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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/04/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
STERLICCHIO Antonella Miryam PRESIDENTE CIMINI Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. DE NARDIS Pierluigi CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2091 R.G. degli affari contenziosi del 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c. p. c., trattenuta in decisione all'udienza in data 4 marzo 2025 TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Latina alla Via dei Boi, snc, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Ferdinando Serapiglia (Cod. Fisc. ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Gianfranco D'Urso (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_3 entrambi del Foro di Latina, in sostituzione dell'Avv. Cristiano Pennacchia, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata con dichiarazione, ai sensi e Email_1 per gli effetti degli art. 125, comma 1, c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al numero di fax (0773) 700884 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
“ Email_1
APPELLANTE -APPELLATO INCIDENTALE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), , nato a [...] il 4 C.F._4 Controparte_2 settembre 1937 (C.F. ), , nata a C.F._5 Controparte_3
Sorso (SS) il 17 ottobre 1944 (C.F. , C.F._6 CP_4
nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 ) , nato a [...] il 17 luglio C.F._7 Parte_2
1972 (C.F. ), rappresentati e difesi –giusta procure C.F._8 in calce al presente atto –dall'avv. Marco Annecchino (C.F.
, con studio in Roma, Via Cassiodoro, 1/a, il quale C.F._9 dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di cancelleria al suo indirizzo pec Email_2
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1209/2023 del 05.10.2023, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 4/10/2023, non letta alla presenza delle parti CONCLUSIONI: All'udienza del 4. 3. 2025 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le rispettive conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nelle note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Cassino.
Il Tribunale, a fronte della domanda del di restituzione in suo Pt_1
favore dell'importo di € 315.000,00, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, così aveva statuito:
1) accerta e dichiara il diritto dell'attore alla restituzione dell'importo di euro 315.000,00 versato in favore di convenuti in relazione al contratto preliminare del 11.9.2011;
2) accerta e dichiara il diritto dei convenuti al risarcimento dei danni consequenziali all'inadempimento dell'attore in relazione al contratto preliminare del 11.9.2011, quantificati in euro 330.881,86;
3) compensa i reciproci crediti delle parti e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti della somma residua di euro
15.881,86;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 4) condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti degli interessi legali sulla somma complessiva di euro 305.331,86 dalla data della domanda al saldo;
5) condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti dell'importo di euro 6.582,81, a titolo di rivalutazione monetaria della somma di euro
25.550,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
6) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore degli interessi legali sull'importo di euro 315.000,00 dalla domanda al saldo;
7) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Per quanto riguardo lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato l'odierno appellante ha impugnato detta sentenza per rassegnare le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza gravata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ed ammissione della CTU chiesta dall'appellante in prime cure:
1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante Pt_1
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del
[...]
preliminare oggetto di giudizio;
2) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante Pt_1
in favore dei convenuti per la detenzione dell'immobile oggetto
[...]
di causa, trasferita con il preliminare di vendita;
3) Rigettare tutte le domande formulate in via riconvenzionale dai convenuti in primo grado, odierni appellati, in quanto inammissibili e comunque infondate;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 4) Confermare la sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto dell'attore, odierno appellante alla restituzione Parte_1
dell'importo di Euro 315.000,00 versato in favore dei convenuti in primo grado, in relazione al contratto preliminare del 11.09.2011, con conseguente condanna dei medesimi alla restituzione dell'importo stesso;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento in data 17. 4. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Gli appellati si costituivano per rassegnare le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.ma Corte di appello di Roma:
A) rigettare l'appello principale proposto dal sig. siccome Pt_1
inammissibile per tardività e, comunque, perché infondato, in fatto ed in diritto;
B) accogliere l'appello incidentale proposto dai sig.ri e CP_1 [...]
e, in riforma dell'impugnata sentenza: CP_2
B') accertare e dichiarare la violazione del ne bis in idem commessa dal sig. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o Pt_1
comunque respingere la sua domanda di restituzione della caparra versata ai sig. ri e e, per l'effetto, accertare e dichiarare che CP_1 CP_2
nulla da questi è dovuto al sig. ; Pt_1
B'') condannare il sig. al pagamento della somma pari alla Pt_1
differenza tra il corrispettivo pattuito in sede di stipula del contratto preliminare dell'11 settembre 2011(pari questo a 700.000,00euro) ed il valore al mese di giugno 2014 degli Immobili descritti in parte motiva;
B''') condannare il sig. al pagamento di una somma, Pt_1
equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno per ritardato pagamento delle somme dovute dal Sig. agli odierni appellanti Pt_1
incidentali a titolo risarcitorio;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 C) in ogni caso, condannare il sig. al pagamento delle spese di Pt_1
entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare il valore al mese di giugno 2014 degli Immobili descritti in parte motiva, determinando, conseguentemente, la differenza di valore rispetto al corrispettivo pattuito in sede di contratto preliminare (pari questo a 700.000 euro).”.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto sollevata dagli appellati.
