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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa EN SA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...], il [...], (C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] ed elett.te dom.ti in Latina (LT), a Via Armando
Diaz, 14, presso lo studio degli avv.ti Cristiano HI, (C.F.: -pec: C.F._3
e IV HI (C.F.: -pec Email_1 C.F._4
, che li rappresentano e difendono, sia congiuntamente che Email_2 disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, (C.F.: e, P.IVA_1 per essa, quale mandataria, (già , in persona del Controparte_2 CP_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea
n. 6A - 6B, (C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenzo Manciocchi, (C.F.: P.IVA_2
– pec: , ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._5 Email_3 studio in Latina, Via G. Oberdan n. 24, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 II comma c.p.c. - Fase di merito pagina1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 95/2002, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare;
a sostegno dell'opposizione, hanno dedotto l'illegittimità dei due provvedimenti emessi dal g.e. in data 12.04.2024, con i quali – anziché rilevare l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 comma 3 c.p.c. per non aver il creditore integrato la documentazione ipocatastale nei termini assegnati – veniva revocato il precedente provvedimento con il quale detti termini erano stati assegnati ed emessa l'ordinanza di vendita.
Si è costituita ritualmente in giudizio e per essa, Controparte_1 [...]
la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 cod. proc. civ.
Entrambe le parti costituite hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dagli opponenti, rientrano nell'alveo dell'art. 617,
II comma, c.p.c., essendo, la svolta opposizione, rivolta avverso due ordinanze adottate dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, venendo contestato, dunque, il quomodo dell'azione esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata.
Con il presente giudizio gli odierni opponenti hanno impugnato le due ordinanze rese dal G.E.
Dott.ssa Lulli in data 12.04.2024 con le quali, da un lato, veniva revocata la precedente ordinanza del 12.01.2024 con la quale era stato concesso, alla creditrice procedente, il termine perentorio di cui all'art. 567 c.p.c. per integrare la documentazione depositata e, dall'altro, veniva ordinata la vendita dell'immobile pignorato;
essi, in sostanza, sostengono che la procedura avrebbe dovuto pagina2 di 4 considerarsi estinta a seguito del mancato deposito, nei termini, della richiesta integrazione con effetto preclusivo della successiva attività del G.E., il quale sarebbe stato tenuto a dichiarare l'estinzione della procedura, alla luce dell'automatismo di tale effetto e dell'incontrovertibilità del provvedimento emesso.
E' evidente tuttavia l'erroneità delle tesi difensive degli opponenti che alcun argomento hanno speso in merito alla motivazione, pure chiara, in base alla quale il g.e. ha revocato il precedente provvedimento con il quale aveva ordinato al creditore procedente di integrare la documentazione ipocatastale, ovvero il fatto che “ad un più approfondito esame degli atti e dei documenti, la documentazione ex art. 567 c.p.c. non avrebbe dovuto essere integrata, posto che l'immobile oggetto di pignoramento non è quello concesso in ipoteca nel mutuo azionato, bensì altro immobile di proprietà del fideiussore , con riferimento al quale la relazione notarile Parte_1
prodotta risulta completa”.
Il pignoramento che ha dato avvio alla procedura esecutiva nell'ambito della quale è stata proposta la presente opposizione si riferisce infatti all'immobile censito al Catasto Fabbricati del comune di Terracina al foglio 124, part. 309, sub 2 graffato sub 11 ed è relativamente a tale immobile che è stata redatta e depositata la relazione sostitutiva ex art. 567 c.p.c., la quale attesta
– come richiesto dalla norma in questione – “iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”; in alcun modo la previsione normativa in esame impone viceversa, come preteso dagli opponenti, che l'ispezione sia riferita a tutte le formalità pregiudizievoli riguardanti la persona del debitore, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui “la relazione notarile deve riguardare il bene oggetto di esecuzione e non altri immobili facenti parte del patrimonio del debitore o richiamati nel titolo esecutivo” cfr. Cass. civ., sez. III, 21.02.2018, n. 4213), con la conseguenza che il fatto che la certificazione notarile depositata in atti non riporti le ipoteche concesse dagli esecutati su beni immobili diversi da quello pignorato è totalmente irrilevante al fine di dimostrare che la stessa sia incompleta.
