TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 29 settembre 2025, chiamata la causa n°11097/2024 R.G., innanzi al giudice, Dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. G. Burgio in sostituzione dell'Avv. Caradonna per parte ricorrente, presente in aula, e l'Avv. B. Zerbo per parte resistente.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi alle rispettive note e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione, dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
1 SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°11097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Maria Caradonna C.F._1
per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Zerbo per C.F._2
mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito in materia locatizia.
mediante la lettura, all'udienza del 29 settembre 2025, alle ore 15.51, ai sensi
dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Condanna la resistente, alla restituzione in Controparte_1
favore del ricorrente, , della somma di € 10.648,00 per Parte_1
canoni di locazione versati in eccesso da ottobre 2018 a marzo 2024, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2 2. Condanna il ricorrente, al pagamento in favore della Parte_1
resistente, , della somma di € 7.377,00 a Controparte_1
titolo di canoni ed indennità di occupazione non versati nel periodo da ottobre 2018 a dicembre 2023, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna il ricorrente, al pagamento in favore della Parte_1
resistente, , della somma di € 5.214,75 a Controparte_1
titolo di consumo per l'utenza elettrica, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4. Rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
5. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2024, il sig. Parte_1
ha citato in giudizio la sig.ra al fine di
[...] Controparte_1
accertare il proprio diritto alla restituzione di tutte le somme versate in eccesso rispetto al canone di locazione ad uso abitativo pattuito nei contratti di locazione succedutisi tra le parti, a far data da ottobre 2018 a marzo 2024 e ne chiedeva la condanna al relativo pagamento, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 ottobre 2024 si
è costituita in giudizio la sig.ra , riconoscendo il Controparte_1
proprio debito nei confronti di per € 10.648,24 a titolo di Parte_1
indebito, ma chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento di un credito di €
13.420,00 a titolo di omesso pagamento di canoni di locazione, e indennità di
3 occupazione per il periodo da ottobre 2018 a dicembre 2024.
Sempre in via riconvenzionale, parte convenuta ha altresì chiesto la condanna del sig. al pagamento del consumo elettrico nel Parte_1
periodo in oggetto, quantificandolo, in via principale in € 120,00 mensili in virtù di un richiamato accordo in essere tra le parti o, in via subordinata, nella quota del 50%
di quanto dalla stessa versato, come da fatture e quietanze di pagamento prodotti in atti.
Mutato il rito ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti è stata in data odierna posta in decisione, previa discussione orale.
All'esito della compiuta istruzione della causa, si ritiene che le domande formulate dal ricorrente siano fondate e vadano pertanto accolte nella misura non contestata da parte resistente.
Infatti, parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, riconosce un credito del sig. pari ad € 10.648,24, Parte_1
a fronte della somma di € 11.880,00 richiesta.
Sul punto, si rileva che le domande formulate dal ricorrente configurano un'azione di ripetizione di indebito che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., richiede che l'attore fornisca la prova rigorosa sia del pagamento effettuato sia della mancanza di una causa giustificativa.
Ebbene, parte ricorrente ha fornito la prova documentale del proprio credito limitatamente al periodo da gennaio 2021 a marzo 2024, e quindi ben inferiore rispetto a quanto richiesto con atto di citazione e comunque riconosciuto da parte
4 convenuta.
Consegue che la resistente, dovrà restituire Controparte_1
la somma riconosciuta nella misura sopra determinata, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per ciò che concerne le domande formulate in via riconvenzionale dalla sig.ra si ritiene che stesse siano parzialmente Controparte_1
fondate e vadano pertanto accolte nella misura accertata.
In particolare, la resistente ha dedotto il mancato pagamento di somme a titolo di canoni di locazione e indennità di occupazione nel periodo da ottobre 2018
a dicembre 2024 per complessivi € 13.420,00 oltre che di € 8.640,00 per consumo di elettricità.
Ebbene, per ciò che concerne la domanda di pagamento di canoni di locazione e indennità di occupazione, l'onere di provare di avere adempiuto incombe sul debitore che, invero, non ha fornito alcun valido elemento probatorio.
Ne consegue che, per il periodo da ottobre 2018 a dicembre 2023 il credito vantato da parte resistente deve ritenersi fondato.
Invero, le somme richieste a titolo di indennità di occupazione per il periodo da gennaio 2024 a dicembre 2024, non si ritengono dovute.
Infatti, si rileva che tra le parti, nel detto periodo, sussisteva un valido contratto di locazione, posto a fondamento della successiva azione di convalida di sfratto per morosità, in cui è stata emessa ordinanza di rilascio datata 20 febbraio
2025 e a cui è seguito il relativo rilascio in data 28 giugno 2025, come affermato da parte resistente nelle note conclusive depositate il 15 settembre 2025.
5 Ne consegue che la domanda di pagamento di una indennità di occupazione,
così come formulata non può essere accolta.
Alla luce di quanto accertato, il credito a tale titolo vantato dalla sig.ra alla data del dicembre 2023 è pari ad € 7.377,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ordine all'ulteriore domanda riconvenzionale relativa al consumo elettrico, si rileva che non vi è alcuna prova di un accordo intercorso tra le parti in ordine al suo ammontare in misura forfettaria, come dedotto dalla resistente.
Invero, in tutti i contratti di locazione che si sono succeduti tra le parti, si legge che nel canone di locazione e nell'ulteriore somma iva prevista per spese accessorie, non viene espressamente compreso il pagamento dell'utenza elettrica,
che rimane pertanto a carico del conduttore, odierno ricorrente.
È una circostanza ammessa da entrambe le parti che l'immobile concesso in locazione al sig. non fosse fornito di autonomo contratto per la Parte_1
fornitura dell'energia elettrica, usufruendo del contatore posto a servizio di altra abitazione sottostante della locatrice.
Sul punto parte resistente ha prodotto tutte le fatture relative al consumo elettrico e relative ricevute di pagamento per il periodo in oggetto, da cui si evince che la stessa ha effettuato un esborso di € 10.429,50.
In assenza di ulteriori elementi, si ritiene congruo ed equo ripartire la detta somma per metà ciascuno.
Ne consegue che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma di € 5.214,75 oltre agli interessi legali Controparte_1
6 dalla domanda al soddisfo.
Considerata la reciproca soccombenza, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese del giudizio.
Così è deciso in Palermo il 29.09.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
7