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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 1023/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cellole (CE), piazza Parte_1
Raffaello n. 19, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Izzo, Antimo
Buonamano e Fausto Fusco che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
E_
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato in Latina, presso la sede di Via Legnano
n. 34 e rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del e dell' E_ E_
, nonché nei confronti di tutti i controinteressati, e ha chiesto al
[...] giudice di: “I. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto all'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia
1 GPS incrociate (ADEE – Sostegno Scuola Primaria) uno degli incarichi fino al
30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune, indicati nella domanda del 10.08.2022 e in premessa in fatto del presente ricorso e , per l'effetto
II. ORDINARE alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, ad attribuire alla ricorrente all'incarico di supplenza fino al 30 giugno
2023 per il posto su sostegno resosi disponibile per la fascia GPS incrociate
(ADEE – Sostegno Scuola Primaria, con effetto dal 29/09/2022 o comunque, in subordine, ad uno degli incarichi fino al 30 giugno 2023, sia su posto di sostegno che comune;
III. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 8 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia;
IV. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, e così per un importo pari ad € 8.101,25, calcolato per il periodo dal 22/09/2022 al
15/05/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;
V. Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;
VI. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
A fondamento della propria pretesa la ricorrente ha evidenziato di essere inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza, seconda fascia, per posto comune e di sostegno su scuola primaria (rispettivamente classi EEEE e
ADEE) e su scuola dell'infanzia (classi AAAA e ADAA) per la provincia di
Latina, con il punteggio di 33,50 punti e di aver presentato domanda per l'assegnazione di incarichi per l'anno scolastico 2022/2023.
Ha poi evidenziato che dal bollettino definitivo di nomine a tempo determinato, contenente gli esiti delle operazioni di conferimento e pubblicato il 22.09.2022 prot.18521, per tutte le classi di concorso sono stati nominati docenti i quali nelle graduatorie GPS e GPI si trovavano in posizione inferiore rispetto a lei e che la cosa che si è poi ripetuta nei
2 successivi turni di nomina, per cui ella è stata evidentemente ritenuta
“rinunciataria” nel bollettino pubblicato il 22.09.2022 e pertanto, nei successivi bollettini, è stata scavalcata da altro personale con punteggio più basso e nominato sempre nelle scuole indicate anche dalla stessa.
Ritenendo dunque leso il proprio diritto ad ottenere il conferimento di tali incarichi sulle sedi oggetto di preferenza, con precedenza rispetto ai docenti effettivamente destinatari dell'assegnazione, anche alla luce dell'infondatezza dell'interpretazione data dal resistente e CP_1 dall'irragionevolezza del meccanismo informatico di assegnazione delle supplenze, ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente
[...]
, che ha resistito ala domanda sostenendo che la E_ ricorrente ha indicato nella propria domanda, per la classe di concorso
ADEE oggetto di domanda, solamente 44 istituzioni scolastiche suddivise in diverse tipologie di incarico: annuale, fino al termine delle attività didattiche e spezzoni min 12 – max 23, nonché completamenti per lo stesso insegnamento e nel comune e l' ha Controparte_2 effettuato ogni opportuna verifica sulla situazione della ricorrente, rilevando la sua rinuncia già nel turno di nomina del 12.09.2022, per due incarichi assegnati a docenti poste in posizione deteriore, sostenendo poi che per la classe ADEE oggetto di contestazione ella non ha manifestato correttamente le opzioni che le avrebbero permesso di ricevere un incarico.
Ha, infatti, illustrato come dalla rinuncia nel turno del 12.09.2022 è derivata l'impossibilità di una riassegnazione nei successivi turni di nomina, in base a quanto disposto dall'art. 12, comma 10, della O.M.
112/2022, ai sensi del quale: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla
3 procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12.”
Ha dunque concluso chiedendo al giudice di “rigettare il ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, anche con riferimento all'ordinanza adottata in fase cautelare, con ogni consequenziale provvedimento;
-dichiarare l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere un incarico fino al giorno 30 giugno 2023 con tutte le conseguenze anche di carattere economico e di punteggio che da ciò ne deriva;
-dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente in merito al risarcimento del derivante dalla mancata attribuzione dell'incarico.- condannare il ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari;
in subordine questa difesa chiede la compensazione delle spese di lite.;
Il giudice, con provvedimento del 29.05.2023, ha rigettato l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., rilevato che nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio facoltativo rispetto a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, considerando che il riferimento è a graduatorie che allo stato hanno già esaurito la loro funzione per l'a.s. a cui è riferita la domanda.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
****
La domanda è fondata e dev'essere accolta nei limiti di seguito individuati.
