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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa AR AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 989 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Altavilla Milicia in via San Giuseppe n. 60/a, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Guagliardo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
. (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Palermo in via Partanna Mondello n. 41/Q, presso lo studio dell'avv. Anna Cucina, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2021 con il quale il Tribunale di Termini Imerese gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 14.416,30 (oltre interessi e accessori) in favore di
. in forza di cinque titoli cambiari scaduti emessi per il pagamento di fatture CP_1 CP_2 commerciali insolute, relative a forniture di profilati in alluminio.
A fondamento dell'opposizione deduceva innanzitutto di aver cessato la propria attività lavorativa nel 2016, essendo andato in pensione a maggio 2020, deducendo di non ricordare pagina 1 di 6 di aver sottoscritto i titoli cambiari posti a fondamento del credito, dei quali lamentava la mancata produzione in originale, non essendo leggibile né visibile (ove esistente) dalle copie degli stessi prodotte dalla controparte la eventuale sottoscrizione apposta, di cui disconosceva in ogni caso la paternità unitamente alla loro conformità agli originali.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dell'azione cartolare essendo trascorsi oltre tre anni dalla scadenza di ciascun effetto cambiario nonché dalla notifica dell'atto di precetto ex art. 140 cpc (perfezionatasi il 27.10.2015 per compiuta giacenza).
Quanto al rapporto causale – nell'ipotesi in cui . avesse invocato l'efficacia dei CP_1 CP_2 titoli cambiari quali promesse di pagamento – affermava che la fornitura del 2014 era stata integralmente saldata mediante assegni bancari tratti su Banca Nuova – agenzia di Bagheria, riservandosi di produrre gli estratti conto e copia dei titoli (già richiesti all'istituto bancario), negando per altro verso l'esecuzione di qualsivoglia fornitura di profilati in alluminio nell'anno 2015.
Domandava dunque la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione dell'efficacia provvisoria concessa dal Giudice del procedimento monitorio – richiesta quest'ultima rigettata con ordinanza dell'8.9.2021 –.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.7.2021, . in persona del CP_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, domandava il rigetto dell'opposizione opponendosi alla chiesta sospensione dell'esecuzione – stante l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 cpc – e contestando l'eccepita prescrizione del credito.
Proponeva, in ogni caso, istanza di verificazione in considerazione del disconoscimento operato dalla controparte.
All'udienza del 20.1.2022 l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui titoli cambiari prodotti in originale in quella sede dalla società opposta e “apparentemente a lui riconducibili”, avendo la controparte insistito nell'istanza di verificazione.
Con ordinanza del 29.4.2022 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha dunque disposto ctu grafologica al fine di accertare la riconducibilità delle predette sottoscrizioni ad Parte_1
.
[...]
Con successiva ordinanza dell'11.7.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa – istruita mediante produzioni documentali – è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché
pagina 2 di 6 processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n.
10263/2021; Cass., n. 6091/2020).
Nel caso di specie, il credito azionato da . si fonda su 5 titoli cambiari, per un CP_1 CP_2 totale complessivo di € 14.167,00 – titolo cambiario emesso l'8.1.2015 per € 2.041,00 con scadenza al 30.1.2015; titolo cambiario emesso l'8.1.2015 per € 2042,00 con scadenza al
28.2.2015, oltre € 83,10 per spese di protesto;
titolo cambiario emesso in data 8.1.2015 per €
2042,00 con scadenza al 30.3.2015, oltre € 83,10 per spese di protesto;
titolo cambiario emesso in data 8.1.2015 per € 2042,00 con scadenza al 30.4.2015, oltre € 83,10 per spese di protesto;
titolo cambiario emesso in data 8.1.2015 per € 6.000,00 con scadenza al 30.5.2015 – emessi a saldo di fatture relative ai mesi di gennaio-dicembre 2014 e febbraio, marzo, maggio e luglio
2015 per la fornitura di profilati in alluminio.
Ora, è utile osservare che l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare ai sensi dell'art. 94
r.d. n. 1669/1933, correttamente rilevata nell'atto introduttivo (Cass. n. 21336/2019; Cass., n.
