Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza collegiale 16 maggio 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , -OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Mattia Mescieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS-, Ministero della Cultura, Segretariato Regionale Ministero della Cultura per il Veneto, Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la -OMISSIS-, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS- del 11/07/2022, doc. 1), comunicato tramite racc. a.r. il 20/07/2022 (doc. 2), avente ad oggetto “Annullamento in autotutela dell’attestato di libera circolazione n. -OMISSIS- rilasciato dall’Ufficio Esportazione di -OMISSIS- presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 20 marzo 2019, per l’opera ivi indicata come scultura in pietra – Scultura in pietra raffigurante -OMISSIS- […] XIX sec., -OMISSIS-, presentata all’Ufficio Esportazione di -OMISSIS- in data 28 febbraio 2019 e di cui alla denuncia acquisita agli atti con il prot. n. -OMISSIS- in pari data, allegato n. 1 con codice pratica SUE n. -OMISSIS-, e contestuale preavviso di diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione – valore dichiarato in euro e ritenuto congruo -OMISSIS- – Richiesta al Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di procedere al prelievo e alla custodia coattiva del bene de quo” ;
2) ove occorra, della “relazione storico-artistica” redatta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di -OMISSIS- allegata al predetto provvedimento prot. n. prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-1 del 11/07/2022) e comunicata, unitamente allo stesso, in data 11/07/2022 (che si produce separatamente, per opportuna praticità, come doc. 3);
3) di ogni altro provvedimento, anche non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale,
con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso il paventato diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione, qualora adottato, nonché di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione dei provvedimenti adottati (ovvero adottandi).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, del Ministero della Cultura, del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per il Veneto, del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la -OMISSIS- e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti espongono di avere acquistato, nel maggio 2018, da -OMISSIS- di -OMISSIS-, per quanto d’interesse in questa sede, un “grondone in marmo raffigurante -OMISSIS-” per -OMISSIS-, versante in condizioni di particolare degrado, che la venditrice dichiarava trattarsi di un fregio decorativo proveniente dal giardino di una villa -OMISSIS- del XIX secolo, ove era stata per lungo tempo utilizzata come fioraia dopo l’autonomo distacco dalle pareti dell’edificio a causa dell’incuria.
Con denuncia prot. n. -OMISSIS- del 07/06/2018, la ricorrente chiedeva all’Ufficio esportazione oggetti d’antichità e d’arte di -OMISSIS-, articolazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, il rilascio dell’attestato di libera circolazione dell’opera ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 42/2004, dando così avvio al relativo procedimento. Quest’ultimo si concludeva con la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza in quanto “[…] dagli accertamenti non risulta che per il distacco del manufatto sia stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 42/2004” .
Successivamente, in data 19/02/2019, la ricorrente presentava alla Soprintendenza una seconda denuncia per il rilascio dell’attestato di libera circolazione dell’opera (che veniva assunta a prot. n. -OMISSIS- del 28/02/2019), allegandovi la dichiarazione “che l’opera … non proviene da distacco, che di sicuro è avvenuto prima del 1940” . All’esito del nuovo procedimento così avviato e delle ripetute valutazioni visive compiute sulla scultura da esperti dell’amministrazione, l’Ufficio Esportazione di -OMISSIS- rilasciava in data 20/03/2019 alla scrivente l’attestato di libera circolazione n. -OMISSIS-, ivi confermandone la provenienza dal “-OMISSIS-” e la realizzazione in “pietra scultorea”. In forza di tale titolo ed alla luce della provenienza della scultura, nel febbraio 2021 la scrivente trasferiva in -OMISSIS- (precisamente presso l’impresa specializzata -OMISSIS- di -OMISSIS-) il fregio per farlo opportunamente restaurare da esperti di scultura fiamminga, provvedendo a farvi realizzare anche una apposita base in acciaio.
Durante lo svolgimento dei lavori di restauro era emersa, tuttavia, l’utilizzo di un materiale diverso dalla pietra scultorea, nonché la possibilità che il manufatto provenisse dal -OMISSIS- -OMISSIS-. Da ultimo, con il gravato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 11/07/2022, la Soprintendenza, sul presupposto che: - “con nota prot. n. -OMISSIS- del 31 maggio 2022 l’Ufficio Esportazione di -OMISSIS- ha comunicato all’Ufficio Esportazione di -OMISSIS- che, grazie alla nuova documentazione fotografica, l’opera è “da riconoscersi senza dubbio alcuno in uno dei doccioni pertinenti al -OMISSIS- -OMISSIS-”, allegato apposita relazione storico-artistica”; - “all’esito di successive indagini e ricerche è stato pertanto accertato che il manufatto lapideo in parola è in realtà un doccione a forma di -OMISSIS- che, in origine, proviene dalla -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS-, provenienza che ne riqualifica lo status e lo colloca tra i beni tutelati ope legis per i quali – a norma dell’art. 65, comma 1, del Codice – è vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica italiana” , annullava in autotutela l’attestato di libera circolazione già rilasciato, chiedendo nel contempo al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di procedere alla custodia coattiva del bene.