La domanda è fondata e va accolta, come meglio precisato di seguito.
Non risulta controverso ed emerge dalla documentazione in atti che la ricorrente era iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Latina, per la prima fascia, abilitata a concorrere per l'assegnazione di posti comuni di insegnamento o di sostegno (per effetto delle c.d. GPS incrociate) con 33,50 punti su tutte le classi di concorso (cfr. doc. 5 all. fasc. ric.).
4 Emerge altresì dalla documentazione in atti che l'amministrazione ha valutato la ricorrente, a seguito della mancata assegnazione di incarichi nel primo turno di nomina non avendo questa indicato tutte le sedi disponibili come preferenze, come rinunciataria, considerando dunque alla stregua di una rinuncia tale da comportare l'esclusione dalla convocazione per i successivi incarichi per lo svolgimento di attività didattiche la mancata indicazione nella domanda di altre sedi, che avrebbero potuto esserle assegnate nei precedenti turni di scorrimento.
Dunque, non ha preso in considerazione la posizione della ricorrente per le successive attribuzioni degli incarichi sui posti con incarico fino al termine delle attività didattiche resisi successivamente vacanti anche sulle sedi indicate in origine come preferenza, assegnando tali posti a soggetti iscritti in posizione deteriore e con punteggio inferiore.
Occorre dunque chiarire l'operatività dei meccanismi di selezione ed assegnazione dei contratti a tempo determinato per gli incarichi di supplenza, con particolare riferimento all'ipotesi di mancata indicazione di una o più sedi tra le preferenze in origine indicate nella domanda.
Secondo l'interpretazione adottata dal resistente, va inteso CP_1 come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato, e da ciò deriverebbe l'esclusione di tale soggetto dall'assegnazione di ogni ulteriore incarico di natura annuale, applicandosi il disposto dell'art. 12 comma 10 dell'O.M. n.
112 del 6.5.2022 per cui “la rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto” o la sanzione di cui all'art. 14 del medesimo O.M. che prevede che
“la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento”.
Tale interpretazione non risulta tuttavia condivisibile.
Al fine di ricostruire la disciplina rilevante nel caso di specie, occorre in primo luogo fare riferimento all'O.M. 112/2022, emanato in espressa
5 attuazione delle previsioni legislative (in particolare la legge 3 maggio 1999,
n. 124, art. 4, comma 5, per cui “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il emana un regolamento Controparte_3 per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”) e che dispone norme generali in materia di conferimento degli incarichi di supplenza, richiamato anche dalle successive circolari interpretative del per l'a.s. 2022/2023, CP_1 anno scolastico di riferimento per l'esame della domanda.
Va premesso che la procedura si articola su diverse fasi, riassunte in tre diversi passaggi, il primo volto ad assegnare le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto, il secondo all'assegnazione delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche, e il terzo volto all'assegnazione delle supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Nel caso di specie, la ricorrente si duole della mancata assegnazione di incarichi riconducibili alla seconda fase, in quanto definiti successivamente al 31 agosto per necessità sopravvenute, con incarico fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente non è risultata assegnataria di tali incarichi per i turni di nomina successivi al primo del 22.9.2022 (all.to 6 fasc. ric.) in quanto ritenuta “rinunciataria” dall'amministrazione, che ha dunque provveduto a
6 scorrere ulteriormente la graduatoria sulle posizioni inferiori per selezionare i docenti a cui affidare l'incarico, a prescindere anche dai diritti di precedenza da questa vantati.
Tale condotta si appalesa illegittima sotto due diversi profili: da un lato in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e dall'altro in quanto non sarebbe comunque possibile estendere l'efficacia della sanzione prevista all'art. 14 dell'O.M. succitata in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate.
Tale condotta si appalesa illegittima sotto due diversi profili: da un lato in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e dall'altro in quanto non è possibile estendere l'efficacia della sanzione prevista agli artt. 12 e 14 dell'O.M.
112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate.
