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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Rondoni
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell''avvocata AGATA INDELICATO
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto in data 24/8/2023 in San Gregorio di
Catania con la signora e la nascita della figlia in data Controparte_1 Per_1
27.12.2023, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale a seguito di una travagliata relazione, messa peraltro più volte in dubbio dallo per Pt_1
l'insorgere di incompatibilità caratteriali, acuite da ultimo dalla distanza geografica verificatasi a seguito del trasferimento della moglie e della figlia in Sicilia, con ricorso depositato in data 9.12.2024, e poi ritualmente Per_1 notificato, il signor evocava in causa per Parte_1 Controparte_1 sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni che si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Livorno di procedere alle
1 annotazioni del caso in calce all'atto di matrimonio;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e considerando che la rata del mutuo, nonché tutte le spese della casa familiare, sono interamente a carico del ricorrente, che sta sostenendo anche da solo i costi Per_ connessi alle trasferte in Sicilia per poter vedere la figlia 3. Valutare se il trasferimento della minore in Sicilia sia la scelta opportuna e di maggiore tutela dell'interesse preminente della figlia minorenne ad una crescita equilibrata nel Per_ rapporto con entrambi i genitori;
4. Affidare la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili, soprattutto se inerenti alla salute, saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
5. Disporre un regime equilibrato di frequentazione fra genitore non collocatario e la figlia minore, compatibile con la distanza geografica che li separa e tale da permettere loro di coltivare comunque un rapporto affettivo, prevedendo frequentazioni più ridotte nel numero ma più estese nel tempo, che siano idoneo a garantire alla minore una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Il padre, in quanto genitore non collocatario, dovrà esercitare con continuità e costanza il suo diritto di visita compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori e tenendo conto delle esigenze della minore;
i genitori dovranno cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della figlia minore;
6. Prevedere – in caso di avvicinamento/trasferimento – del padre alla diversa residenza un ulteriore regime di visita sul principio del 2+2+3 (due giorni padre- due giorni madre- fine settimana alternato) e garantire il diritto del padre ad avere con se la figlia con pernotto a partire dal secondo anno di vita ed in via graduata;
7. Disporre che il padre concorra con la Per_ madre al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione entro il giorno 5 del mese della somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, di € 300,00 (trecento/00), da corrispondersi alla madre mediante bonifico, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29.11.2017. Spese da concordarsi preventivamente ove superiori a 100 euro e debitamente documentate (cd scontrini parlanti);
8. Disporre che
l'assegno unico sia percepito al 50% tra i coniugi;
9. Le Parti non avranno nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
10. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi. Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.”
2 Si costituiva in causa la signora la quale, preso atto della Controparte_1 volontà di separarsi espressa dal marito, nulla obiettava a riguardo, addebitandogli tuttavia la crisi coniugale in ragione del di lui precario stato psichico che – secondo la prospettazione offerta – le veniva nascosto prima del matrimonio e rivelato solo dopo la nascita della figlia;
la parte resistente richiedeva, inaudita altera parte, l'affido esclusivo della minore, con collocamento presso la madre, in Sicilia, ove ella aveva intenzione di trasferirsi definitivamente con la figlia;
la signora avanzava infine pretese CP_1 economiche maggiori rispetto a quelle previste dal marito, chiedendo in definitiva accogliersi le seguenti conclusioni: “ inaudita altera parte, prima dell'udienza di comparizione delle parti, obblighi il padre a firmare l'assenso al Per_ trasferimento di anche al fine di consentire la nomina di un medico pediatrico convenzionato che al momento è solo provvisorio, ed, esperito il tentativo di conciliazione, accolga le seguenti conclusioni:
