Articolo 41 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Articolo 40Articolo 42
Versione
2 febbraio 1983
Art. 41.
Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall' articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , le concessioni di cui l'autorita' marittima disporra' il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalita' turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorita' marittima procedera' sentita la regione territorialmente interessata.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1983
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