Con riferimento al primo profilo sopra evidenziato, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
Né a tal fine la mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse può considerarsi come un'implicita rinuncia all'assegnazione degli ulteriori incarichi, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si
è mai verificata, avendo la parte rinunciato a “concorrere” su tali sedi per qualsiasi tipo di incarico.
La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l'effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come
7 preferenze, precludendo l'accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell'incarico.
Testualmente, il comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. prevede che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
Inoltre, secondo il disposto dell'art. 12 comma 11 dell'O.M. “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.” Dalla formulazione testuale della norma può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver “rinunciato all'assegnazione della supplenza”, e nel caso di specie alcuna effettiva assegnazione c'è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si sarebbero verificate in caso di indicazione di maggiori preferenze.
Tale effetto “ulteriore”, che l'Amministrazione fa discendere dalla mancata indicazione delle preferenze sarebbe equiparato ad una diretta rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della procedura, anche per le sedi indicate come di preferenza, e tale effetto non può desumersi da alcuna indicazione riportata nei testi normativi e regolamentari che
8 disciplinano la fattispecie, potendosi invece ricavarsi agevolmente dalla lettura del comma 4 sopra riportato che la qualifica di “rinunciatario” deve considerarsi limitata alle sole preferenze non espresse.
Tale ragionamento pare piuttosto un'illegittima interpretazione estensiva delle conseguenze negative di una condotta, tale da equiparare la mancata indicazione della sede ad una – mai posta in essere – espressa rinuncia all'incarico, interpretazione che risulta anche contraria ai doveri di correttezza e buona fede e di parità di trattamento (producendosi un non giustificato e non prevedibile, in assenza di indici normativi in tal senso, vantaggio per chi, pur essendo in posizione deteriore, ha indicato tutte le sedi, per ottenere un incarico successivamente al 31 agosto rispetto a chi, con punteggio maggiore, abbia omesso di indicare anche soltanto una sede, che verrebbe definitivamente pretermesso dall'assegnazione di incarichi fino al termine delle attività didattiche per tutti i turni successivi al primo), principi generali che devono orientare lo svolgimento delle procedure concorsuali o di assunzione e reclutamento, nonché l'interpretazione delle norme di legge e di regolamento poste alla base delle stesse.
Anche avuto riguardo a tali principi, non può ritenersi criterio valido nei confronti della ricorrente l'inciso per cui “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, dovendosi comunque ritenere che per il turno di nomina per cui non sono state assegnate sedi utili a un candidato e in assenza di effettiva rinuncia all'incarico lo stesso non possa considerarsi “trattato” dalla procedura (proprio in quanto non destinatario di alcuna proposta).
Tale effetto, infine, non potrebbe poi certo ritenersi giustificabile solo sulla base di ragioni legate al funzionamento del meccanismo informatico di assegnazione degli incarichi, posto che lo stesso dovrebbe tener conto della necessità di considerare tutti i docenti istanti sulle sedi di preferenza, anche per gli incarichi successivi, in ordine di punteggio, senza procedere
9 allo scorrimento successivo sulla base della mera mancata attribuzione per assenza della sede tra quelle indicate di preferenza.
Venendo poi al secondo punto sopra evidenziato, la medesima conclusione si raggiunge agevolmente anche dall'esame delle disposizioni di cui all'O.M. sopra citata, con riferimento all'art. 14, che prevede le conseguenze della rinuncia e che l'Amministrazione ritiene applicabili alla ricorrente.
Tale disposizione prevede che per le assegnazioni di incarichi da GPS, “a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle
GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;
b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle
GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime”.
La norma è chiara nel configurare le conseguenze della rinuncia in maniera “sanzionatoria”, aggravandosi l'entità della stessa a seconda della fase in cui la stessa interviene (in ordine di gravità rinuncia alla proposta di assunzione, mancata assunzione dopo l'accettazione, abbandono del servizio), e non a ragioni di “opportunità” o di celerità nello svolgimento delle procedure. Pertanto, tale effetto di esclusione dalle fasi successive, considerata la necessaria tipicità delle sanzioni nonché la natura eccezionale delle norme che prevedono decadenze, può riconnettersi esclusivamente alle ipotesi espressamente disciplinate, dunque alla rinuncia ad una proposta di assunzione effettivamente formulata, e non alla
10 mera mancata indicazione di una sede di preferenza. Ciò anche si desume dalla ratio della fattispecie, che tende a disincentivare comportamenti che implicano per l'amministrazione una “perdita della fase” per un determinato incarico, dopo che lo stesso è assegnato e che si produce per effetto della rinuncia, che impone all'amministrazione una riorganizzazione e un aggravio nel procedimento. Tale effetto negativo certamente non si produce allo stesso modo in caso di mancata indicazione, già in fase di istanza, della sede tra le preferenze su cui si intende concorrere, che costituisce una variabile conosciuta ex ante e di cui si può tenere agevolmente conto nell'assegnazione degli incarichi secondo l'ordine di graduatoria, sulle sedi oggetto di preferenza.