1. disporre la separazione tra e , autorizzando i Controparte_1 Parte_1 coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di San Gregorio di Catania di procedere alle annotazioni del caso in calce all'atto di matrimonio;
2. disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di essa in Motta Sant'Anastasia, provincia di Catania, con tempi di permanenza con il Per_ padre nel seguente modo: il padre potrà vedere tre pomeriggi alla settimana dalle
16:30 alle 20, concordandoli con la madre o, in mancanza, il lunedì, mercoledì e venerdì, compatibilmente con le esigenze della minore e con la permanenza del padre in
Catania; fino al compimento del terzo anno di vita la minore non pernotterà con il padre;
considerata la tenera età della minore e del fatto che non frequenta ancora la scuola, il padre quando sarà in Sicilia per i periodi delle festività, potrà tenere la minore anche l'intera mattina, dalle 9:30 alle 12, o il pomeriggio dalle 16:30 alle 20, anche per più giorni alla settimana;
quando la minore frequenterà la scuola primaria, nel periodo delle feste natalizie, potrà stare con il padre sette giorni consecutivi, per
Pasqua tre giorni consecutivi e per il periodo delle vacanze estive per quindici giorni non consecutivi stabilendo una settimana a luglio ed una ad agosto. La permanenza con il padre è subordinata alla certificazione di guarigione;
3. rigettare le richieste avversarie relative all'esercizio “continuativo e costante” del suo diritto di visita, che contrasta con l'interesse del minore;
4. disporre che il padre è tenuto al mantenimento indiretto della minore con un assegno mensile di € 400 fino a quando dovrà effettuare gli spostamenti da Livorno a Catania e, per la ipotesi di trasferimento in Sicilia, di € 500, aggiornandolo annualmente secondo gli indici istat;
disporre che lo continuerà a pagare la rata di mutuo per intero e Pt_1 gli oneri condominiali, senza animo di rivalsa, in luogo del mantenimento per la moglie;
3
5. disporre che l'assegno unico universale e i futuri eventuali sussidi per la minore vengano percepiti per intero dalla madre che si occupa per un tempo maggiore della figlia;
6. assegnare la cd casa coniugale, sita in Livorno Via Pasquale Poccianti n. 38, allo
che la abita e potrà continuare ad abitarla, accollandosi il pagamento del Pt_1 mutuo, senza alcun animo di rivalsa nei confronti della cointestataria;
7. addebitare la separazione al sig. il quale ha dapprima celato il suo Parte_1 stato di salute psichica, accennando il suo stato di salute dopo la celebrazione del matrimonio e rivelandolo dopo la nascita della bambina;
8. obbligare il ricorrente alla restituzione in favore della resistente della somma di euro
10.000,00, pari al cinquanta per cento dell'importo dei regali di nozze ricevuti;
9. obbligare il ricorrente alla restituzione in favore della resistente della metà degli importi dei risparmi presenti sul conto corrente al 30 aprile 2024;
10. disporre il pagamento, da parte del ricorrente e in favore della resistente della somma di euro 10.000,00 a titolo di restituzione della somma pagata dalla resistente per il mutuo della casa di abitazione sita in via Pasquale Poccianti n. 38 Livorno;
11. disporre la divisione al 50% dei beni mobili presenti nella casa di abitazione della coppia, acquistati da entrambi per intero.
12. con vittorie di spese e compensi.
In via istruttoria si chiede che venga disposto un accertamento sullo stato di salute dello , al fine di accertare le sue capacità rispetto all'esercizio del Parte_1 diritto di visita e all'interesse di serenità della minore.”
Rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili, in assenza di presupposti per provvedere ex art. 473 bis 15 c.p.c, con decreto del 12.2.2025 il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti già fissata per il 16.4.2025.
Nelle more della predetta udienza, tuttavia, i procuratori delle parti davano atto che le stesse erano addivenute ad un accordo chiedendo dunque la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto. Il Giudice, preso atto dell'istanza pervenuta dalle parti, disponeva la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto e confermava la data di prima udienza prescrivendone, come richiesto dalle parti, la trattazione solo in forma cartolare.