26/2017), imporrebbe di soffermarsi sulla valenza dei titoli quale promessa di pagamento – invocata dall'opposta –, dovendosi tenere conto dell'inversione dell'onere della prova cui dà luogo la promessa unilaterale in questione, che attiene esclusivamente all'esistenza del rapporto fondamentale – qui in contestazione limitatamente alle fatture emesse nel 2015 – senza incidere sul quantum debeatur, che rimane soggetto alle ordinarie regole sull'onere della prova (cfr. Cass. n. 19265/2012: “La previsione normativa di cui all'art. 1988 c.c. esonera il destinatario della promessa di pagamento solo dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrare l'ammontare della somma effettivamente pretesa”; cfr. anche Cass., n.
21336/2019, sopra cit.; Trib. Milano, n. 11286/2009: “L'eventuale prescrizione dell'azione cambiaria non incide in alcun modo sulla sussistenza dell'azione causale che non ha la sua fonte nel titolo cambiario ma nel rapporto sottostante l'emissione dello stesso ed è pertanto sottoposta ai termini di prescrizione propri del diritto inerente al rapporto dal quale deriva. L'eventuale decorso del termine previsto dall'art. 94 L.C. - R.D. n. 1669/1933 - non comporta quindi l'estinzione del credito sottostante né può in alcun modo giustificare la revoca del decreto ingiuntivo richiesta dall'opponente”).
D'altra parte, a tale riguardo è necessario richiamare le conclusioni rassegnate dal ctu nominato, dott. , nella relazione depositata in data 26.12.2022 – frutto di un Persona_1 percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni –.
Ebbene, l'ausiliario, in esito alla analitica indagine della documentazione e all'acquisizione del saggio grafico dell'opponente, ha affermato che “L'analisi delle scritture in verifica svolto e il pagina 3 di 6 confronto con le scritture di comparazione non fornisce un quadro abbastanza chiaro rispetto alla riconducibilità o meno delle verificande a dei prodotti autografi” (pag. 33), dando conto che
“emergono in modo del tutto equiparato sia elementi di concordanza che di discordanza fra scritture in verifica e scritture autografe.
L'interpretazione dei dati è resa ancora più difficoltosa dal fatto che i tracciati grafici in verifica sono costituiti da sigle, che, per la loro brevità, espongono pochi elementi segnaletici e che, in base alle analisi svolte, non donano tutti una interpretazione univoca” (pag. 34).
Il dott. ha quindi concluso che “Tuttavia le somiglianze riscontrate potrebbero anche essere Per_1 conseguenza di un tentativo di imitazione, che frequente si concentra su gli elementi più appariscenti come le iniziali maiuscole.
Pertanto, pure non potendo escludere con certezza che l'autore delle sigle in verifica sia riconducibile alla persona di , non è possibile escludere con sicurezza il tentativo di imitazione. Parte_1
Gli elementi segnaletici sono, infatti, insufficienti e di valore contrastante, inoltre, le sigle autografe comparate non rispettano del tutto la morfologia delle sigle in verifica. Tutti queste circostanze impongono cautela nella formulazione del parere tecnico, che, alla luce dei dati raccolti, sembra corretto orientare verso” l'impossibilità di “accertare la riconducibilità delle sottoscrizioni” ad Parte_1
.
[...]
Ora, anche a non voler applicare nel caso di specie il principio di diritto secondo cui “La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato” (cfr. Cass. n. 2826/2000) – che consentirebbe di interpretare l'accertata impossibilità di ricondurre le sottoscrizioni all'opponente affermata dal ctu in senso favorevole alla società opposta, come del resto appaiono orientate le risposte fornite dal ctu alle osservazioni formulate da quest'ultima, secondo cui: “in virtù del fatto che il numero di somiglianza tende ad essere superiore a quello delle divergenze, e tuttavia il numero degli elementi comparati è ristretto (per via della brevità dei tracciati) in verifica, si potrebbe essere orientati verso un giudizio di indicazione di autografia, tenendo presente il basso grado di confidenza tecnica e che le evidenze non sono conclusive”
–, le conclusioni rassegnate dall'ausiliario assurgono ad elemento, per così dire, neutro, che non consente né di affermare né di negare la riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali all'opponente, dovendosi dunque – in aderenza ad un'impostazione prudenziale e aderente alle risultanze istruttorie – considerare tale documenti tamquam non esset.
