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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 21 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5046 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Androne n. 34, presso lo studio dell'avv.
Dario Santi Conti, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier CP_1
Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in
Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: restituzione indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 24.05.2024 la ricorrente, premetteva di essere titolare dell'assegno sociale n. 078-210004047712 dal 25/6/2019, e percepiva una somma mensile che nel 2019 era pari ad € 378,61, rivalutata negli anni fino ad € 637,89; che con atto del 03.06.2019, trascritto presso il Comune di Catania al n. 11 P. 2 S. C. anno 2019, la concludente e l'ex coniuge , nato a [...] il [...], modificavano le Controparte_2
1 condizioni della separazione, trascritta sempre presso il Comune di Catania al medesimo numero, prevedendo l'obbligo del di corrisponderle, a titolo di sostentamento della stessa, la somma CP_2 di € 100,00 mensili a partire dall'1.05.2019 e vita natural durante;
che il aveva corrisposto la CP_2 predetta somma per i primi due anni, fino al 2021 quando a causa degli effetti devastanti della pandemia che aveva sottratto alla coppia un figlio di appena 44 anni, non aveva più versato quanto CP_ dovuto;
che, tuttavia, per l la ricorrente avrebbe continuato a percepire la predetta somma che, conseguentemente, andava sottratta dall'assegno sociale percepito, con contestuale richiesta, per gli anni dal 2021 al 2023 della restituzione di quanto risulterebbe indebitamente percepito, per un importo complessivo pari ad € 3.415,17; che aveva inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente, ma con delibera n. 2415632 del 29.04.2024 era stata rigettata la richiesta poiché “Nel caso di mancata percezione delle somme, previste in sede separazione consensuale o giudiziale, per inadempimento dell'ex coniuge obbligato nei confronti del richiedente l'assegno sociale se il richiedente
è in grado di dimostrare di essersi utilmente attivato per ottenere le somme spettanti, allegando a tal fine idonea documentazione (per esempio: documentazione relativa all'instaurazione di una procedura esecutiva, invio di una lettera di diffida ad adempiere all'ex coniuge inadempiente, denuncia penale per mancato adempimento degli obblighi alimentari, accertata incapienza dell'ex coniuge inadempiente)
l'ammontare dell'assegno di mantenimento non dovrà essere inserito tra i redditi ai fini del computo per la verifica dei requisiti reddituali. Inoltre, l'art. 8, comma 3, della legge n. 898/1970, nel testo sostituito CP_ dalla legge n. 74/1987 (si veda anche la Circolare n. 77 del 1989) prevede che l'ex coniuge del CP_ pensionato, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, può intimare all' , dopo aver infruttuosamente diffidato l'ex coniuge, il pagamento dell'assegno detraendolo dalla pensione di quest'ultimo resta ferma la possibilità che, in caso di separazione, il Giudice disponga l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' , ex art 156 c.c.. Per quanto sopra, CP_1 in assenza di documentazione idonea a provare la mancata percezione dell'assegno di mantenimento tale reddito deve essere computato per verificare la sussistenza del requisito reddituale per poter beneficiare della prestazione oltre che per determinarne la misura.”. Precisava che il provvedimento di separazione nei confronti dell'ex coniuge era ineseguibile in quanto la pensione dello stesso era impignorabile;
che nel caso di specie sarebbe stato comunque inapplicabile l'art. 8 della legge sul CP_ divorzio;
che nel provvedimento impugnato l comunicava di aver provveduto ad effettuare, in via d'ufficio, una riliquidazione dell'assegno sociale con decorrenza dall'anno 2021, a dimostrazione non soltanto che quanto richiesto era illegittimo, ma che trattavasi di errori compiuti dall resistente e CP_1
CP_ non certo da sue omissioni;
che in particolare l affermava che “La informo che l'assegno sociale
n.078-210004047712 Cat. AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2020, sulla
2 base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” ed aggiunge che “Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 gennaio 2023, un credito a suo favore di euro 2.361,42”; che nel provvedimento di rigetto del secondo ricorso amministrativo affermava che tale credito sarebbe stato compensato con il debito sopra indicato, e che pertanto sarebbe debitrice solo della somma di € 1.054,05; che dalle precedenti CP_ deduzioni emergeva non soltanto il fatto che la ricorrente non era debitrice dell' della somma richiesta ma, al contrario, che era addirittura creditrice della somma di € 2.361,42, come determinata dalla resistente;
che tale somma le doveva essere corrisposta direttamente avendone diritto, come da CP_ calcoli effettuati dall' che confermavano la veridicità della sua posizione previdenziale.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: a) annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo il provvedimento del 10/11/2023 “Comunicazione di Riliquidazione Assegno n. 078
210004047712 Cat. AS, decorrenza 1 luglio 2019 Codice fiscale (doc.2); b) C.F._2
CP_ conseguentemente accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 3.415,47; c) ordinare all' di ripristinare l'originario importo dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente comprensivo della
CP_ maggiorazione sociale;
d) condannare l , per le motivazioni di cui sopra, a corrispondere alla concludente la somma di € 2.361,42; e) in subordine, in caso di non accoglimento delle superiori
CP_ domande, dichiarare che è debitrice dell' della differenza tra la somma richiesta Parte_1 nel provvedimento impugnato ed il credito accertato in sede di riliquidazione dell'assegno sociale, quindi della somma di € 1.054,05.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la convenuta svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14.11.2024, resa all'esito dell'udienza del 13.11.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". La materia è regolata dall'art. 3, comma 6, della L.