Gli appellati hanno evidenziato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c. p. c. il 4 ottobre 2023; in quella data si era svolta la discussione orale della causa, e su espressa richiesta di entrambe le parti, la stessa era stata decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto ed in diritto della decisione;
il verbale che la conteneva era stato sottoscritto dal Giudice.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 281 sexies, la sentenza deve intendersi pubblicata il 4 ottobre 2023, e quindi il termine per impugnarla scadeva il 4 aprile 2024, con la conseguenza che l'appello notificato il successivo 5 aprile 2024, senza che all'appellante possa giovare la relata di notifica, che reca come data quella del giorno precedente, dovrebbe essere considerato tardivo.
L'eccezione di tardività dell'appello proposto è fondata e deve essere accolta, e conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS
UU Sentenza 5 ottobre 2022, n. 28975) "la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133
c.p.c., ma anche esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione".
"L'affermazione trova fondamento nel fatto che la lettura del provvedimento in udienza debba ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti (Cass. 22659/2010, 20417/2006, 16304/2007, 4401/2006; ord.
17665/2004) e, inoltre, che siffatta soluzione è applicabile anche all'analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, in mancanza di diversa previsione ed atteso che l'art. 430 c.p.c. si riferisce ormai ai soli casi in cui il giudice non dia contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ovverosia qualora, attesa la «particolare complessità della controversia», egli decida di limitarsi alla lettura del dispositivo (Cass. n. 24805 del 7 dicembre 2015)".
Alla luce di tali principi deve rilevarsi che nel caso di specie il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito ed aveva concesso i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., e quindi non può ritenersi applicabile la giurisprudenza che prevede che rispetto al sistema impugnatorio istituito dall'art. 702 quater c. p. c. sia comunque necessaria la comunicazione, necessaria anche laddove l'ordinanza sia stata pronunciata in udienza, posto che "il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.". (v. Cass. SSUU sentenza n.
28975/2022).
Essendosi svolto il giudizio di primo grado nelle forme del rito ordinario, ed essendo pacifico che rispetto al caso di specie deve trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità in precedenza citata (v. anche ex multis,
Cass. 14 settembre 2022, n. 27014; 19 settembre 2014, n. 19743; 28 febbraio 2006, n. 4401), deve rilevarsi che essendo incontestato tra le parti che la notifica dell'atto di citazione in appello era avvenuto in data 5 aprile
2024 (v. anche documentazione presente in atti), essa era intervenuta oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c. p. c.
Né può rilevare la tesi difensiva dell'appellante secondo cui il dies a quo per il computo del termine per l'impugnazione decorrerebbe dal 5 ottobre
2023, facendo riferimento alla data apposta in seguito dal cancelliere, posto che «la pronuncia integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene ed immediatamente depositata in cancelleria, si intende pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2, cod. proc. civ. con la conseguenza che è da questo momento che decorre il termine lungo per l'impugnazione ex art.327 cod. proc. civ.», dovendosi escludere «che il cancelliere, preposto, nell'espletamento dell'attività di pubblicazione, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 2, cod. proc. civ. venga pubblicata in data successiva, con la conseguenza che tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data cui nel verbale si dà conto dell'adozione della decisione secondo tutti i passaggi procedurali indicati nell'art. 281-sexies cod. proc. civ.» (v. Cass. 23 novembre 2021, n. 36245).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione deve ritenersi fondata e l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 Rileva la Corte che parte appellata, nel precisare le conclusioni all'udienza del 4.3.2025, si è riportata alle note conclusionali (dell'11.2.2025) per le quali la Corte aveva assegnato termine in vista della udienza stessa.
In quella sede aveva chiesto in via principale il rigetto dell'appello e, solo in via subordinata, l'accoglimento dell'appello incidentale sul quale, pertanto, non v'è da pronunciarsi.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura e valore dell'affare (che pur in presenza della dichiarazione di valore indeterminato della controversia da parte degli appellanti rientra nello scaglione tra € 260.001 ed € 520.000,00, essendo il credito riconosciuto dal Tribunale di € 330.881,86 – v. Cass. n.
8814/24) e dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1209/2023, così
[...] provvede: A) Dichiara inammissibile l'appello proposto;
B) Condanna al rimborso in favore degli appellati Parte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 24.700,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Antonella Miryam Sterlicchio
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8