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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) in Parte_2 C.F._2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Persona_1
(c.f. , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._3 Parte_3
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._4 Parte_4
), tutti elettivamente domiciliati in Roma via Alberto Caroncini n.4, presso lo C.F._5
studio dell'Avv. Carla De Vincenti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
attori
contro
(p.i. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Barcellona Pozzo di Gotto in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Pace del Mela via Nazionale n. 362, presso lo studio dell'Avv. Matteo Sciotto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuta (p.i. ) in persona del sindaco pro tempore Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Cefalù via Prestisimone n. 21/A presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Muffoletto che lo rappresenta e difende giusta determina sindacale n. 4 del 16.02.2018 e procura in atti
convenuto
e nei confronti p.i. ) con sede in Mogliano Veneto in persona dei legali Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanti pro tempore rappresentata e difesa giusta procura alle liti in Notaio Dott.
[...]
di Treviso rep. n. 186905 – racc. n. 30367 del 18 dicembre 2014 dall'Avv. Persona_2
Giovanni Immordino
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2050-2051 c.c. – risarcimento del danno
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 12.12.2024 al contenuto delle quali si rinvia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.01.2018, ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Pt_4 Pt_3
e , convenivano in giudizio la e il Per_1 Controparte_1 [...]
, esponendo: CP_2
a) che il giorno 28.07.2015, alle ore 15:30 circa, , all'epoca dei fatti minorenne, Parte_4 mentre si trovava nei pressi del centro polifunzionale “Totò Spallino” sito nel Comune di CP_2
in c. da San Paolo, in prossimità del campo di calcio, rinveniva e raccoglieva da terra un petardo di grosso dimensioni, inesploso, che successivamente deflagrava;
b) che il petardo era un residuato dei fuochi d'artificio esplosi dalla convenuta la sera CP_1
precedente, in occasione dei festeggiamenti in onore di T'NN, svoltisi presso il Comune di
; CP_2
c) che a seguito dell'esplosione il minore veniva immediatamente trasportato a mezzo del servizio di emergenza al P.S. dell'ospedale “Giglio” di Cefalù e successivamente trasferito presso l'
[...]
terapia delle ustioni del presidio ospedaliero “Civico” di Palermo, ove gli veniva Controparte_4 diagnosticata “ustione di terzo e secondo intermedio e profondo arto superiore dx e mano dx” e ne veniva disposto il ricovero;
d) che a seguito di Consulenza medico-legale, depositata in atti, era stata riconosciuta al minore una percentuale di invalidità pari al 10% con un periodo di ITT di 45 giorni e 45 Parte_4
giorni ITP al 75%, 40 giorni al 50% e 40 giorni al 25%.
e) che, con lettera raccomandata A/R del 27.07.2016, era stata formulata richiesta risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti, riscontrata negativamente.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità della ditta convenuta, ai sensi dell'art. 2050 c.c., e dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 30.237,99 a titolo di risarcimento degli integrali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore e della somma di Parte_4
Euro 3.023,00 cad. a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, iure proprio a seguito dell'evento, dai genitori e dai fratelli del minore . Con vittoria di spese e compensi Parte_4
del giudizio.
Si costituiva la , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 30.03.2018, la quale, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del terzo quale garante per la responsabilità civile di essa convenuta, Controparte_3
in forza della polizza n. 273676626. Nel merito, contestava la non rispondenza al vero dei fatti narrati da parte attrice e deduceva l'assenza, in capo a sé, di ogni responsabilità in ordine al sinistro. Parte convenuta precisava che, a seguito di regolare domanda prot. n. 760 p.m. del 17.07.2015, il Comune di le aveva rilasciato licenza temporanea per l'accensione dei fuochi d'artificio in CP_2 occasione dei festeggiamenti in onere di T'NN, con indicazione specifica delle prescrizioni da seguire;
in particolare, era stata autorizzata all'accensione dei fuochi presso i luoghi teatro dell'evento, C. da San Paolo, alle ore 00.30 del 28.07.2015. Riferiva inoltre che, con comunicazione prot. n. 818 del 28.07.2015, aveva comunicato all'ente convenuto, , dopo Controparte_2 regolare e scrupolosa ricognizione, la rimozione di quanto rimasto inesploso e l'avvenuta bonifica dell'area. Deduceva, quindi, di avere posto in essere tutte le misure necessarie dirette a evitare il verificarsi di conseguenze dannose a terzi e di avere rispettato le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia, per cui nessuna responsabilità poteva esserle addebitata, essendo piuttosto possibile ritenere sussistente una responsabilità del presunto sinistro in capo ai genitori del minore
, per non avere posto in essere alcuna attività di vigilanza sul figlio al momento Parte_4 dell'evento.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree e in subordine, accertarsi e dichiararsi il concorso del fatto colposo di parte attrice nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., graduandone la relativa responsabilità; ancora in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevata dal garante per il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto a parte attrice. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.05.2018, si costituiva l'Ente convenuto
[...]
