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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 84 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to GRASSELLINI MASSIMO Parte_1 appellante
E on l'avv.to HARALD BONURA CP_1
con l'Avv.to FABIO AUGUSTO Controparte_2
TUSCANO appellati
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2020 , geometra, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione Controparte_3 quinquennale dei crediti relativi a contributi per gli anni 2004, 2005, 2008, 2009, 2013 e
2014 di cui lo stesso ente previdenziale aveva sollecitato, tramite pec del 19.06.2020, il pagamento ( segnatamente 1) €. 2.739,33 per l'anno 2004; 2) €. 2.795,33 per l'anno 2005; 3)
€. 3.454,33 per l'anno 2008; 4) € 3.995,87 per l'anno 2009; 5) €. 4.729,63 per l'anno 2013 e
€. 4.727,76 per l'anno 2014).
Sosteneva di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, nemmeno dal concessionario alla riscossione, relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali indicati nel sollecito di pagamento con effetto interruttivo. La si costituiva eccependo che le somme erano già state precedentemente oggetto di CP_1 iscrizione a ruolo esattoriale e nel dettaglio delle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 03020050014647876000, notificata in data 25.03.2006, relativamente all'annualità
d'imposta 2004;
2) n. 03020060015141365000, notificata in data 6.02.2007, relativamente all'annualità 2005;
3) n. 0302010000738944000, notificata in data 18.05.2010, relativamente all'annualità 2008;
4) n. 03020110001839343000, notificata in data 4.04.2012, relativamente all'annualità 2009;
5) n. 03020160000398356000, notificata in data 26.05.2016, relativamente all'annualità 2013;
6) n.03020170000470214000, notificata in data 22.08.2017, relativamente all'anno d'imposta
2014.
Su richiesta della veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_1 dell' , alla quale il tribunale ordinava anche di depositare la Controparte_2 prova della notifica delle cartelle esattoriali, nonché di tutti gli atti interruttivi notificati.
si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99 e dell'art. 617 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, poichè infondata.
Il tribunale di Catanzaro, qualificata l'azione promossa quale opposizione all'esecuzione e definita la stessa come “lo strumento attraverso cui far valere le contestazioni in ordine alla decadenza del diritto di riscuotere il credito, giustificata dal sopravvenire di fatti estintivi, dopo la formazione del titolo azionato”, ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando
“prescritti i crediti contributivi relativi alle cartelle di pagamento nr.
03020050014647876000, e nr. 03020060015141365000 e nr. 0302010000738944000, annullando, per l'effetto, la relativa iscrizione a ruolo. Ha invece escluso la prescrizione dei crediti contributivi contestati dall'opponente per le altre cartelle esattoriali e cioè per le nr.
030 20110001839343000 e nr.03020160000398356000 e nr 030201700004702140000, affermando che “vi è prova in atti di atti interruttivi, notificati all'opponente nell'intervallo temporale compreso tra la data successiva alla notifica delle cartelle esattoriali e quella del sollecito di pagamento”.
Ha compensato le spese per la reciproca soccombenza.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che
1.l' si era costituita in giudizio tardivamente con la Controparte_4 conseguente decadenza dalla produzione documentale. Ha sottolineato che Il fascicolo telematico è stato aggiornato il giorno precedente all'udienza di discussione, e dallo stesso,
Pag. 2 di 6 visionato la mattina del 09/11/2022, non risultava la costituzione di Controparte_2
. Tale ultima circostanza è stata corroborata il 10/11/2022, non essendo
[...] comparso nessuno per il concessionario. Di fatto, questa situazione, ha impedito alla parte ricorrente di poter esplicitare le opportune riserve e contestazioni;
2. il giudice di prime cure sulla base della documentazione tardivamente prodotta da
[...]
ha erroneamente escluso la prescrizione di alcune cartelle;
che al Controparte_4 contrario un'analisi puntuale degli atti avrebbe dovuto comunque condurre alla dichiarazione di prescrizione di tutte le cartelle esaminate, per le seguenti ragioni:
a) la notifica della cartella n. 030 2011 00018 3943 000 è viziata dalla mancata comunicazione dell'avviso di deposito presso la casa comunale e tale omissione non consente il perfezionarsi della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc. La cartella in parola è stata riportata, inoltre, da successive intimazioni ( n° 030 2015 90110129 07 000, n° 030 2016 90041411 92
000 e n° 030 2017 90019578 04 000) ma nessuna di queste è mai stata validamente notificata per mancato invio dell'informativa.
b) per le cartella n. 030 2016 00003 98356 000 e n. 030 2017 00002 1400 000 esiste la richiesta di deposito online presso la casa comunale, ma non l'avviso, tramite raccomandata, al contribuente.