In data 16.4.2025, letti gli atti di causa ed i “preverbali” depositati dalle parti il
Giudice, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
4 Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Peraltro, appare manifesta la rottura del rapporto matrimoniale essendo emerso il trasferimento della moglie in un'altra regione e la sua volontà di permanervi definitivamente.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse, nonché della figlia minore . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San Gregorio di Catania CP_1
(CT) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Gregorio di Catania (CT) il 24.8.2023 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno - atto n. 594, parte 2, Serie C -
Anno 2023;
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
2) affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni
5 assolutamente improcrastinabili, soprattutto se inerenti alla salute, saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) sarà collocata presso la madre in Motta Sant'Anastasia, provincia di Per_1
Catania; il sig. autorizza con la sottoscrizione dell'accordo il Pt_1 trasferimento della minore in Sicilia.
4) Le parti prevedono un regime equilibrato di frequentazione fra genitore non collocatario e la figlia minore, compatibile con la distanza geografica che li separa e tale da permettere loro di coltivare comunque un rapporto affettivo, prevedendo frequentazioni più ridotte nel numero ma più estese nel tempo, che siano idonee a garantire alla minore una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Il padre, in quanto genitore non collocatario, dovrà esercitare con continuità e costanza il suo diritto di visita (previo accordo con la madre), compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori e tenendo conto delle esigenze della minore;
i genitori dovranno cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della figlia minore.
5) Sino a che permarrà la distanza geografica il sig. potrà vedere la Pt_1 figlia nei giorni in cui sarà in Sicilia, quotidianamente, e -a giorni alterni- con i seguenti orari: dalle 10,00 alle 16,30 e dalle 16,30 alle 21, previo accordo con la madre. Almeno una volta al mese il padre potrà tenere la minore dalle 10.00 alle 21.00 Le parti prevedono che quando il padre non sarà in Sicilia potrà effettuare videochiamate con la minore come già accade;
6) In caso di avvicinamento/trasferimento del padre alla diversa residenza si prevede sin d'ora un ulteriore regime di visita sul principio della frequenza a giorni alterni, e quindi sempre a titolo esemplificativo, starà con il padre Per_1 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì la 1° settimana dalle 16,30 alle 21,00 ed il martedì e il giovedì ed il sabato la 2° settimana dalle 16,30 alle 21,00, con possibilità di trascorrere a settimane alterne una domenica intera con ciascun genitore. Le parti si impegnano a garantire il diritto del padre ad avere con sé la figlia con pernotto a partire dal terzo anno di vita ed in via graduata ed ad articolare conseguentemente il diritto di visita prevedendo che la domenica che la minore sta con il padre si congiunga al sabato che la precede così da consentire un fine settimana alternato per ciascun genitore.
7) Nell'eventualità in cui inizi a frequentare l'asilo nido e/o la scuola Per_1 dell'infanzia al compimento dei tre anni di vita, considerata la permanenza a scuola della minore in orario diurno e salva la frequentazione di una scuola
6 che preveda il tempo prolungato sino al pomeriggio, il diritto di visita del padre dovrà tenere conto dell'impegno scolastico di e si articolerà di Per_1 conseguenza, potendo il sig. recarsi a scuola a riprendere la minore e Pt_1 tenerla con sé secondo le modalità di cui al punto 5) ed al punto 6), salvi poi gli impegni scolastici della minore e gli impegni ludici.