, il quale, nel merito, si opponeva all'accoglimento della domanda attorea in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto. Rilevava che, in ogni caso, per l'evento occorso nessuna responsabilità CP_ poteva essere addebitata all' convenuto, atteso che il dovere di controllo e bonifica dell'aerea in cui erano stati esplosi i fuochi d'artificio ricadeva in capo alla Ditta convenuta. Rilevava, ancora, che la condotta tenuta dal minore aveva concorso in maniera rilevante alla produzione Parte_4
del danno e di conseguenza, in caso di accoglimento delle domande attoree, il relativo risarcimento doveva essere proporzionalmente ridotto graduando le relative responsabilità.
Con provvedimento del 30.03.2018 il G.I. rinviava l'udienza di prima comparizione autorizzando la chiamata in causa del terzo.
All'udienza del 12.09.2018 il G.I., allora assegnatario del fascicolo, rinviava il procedimento onerando parte attrice di avviare la procedura di negoziazione assistita, il cui esito negativo veniva successivamente documentato dalle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.02.2019, si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale si opponeva all'accoglimento della domanda di parte attrice in quanto Controparte_3
infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 13.02.2019 il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Dopo l'assegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., la causa veniva istruita tramite produzione documentale, prove orali e consulenza medico- legale d'ufficio.
La causa, dapprima posta in decisione, con provvedimento dell'8.07.2024, veniva rimessa sul ruolo istruttorio atteso che, nelle more del giudizio, i minori e Parte_4 Parte_3 avevano raggiunto la maggiore età e non risultava, a seguito dell'acquisita capacità di agire, alcuna costituzione né intervento in giudizio da parte dei predetti soggetti.
Con “atto di costituzione” del 26.09.2024 si costituiva , confermando Parte_3
integralmente le domande avanzate dai genitori;
in pari data si costituiva, Parte_4
aderendo e facendo proprie le domande proposte dai genitori.
Infine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c. e, con provvedimento del 13.12.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'evento lesivo, per il quale è oggi chiesta la tutela risarcitoria, è l'infortunio occorso il giorno
28.07.2015, alle ore 15:30 al sig. , allorquando lo stesso, all'epoca dei fatti Parte_4
minorenne, mentre si trovava nei pressi del centro polifunzionale “Totò Spallino” sito nel Comune di in c. da San Paolo, rinveniva e raccoglieva da terra un petardo di grosso dimensioni, CP_2
inesploso, che successivamente deflagrava. A seguito di tale evento gli odierni attori hanno chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell' Amministrazione Pubblica e della rispettivamente ex art. 2051c.c e 2050 c.c e, per l'effetto, condannare il Controparte_6
e la convenuta al risarcimento dei danni subiti da Controparte_2 CP_1 Parte_4
nella somma di euro € 30.237,99, ovvero in quella somma, maggiore o minore, determinata dal giudice se de del caso in via equitativa, nonché dei danni subiti rispettivamente dai genitori e dai fratelli dell'attore, e , nella somma di euro 3.023,00 ciascuno. Pt_3 Per_1
Quanto all'inquadramento normativo della fattispecie in esame, parte attrice ha invocato, da un lato, la responsabilità del per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. Controparte_2
2051 c.c. e, dall'altro, la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c., in capo alla Controparte_6
Orbene, è circostanza pacifica che l'evento per cui è causa si sia verificato in prossimità del centro polifunzionale “Totò Spallino”, presso la località San Paolo, nel comune di e che, quindi, CP_2 sussista, in astratto, una responsabilità dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode della strada pubblica in cui l'evento si è verificato.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte.
Ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e capacità di eliminare i pericoli da essa derivanti.
L'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, nonché l'esistenza del rapporto di custodia.
Resta, invece, a carico del custode, la prova contraria del caso fortuito, inteso come un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso di causalità.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, n.4129).
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cfr. SSUU n. 20943/2022).
Al fine di definire il concetto di “nesso di causalità”, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
A tal proposito, l'applicazione dei principi penalistici è frutto della elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008) “sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto”.
Nondimeno, all'interno di tali serie causali, è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano capaci di determinare quell'evento (principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale), in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile: in buona sostanza, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento.
Orbene, in questo quadro occorre verificare l'incidenza causale del comportamento del danneggiato: il comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità del custode, qualora si tratti di comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Solo nell'eventualità in cui possa affermarsi un comportamento colposo non tale da interrompere del tutto il nesso di causalità, ma capace di efficienza causale, è configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.