Ha precisato che secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 12753/2018) le notifiche effettuate ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), ai fini della loro validità, richiedono non solo l'invio della raccomandata informativa, ma anche la prova dell'effettiva ricezione da parte del destinatario. In assenza di tale prova, la notifica è nulla e non sanabile. In conclusione, in mancanza di notifiche valide, non può dirsi validamente decorso il termine prescrizionale e, dunque, l'azione esecutiva è irrimediabilmente viziata.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
S.V. Ill.ma, previa fissazione di udienza, accolga il presente appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n° 788/2022, emessa il 10/11/2022 dal Tribunale di Catanzaro – sez. lavoro:
“-dichiari la tardività della documentazione depositata da Controparte_2 per violazione dell'art. 416 c.p.c. e per le motivazioni sopra addotte;
- dichiari, comunque, prescritti i contributi previdenziali del 2009, 2013 e 2014 richiesti dalla
riportate nelle Parte_2 cartelle esattoriali nn° 030 2011 00018 3943 000, 030 2016 00003 98356 000 e 030 2017
00002 1400 000, per il decorso del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi,
Pag. 3 di 6 ovvero per la mancata e regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione;
- condanni i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate”.
Le parti appellate hanno resistito all'appello.
In particolare la ha eccepito: CP_1
1.quanto al primo motivo d'appello, che la costituzione di è avvenuta, in corso di causa, CP_5 su ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio, senza l'assegnazione di termine perentori per la costituzione in giudizio e con l'ordine di esibizione dei referti di notifica dei ruoli in contestazione.
2. sul secondo motivo d'appello della prescrizione, ha sottolineato che l'appellante ha contestato solo in secondo grado la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento, ponendo tale censura alla base della richiesta di accertamento della prescrizione del credito.
Tale doglianza costituisce motivo nuovo in appello quindi inammissibile.
In ogni caso, ha ribadito che eventuali irregolarità del procedimento di notificazione delle cartelle non possono essere imputate alla quale ente impositore, rientrando CP_1 nella competenza esclusiva del Concessionario della riscossione.
Ha sostenuto, comunque, che la censura proposta dall'appellante alla validità delle notifiche, è infondata, poiché ha assimilato erroneamente la notifica a mezzo ufficiale giudiziario a quella effettuata direttamente dal Concessionario a mezzo posta, disciplinata dall'art. 26 del D.P.R.
602/1973. Quest'ultima non richiede l'invio della raccomandata informativa, essendo autonoma e alternativa rispetto alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario;
che, in ogni caso, pur non volendo riconoscere efficacia interruttiva alle notifiche prodotte, il termine prescrizionale non sarebbe comunque spirato, perché il dies a quo coincide con il termine assegnato al contribuente per la presentazione delle comunicazioni sul reddito professionale e sul volume d'affari (che costituiscono, rispettivamente, la base imponibile per il contributo soggettivo e quella per il contributo integrativo), fissato per il 15 settembre dell'anno successivo a quello d'imposta (artt. 6, 9 e 14, reg. contr.); fatto salvo quanto previsto per gli imponibili accertati in sede di vigilanza sugli iscritti, giacché in tali fattispecie si verifica la postergazione del dies a quo al momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento dell'evasione contributiva.
Nel caso di specie a causa delle omissioni dichiarative del contribuente (che non aveva presentato le comunicazioni obbligatorie, come risulta dall'estratto contributivo di - Pt_1 doc. 2, fascicolo di primo grado) si è determinato uno spostamento in avanti del dies a Pt_3
Pag. 4 di 6 quo del termine prescrizionale (e precisamente alla data dell' accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo effettuato da parte dell'ente previdenziale impositore).