Deve dunque affermarsi, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, che a fronte della domanda proposta, del punteggio riconosciuto e dei posti effettivamente disponibili, sussisteva il diritto della ricorrente ad essere destinataria della proposta di assunzione richiesta, con precedenza rispetto ai docenti di fatto nominati, proprio in ragione del maggiore punteggio all'interno della GPS di prima fascia e dunque delle GPS incrociate per i posti di sostegno per la provincia di Latina, con incarico fino al termine delle attività didattiche sulle sedi indicate nel ricorso.
Per l'effetto dell'accertamento di tale diritto, va accolta la domanda risarcitoria articolata.
Risulta infatti comunque idonea prova agli atti che dall'illegittima condotta del si è prodotto in capo alla ricorrente un danno CP_1 economicamente apprezzabile da lucro cessante relativo all'importo della maggiore retribuzione che avrebbe potuto percepire in assenza dell'inadempimento della resistente (avendo quest'ultima comunque lavorato per un numero di giorni e di ore inferiore rispetto a quelli che avrebbe potuto svolgere in caso di corretta nomina), per cui l'amministrazione va condannata al pagamento di una somma pari alla retribuzione che la ricorrente avrebbe potuto percepire in virtù dell'assegnazione dell'incarico già nel turno di nomina di cui al provvedimento del 22.9.2022 per l'anno scolastico 2022/2023 e quanto
11 effettivamente percepito in forza dei contratti a termine poi stipulati effettivamente nel corso dell'anno. Con riferimento alla quantificazione di tale pregiudizio, può ritenersi corretto il conteggio offerto dalla parte ricorrente, non specificamente contestato dalla resistente, che ha detratto dalla retribuzione tabellare lorda complessiva per un incarico fino al termine delle attività didattiche quanto effettivamente ricevuto dalla ricorrente per il servizio prestato, ottenendo dunque una differenza totale di € 8.101,25.
Anche la domanda con riferimento al maggiore punteggio che la parte ha richiesto deve essere accolta solo parzialmente, considerando che in virtù delle supplenze brevi prestate comunque nell'anno scolastico le è stato riconosciuto il relativo punteggio (pari a 6 punti avendo lavorato complessivamente 92 giorni), e dunque deve condannarsi la parte resistente al riconoscimento di restanti 6 punti che la ricorrente avrebbe potuto maturare sulla classe di concorso ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
(classe che avrebbe ottenuto qualora non fosse stata considerata rinunciataria), non potendosi comunque ambire al conseguimento di un doppio punteggio per più classi di concorso su un singolo anno scolastico.
Le spese del giudizio, in considerazione della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito rispetto anche alla specifica posizione della ricorrente (con riferimento alla domanda cautelare respinta dal Tribunale di Latina), devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara il diritto di a vedersi assegnato Parte_1 per l'a.s. 2022/2023 l'incarico di docenza a termine fino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno per la scuola primaria
(ADEE) secondo l'ordine preferenziale indicato nell'istanza presentata in data 10.8.2022, presso una delle summenzionate sedi scolastiche e per la correlativa tipologia di posto, con conseguente riconoscimento
12 del maggior punteggio alla stessa spettante nella misura di 6 punti per incarico su classe ADEE a valere sulle future graduatorie;
- per l'effetto, condanna il , in E_ persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno da lucro cessante cagionato a in virtù della mancata Parte_1 assegnazione dell'incarico e corrispondente alla differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata in caso di assunzione e quanto effettivamente percepito per le prestazioni rese con contratti a tempo determinato nelle more del giudizio, quantificabile in € 8.101.25;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 28/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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