Né d'altronde i debitori hanno documentato, né in fase sommaria né nel presente giudizio, che effettivamente la certificazione notarile fosse incompleta con riferimento ad una o più formalità gravanti sull'immobile pignorato e non riportato nella relazione.
Ne consegue che la richiesta di integrazione del 12.01.2024 era fondata su un erroneo presupposto fattuale, come tale legittimamente emendabile dal G.E., non potendo l'inottemperanza rispetto ad una richiesta di integrazione oggettivamente impossibile, essendo la documentazione già completa, determinare l'estinzione della procedura. Tale assunto è confermato dalla Cassazione che, sul punto, chiarisce che “La sanzione estintiva non può operare in
pagina3 di 4 presenza di richieste fondate su errori del giudice dell'esecuzione o quando l'integrazione non sia materialmente eseguibile o dovuta” (Cass. civ., sez. III, 10.03.2020, n. 6770) ed inoltre che “Il G.E. può revocare ex art. 487 c.p.c. i provvedimenti ordinatori fintanto che non si sia verificata
l'estinzione del processo” (Cass. civ, sez. III, 13.02.2019, n. 4262).
Attesa dunque la piena legittimità dei provvedimenti impugnati ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti, nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi di valore indeterminabile a bassa complessità.
Stante la palese infondatezza dell'azione spiegata dagli opponenti, sussistono altresì i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., dovendo il danno essere equitativamente determinato sulla base del medesimo importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.;
3. condanna altresì gli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c., danno che si liquida in euro 2.900,00 in favore della parte opposta.
Così deciso in Latina, 10.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa EN SA
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa EN SA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...], il [...], (C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...] ed elett.te dom.ti in Latina (LT), a Via Armando
Diaz, 14, presso lo studio degli avv.ti Cristiano HI, (C.F.: -pec: C.F._3
e IV HI (C.F.: -pec Email_1 C.F._4
, che li rappresentano e difendono, sia congiuntamente che Email_2 disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Curtatone n. 3, (C.F.: e, P.IVA_1 per essa, quale mandataria, (già , in persona del Controparte_2 CP_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea
n. 6A - 6B, (C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenzo Manciocchi, (C.F.: P.IVA_2
– pec: , ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._5 Email_3 studio in Latina, Via G. Oberdan n. 24, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 II comma c.p.c. - Fase di merito pagina1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi iniziato con ricorso depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 95/2002, conclusosi con ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare;
a sostegno dell'opposizione, hanno dedotto l'illegittimità dei due provvedimenti emessi dal g.e. in data 12.04.2024, con i quali – anziché rilevare l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 comma 3 c.p.c. per non aver il creditore integrato la documentazione ipocatastale nei termini assegnati – veniva revocato il precedente provvedimento con il quale detti termini erano stati assegnati ed emessa l'ordinanza di vendita.
Si è costituita ritualmente in giudizio e per essa, Controparte_1 [...]
la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
La causa, attesane la natura documentale, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ove è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 cod. proc. civ.
Entrambe le parti costituite hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dagli opponenti, rientrano nell'alveo dell'art. 617,
II comma, c.p.c., essendo, la svolta opposizione, rivolta avverso due ordinanze adottate dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, venendo contestato, dunque, il quomodo dell'azione esecutiva.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata.
Con il presente giudizio gli odierni opponenti hanno impugnato le due ordinanze rese dal G.E.