Comunque trova applicazione la nota sospensione dei termini disposta per l'emergenza pandemica.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado emerge che l' Controparte_2
si è costituita a seguito di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice di
[...] prime cure. L'intervento è avvenuto su chiamata del terzo richiesta dalla ed CP_1 CP_5 avrebbe dovuto costituirsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 416 c.p.c.; ma invece si è costituita l'8.11.2022 e la Cancelleria ha acquisito la costituzione il giorno dopo. Alla udienza del 10.11.2022 non è comparsa, ma nel fascicolo d'ufficio evidentemente già risultava CP_5 visibile l'atto di costituzione, sicchè il ricorrente avrebbe potuto esercitare il suo diritto di difesa.
Ciò posto, la doglianza relativa alle modalità di notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti interruttivi non può considerarsi questione nuova inammissibile e la documentazione prodotta da può essere esaminata, in quanto l'interruzione della prescrizione (collegata CP_5 proprio alla invalidità delle notifiche) è questione rilevabile d'ufficio (cfr Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018); peraltro, nel ricorso di primo grado il ricorrente aveva sostenuto che non erano stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, in effetti per tutti gli atti prodotti (sia le cartelle che le intimazioni di pagamento che le riportano cfr doc. da 2 a 9 del fascicolo di , la notifica è stata effettuata mediante CP_5 deposito nella casa comunale con affissione dell'avviso all'albo pretorio.
Deve, dunque, trovare applicazione la pronuncia della Corte Cost. n. 258/2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973), occorrendo l'inoltro dell'informativa di deposito, sicchè sono nulle le notifiche per le quali tale procedimento di notificazione è stato adottato per “irreperibilità relativa”, tranne quella della cartella n. 030 2011 00018 3943 000, avvenuta ad aprile del 2012 (prima dell'intervento della Corte Cost. cfr Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 8910 del 04/04/2025) e quella n. 030 2016
00003 98356 000 per irreperibilità assoluta situazione assimilabile a quella dell'art. 143 c.p.c.
(è evidente che se è sconosciuto all'indirizzo, non ha senso fare l'informativa).
Ed allora per quanto riguarda i contributi dell'anno 2009 di cui alla cartella esattoriale n. 030
2011 00018 3943 000, anche considerando valida la notifica effettuata il 4.4.2012, il termine
Pag. 5 di 6 quinquennale è maturato ad 4 aprile del 2017, non potendosi prendere in considerazione quali atti interruttivi della prescrizione le intimazioni di pagamento notificate con le modalità dell'affissione all'albo; evidentemente il sollecito di pagamento del giugno 2020 è tardivo, non assumendo alcuna rilevanza la sospensione per l'emergenza pandemica su una prescrizione già compiuta da tempo.
Per quanto riguarda i contributi anno 2013 la notifica della cartella n. 030 2016 00003 98356
000 è avvenuta il 26 maggio del 2016 e quindi il sollecito di pagamento, che è stato notificato a giugno del 2020, è atto interruttivo avvenuto entro il quinquennio.
Infine, per quanto riguarda i contributi per l'anno 2014, la notifica della cartella n.03020170000470214000, è affetta da nullità per le ragioni sopra espresse, ma prendendo in considerazione il termine per la dichiarazione dei redditi (e quindi il dies a quo del
16.09.2015), il sollecito di pagamento, che è stato notificato a giugno del 2020, è atto interruttivo avvenuto entro il quinquennio.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello, si dichiarano non dovuti i contributi dell'anno 2009 di cui alla cartella esattoriale n. 030 2011 00018 3943 000.
2.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza parziale, le spese del grado vengono integralmente compensate, confermandosi l'analoga statuizione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 6.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
788/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza gravata, dichiara non dovuti i contributi dell'anno 2009 di cui alla cartella esattoriale n. 030
2011 00018 3943 000.