8) Durante il periodo estivo e sino ai tre anni di vita la minore trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali dalla mattina alla sera, riaccompagnandola per il pernotto dalla madre. Dal compimento del terzo anno di vita potrà trascorrere almeno una settimana con il padre durante Per_1 le vacanze estive ed almeno tre giorni consecutivi durante le vacanze di Natale
e di Pasqua, per le quali si seguirà il criterio della alternanza ossia 24 dicembre con un genitore e 25 dicembre con l'altro, e così il 31 dicembre e il 1° gennaio;
Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
9) Le parti si accordano sin d'ora per favorire il pernottamento di presso Per_1 il padre, con gradualità a partire dal terzo anno di vita ed assecondando il principio della bigenitorialità;
10) Nel giorno del compleanno della minore il 27 dicembre, le parti cercheranno di trovare un accordo per poterlo trascorrere ciascuno insieme alla bambina e così per i rispettivi compleanni, nel senso che, se possibile il giorno del compleanno del papà starà con il padre, il giorno del compleanno della mamma starà con lei. Sarebbe auspicabile identica alternanza il giorno della
Festa della Mamma e della Festa del Papà;
11) La casa coniugale viene assegnata allo SG che continuerà ad abitarvi pagando interamente il mutuo e obbligandosi a non chiedere la metà alla
. CP_1
12) La TO si obbliga a cedere la sua quota dell'immobile sito in
Livorno via Pasquale Poccianti n.38 allo SG, il quale si obbliga fin dalla sottoscrizione del presente accordo ad accollarsi il mutuo;
Lo verserà al Pt_1 momento della pubblicazione della sentenza alla la quota di € CP_1
10.000,00 per il trasferimento della suddetta quota che dovrà avvenire entro il
31 marzo 2026;
13) Per il mantenimento mensile di il padre, in considerazione dei costi Per_1 necessari per gli spostamenti in Sicilia, verserà la somma mensile di € 300, oltre rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo
CNF, che si richiama in calce. Per l'ipotesi di trasferimento definitivo in Sicilia, venendo meno le spese per le trasferte, il padre dovrà versare un maggior e
7 importo. A) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate. B) SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private). c) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
14) Il Rimborso al Genitore Anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8 15) Le detrazioni fiscali sono per legge a carico dei genitori in pari misura, salva l'eventualità che siano state interamente sostenute da un genitore e non rimborsate dall'altro;
16) Assegno unico al 100% alla madre;
17) Il sig. versa alla sottoscrizione dell'accordo alla Pt_1 CP_1
l'importo di € 10.000,00 quale 50% degli importi risparmiati in corso di matrimonio e per la detenzione esclusiva dei beni mobili presenti in casa, e con la sottoscrizione dell'accordo le parti dichiarano di aver integralmente regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e si dichiarano economicamente indipendenti;
18) Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi.
19) Con compensazione integrale tra le parti di spese e di compensi legali di causa ed i difensori rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
-
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9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2929/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Rondoni
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell''avvocata AGATA INDELICATO
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio civile contratto in data 24/8/2023 in San Gregorio di
Catania con la signora e la nascita della figlia in data Controparte_1 Per_1
27.12.2023, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale a seguito di una travagliata relazione, messa peraltro più volte in dubbio dallo per Pt_1
l'insorgere di incompatibilità caratteriali, acuite da ultimo dalla distanza geografica verificatasi a seguito del trasferimento della moglie e della figlia in Sicilia, con ricorso depositato in data 9.12.2024, e poi ritualmente Per_1 notificato, il signor evocava in causa per Parte_1 Controparte_1 sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni che si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Livorno di procedere alle
1 annotazioni del caso in calce all'atto di matrimonio;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri e considerando che la rata del mutuo, nonché tutte le spese della casa familiare, sono interamente a carico del ricorrente, che sta sostenendo anche da solo i costi Per_ connessi alle trasferte in Sicilia per poter vedere la figlia 3. Valutare se il trasferimento della minore in Sicilia sia la scelta opportuna e di maggiore tutela dell'interesse preminente della figlia minorenne ad una crescita equilibrata nel Per_ rapporto con entrambi i genitori;
4. Affidare la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili, soprattutto se inerenti alla salute, saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
5. Disporre un regime equilibrato di frequentazione fra genitore non collocatario e la figlia minore, compatibile con la distanza geografica che li separa e tale da permettere loro di coltivare comunque un rapporto affettivo, prevedendo frequentazioni più ridotte nel numero ma più estese nel tempo, che siano idoneo a garantire alla minore una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Il padre, in quanto genitore non collocatario, dovrà esercitare con continuità e costanza il suo diritto di visita compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori e tenendo conto delle esigenze della minore;
i genitori dovranno cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della figlia minore;
6. Prevedere – in caso di avvicinamento/trasferimento – del padre alla diversa residenza un ulteriore regime di visita sul principio del 2+2+3 (due giorni padre- due giorni madre- fine settimana alternato) e garantire il diritto del padre ad avere con se la figlia con pernotto a partire dal secondo anno di vita ed in via graduata;
7. Disporre che il padre concorra con la Per_ madre al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione entro il giorno 5 del mese della somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, di € 300,00 (trecento/00), da corrispondersi alla madre mediante bonifico, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29.11.2017. Spese da concordarsi preventivamente ove superiori a 100 euro e debitamente documentate (cd scontrini parlanti);
8. Disporre che
l'assegno unico sia percepito al 50% tra i coniugi;
9. Le Parti non avranno nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
10. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi. Con vittoria di spese ed onorari in caso di opposizione.”