Ciò, ad ogni modo, non preclude, ad avviso di chi giudica, l'accertamento della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria dovendosi tenere conto, da un lato, della non contestazione del rapporto da parte dell'opponente – che ha genericamente affermato, senza tuttavia fornire alcun elemento a supporto, di aver saldato le fatture del 2014, limitandosi a pagina 4 di 6 contestare l'esecuzione della prestazione soltanto rispetto agli importi relativi al 2015 – e dall'altro della documentazione offerta dall'opposta a supporto del credito.
Invero, la prova fornita da . – consistente nelle fatture corredate dai ddt CP_1 CP_2 sottoscritti sotto la voce “firma per accettazione merce”, taluni anche da , Parte_1 unitamente all'estratto autentico notarile del paritario (cfr. all. alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc dell'opposta) – consente di ritenere esistente il credito, in assenza di contestazioni, anche generiche, della documentazione in questione da parte dell'opponente.
Peraltro la sommatoria delle fatture offerte dal creditore – anche sottraendo le somme indicate nelle fatture corredate da ddt non sottoscritti o che risultano “pagati” – ammonta ad un importo di gran lunga superiore a quello di cui è stato ingiunto il pagamento, ossia €
24.308,08.
L'opposizione è pertanto infondata e deve essere rigettata con declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, non potendosi pervenire a conclusioni differenti in forza della documentazione comprovante il pensionamento di , priva di Parte_1 qualsivoglia riferimento temporale e avendo, in ogni caso, lo stesso opponente affermato che lo stesso risale al 2020 – ben cinque anni dopo le fatture relative alle prestazioni in oggetto –.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno del pari poste a carico dell'opponente, disponendo il pagamento a carico dell'erario, essendo Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello stato, con la precisazione che la quota parte di cui al decreto di liquidazione del 7.3.2024, posta a carico di , deve intendersi a Parte_1 carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 63/2021; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico dell'opponente le spese per l'occorsa ctu, con pagamento a carico dell'erario.
Termini Imerese, 4 dicembre 2025
Il Giudice
AR AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa AR AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 989 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Altavilla Milicia in via San Giuseppe n. 60/a, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Guagliardo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
. (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Palermo in via Partanna Mondello n. 41/Q, presso lo studio dell'avv. Anna Cucina, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2021 con il quale il Tribunale di Termini Imerese gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 14.416,30 (oltre interessi e accessori) in favore di
. in forza di cinque titoli cambiari scaduti emessi per il pagamento di fatture CP_1 CP_2 commerciali insolute, relative a forniture di profilati in alluminio.
A fondamento dell'opposizione deduceva innanzitutto di aver cessato la propria attività lavorativa nel 2016, essendo andato in pensione a maggio 2020, deducendo di non ricordare pagina 1 di 6 di aver sottoscritto i titoli cambiari posti a fondamento del credito, dei quali lamentava la mancata produzione in originale, non essendo leggibile né visibile (ove esistente) dalle copie degli stessi prodotte dalla controparte la eventuale sottoscrizione apposta, di cui disconosceva in ogni caso la paternità unitamente alla loro conformità agli originali.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione dell'azione cartolare essendo trascorsi oltre tre anni dalla scadenza di ciascun effetto cambiario nonché dalla notifica dell'atto di precetto ex art. 140 cpc (perfezionatasi il 27.10.2015 per compiuta giacenza).
Quanto al rapporto causale – nell'ipotesi in cui . avesse invocato l'efficacia dei CP_1 CP_2 titoli cambiari quali promesse di pagamento – affermava che la fornitura del 2014 era stata integralmente saldata mediante assegni bancari tratti su Banca Nuova – agenzia di Bagheria, riservandosi di produrre gli estratti conto e copia dei titoli (già richiesti all'istituto bancario), negando per altro verso l'esecuzione di qualsivoglia fornitura di profilati in alluminio nell'anno 2015.
Domandava dunque la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione dell'efficacia provvisoria concessa dal Giudice del procedimento monitorio – richiesta quest'ultima rigettata con ordinanza dell'8.9.2021 –.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.7.2021, . in persona del CP_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, domandava il rigetto dell'opposizione opponendosi alla chiesta sospensione dell'esecuzione – stante l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 cpc – e contestando l'eccepita prescrizione del credito.