2. compensa integralmente le spese del grado;
3.conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 84 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to GRASSELLINI MASSIMO Parte_1 appellante
E on l'avv.to HARALD BONURA CP_1
con l'Avv.to FABIO AUGUSTO Controparte_2
TUSCANO appellati
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2020 , geometra, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione Controparte_3 quinquennale dei crediti relativi a contributi per gli anni 2004, 2005, 2008, 2009, 2013 e
2014 di cui lo stesso ente previdenziale aveva sollecitato, tramite pec del 19.06.2020, il pagamento ( segnatamente 1) €. 2.739,33 per l'anno 2004; 2) €. 2.795,33 per l'anno 2005; 3)
€. 3.454,33 per l'anno 2008; 4) € 3.995,87 per l'anno 2009; 5) €. 4.729,63 per l'anno 2013 e
€. 4.727,76 per l'anno 2014).
Sosteneva di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, nemmeno dal concessionario alla riscossione, relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali indicati nel sollecito di pagamento con effetto interruttivo. La si costituiva eccependo che le somme erano già state precedentemente oggetto di CP_1 iscrizione a ruolo esattoriale e nel dettaglio delle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 03020050014647876000, notificata in data 25.03.2006, relativamente all'annualità
d'imposta 2004;
2) n. 03020060015141365000, notificata in data 6.02.2007, relativamente all'annualità 2005;
3) n. 0302010000738944000, notificata in data 18.05.2010, relativamente all'annualità 2008;
4) n. 03020110001839343000, notificata in data 4.04.2012, relativamente all'annualità 2009;
5) n. 03020160000398356000, notificata in data 26.05.2016, relativamente all'annualità 2013;
6) n.03020170000470214000, notificata in data 22.08.2017, relativamente all'anno d'imposta
2014.
Su richiesta della veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_1 dell' , alla quale il tribunale ordinava anche di depositare la Controparte_2 prova della notifica delle cartelle esattoriali, nonché di tutti gli atti interruttivi notificati.
si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso per violazione del termine di cui all'art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99 e dell'art. 617 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, poichè infondata.
Il tribunale di Catanzaro, qualificata l'azione promossa quale opposizione all'esecuzione e definita la stessa come “lo strumento attraverso cui far valere le contestazioni in ordine alla decadenza del diritto di riscuotere il credito, giustificata dal sopravvenire di fatti estintivi, dopo la formazione del titolo azionato”, ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando
“prescritti i crediti contributivi relativi alle cartelle di pagamento nr.
03020050014647876000, e nr. 03020060015141365000 e nr. 0302010000738944000, annullando, per l'effetto, la relativa iscrizione a ruolo. Ha invece escluso la prescrizione dei crediti contributivi contestati dall'opponente per le altre cartelle esattoriali e cioè per le nr.
030 20110001839343000 e nr.03020160000398356000 e nr 030201700004702140000, affermando che “vi è prova in atti di atti interruttivi, notificati all'opponente nell'intervallo temporale compreso tra la data successiva alla notifica delle cartelle esattoriali e quella del sollecito di pagamento”.
Ha compensato le spese per la reciproca soccombenza.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato che
1.l' si era costituita in giudizio tardivamente con la Controparte_4 conseguente decadenza dalla produzione documentale. Ha sottolineato che Il fascicolo telematico è stato aggiornato il giorno precedente all'udienza di discussione, e dallo stesso,
Pag. 2 di 6 visionato la mattina del 09/11/2022, non risultava la costituzione di Controparte_2
. Tale ultima circostanza è stata corroborata il 10/11/2022, non essendo
[...] comparso nessuno per il concessionario. Di fatto, questa situazione, ha impedito alla parte ricorrente di poter esplicitare le opportune riserve e contestazioni;
2. il giudice di prime cure sulla base della documentazione tardivamente prodotta da
[...]
