TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 55
TAR
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 16 maggio 2023
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia fatto legittimamente e tempestivamente ricorso all'annullamento d'ufficio, considerato l'interesse pubblico sussistente nel caso concreto, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dei quali tale bene non è suscettibile di esportazione a titolo definitivo, essendo vincolato ope legis.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Collegio osserva che il provvedimento di autorizzazione alla libera circolazione era stato rilasciato dall’Amministrazione veronese sulla base di informazioni estranee alla sua sfera di controllo; successivamente, come riconosciuto anche dai ricorrenti nel ricorso per motivi aggiunti, la stessa Amministrazione ne ha disposto l’annullamento d’ufficio soltanto due mesi dopo aver ottenuto indicazioni certe circa la provenienza del manufatto dal -OMISSIS- di -OMISSIS-. In questo quadro, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto in virtù del quale la decorrenza del termine per l'esercizio dell'autotutela deve essere individuato nel momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro. La scoperta sopravvenuta all'adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi, infatti, in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio dell’autorizzazione, non potendo la negligenza dell'Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia fatto legittimamente e tempestivamente ricorso all'annullamento d'ufficio, considerato l'interesse pubblico sussistente nel caso concreto, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dei quali tale bene non è suscettibile di esportazione a titolo definitivo, essendo vincolato ope legis.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia fatto legittimamente e tempestivamente ricorso all'annullamento d'ufficio, considerato l'interesse pubblico sussistente nel caso concreto, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dei quali tale bene non è suscettibile di esportazione a titolo definitivo, essendo vincolato ope legis.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 42/2004, del c.c. e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia fatto legittimamente e tempestivamente ricorso all'annullamento d'ufficio, considerato l'interesse pubblico sussistente nel caso concreto, come evincibile dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dei quali tale bene non è suscettibile di esportazione a titolo definitivo, essendo vincolato ope legis. Nel caso di specie, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, il manufatto non è stato presentato alla Soprintendenza -OMISSIS- e si trovava pacificamente in tali condizioni di degrado che soltanto la successiva attività di restauro, svolta dai ricorrenti, ha permesso di far emergere la sua reale provenienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 55
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 55
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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