335/1995 che - nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di
3 bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare - prevede quanto segue: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'ampia formula usata dal legislatore con l'espressione "redditi di qualsiasi natura"
e anche la non coincidenza con la nozione di reddito fiscale (dimostrata dal fatto che l'art. 3 comprende espressamente anche i redditi esenti da imposte), porta a ritenere che l'assegno sociale sia una prestazione assistenziale attribuibile solo a favore di soggetti che versano in effettivo stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili che portino a ritenere insussistente una effettiva situazione di bisogno. (Cfr.:
Cass., 13577/2013; Corte d'App. Torino, sentenza 29.10.2015 RG L 143 /2015). La fattispecie in esame impone una valutazione rigorosa dei presupposti per ottenere la prestazione dedotta in giudizio, prestazione che grava totalmente a carico della collettività ed ha natura sussidiaria potendo infatti essere riconosciuta solo ove effettivamente manchino altre concrete fonti di reddito. Secondo un consistente orientamento giurisprudenziale dei giudici di merito è stato previsto che non può essere CP_ invocato l'intervento dell' quale soggetto obbligato nei confronti di chi non risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento ma ha la concreta possibilità di farlo nei confronti di soggetti tenuti per legge, atteso che ogni soggetto ultrasessantacinquenne coniugato che intendesse separarsi e non percettore di redditi propri, potrebbe facilmente porre in essere atteggiamenti fraudolenti per l'ottenimento della pensione sociale. Secondo tale orientamento il cittadino che versi in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del proprio coniuge, in adempimento degli specifici obblighi che gravano su quest'ultimo e che permangono dopo la separazione ed anche dopo la morte del coniuge, attraverso l'istituto della pensione di reversibilità. Solo in caso di accertata incapienza dell'obbligato, desumibile da infruttuosi tentativi di far valere il proprio diritto da parte dell'altro coniuge, può richiedersi l'intervento della collettività. Sennonché è di recente intervenuto un diversa corrente di pensiero sorretta da un deciso arresto giurisprudenziale delle
Suprema Corte che ha offerto chiarezza in merito alla necessità o meno di ricorrere preventivamente ai
4 soggetti tenuti al sostentamento del coniuge separato ed ha stabilito che la normativa di riferimento non prevede affatto che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge possa rilevare ai fini dell'ottenimento e della misurazione dell'assegno sociale (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lavoro n. 14513/2020).
Risulta dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto è lo stato di bisogno per come accertato. Ciò posto va evidenziato altresì che in casi analoghi alla presente fattispecie, in cui il richiedente l'assegno sociale, pur titolare di assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che non può bastare la mera titolarità di un reddito e che non si può prescindere dalla sua concreta percezione poiché la L. 355/1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in CP_ subordine all' . (Cfr.: Cass. Civ. 6570/2010 – 14513/2020). In argomento è intervenuta anche la più recente giurisprudenza di legittimità in senso conforme (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 26/07/2022,
n. 23305).