ha erroneamente escluso la prescrizione di alcune cartelle;
che al Controparte_4 contrario un'analisi puntuale degli atti avrebbe dovuto comunque condurre alla dichiarazione di prescrizione di tutte le cartelle esaminate, per le seguenti ragioni:
a) la notifica della cartella n. 030 2011 00018 3943 000 è viziata dalla mancata comunicazione dell'avviso di deposito presso la casa comunale e tale omissione non consente il perfezionarsi della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc. La cartella in parola è stata riportata, inoltre, da successive intimazioni ( n° 030 2015 90110129 07 000, n° 030 2016 90041411 92
000 e n° 030 2017 90019578 04 000) ma nessuna di queste è mai stata validamente notificata per mancato invio dell'informativa.
b) per le cartella n. 030 2016 00003 98356 000 e n. 030 2017 00002 1400 000 esiste la richiesta di deposito online presso la casa comunale, ma non l'avviso, tramite raccomandata, al contribuente.
Ha precisato che secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 12753/2018) le notifiche effettuate ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), ai fini della loro validità, richiedono non solo l'invio della raccomandata informativa, ma anche la prova dell'effettiva ricezione da parte del destinatario. In assenza di tale prova, la notifica è nulla e non sanabile. In conclusione, in mancanza di notifiche valide, non può dirsi validamente decorso il termine prescrizionale e, dunque, l'azione esecutiva è irrimediabilmente viziata.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
S.V. Ill.ma, previa fissazione di udienza, accolga il presente appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n° 788/2022, emessa il 10/11/2022 dal Tribunale di Catanzaro – sez. lavoro:
“-dichiari la tardività della documentazione depositata da Controparte_2 per violazione dell'art. 416 c.p.c. e per le motivazioni sopra addotte;
- dichiari, comunque, prescritti i contributi previdenziali del 2009, 2013 e 2014 richiesti dalla
riportate nelle Parte_2 cartelle esattoriali nn° 030 2011 00018 3943 000, 030 2016 00003 98356 000 e 030 2017
00002 1400 000, per il decorso del termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi,
Pag. 3 di 6 ovvero per la mancata e regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione;
- condanni i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate”.
Le parti appellate hanno resistito all'appello.
In particolare la ha eccepito: CP_1
1.quanto al primo motivo d'appello, che la costituzione di è avvenuta, in corso di causa, CP_5 su ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio, senza l'assegnazione di termine perentori per la costituzione in giudizio e con l'ordine di esibizione dei referti di notifica dei ruoli in contestazione.
2. sul secondo motivo d'appello della prescrizione, ha sottolineato che l'appellante ha contestato solo in secondo grado la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento, ponendo tale censura alla base della richiesta di accertamento della prescrizione del credito.
Tale doglianza costituisce motivo nuovo in appello quindi inammissibile.
In ogni caso, ha ribadito che eventuali irregolarità del procedimento di notificazione delle cartelle non possono essere imputate alla quale ente impositore, rientrando CP_1 nella competenza esclusiva del Concessionario della riscossione.
Ha sostenuto, comunque, che la censura proposta dall'appellante alla validità delle notifiche, è infondata, poiché ha assimilato erroneamente la notifica a mezzo ufficiale giudiziario a quella effettuata direttamente dal Concessionario a mezzo posta, disciplinata dall'art. 26 del D.P.R.
602/1973. Quest'ultima non richiede l'invio della raccomandata informativa, essendo autonoma e alternativa rispetto alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario;
che, in ogni caso, pur non volendo riconoscere efficacia interruttiva alle notifiche prodotte, il termine prescrizionale non sarebbe comunque spirato, perché il dies a quo coincide con il termine assegnato al contribuente per la presentazione delle comunicazioni sul reddito professionale e sul volume d'affari (che costituiscono, rispettivamente, la base imponibile per il contributo soggettivo e quella per il contributo integrativo), fissato per il 15 settembre dell'anno successivo a quello d'imposta (artt. 6, 9 e 14, reg. contr.); fatto salvo quanto previsto per gli imponibili accertati in sede di vigilanza sugli iscritti, giacché in tali fattispecie si verifica la postergazione del dies a quo al momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento dell'evasione contributiva.
Nel caso di specie a causa delle omissioni dichiarative del contribuente (che non aveva presentato le comunicazioni obbligatorie, come risulta dall'estratto contributivo di - Pt_1 doc. 2, fascicolo di primo grado) si è determinato uno spostamento in avanti del dies a Pt_3
Pag. 4 di 6 quo del termine prescrizionale (e precisamente alla data dell' accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo effettuato da parte dell'ente previdenziale impositore).