Dott.ssa Lulli in data 12.04.2024 con le quali, da un lato, veniva revocata la precedente ordinanza del 12.01.2024 con la quale era stato concesso, alla creditrice procedente, il termine perentorio di cui all'art. 567 c.p.c. per integrare la documentazione depositata e, dall'altro, veniva ordinata la vendita dell'immobile pignorato;
essi, in sostanza, sostengono che la procedura avrebbe dovuto pagina2 di 4 considerarsi estinta a seguito del mancato deposito, nei termini, della richiesta integrazione con effetto preclusivo della successiva attività del G.E., il quale sarebbe stato tenuto a dichiarare l'estinzione della procedura, alla luce dell'automatismo di tale effetto e dell'incontrovertibilità del provvedimento emesso.
E' evidente tuttavia l'erroneità delle tesi difensive degli opponenti che alcun argomento hanno speso in merito alla motivazione, pure chiara, in base alla quale il g.e. ha revocato il precedente provvedimento con il quale aveva ordinato al creditore procedente di integrare la documentazione ipocatastale, ovvero il fatto che “ad un più approfondito esame degli atti e dei documenti, la documentazione ex art. 567 c.p.c. non avrebbe dovuto essere integrata, posto che l'immobile oggetto di pignoramento non è quello concesso in ipoteca nel mutuo azionato, bensì altro immobile di proprietà del fideiussore , con riferimento al quale la relazione notarile Parte_1
prodotta risulta completa”.
Il pignoramento che ha dato avvio alla procedura esecutiva nell'ambito della quale è stata proposta la presente opposizione si riferisce infatti all'immobile censito al Catasto Fabbricati del comune di Terracina al foglio 124, part. 309, sub 2 graffato sub 11 ed è relativamente a tale immobile che è stata redatta e depositata la relazione sostitutiva ex art. 567 c.p.c., la quale attesta
– come richiesto dalla norma in questione – “iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”; in alcun modo la previsione normativa in esame impone viceversa, come preteso dagli opponenti, che l'ispezione sia riferita a tutte le formalità pregiudizievoli riguardanti la persona del debitore, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui “la relazione notarile deve riguardare il bene oggetto di esecuzione e non altri immobili facenti parte del patrimonio del debitore o richiamati nel titolo esecutivo” cfr. Cass. civ., sez. III, 21.02.2018, n. 4213), con la conseguenza che il fatto che la certificazione notarile depositata in atti non riporti le ipoteche concesse dagli esecutati su beni immobili diversi da quello pignorato è totalmente irrilevante al fine di dimostrare che la stessa sia incompleta.
Né d'altronde i debitori hanno documentato, né in fase sommaria né nel presente giudizio, che effettivamente la certificazione notarile fosse incompleta con riferimento ad una o più formalità gravanti sull'immobile pignorato e non riportato nella relazione.
Ne consegue che la richiesta di integrazione del 12.01.2024 era fondata su un erroneo presupposto fattuale, come tale legittimamente emendabile dal G.E., non potendo l'inottemperanza rispetto ad una richiesta di integrazione oggettivamente impossibile, essendo la documentazione già completa, determinare l'estinzione della procedura. Tale assunto è confermato dalla Cassazione che, sul punto, chiarisce che “La sanzione estintiva non può operare in
pagina3 di 4 presenza di richieste fondate su errori del giudice dell'esecuzione o quando l'integrazione non sia materialmente eseguibile o dovuta” (Cass. civ., sez. III, 10.03.2020, n. 6770) ed inoltre che “Il G.E. può revocare ex art. 487 c.p.c. i provvedimenti ordinatori fintanto che non si sia verificata
l'estinzione del processo” (Cass. civ, sez. III, 13.02.2019, n. 4262).
Attesa dunque la piena legittimità dei provvedimenti impugnati ogni domanda di parte opponente deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti, nella misura liquidata in dispositivo ex d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi relativi ai giudizi di valore indeterminabile a bassa complessità.
Stante la palese infondatezza dell'azione spiegata dagli opponenti, sussistono altresì i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., dovendo il danno essere equitativamente determinato sulla base del medesimo importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a.;
3. condanna altresì gli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c., danno che si liquida in euro 2.900,00 in favore della parte opposta.
Così deciso in Latina, 10.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa EN SA
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