2 Si costituiva in causa la signora la quale, preso atto della Controparte_1 volontà di separarsi espressa dal marito, nulla obiettava a riguardo, addebitandogli tuttavia la crisi coniugale in ragione del di lui precario stato psichico che – secondo la prospettazione offerta – le veniva nascosto prima del matrimonio e rivelato solo dopo la nascita della figlia;
la parte resistente richiedeva, inaudita altera parte, l'affido esclusivo della minore, con collocamento presso la madre, in Sicilia, ove ella aveva intenzione di trasferirsi definitivamente con la figlia;
la signora avanzava infine pretese CP_1 economiche maggiori rispetto a quelle previste dal marito, chiedendo in definitiva accogliersi le seguenti conclusioni: “ inaudita altera parte, prima dell'udienza di comparizione delle parti, obblighi il padre a firmare l'assenso al Per_ trasferimento di anche al fine di consentire la nomina di un medico pediatrico convenzionato che al momento è solo provvisorio, ed, esperito il tentativo di conciliazione, accolga le seguenti conclusioni:
1. disporre la separazione tra e , autorizzando i Controparte_1 Parte_1 coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di San Gregorio di Catania di procedere alle annotazioni del caso in calce all'atto di matrimonio;
2. disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di essa in Motta Sant'Anastasia, provincia di Catania, con tempi di permanenza con il Per_ padre nel seguente modo: il padre potrà vedere tre pomeriggi alla settimana dalle
16:30 alle 20, concordandoli con la madre o, in mancanza, il lunedì, mercoledì e venerdì, compatibilmente con le esigenze della minore e con la permanenza del padre in
Catania; fino al compimento del terzo anno di vita la minore non pernotterà con il padre;
considerata la tenera età della minore e del fatto che non frequenta ancora la scuola, il padre quando sarà in Sicilia per i periodi delle festività, potrà tenere la minore anche l'intera mattina, dalle 9:30 alle 12, o il pomeriggio dalle 16:30 alle 20, anche per più giorni alla settimana;
quando la minore frequenterà la scuola primaria, nel periodo delle feste natalizie, potrà stare con il padre sette giorni consecutivi, per
Pasqua tre giorni consecutivi e per il periodo delle vacanze estive per quindici giorni non consecutivi stabilendo una settimana a luglio ed una ad agosto. La permanenza con il padre è subordinata alla certificazione di guarigione;
3. rigettare le richieste avversarie relative all'esercizio “continuativo e costante” del suo diritto di visita, che contrasta con l'interesse del minore;
4. disporre che il padre è tenuto al mantenimento indiretto della minore con un assegno mensile di € 400 fino a quando dovrà effettuare gli spostamenti da Livorno a Catania e, per la ipotesi di trasferimento in Sicilia, di € 500, aggiornandolo annualmente secondo gli indici istat;
disporre che lo continuerà a pagare la rata di mutuo per intero e Pt_1 gli oneri condominiali, senza animo di rivalsa, in luogo del mantenimento per la moglie;
3
5. disporre che l'assegno unico universale e i futuri eventuali sussidi per la minore vengano percepiti per intero dalla madre che si occupa per un tempo maggiore della figlia;
6. assegnare la cd casa coniugale, sita in Livorno Via Pasquale Poccianti n. 38, allo
che la abita e potrà continuare ad abitarla, accollandosi il pagamento del Pt_1 mutuo, senza alcun animo di rivalsa nei confronti della cointestataria;
7. addebitare la separazione al sig. il quale ha dapprima celato il suo Parte_1 stato di salute psichica, accennando il suo stato di salute dopo la celebrazione del matrimonio e rivelandolo dopo la nascita della bambina;
8. obbligare il ricorrente alla restituzione in favore della resistente della somma di euro
10.000,00, pari al cinquanta per cento dell'importo dei regali di nozze ricevuti;
9. obbligare il ricorrente alla restituzione in favore della resistente della metà degli importi dei risparmi presenti sul conto corrente al 30 aprile 2024;
10. disporre il pagamento, da parte del ricorrente e in favore della resistente della somma di euro 10.000,00 a titolo di restituzione della somma pagata dalla resistente per il mutuo della casa di abitazione sita in via Pasquale Poccianti n. 38 Livorno;
11. disporre la divisione al 50% dei beni mobili presenti nella casa di abitazione della coppia, acquistati da entrambi per intero.