Comunque trova applicazione la nota sospensione dei termini disposta per l'emergenza pandemica.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado emerge che l' Controparte_2
si è costituita a seguito di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice di
[...] prime cure. L'intervento è avvenuto su chiamata del terzo richiesta dalla ed CP_1 CP_5 avrebbe dovuto costituirsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 416 c.p.c.; ma invece si è costituita l'8.11.2022 e la Cancelleria ha acquisito la costituzione il giorno dopo. Alla udienza del 10.11.2022 non è comparsa, ma nel fascicolo d'ufficio evidentemente già risultava CP_5 visibile l'atto di costituzione, sicchè il ricorrente avrebbe potuto esercitare il suo diritto di difesa.
Ciò posto, la doglianza relativa alle modalità di notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti interruttivi non può considerarsi questione nuova inammissibile e la documentazione prodotta da può essere esaminata, in quanto l'interruzione della prescrizione (collegata CP_5 proprio alla invalidità delle notifiche) è questione rilevabile d'ufficio (cfr Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018); peraltro, nel ricorso di primo grado il ricorrente aveva sostenuto che non erano stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Orbene, in effetti per tutti gli atti prodotti (sia le cartelle che le intimazioni di pagamento che le riportano cfr doc. da 2 a 9 del fascicolo di , la notifica è stata effettuata mediante CP_5 deposito nella casa comunale con affissione dell'avviso all'albo pretorio.
Deve, dunque, trovare applicazione la pronuncia della Corte Cost. n. 258/2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973), occorrendo l'inoltro dell'informativa di deposito, sicchè sono nulle le notifiche per le quali tale procedimento di notificazione è stato adottato per “irreperibilità relativa”, tranne quella della cartella n. 030 2011 00018 3943 000, avvenuta ad aprile del 2012 (prima dell'intervento della Corte Cost. cfr Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 8910 del 04/04/2025) e quella n. 030 2016
00003 98356 000 per irreperibilità assoluta situazione assimilabile a quella dell'art. 143 c.p.c.
(è evidente che se è sconosciuto all'indirizzo, non ha senso fare l'informativa).
Ed allora per quanto riguarda i contributi dell'anno 2009 di cui alla cartella esattoriale n. 030
2011 00018 3943 000, anche considerando valida la notifica effettuata il 4.4.2012, il termine
Pag. 5 di 6 quinquennale è maturato ad 4 aprile del 2017, non potendosi prendere in considerazione quali atti interruttivi della prescrizione le intimazioni di pagamento notificate con le modalità dell'affissione all'albo; evidentemente il sollecito di pagamento del giugno 2020 è tardivo, non assumendo alcuna rilevanza la sospensione per l'emergenza pandemica su una prescrizione già compiuta da tempo.
Per quanto riguarda i contributi anno 2013 la notifica della cartella n. 030 2016 00003 98356
000 è avvenuta il 26 maggio del 2016 e quindi il sollecito di pagamento, che è stato notificato a giugno del 2020, è atto interruttivo avvenuto entro il quinquennio.
Infine, per quanto riguarda i contributi per l'anno 2014, la notifica della cartella n.03020170000470214000, è affetta da nullità per le ragioni sopra espresse, ma prendendo in considerazione il termine per la dichiarazione dei redditi (e quindi il dies a quo del
16.09.2015), il sollecito di pagamento, che è stato notificato a giugno del 2020, è atto interruttivo avvenuto entro il quinquennio.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello, si dichiarano non dovuti i contributi dell'anno 2009 di cui alla cartella esattoriale n. 030 2011 00018 3943 000.
2.In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza parziale, le spese del grado vengono integralmente compensate, confermandosi l'analoga statuizione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 6.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
788/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza gravata, dichiara non dovuti i contributi dell'anno 2009 di cui alla cartella esattoriale n. 030
2011 00018 3943 000.
2. compensa integralmente le spese del grado;
3.conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 13.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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