Lo stato di bisogno del richiedente è presunto iuris et de jure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali non potendosi fare riferimento per la sua negazione la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio (Cfr.: Corte di Appello di Roma 825/2020). Non ostacola quindi all'accertamento dello stato di bisogno, correlato alla capacità di reddito del richiedente l'assegno sociale, la mancata attivazione tenuta dalla ricorrente successivamente alla sospensione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato e dopo che infruttuose sono state le richieste di versamento come disposto dal Tribunale in sede di separazione. Neppure può essere perorata la ritenuta mancanza di buona fede come principio di portata generale che travalica l'ambito strettamente negoziale e informa tutti i rapporti giuridici intersoggettivi e ritiene sussistente il fatto colposo posto in essere dal creditore che non si è attivato per ottenere il mantenimento a carico dell'ex coniuge effettuata dal richiedente, poiché tale mancata attivazione è intervenuta successivamente al fatto obiettivo della sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento e non per manifestazione, diretta o indiretta, di una sottesa
“autosufficienza economica” che avrebbe concorso a determinare un danno al creditore medesimo, qui ricorrente.
Si osserva, inoltre, che l'eventuale attivazione della ricorrente nei confronti del coniuge separato per ottenere la corresponsione delle 100,00 euro mensili di mantenimento non avrebbe potuto produrre, comunque, alcun risultato. Invero, il percepisce una pensione al di sotto delle mille euro, CP_2 quindi è per legge impignorabile (come risulta dall'estratto pensionistico prodotto da parte ricorrente, sub doc. 9). Qualunque azione esecutiva proposta dalla ricorrente sarebbe stata inutile e dispendiosa
5 poiché il Giudice dell'esecuzione avrebbe dichiarato il non luogo a provvedere. Tantomeno avrebbe potuto produrre effetti sotto il profilo reddituale l'eventuale denuncia del coniuge separato in sede penale che, peraltro, comprensibilmente la ricorrente non ha effettuato in quanto in data 12.12.2020 i coniugi perdevano a causa del Covid il figlio,, , nato a [...] il [...], a Controparte_3 soli 44 anni.
Quanto alla mancata attivazione del procedimento di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 898/1970, CP_ nel testo sostituito dalla legge n. 74/1987, lamentato dall' si osserva che l'art. 8 si applica al divorzio e non alle separazioni, e come ampiamente documentato i coniugi sono ad oggi separati ma CP_ non divorziati. Tantomeno deve ritenersi applicabile al caso di specie, come invocato dall' , l'art. 156 c.p.c. Infatti, il percepisce una pensione al di sotto del minimo vitale (che nel 2021 era CP_2 pari a circa € 787,00 mentre attualmente ammonta ad € 900,00 circa), e che l'assegno di mantenimento non ha natura alimentare, ne deriva l'inapplicabilità al caso in esame della norma sopra richiamata.
La ricorrente ha espressamente dichiarato di aver percepito l'assegno fino al 2021, cioè fino a quando non ha appreso del decesso del figlio, avvenuto in data 12.12.2020 (vedi doc. 10 parte ricorrente), con la salma restituita alla famiglia dopo due mesi, essendo deceduto all'estero.
Ed ha ampiamente specificato, sempre in sede di ricorso, che dopo il decesso del figlio “la a Pt_1 tutto ha pensato tranne che a denunciare il marito il quale, dopo il grave lutto, non ha certamente pensato di dover corrispondere 100,00 euro alla ex moglie”.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda deve ritenersi fondata e merita accoglimento.
3. Spese.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, la particolarità della materia trattata con il contrasto giurisprudenziale in argomento dovuto anche, ed in particolar modo, dalla recente giurisprudenza di legittimità richiamata, inducono il giudicante a ritenere sussistenti le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc per disporre la loro compensazione in deroga al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.05.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
Dichiara illegittimo il provvedimento del 10/11/2023 “Comunicazione di Riliquidazione Assegno n. 078
210004047712 Cat. AS, decorrenza 01.07.2019” e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di €
3.415,47.
6 CP_ Dispone che l ripristini l'originario importo dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente, comprensivo della maggiorazione sociale, e lo condanna a corrisponderle la somma di € 2.361,42.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 21 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5046 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Androne n. 34, presso lo studio dell'avv.
