagamento che intenderà adottare per corrispondere la propria quota, in modo tale da ottenere direttamente la ricevuta di pagamento e senza peraltro, vincolare l'altro coniuge a sostenere la stessa modalità di pagamento;
7) DISPORRE che l'Assegno Unico, attualmente ammontante ad € 396,60, e/o altre contribuzioni pubbliche, sia accreditato nell'attuale conto corrente in comune sino alla vendita della casa pag. 4 di 6 coniugale, successivamente, quando la madre avrà reperito una nuova abitazione, sia riconosciuto integralmente alla stessa sino al raggiungimento di migliori condizioni lavorative;
8) tenuto conto dell'esistenza di un mutuo cointestato relativo alla casa coniugale, di via B. Gazzoli,
I traversa n° 8, I CONIUGI SI IMPEGNANO a provvedere al pagamento delle relative rate mensili per la quota del 50% ciascuno, utilizzando il conto corrente cointestato, già in essere per le spese comuni familiari, aperto presso la Banca Credem filiale di La Spezia, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre ad euro 200,00 mensili ciascuno per tutte le spese relative alla casa coniugale, alle minori ed alle spese veterinarie;
9) I CONIUGI CONCORDANO che le minori continueranno ad intrattenere rapporti con i nonni sia paterni che materni;
10) I CONIUGI CONCORDANO che, in caso di bisogno, saranno l'uno risorsa dell'altro e si contatteranno prima di rivolgersi a nonni, parenti e amici. Spese compensate”.
L'udienza del 13.5.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento per le figlie.
pag. 5 di 6 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Sarzana (SP) in data 23.10.2016 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2016, al n. 28 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- dichiara irripetibili integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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