Passando ad esaminare il secondo profilo di responsabilità enucleato dagli attori, deve ritenersi astrattamente applicabile al caso in esame anche una responsabilità in capo alla ditta convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolosa.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che sono da considerare pericolose non soltanto quelle attività definite tali dalla legge (art. 46 e 58 t.u.l.p.s.), bensì tutte quelle che, anche in mancanza di espressa previsione, abbiano insite la pericolosità nella loro stessa natura e nei mezzi adoperati. Un'attività, per essere considerata pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., deve essere suscettibile di produrre frequenti e notevoli danni a terzi;
occorre, cioè, che l'attività contenga in sé non una mera possibilità di danno, ma una grave probabilità in relazione al criterio della normalità media. Nessun dubbio sussiste, quindi, per il riconoscimento dell'attività connessa all'uso e all'accensione di fuochi d'artificio, quale attività pericolosa, in quanto comportante l'impiego di sostanze esplosive.
Anche con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, come in tema di danno cagionato da cose in custodia, tuttavia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Quindi, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione, a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (ord. n. 24549/2013: nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice in relazione al danno consistito nella perdita della mano sinistra, amputatagli per effetto dello scoppio di un petardo rimasto inesploso, domanda proposta nei confronti dei titolari di una società che aveva allestito in un campo sportivo uno spettacolo di fuochi pirotecnici, contravvenendo - a conclusione dello stesso - a un preciso obbligo di bonificare il terreno, rilevando che l'attore, anziché avvertire la pubblica autorità del rinvenimento del materiale pirico inesploso, lo aveva portato in quantità nella sua abitazione, prendendo successivamente a maneggiarlo per giocare "all'artificiere").
Quanto sopra premesso in punto di diritto, nel caso di specie, dalla prospettazione fornita da parte attrice e dalla successiva istruttoria svolta, è emerso pacificamente che , all'epoca Parte_4
dei fatti minorenne, ha raccolto da terra un petardo inesploso;
tale circostanza è stata altresì confermata dal teste la quale, escussa all'udienza del 17.07.2021, ha riferito: “ho Testimone_1
visto che il bambino ha raccolto il petardo da terra;
sarò stata a 5 metri;
ho visto che il bambino aveva il petardo in mano e c'erano altri bambini intorno, poi ho sentito lo scoppio. Io mi sono avvicinata ma il bambino è scappato quindi sono tornata da mia figlia perché l'avevo lasciata da sola. Il bambino mostrava il petardo agli altri bambini”.
Anche la documentazione medica, prodotta con l'atto di citazione e recepita dalla Ctu nel proprio elaborato tecnico, supporta tale conclusione. Ed infatti, dall'anamnesi redatta dall' “Osp. Civico e
” in data 28.7.2015 emerge: “Durante i festeggiamenti per T'NN ha Persona_3 CP_7
trovato un petardo che oggi ha acceso provocandone lo scoppio intorno alle ore 18.30”.
Dunque, pur essendo stata raggiunta la prova dell'accadimento del fatto dannoso, ossia dell'infortunio occorso a la stessa prospettazione attorea postula un comportamento fortemente Parte_4 imprudente dell'infortunato, consistente nel raccogliere un petardo inesploso da terra;
tale condotta, intrinsecamente pericolosa, risulta idonea ex sé a cagionare i danni subiti dal minore medesimo;
quindi, essendo connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, esclude la responsabilità delle parti convenute. Né rileva in senso contrario la circostanza che l'infortunato avesse solo nove anni alla data del sinistro e che, quindi, fosse un soggetto incapace. Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'espressione fatto colposo di cui all'art. 1227 c.c. “non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01.02.2018, conforme a Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 22.06.2009).
Peraltro, se da un lato, in relazione alla minore età del danneggiato, ciò che rileva è il riconoscimento, in capo al minore, della capacità di prevedere, in relazione alle circostanze concrete, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo nel rispetto dei principi di solidarietà ex art. 2 Cost., autoresponsabilità e buona fede, applicabili anche in materia di responsabilità extracontrattuale (Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3215/2022), dall'altro lato è possibile, altresì, configurare, in capo ai genitori del minore, profili di culpa in vigilando, con particolare riguardo agli obblighi di tutela e di sorveglianza del minore, aventi un'efficacia causale del tutto assorbente ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo contestato che, al momento dell'evento lesivo, il minore si trovasse, nei pressi del campo sportivo/centro polifunzionale, esclusivamente in compagnia di “altri bambini”, come riferito dalla teste escussa, e privo di adeguata vigilanza, certamente richiesta in relazione all'età del bambino.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata perché infondata. Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
***
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, stante l'esistenza di indirizzi giurisprudenziali non sempre univoci in merito alle questioni di diritto controverse, nel caso di specie sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente, nei rapporti esterni con il Consulente, solidalmente a carico degli attori e, nei rapporti interni tra costoro, in parti uguali per ciascuno, disponendo che, quanto alla quota di spettanza di e , Parte_1 Parte_2 le stesse siano poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione di dette parti al patrocinio a spese dello
Stato.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
3) Pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, solidalmente a carico degli attori disponendo che, quanto alla quota di spettanza di e , le stesse siano Parte_1 Parte_2 poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione provvisoria ed anticipata di dette parti al Patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 27/03/2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola