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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/03/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2542 /2023 R.G.
All'udienza del 14 marzo 2024, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Angileri in sostituzione dell'Avv. LEGGIO ANTONINO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Caterina Valenti in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.27, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2542/2023 R.G.
OGGETTO: pensione di vecchiaia vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LEGGIO ANTONINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente atto, elegge domicilio Persona_1
a Trapani nella Via Scontrino n. 28,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di accoglimento/liquidazione della pensione Cat VOART n. 01011228 del 5/01/2023 limitatamente alla data di decorrenza. Condannare l' a riconoscere la suddetta pensione con decorrenza dal mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda dal 1/05/2022; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' in accoglimento della domanda CP_1
di pensione di vecchiaia, ha riconosciuto la prestazione previdenziale a decorrere dal 01.01.2023. Ritiene infatti che, a fronte della prima domanda presentata in data 01.05.2022, inizialmente respinta sull'erroneo presupposto dell'assenza di contribuzione nella gestione separata, successivamente motivata con la mancanza del requisito minimo dei 20 anni di contributi, l' avrebbe dovuto tenere conto di CP_1
tale prima domanda stante l'erroneo rigetto della stessa.
Per tali motivi ha chiesto, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla data di decorrenza della pensione, la condanna dell' alla liquidazione della prestazione a far data CP_1
dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e, dunque, a far data dal mese di giugno del 2022.
L'ente previdenziale, costituitosi in data 28.12.2023, ha contestato gli assunti avversari precisando innanzitutto che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, questi avrebbe presentato due domande amministrative e non tre, la prima delle quali rigettata per insussistenza dei presupposti e, in particolare, perché il ricorrente con tale domanda non aveva chiesto di avvalersi del computo anche dei contributi presenti nell'A.G.O. ex art. 3 DM 282/1996.
A ciò ha aggiunto che, comunque, alla data di presentazione della prima domanda il non poteva Pt_1
vantare almeno un mese di contribuzione nella gestione separata, requisito necessario alla liquidazione della pensione.
Per tali motivi, ribadita la correttezza del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Premesso innanzitutto che, per come rilevato dall' il ricorrente ha presentato due domande CP_1
amministrative e non tre (basti a tal uopo riscontrare che la domanda datata 01.08.2022 non riporta alcun numero domus e n. protocollo, dovendosi pertanto ritenere una mera stampa di una istanza mai inoltrata), la domanda presentata in data 01.05.2022 non conteneva la richiesta di computo ex art. 3 D.M. 282/1996, inoltrata solo con la successiva domanda del 28.12.2022. Inoltre, per come evidenziato dall' ed indicato nel provvedimento di rigetto, il alla data del CP_1 Pt_1
28.05.2022, non risultava titolare di contributi nella gestione separata.
Insomma, non soltanto la domanda presentata in data 28.05.2022 era erronea/incompleta (non prevedendo la richiesta di computo) ma, era altresì inammissibile, difettando dei requisiti minimi prescritti dalla legge.
Per come documentalmente provato dall' (documentazione non contestata dal ricorrente), la CP_1
denuncia di inizio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa indica, quale periodo, dal
01.07.2022 al 31.07.2022.
Dunque, alla data di presentazione della domanda (28.05.2022), nonostante il ricorrente risultasse iscritto alla Gestione Separata, non risultava ancora versato alcun contributo.
E, aderendo e facendo proprio il principio dettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 11430 del 30 aprile 2021, non potendosi applicare il principio del c.d. automatismo delle prestazioni previsto dall'art. 2116 c.c., applicabile solo ai lavoratori dipendenti, va da sé che il diritto a tutte le prestazioni collegate al versamento dei contributi sorge dall'effettivo versamento degli stessi.
Sintetizzando, il provvedimento impugnato non è affetto da alcun vizio/errore e, correttamente la decorrenza della prestazione previdenziale ha tenuto conto dell'unica domanda completa, corretta e presentava quando il ricorrente era già in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2542 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 14/03/2024 Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2542 /2023 R.G.