Proponeva, in ogni caso, istanza di verificazione in considerazione del disconoscimento operato dalla controparte.
All'udienza del 20.1.2022 l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui titoli cambiari prodotti in originale in quella sede dalla società opposta e “apparentemente a lui riconducibili”, avendo la controparte insistito nell'istanza di verificazione.
Con ordinanza del 29.4.2022 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha dunque disposto ctu grafologica al fine di accertare la riconducibilità delle predette sottoscrizioni ad Parte_1
.
[...]
Con successiva ordinanza dell'11.7.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa – istruita mediante produzioni documentali – è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate posizioni delle parti, deve innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché
pagina 2 di 6 processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n.
10263/2021; Cass., n. 6091/2020).
Nel caso di specie, il credito azionato da . si fonda su 5 titoli cambiari, per un CP_1 CP_2 totale complessivo di € 14.167,00 – titolo cambiario emesso l'8.1.2015 per € 2.041,00 con scadenza al 30.1.2015; titolo cambiario emesso l'8.1.2015 per € 2042,00 con scadenza al
28.2.2015, oltre € 83,10 per spese di protesto;
titolo cambiario emesso in data 8.1.2015 per €
2042,00 con scadenza al 30.3.2015, oltre € 83,10 per spese di protesto;
titolo cambiario emesso in data 8.1.2015 per € 2042,00 con scadenza al 30.4.2015, oltre € 83,10 per spese di protesto;
titolo cambiario emesso in data 8.1.2015 per € 6.000,00 con scadenza al 30.5.2015 – emessi a saldo di fatture relative ai mesi di gennaio-dicembre 2014 e febbraio, marzo, maggio e luglio
2015 per la fornitura di profilati in alluminio.
Ora, è utile osservare che l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare ai sensi dell'art. 94
r.d. n. 1669/1933, correttamente rilevata nell'atto introduttivo (Cass. n. 21336/2019; Cass., n.
26/2017), imporrebbe di soffermarsi sulla valenza dei titoli quale promessa di pagamento – invocata dall'opposta –, dovendosi tenere conto dell'inversione dell'onere della prova cui dà luogo la promessa unilaterale in questione, che attiene esclusivamente all'esistenza del rapporto fondamentale – qui in contestazione limitatamente alle fatture emesse nel 2015 – senza incidere sul quantum debeatur, che rimane soggetto alle ordinarie regole sull'onere della prova (cfr. Cass. n. 19265/2012: “La previsione normativa di cui all'art. 1988 c.c. esonera il destinatario della promessa di pagamento solo dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrare l'ammontare della somma effettivamente pretesa”; cfr. anche Cass., n.
21336/2019, sopra cit.; Trib. Milano, n. 11286/2009: “L'eventuale prescrizione dell'azione cambiaria non incide in alcun modo sulla sussistenza dell'azione causale che non ha la sua fonte nel titolo cambiario ma nel rapporto sottostante l'emissione dello stesso ed è pertanto sottoposta ai termini di prescrizione propri del diritto inerente al rapporto dal quale deriva. L'eventuale decorso del termine previsto dall'art. 94 L.C. - R.D. n. 1669/1933 - non comporta quindi l'estinzione del credito sottostante né può in alcun modo giustificare la revoca del decreto ingiuntivo richiesta dall'opponente”).
D'altra parte, a tale riguardo è necessario richiamare le conclusioni rassegnate dal ctu nominato, dott. , nella relazione depositata in data 26.12.2022 – frutto di un Persona_1 percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni –.
Ebbene, l'ausiliario, in esito alla analitica indagine della documentazione e all'acquisizione del saggio grafico dell'opponente, ha affermato che “L'analisi delle scritture in verifica svolto e il pagina 3 di 6 confronto con le scritture di comparazione non fornisce un quadro abbastanza chiaro rispetto alla riconducibilità o meno delle verificande a dei prodotti autografi” (pag. 33), dando conto che
“emergono in modo del tutto equiparato sia elementi di concordanza che di discordanza fra scritture in verifica e scritture autografe.
L'interpretazione dei dati è resa ancora più difficoltosa dal fatto che i tracciati grafici in verifica sono costituiti da sigle, che, per la loro brevità, espongono pochi elementi segnaletici e che, in base alle analisi svolte, non donano tutti una interpretazione univoca” (pag. 34).
Il dott. ha quindi concluso che “Tuttavia le somiglianze riscontrate potrebbero anche essere Per_1 conseguenza di un tentativo di imitazione, che frequente si concentra su gli elementi più appariscenti come le iniziali maiuscole.
Pertanto, pure non potendo escludere con certezza che l'autore delle sigle in verifica sia riconducibile alla persona di , non è possibile escludere con sicurezza il tentativo di imitazione. Parte_1
Gli elementi segnaletici sono, infatti, insufficienti e di valore contrastante, inoltre, le sigle autografe comparate non rispettano del tutto la morfologia delle sigle in verifica. Tutti queste circostanze impongono cautela nella formulazione del parere tecnico, che, alla luce dei dati raccolti, sembra corretto orientare verso” l'impossibilità di “accertare la riconducibilità delle sottoscrizioni” ad Parte_1
.
[...]
Ora, anche a non voler applicare nel caso di specie il principio di diritto secondo cui “La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato” (cfr. Cass. n. 2826/2000) – che consentirebbe di interpretare l'accertata impossibilità di ricondurre le sottoscrizioni all'opponente affermata dal ctu in senso favorevole alla società opposta, come del resto appaiono orientate le risposte fornite dal ctu alle osservazioni formulate da quest'ultima, secondo cui: “in virtù del fatto che il numero di somiglianza tende ad essere superiore a quello delle divergenze, e tuttavia il numero degli elementi comparati è ristretto (per via della brevità dei tracciati) in verifica, si potrebbe essere orientati verso un giudizio di indicazione di autografia, tenendo presente il basso grado di confidenza tecnica e che le evidenze non sono conclusive”
–, le conclusioni rassegnate dall'ausiliario assurgono ad elemento, per così dire, neutro, che non consente né di affermare né di negare la riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali all'opponente, dovendosi dunque – in aderenza ad un'impostazione prudenziale e aderente alle risultanze istruttorie – considerare tale documenti tamquam non esset.
Ciò, ad ogni modo, non preclude, ad avviso di chi giudica, l'accertamento della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria dovendosi tenere conto, da un lato, della non contestazione del rapporto da parte dell'opponente – che ha genericamente affermato, senza tuttavia fornire alcun elemento a supporto, di aver saldato le fatture del 2014, limitandosi a pagina 4 di 6 contestare l'esecuzione della prestazione soltanto rispetto agli importi relativi al 2015 – e dall'altro della documentazione offerta dall'opposta a supporto del credito.
Invero, la prova fornita da . – consistente nelle fatture corredate dai ddt CP_1 CP_2 sottoscritti sotto la voce “firma per accettazione merce”, taluni anche da , Parte_1 unitamente all'estratto autentico notarile del paritario (cfr. all. alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc dell'opposta) – consente di ritenere esistente il credito, in assenza di contestazioni, anche generiche, della documentazione in questione da parte dell'opponente.
Peraltro la sommatoria delle fatture offerte dal creditore – anche sottraendo le somme indicate nelle fatture corredate da ddt non sottoscritti o che risultano “pagati” – ammonta ad un importo di gran lunga superiore a quello di cui è stato ingiunto il pagamento, ossia €
24.308,08.
L'opposizione è pertanto infondata e deve essere rigettata con declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, non potendosi pervenire a conclusioni differenti in forza della documentazione comprovante il pensionamento di , priva di Parte_1 qualsivoglia riferimento temporale e avendo, in ogni caso, lo stesso opponente affermato che lo stesso risale al 2020 – ben cinque anni dopo le fatture relative alle prestazioni in oggetto –.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, vanno del pari poste a carico dell'opponente, disponendo il pagamento a carico dell'erario, essendo Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello stato, con la precisazione che la quota parte di cui al decreto di liquidazione del 7.3.2024, posta a carico di , deve intendersi a Parte_1 carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 63/2021; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico dell'opponente le spese per l'occorsa ctu, con pagamento a carico dell'erario.
Termini Imerese, 4 dicembre 2025
Il Giudice
AR AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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