Dario Santi Conti, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier CP_1
Luigi Tomaselli, per mandato generale alle liti Rep. n. 37785 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in
Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: restituzione indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 24.05.2024 la ricorrente, premetteva di essere titolare dell'assegno sociale n. 078-210004047712 dal 25/6/2019, e percepiva una somma mensile che nel 2019 era pari ad € 378,61, rivalutata negli anni fino ad € 637,89; che con atto del 03.06.2019, trascritto presso il Comune di Catania al n. 11 P. 2 S. C. anno 2019, la concludente e l'ex coniuge , nato a [...] il [...], modificavano le Controparte_2
1 condizioni della separazione, trascritta sempre presso il Comune di Catania al medesimo numero, prevedendo l'obbligo del di corrisponderle, a titolo di sostentamento della stessa, la somma CP_2 di € 100,00 mensili a partire dall'1.05.2019 e vita natural durante;
che il aveva corrisposto la CP_2 predetta somma per i primi due anni, fino al 2021 quando a causa degli effetti devastanti della pandemia che aveva sottratto alla coppia un figlio di appena 44 anni, non aveva più versato quanto CP_ dovuto;
che, tuttavia, per l la ricorrente avrebbe continuato a percepire la predetta somma che, conseguentemente, andava sottratta dall'assegno sociale percepito, con contestuale richiesta, per gli anni dal 2021 al 2023 della restituzione di quanto risulterebbe indebitamente percepito, per un importo complessivo pari ad € 3.415,17; che aveva inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente, ma con delibera n. 2415632 del 29.04.2024 era stata rigettata la richiesta poiché “Nel caso di mancata percezione delle somme, previste in sede separazione consensuale o giudiziale, per inadempimento dell'ex coniuge obbligato nei confronti del richiedente l'assegno sociale se il richiedente
è in grado di dimostrare di essersi utilmente attivato per ottenere le somme spettanti, allegando a tal fine idonea documentazione (per esempio: documentazione relativa all'instaurazione di una procedura esecutiva, invio di una lettera di diffida ad adempiere all'ex coniuge inadempiente, denuncia penale per mancato adempimento degli obblighi alimentari, accertata incapienza dell'ex coniuge inadempiente)
l'ammontare dell'assegno di mantenimento non dovrà essere inserito tra i redditi ai fini del computo per la verifica dei requisiti reddituali. Inoltre, l'art. 8, comma 3, della legge n. 898/1970, nel testo sostituito CP_ dalla legge n. 74/1987 (si veda anche la Circolare n. 77 del 1989) prevede che l'ex coniuge del CP_ pensionato, avvalendosi della provvisoria eseguibilità della sentenza di divorzio, può intimare all' , dopo aver infruttuosamente diffidato l'ex coniuge, il pagamento dell'assegno detraendolo dalla pensione di quest'ultimo resta ferma la possibilità che, in caso di separazione, il Giudice disponga l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' , ex art 156 c.c.. Per quanto sopra, CP_1 in assenza di documentazione idonea a provare la mancata percezione dell'assegno di mantenimento tale reddito deve essere computato per verificare la sussistenza del requisito reddituale per poter beneficiare della prestazione oltre che per determinarne la misura.”. Precisava che il provvedimento di separazione nei confronti dell'ex coniuge era ineseguibile in quanto la pensione dello stesso era impignorabile;
che nel caso di specie sarebbe stato comunque inapplicabile l'art. 8 della legge sul CP_ divorzio;
che nel provvedimento impugnato l comunicava di aver provveduto ad effettuare, in via d'ufficio, una riliquidazione dell'assegno sociale con decorrenza dall'anno 2021, a dimostrazione non soltanto che quanto richiesto era illegittimo, ma che trattavasi di errori compiuti dall resistente e CP_1
CP_ non certo da sue omissioni;
che in particolare l affermava che “La informo che l'assegno sociale
n.078-210004047712 Cat. AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2020, sulla
2 base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” ed aggiunge che “Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 gennaio 2023, un credito a suo favore di euro 2.361,42”; che nel provvedimento di rigetto del secondo ricorso amministrativo affermava che tale credito sarebbe stato compensato con il debito sopra indicato, e che pertanto sarebbe debitrice solo della somma di € 1.054,05; che dalle precedenti CP_ deduzioni emergeva non soltanto il fatto che la ricorrente non era debitrice dell' della somma richiesta ma, al contrario, che era addirittura creditrice della somma di € 2.361,42, come determinata dalla resistente;
che tale somma le doveva essere corrisposta direttamente avendone diritto, come da CP_ calcoli effettuati dall' che confermavano la veridicità della sua posizione previdenziale.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: a) annullare e/o dichiarare nullo e comunque illegittimo il provvedimento del 10/11/2023 “Comunicazione di Riliquidazione Assegno n. 078
210004047712 Cat. AS, decorrenza 1 luglio 2019 Codice fiscale (doc.2); b) C.F._2
CP_ conseguentemente accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 3.415,47; c) ordinare all' di ripristinare l'originario importo dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente comprensivo della
CP_ maggiorazione sociale;
d) condannare l , per le motivazioni di cui sopra, a corrispondere alla concludente la somma di € 2.361,42; e) in subordine, in caso di non accoglimento delle superiori
CP_ domande, dichiarare che è debitrice dell' della differenza tra la somma richiesta Parte_1 nel provvedimento impugnato ed il credito accertato in sede di riliquidazione dell'assegno sociale, quindi della somma di € 1.054,05.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la convenuta svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14.11.2024, resa all'esito dell'udienza del 13.11.2024, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, la causa, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". La materia è regolata dall'art. 3, comma 6, della L.
335/1995 che - nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di
3 bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare - prevede quanto segue: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui medesimo sia titolare. I successivi incrementi di reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'ampia formula usata dal legislatore con l'espressione "redditi di qualsiasi natura"
e anche la non coincidenza con la nozione di reddito fiscale (dimostrata dal fatto che l'art. 3 comprende espressamente anche i redditi esenti da imposte), porta a ritenere che l'assegno sociale sia una prestazione assistenziale attribuibile solo a favore di soggetti che versano in effettivo stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili che portino a ritenere insussistente una effettiva situazione di bisogno. (Cfr.:
Cass., 13577/2013; Corte d'App. Torino, sentenza 29.10.2015 RG L 143 /2015). La fattispecie in esame impone una valutazione rigorosa dei presupposti per ottenere la prestazione dedotta in giudizio, prestazione che grava totalmente a carico della collettività ed ha natura sussidiaria potendo infatti essere riconosciuta solo ove effettivamente manchino altre concrete fonti di reddito. Secondo un consistente orientamento giurisprudenziale dei giudici di merito è stato previsto che non può essere CP_ invocato l'intervento dell' quale soggetto obbligato nei confronti di chi non risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento ma ha la concreta possibilità di farlo nei confronti di soggetti tenuti per legge, atteso che ogni soggetto ultrasessantacinquenne coniugato che intendesse separarsi e non percettore di redditi propri, potrebbe facilmente porre in essere atteggiamenti fraudolenti per l'ottenimento della pensione sociale. Secondo tale orientamento il cittadino che versi in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del proprio coniuge, in adempimento degli specifici obblighi che gravano su quest'ultimo e che permangono dopo la separazione ed anche dopo la morte del coniuge, attraverso l'istituto della pensione di reversibilità. Solo in caso di accertata incapienza dell'obbligato, desumibile da infruttuosi tentativi di far valere il proprio diritto da parte dell'altro coniuge, può richiedersi l'intervento della collettività. Sennonché è di recente intervenuto un diversa corrente di pensiero sorretta da un deciso arresto giurisprudenziale delle
Suprema Corte che ha offerto chiarezza in merito alla necessità o meno di ricorrere preventivamente ai
4 soggetti tenuti al sostentamento del coniuge separato ed ha stabilito che la normativa di riferimento non prevede affatto che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge possa rilevare ai fini dell'ottenimento e della misurazione dell'assegno sociale (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lavoro n. 14513/2020).
Risulta dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto è lo stato di bisogno per come accertato. Ciò posto va evidenziato altresì che in casi analoghi alla presente fattispecie, in cui il richiedente l'assegno sociale, pur titolare di assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che non può bastare la mera titolarità di un reddito e che non si può prescindere dalla sua concreta percezione poiché la L. 355/1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in CP_ subordine all' . (Cfr.: Cass. Civ. 6570/2010 – 14513/2020). In argomento è intervenuta anche la più recente giurisprudenza di legittimità in senso conforme (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 26/07/2022,
n. 23305).