12. con vittorie di spese e compensi.
In via istruttoria si chiede che venga disposto un accertamento sullo stato di salute dello , al fine di accertare le sue capacità rispetto all'esercizio del Parte_1 diritto di visita e all'interesse di serenità della minore.”
Rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili, in assenza di presupposti per provvedere ex art. 473 bis 15 c.p.c, con decreto del 12.2.2025 il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti già fissata per il 16.4.2025.
Nelle more della predetta udienza, tuttavia, i procuratori delle parti davano atto che le stesse erano addivenute ad un accordo chiedendo dunque la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto. Il Giudice, preso atto dell'istanza pervenuta dalle parti, disponeva la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto e confermava la data di prima udienza prescrivendone, come richiesto dalle parti, la trattazione solo in forma cartolare.
In data 16.4.2025, letti gli atti di causa ed i “preverbali” depositati dalle parti il
Giudice, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
4 Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Peraltro, appare manifesta la rottura del rapporto matrimoniale essendo emerso il trasferimento della moglie in un'altra regione e la sua volontà di permanervi definitivamente.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse, nonché della figlia minore . Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San Gregorio di Catania CP_1
(CT) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Gregorio di Catania (CT) il 24.8.2023 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno - atto n. 594, parte 2, Serie C -
Anno 2023;
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
2) affidamento della figlia minore in forma condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni
5 assolutamente improcrastinabili, soprattutto se inerenti alla salute, saranno assunte dal genitore con cui la figlia interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) sarà collocata presso la madre in Motta Sant'Anastasia, provincia di Per_1
Catania; il sig. autorizza con la sottoscrizione dell'accordo il Pt_1 trasferimento della minore in Sicilia.
4) Le parti prevedono un regime equilibrato di frequentazione fra genitore non collocatario e la figlia minore, compatibile con la distanza geografica che li separa e tale da permettere loro di coltivare comunque un rapporto affettivo, prevedendo frequentazioni più ridotte nel numero ma più estese nel tempo, che siano idonee a garantire alla minore una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Il padre, in quanto genitore non collocatario, dovrà esercitare con continuità e costanza il suo diritto di visita (previo accordo con la madre), compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori e tenendo conto delle esigenze della minore;
i genitori dovranno cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della figlia minore.
5) Sino a che permarrà la distanza geografica il sig. potrà vedere la Pt_1 figlia nei giorni in cui sarà in Sicilia, quotidianamente, e -a giorni alterni- con i seguenti orari: dalle 10,00 alle 16,30 e dalle 16,30 alle 21, previo accordo con la madre. Almeno una volta al mese il padre potrà tenere la minore dalle 10.00 alle 21.00 Le parti prevedono che quando il padre non sarà in Sicilia potrà effettuare videochiamate con la minore come già accade;
6) In caso di avvicinamento/trasferimento del padre alla diversa residenza si prevede sin d'ora un ulteriore regime di visita sul principio della frequenza a giorni alterni, e quindi sempre a titolo esemplificativo, starà con il padre Per_1 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì la 1° settimana dalle 16,30 alle 21,00 ed il martedì e il giovedì ed il sabato la 2° settimana dalle 16,30 alle 21,00, con possibilità di trascorrere a settimane alterne una domenica intera con ciascun genitore. Le parti si impegnano a garantire il diritto del padre ad avere con sé la figlia con pernotto a partire dal terzo anno di vita ed in via graduata ed ad articolare conseguentemente il diritto di visita prevedendo che la domenica che la minore sta con il padre si congiunga al sabato che la precede così da consentire un fine settimana alternato per ciascun genitore.