All'udienza del 14 marzo 2024, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. Angileri in sostituzione dell'Avv. LEGGIO ANTONINO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Caterina Valenti in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 13.27, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2542/2023 R.G.
OGGETTO: pensione di vecchiaia vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LEGGIO ANTONINO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente atto, elegge domicilio Persona_1
a Trapani nella Via Scontrino n. 28,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di accoglimento/liquidazione della pensione Cat VOART n. 01011228 del 5/01/2023 limitatamente alla data di decorrenza. Condannare l' a riconoscere la suddetta pensione con decorrenza dal mese CP_1
successivo alla presentazione della domanda dal 1/05/2022; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' in accoglimento della domanda CP_1
di pensione di vecchiaia, ha riconosciuto la prestazione previdenziale a decorrere dal 01.01.2023. Ritiene infatti che, a fronte della prima domanda presentata in data 01.05.2022, inizialmente respinta sull'erroneo presupposto dell'assenza di contribuzione nella gestione separata, successivamente motivata con la mancanza del requisito minimo dei 20 anni di contributi, l' avrebbe dovuto tenere conto di CP_1
tale prima domanda stante l'erroneo rigetto della stessa.
Per tali motivi ha chiesto, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla data di decorrenza della pensione, la condanna dell' alla liquidazione della prestazione a far data CP_1
dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e, dunque, a far data dal mese di giugno del 2022.
L'ente previdenziale, costituitosi in data 28.12.2023, ha contestato gli assunti avversari precisando innanzitutto che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, questi avrebbe presentato due domande amministrative e non tre, la prima delle quali rigettata per insussistenza dei presupposti e, in particolare, perché il ricorrente con tale domanda non aveva chiesto di avvalersi del computo anche dei contributi presenti nell'A.G.O. ex art. 3 DM 282/1996.
A ciò ha aggiunto che, comunque, alla data di presentazione della prima domanda il non poteva Pt_1
vantare almeno un mese di contribuzione nella gestione separata, requisito necessario alla liquidazione della pensione.
Per tali motivi, ribadita la correttezza del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Premesso innanzitutto che, per come rilevato dall' il ricorrente ha presentato due domande CP_1
amministrative e non tre (basti a tal uopo riscontrare che la domanda datata 01.08.2022 non riporta alcun numero domus e n. protocollo, dovendosi pertanto ritenere una mera stampa di una istanza mai inoltrata), la domanda presentata in data 01.05.2022 non conteneva la richiesta di computo ex art. 3 D.M. 282/1996, inoltrata solo con la successiva domanda del 28.12.2022. Inoltre, per come evidenziato dall' ed indicato nel provvedimento di rigetto, il alla data del CP_1 Pt_1
28.05.2022, non risultava titolare di contributi nella gestione separata.
Insomma, non soltanto la domanda presentata in data 28.05.2022 era erronea/incompleta (non prevedendo la richiesta di computo) ma, era altresì inammissibile, difettando dei requisiti minimi prescritti dalla legge.
Per come documentalmente provato dall' (documentazione non contestata dal ricorrente), la CP_1
denuncia di inizio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa indica, quale periodo, dal
01.07.2022 al 31.07.2022.
Dunque, alla data di presentazione della domanda (28.05.2022), nonostante il ricorrente risultasse iscritto alla Gestione Separata, non risultava ancora versato alcun contributo.
E, aderendo e facendo proprio il principio dettato dalla Corte di Cassazione con sentenza 11430 del 30 aprile 2021, non potendosi applicare il principio del c.d. automatismo delle prestazioni previsto dall'art. 2116 c.c., applicabile solo ai lavoratori dipendenti, va da sé che il diritto a tutte le prestazioni collegate al versamento dei contributi sorge dall'effettivo versamento degli stessi.
Sintetizzando, il provvedimento impugnato non è affetto da alcun vizio/errore e, correttamente la decorrenza della prestazione previdenziale ha tenuto conto dell'unica domanda completa, corretta e presentava quando il ricorrente era già in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Per tali motivi il ricorso viene rigettato.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2542 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 14/03/2024 Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.