Tanto premesso gli odierni ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato, di cui chiedono la sospensione degli effetti in via cautelare, sotto plurimi profili:
I. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1,3,10 bis, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990, nonché dei principi informanti l’ agere amministrativo, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, travisamento, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta. In sintesi, l’Amministrazione, ricorrendo all’autotutela, gli avrebbe erroneamente addebitato dichiarazioni omissive, non veritiere e fuorvianti, non considerando adeguatamente il contegno pienamente collaborativo serbato dai ricorrenti fin dall’inizio della vicenda, caratterizzato dalla tempestiva trasmissione di tutte le informazioni a loro disposizione (anche funzionali alla corretta identificazione del manufatto) e dalla formulazione di istanza in buona fede, basate sulle informazioni conseguite dal venditore;
II. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1,3,10 bis, 21 octies, 21 nonies della legge n. 241/1990, nonché dei principi informanti l’ agere amministrativo, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, travisamento, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta. Nel dettaglio, i ricorrenti hanno lamentato il superamento del termine previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento in autotutela, essendo trascorsi oltre tre anni tra il rilascio dell’attestato di libera circolazione e il provvedimento di secondo grado;
III. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 7 della legge n. 241/1990, nonché dei principi informanti l’ agere amministrativo, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, travisamento, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta. Ciò in quanto il provvedimento impugnato risulterebbe adottato in violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento di autotutela;
IV. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1,3,7 e 21 nonies della legge n. 241/1990, nonché dei principi informanti l’ agere amministrativo, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, travisamento, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta. Nel dettaglio, i ricorrenti hanno lamentato l’assenza di qualsivoglia valutazione dei loro interessi da comparare con l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio;
V. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, degli articoli 10, 12 e 65 del d.lgs. n. 42/2004, degli articoli 826 e 828 c.c., nonché dei principi informanti l’ agere amministrativo, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, travisamento, irragionevolezza e sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta. A giudizio dei ricorrenti, il provvedimento di autotutela sarebbe privo dei requisiti normativamente previsti, basandosi sul richiamo all’interesse pubblico con mere formule di stile, senza considerare che lo Stato si era liberato del fregio quantomeno dal 1979, quando si era deciso di installare sul -OMISSIS- una sua copia. In ogni caso, il provvedimento sarebbe stato adottato sulla base di una limitatissima attività di ricerca, senza alcuna specifica ricostruzione della storia del bene, essendosi limitata l’Amministrazione a prospettare la mancanza di informazioni relative al bene nell’ultimo quarantennio.
3. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenze Archeologia di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza del 10 novembre 2022, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare non ritenendo sussistenti i presupposti per la sua concessione.
4.1. Con successiva ordinanza del 16 maggio 2023, il Collegio ha accolto l’istanza formulata dai ricorrenti in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 dicembre 2022, i ricorrenti hanno inteso precisare le ragioni di impugnazione già proposte alla luce della documentazione integrativa ottenuta all’esito dell’accesso agli atti.
6. In previsione dell’udienza straordinaria di trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. L’Amministrazione, con la memoria depositata il 10 novembre 2025, ha eccepito, fra le altre cose la sopravvenuta improcedibilità del ricorso in quanto a seguito della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS-, resa sui fatti oggetto dell’odierno giudizio, il bene mobile di cui si tratta (“-OMISSIS-” in marmo di -OMISSIS-) è stato riconsegnato all'originario proprietario, ovverosia alla “ -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS-” , essendo stata accertata la provenienza del reperto dal -OMISSIS- -OMISSIS- e l'illiceità dei trasferimenti della proprietà del bene stesso, che ne hanno comportato la radicale nullità civile e quindi la restituzione al proprietario.
7. All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, il procuratore dei ricorrenti ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
All’esito della discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Com’è noto, l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
La società ricorrente non ha un interesse concreto e attuale ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati in via principale e con i motivi aggiunti per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, il manufatto, oggetto del provvedimento di autotutela in questa sede impugnato, è stato restituito alla “-OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS-” , essendo stata accertata l’illiceità degli atti di trasferimento ad esso relativi. Ne consegue che i ricorrenti non possono avere più alcun interesse all’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione, in autotutela, aveva annullato l’autorizzazione alla libera circolazione, atteso che in ogni caso non avrebbero più la disponibilità materiale del bene a cui la stessa ineriva. In questo senso, deve essere intesa anche la dichiarazione resa a verbale dal procuratore dei ricorrenti, che ha richiesto la condanna delle Amministrazione al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Sotto tale profilo, pur a fronte della improcedibilità del ricorso, il Collegio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, come già in parte esposto in sede di rigetto dell’istanza cautelare, il Collegio osserva che il provvedimento di autorizzazione alla libera circolazione era stato rilasciato dall’Amministrazione veronese sulla base di informazioni estranee alla sua sfera di controllo; successivamente, come riconosciuto anche dai ricorrenti nel ricorso per motivi aggiunti, la stessa Amministrazione ne ha disposto l’annullamento d’ufficio soltanto due mesi dopo aver ottenuto indicazioni certe circa la provenienza del manufatto dal -OMISSIS- di -OMISSIS-. In questo quadro, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto in virtù del quale la decorrenza del termine per l'esercizio dell'autotutela deve essere individuato nel momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro. La scoperta sopravvenuta all'adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi, infatti, in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio dell’autorizzazione, non potendo la negligenza dell'Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa (v. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 14/08/2024, sentenza n. 7134).
Nel caso di specie, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, il manufatto non è stato presentato alla Soprintendenza -OMISSIS- e si trovava pacificamente in tali condizioni di degrado che soltanto la successiva attività di restauro, svolta dai ricorrenti, ha permesso di far emergere la sua reale provenienza.
In virtù di tali circostanze, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia fatto legittimamente e tempestivamente ricorso all’annullamento d’ufficio, considerato l’interesse pubblico sussistente nel caso concreto, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dei quali tale bene non è suscettibile di esportazione a titolo definitivo, essendo vincolato ope legis .
Conseguentemente, sussistono nel caso in esame ragioni sufficienti per giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio, considerata la complessità della fattispecie e del quadro fattuale in cui ha dovuto operare l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco NA, Presidente
LE GA, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.