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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1177 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice WI OT, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 1177 /2025 R.G., promossa
DA
cod. fisc. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Cristiano Castrogiovanni, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 28 febbraio 2025
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Sergio Cugini che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 21 maggio
2025
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di vendita;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 7 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte e il processo è stato trattenuto in decisione ex art. 281sexies
c.p.c.:
- Per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 57/2025 pubblicato in data 21/1/2025 da questo Ufficio, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
- Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis,
In via interinale:
- si insiste affinché venga concessa la provvisoria esecuzione al D.I. quivi opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per le ragioni su esposte;
Nel merito:
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, l'opposizione ex adverso spiegata, in quanto destituita di fondamento giuridico, per le ragioni sopra esposte, e contestualmente, confermare e dichiarare efficace il D.I. n. 57/2025 del 20/01/2025, depositato in Cancelleria in data 21/01/2025, emesso dal Giudice Monocratico del
Tribunale di Macerata Dott. Marani nell'ambito del procedimento rubricato al n. 468/2025 R.G. del medesimo Tribunale;
- con vittoria di competenze e spese di lite;
Con ogni ulteriore riserva istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 57 del 21 gennaio
2025 che l'ha condannata a pagare la somma € 10.532,86 a titolo di corrispettivo del prezzo di vendita di merci, documentato dalle fatture e da certificazione notarile prodotte in allegato, oltre interessi commerciali e compenso professionale.
Parte opponente ha contestato esistenza e consistenza dei crediti ingiunti.
Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto con l'opposizione, il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, in quanto la domanda monitoria è stata fondata sulle fatture e sulla certificazione notarile, documenti sufficienti ex artt. 633 e 634 c.c. In sede di opposizione, poi, parte opposta ha fornito prova della consegna della merce di cui ha domandato il prezzo mediante il deposito dei documenti di trasporto sottoscritti dal 2 destinatario e mediante deposito di comunicazione email inviata da parte opponente a parte opposta il 7 ottobre 2024 in cui si afferma di voler pagare.
Parte opponente non ha replicato alla comparsa avversaria e ai documenti ad essa allegati, non avendo depositato alcuna memoria istruttoria.
Parte opponente all'udienza del 7 novembre 2025 ha solo precisato di aver depositato domanda prenotativa di concordato preventivo, senza nulla specificare in merito a eventuali misure protettive.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e parametro minimo per quella istruttoria e decisoria, atteso il mancato deposito delle memorie istruttorie da parte opponente a cui replicare e la definizione semplificata del processo senza il deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 57 del 21 gennaio 2025 con atto di citazione depositato il 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna la a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate nella somma pari a € 3.387, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, a titolo di compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona 16 dicembre 2025
La giudice
WI OT
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