7) Nell'eventualità in cui inizi a frequentare l'asilo nido e/o la scuola Per_1 dell'infanzia al compimento dei tre anni di vita, considerata la permanenza a scuola della minore in orario diurno e salva la frequentazione di una scuola
6 che preveda il tempo prolungato sino al pomeriggio, il diritto di visita del padre dovrà tenere conto dell'impegno scolastico di e si articolerà di Per_1 conseguenza, potendo il sig. recarsi a scuola a riprendere la minore e Pt_1 tenerla con sé secondo le modalità di cui al punto 5) ed al punto 6), salvi poi gli impegni scolastici della minore e gli impegni ludici.
8) Durante il periodo estivo e sino ai tre anni di vita la minore trascorrerà con il padre almeno due giorni infrasettimanali dalla mattina alla sera, riaccompagnandola per il pernotto dalla madre. Dal compimento del terzo anno di vita potrà trascorrere almeno una settimana con il padre durante Per_1 le vacanze estive ed almeno tre giorni consecutivi durante le vacanze di Natale
e di Pasqua, per le quali si seguirà il criterio della alternanza ossia 24 dicembre con un genitore e 25 dicembre con l'altro, e così il 31 dicembre e il 1° gennaio;
Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
9) Le parti si accordano sin d'ora per favorire il pernottamento di presso Per_1 il padre, con gradualità a partire dal terzo anno di vita ed assecondando il principio della bigenitorialità;
10) Nel giorno del compleanno della minore il 27 dicembre, le parti cercheranno di trovare un accordo per poterlo trascorrere ciascuno insieme alla bambina e così per i rispettivi compleanni, nel senso che, se possibile il giorno del compleanno del papà starà con il padre, il giorno del compleanno della mamma starà con lei. Sarebbe auspicabile identica alternanza il giorno della
Festa della Mamma e della Festa del Papà;
11) La casa coniugale viene assegnata allo SG che continuerà ad abitarvi pagando interamente il mutuo e obbligandosi a non chiedere la metà alla
. CP_1
12) La TO si obbliga a cedere la sua quota dell'immobile sito in
Livorno via Pasquale Poccianti n.38 allo SG, il quale si obbliga fin dalla sottoscrizione del presente accordo ad accollarsi il mutuo;
Lo verserà al Pt_1 momento della pubblicazione della sentenza alla la quota di € CP_1
10.000,00 per il trasferimento della suddetta quota che dovrà avvenire entro il
31 marzo 2026;
13) Per il mantenimento mensile di il padre, in considerazione dei costi Per_1 necessari per gli spostamenti in Sicilia, verserà la somma mensile di € 300, oltre rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo
CNF, che si richiama in calce. Per l'ipotesi di trasferimento definitivo in Sicilia, venendo meno le spese per le trasferte, il padre dovrà versare un maggior e
7 importo. A) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese subordinate o meno al consegno dei genitori, devono essere debitamente documentate. B) SPESE EXTRA ASSEGNO, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) - Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) - Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private). c) - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) - Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e) - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
14) Il Rimborso al Genitore Anticipatario: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, pec ecc), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8 15) Le detrazioni fiscali sono per legge a carico dei genitori in pari misura, salva l'eventualità che siano state interamente sostenute da un genitore e non rimborsate dall'altro;
16) Assegno unico al 100% alla madre;
17) Il sig. versa alla sottoscrizione dell'accordo alla Pt_1 CP_1
l'importo di € 10.000,00 quale 50% degli importi risparmiati in corso di matrimonio e per la detenzione esclusiva dei beni mobili presenti in casa, e con la sottoscrizione dell'accordo le parti dichiarano di aver integralmente regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e si dichiarano economicamente indipendenti;
18) Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione della figlia minore sul passaporto di entrambi.
19) Con compensazione integrale tra le parti di spese e di compensi legali di causa ed i difensori rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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