Lo stato di bisogno del richiedente è presunto iuris et de jure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali non potendosi fare riferimento per la sua negazione la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio (Cfr.: Corte di Appello di Roma 825/2020). Non ostacola quindi all'accertamento dello stato di bisogno, correlato alla capacità di reddito del richiedente l'assegno sociale, la mancata attivazione tenuta dalla ricorrente successivamente alla sospensione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato e dopo che infruttuose sono state le richieste di versamento come disposto dal Tribunale in sede di separazione. Neppure può essere perorata la ritenuta mancanza di buona fede come principio di portata generale che travalica l'ambito strettamente negoziale e informa tutti i rapporti giuridici intersoggettivi e ritiene sussistente il fatto colposo posto in essere dal creditore che non si è attivato per ottenere il mantenimento a carico dell'ex coniuge effettuata dal richiedente, poiché tale mancata attivazione è intervenuta successivamente al fatto obiettivo della sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento e non per manifestazione, diretta o indiretta, di una sottesa
“autosufficienza economica” che avrebbe concorso a determinare un danno al creditore medesimo, qui ricorrente.
Si osserva, inoltre, che l'eventuale attivazione della ricorrente nei confronti del coniuge separato per ottenere la corresponsione delle 100,00 euro mensili di mantenimento non avrebbe potuto produrre, comunque, alcun risultato. Invero, il percepisce una pensione al di sotto delle mille euro, CP_2 quindi è per legge impignorabile (come risulta dall'estratto pensionistico prodotto da parte ricorrente, sub doc. 9). Qualunque azione esecutiva proposta dalla ricorrente sarebbe stata inutile e dispendiosa
5 poiché il Giudice dell'esecuzione avrebbe dichiarato il non luogo a provvedere. Tantomeno avrebbe potuto produrre effetti sotto il profilo reddituale l'eventuale denuncia del coniuge separato in sede penale che, peraltro, comprensibilmente la ricorrente non ha effettuato in quanto in data 12.12.2020 i coniugi perdevano a causa del Covid il figlio,, , nato a [...] il [...], a Controparte_3 soli 44 anni.
Quanto alla mancata attivazione del procedimento di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 898/1970, CP_ nel testo sostituito dalla legge n. 74/1987, lamentato dall' si osserva che l'art. 8 si applica al divorzio e non alle separazioni, e come ampiamente documentato i coniugi sono ad oggi separati ma CP_ non divorziati. Tantomeno deve ritenersi applicabile al caso di specie, come invocato dall' , l'art. 156 c.p.c. Infatti, il percepisce una pensione al di sotto del minimo vitale (che nel 2021 era CP_2 pari a circa € 787,00 mentre attualmente ammonta ad € 900,00 circa), e che l'assegno di mantenimento non ha natura alimentare, ne deriva l'inapplicabilità al caso in esame della norma sopra richiamata.
La ricorrente ha espressamente dichiarato di aver percepito l'assegno fino al 2021, cioè fino a quando non ha appreso del decesso del figlio, avvenuto in data 12.12.2020 (vedi doc. 10 parte ricorrente), con la salma restituita alla famiglia dopo due mesi, essendo deceduto all'estero.
Ed ha ampiamente specificato, sempre in sede di ricorso, che dopo il decesso del figlio “la a Pt_1 tutto ha pensato tranne che a denunciare il marito il quale, dopo il grave lutto, non ha certamente pensato di dover corrispondere 100,00 euro alla ex moglie”.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda deve ritenersi fondata e merita accoglimento.
3. Spese.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, la particolarità della materia trattata con il contrasto giurisprudenziale in argomento dovuto anche, ed in particolar modo, dalla recente giurisprudenza di legittimità richiamata, inducono il giudicante a ritenere sussistenti le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc per disporre la loro compensazione in deroga al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.05.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede:
Dichiara illegittimo il provvedimento del 10/11/2023 “Comunicazione di Riliquidazione Assegno n. 078
210004047712 Cat. AS, decorrenza 01.07.2019” e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di €
3.415,47.
6 CP_ Dispone che l ripristini l'originario importo dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente, comprensivo della maggiorazione sociale, e lo condanna a corrisponderle la somma di € 2.361,42.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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