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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1447/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Figlio - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino - Corso Racconigi, 49 10139 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della Città di Torino per l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. X100002502492, notificato in data 17/08/2025, riferita all'annualità dal 2019 al 2023, per un importo complessivo pari a euro 501,25 a titolo di TARI.L'avviso di accertamento esecutivo impugnato è stato emesso in relazione all'omessa denuncia – da parte del ricorrente – di inizio occupazione relativamente all'utenza sita in Torino, Indirizzo_1, P. 2, mq. 36, cat. 1 (abitazione), per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Tale immobile, nel periodo oggetto di accertamento, risultava nella disponibilità di parte ricorrente, proprietario dello stesso, sebbene residente presso altre unità immobiliare regolarmente iscritta ai fini TARI. Il ricorrente ha sollevato vari vizi a sostegno delal domanda di annullamento dell'avviso. Si è costituita in giudizio la Città di Torino, la quale ha precisato che in data
08/10/2025 il ricorrente versava in autonomia l'importo di euro 720,99, determinato sulla base dei propri calcoli con l'applicazione di un unico componente, sanzioni al 100% ridotte ad un terzo. Pendente il giudizio, le parti sono addivenute ad una conciliazione ed hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
All'udienza del 27.01.2026, il Giudice monocratico ha deciso.
Il Giudice, preso atto dell'intervenuta conciliazione fuori udienza;
visti gli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n.546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguiot dell'intervenuta conciliazione. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1447/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Figlio - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino - Corso Racconigi, 49 10139 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X100002502492 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della Città di Torino per l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. X100002502492, notificato in data 17/08/2025, riferita all'annualità dal 2019 al 2023, per un importo complessivo pari a euro 501,25 a titolo di TARI.L'avviso di accertamento esecutivo impugnato è stato emesso in relazione all'omessa denuncia – da parte del ricorrente – di inizio occupazione relativamente all'utenza sita in Torino, Indirizzo_1, P. 2, mq. 36, cat. 1 (abitazione), per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Tale immobile, nel periodo oggetto di accertamento, risultava nella disponibilità di parte ricorrente, proprietario dello stesso, sebbene residente presso altre unità immobiliare regolarmente iscritta ai fini TARI. Il ricorrente ha sollevato vari vizi a sostegno delal domanda di annullamento dell'avviso. Si è costituita in giudizio la Città di Torino, la quale ha precisato che in data
08/10/2025 il ricorrente versava in autonomia l'importo di euro 720,99, determinato sulla base dei propri calcoli con l'applicazione di un unico componente, sanzioni al 100% ridotte ad un terzo. Pendente il giudizio, le parti sono addivenute ad una conciliazione ed hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
All'udienza del 27.01.2026, il Giudice monocratico ha deciso.
Il Giudice, preso atto dell'intervenuta conciliazione fuori udienza;
visti gli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n.546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguiot dell'intervenuta conciliazione. Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.