Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12731/2023 R.G.N.C. (riunito al n.
419/2024 R.G.).
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...] (Avv. Parte_1
CASANO CHIARA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. Parte_2
RISPOLI AMBRA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/10/2023, Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_2
a Palermo il 04/06/2022 e che dall'unione coniugale non erano
[...] nati figli, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, allegando che pochi giorni dopo il matrimonio, durante il viaggio di
ha, altresì, formulato domanda di divorzio ai sensi Parte_1 dell'art. 473 bis.49 c.p.c..
2. Con memoria del 05/04/2024, si è costituito il Parte_2 quale ha aderito alle domande formulate dalla controparte, rappresentando di aver proposto analogo ricorso rubricato al n. 419/2024 R.G..
3. All'udienza del 23/04/2024, è stato riunito al presente giudizio il procedimento r.g. n. 419/2024, promosso dall'odierno resistente ed avente il medesimo oggetto.
4. Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata formulata da entrambe le parti.
5. Con le note depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
12.05.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della predetta domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
23.04.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3343 dei 5-7.06.2024, passata in giudicato;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
6. in considerazione, infine, dell'oggetto del giudizio ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 04/06/2022, da nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a PALERMO in [...]/01/1990, trascritto nei Parte_2 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 53, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2022;
2. disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digi- tale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Monica Montante.