Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Decreto presidenziale 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 12 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2025REG.PROV.COLL.
N. 00885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2024, proposto da ZE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fronticelli Baldelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice del Concorso per la Classe di Concorso A011 per la Regione Lazio, Commissione Nazionale di Cui al D.M. n.326 del 9 Novembre 2021, Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dip. Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Dir.Gen.Personale Scolastico, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Orsi Gabriele, Vita Salvatore, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10017/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza appellata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale, del concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm.ii.., per la classe di insegnamento A011 “Discipline Letterarie e Latino”, per la Regione Lazio.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I. ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE APPARENTE, ILLOGICITÀ DERIVATA DA ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO E DEL PUBBLICO CONCORSO, NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL D.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA COSA PUBBLICA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST. (QUIZ EZIO RAIMONDI ESTRANEO AI QUADRI DI RIFERIMENTO – ILLEGITTIMA DELLA VALUTAZIONE E DELLA MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE).
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del merito, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. In diritto si osserva che, con nota depositata l’11 ottobre del 2024 la parte appellante, dopo aver rappresentato di avere superato una nuova procedura concorsuale, per il tramite del suo difensore ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio.
Tanto premesso, questa circostanza integra, ai sensi degli artt. 35, comma 1 lett. c) e 84 comma 4 c.p.a. una sopravvenuta carenza di interesse con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO