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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 572/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Budini in virtù di
[...] C.F._2 procura in calce dell'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Chieti alla Via Amendola n.42
APPELLANTI
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bucceroni Controparte_1 C.F._3 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in UA ( Ch) alla Via
Occidentale n.52
APPELLATI
( ) e ( ) Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 2
Come da atti introduttivi
OGGETTO: Appello avverso sentenza n.708/2023 resa dal Tribunale di Chieti, in qualità di
Giudice Unico, nel giudizio avente R.G.1294/2022, pubblicata in data 12.12.2023 in materia di opere necessarie per la conservazione della servitù.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
rispettivamente, il primo, quale proprietario e i restanti quali
[...] Parte_1 titolari di servitù di passaggio di un tratto di strada sita in Chieti che percorreva la strada provinciale Via per Popoli e raggiungeva Via dei Canneti, convenivano in giudizio CP_1
, in qualità di proprietario del restante tratto di strada, affinché fosse accertata la
[...] necessità di effettuare opere di manutenzione sulla stessa (indicate nella relazione tecnica allegata all'atto di citazione) e che fosse dichiarato l'obbligo, per tutte le parti, di contribuire alle relative spese, con condanna all'esecuzione delle opere ritenute necessarie. Deducevano gli attori che l'intera strada vicinale presentava, per tutta la sua lunghezza, in corrispondenza di uno scavo pregresso effettuato per l'installazione del tubo di adduzione del metano, un'ampia fascia visibilmente avvallata e sconnessa per effetto sia dell'assestamento del sottostante materiale utilizzato per il riempimento dello scavo sia dell'azione di dilavamento ed erosione esercitata dalle acque piovane, che nel tempo si era aggravata con il transito di mezzi pesanti, con la presenza di buche ed avvallamenti ampi e profondi tali da non consentire più il transito sia pedonale che carrabile in condizioni di sicurezza soprattutto nelle ore notturne stante la totale mancanza di illuminazione. Evidenziavano, quindi, gli esponenti la necessità di procedere a interventi di manutenzione per il rifacimento dell'intero manto stradale (dei quali chiedevano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale ), con condanna di - in qualità di proprietario dell' Controparte_1 immobile confinante che si serviva della strada in questione - alla realizzazione delle predette opere . Chiedevano, in subordine, di essere autorizzati ad effettuare essi stessi le predette opere con condanna del convenuto al rimborso della quota di spettanza.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione e, nel merito, chiedeva a) il rigetto parziale della domanda sub. lettera C) nella parte in cui si chiedeva di dichiarare che le opere e le spese necessarie al ripristino della strada fossero quelle indicate dal C.T.P. di parte attrice, anziché quelle –meno onerose -indicate nella relazione tecnica di parte convenuta, ovvero quelle diverse ritenute di giustizia;
b) il rigetto della domanda sub. lettera D) di parte attrice, non essendo ad eseguire direttamente alcuna opera sulla strada privata di cui trattasi, ma solo a contribuire alle spese necessarie al mantenimento della servitù, nella misura in cui dette opere gli rechino un vantaggio ed, infine, c) il rigetto parziale della domanda sub. lettera E) di parte attrice, autorizzando gli attori all'esecuzione delle sole opere necessarie al mantenimento della servitù, come indicate nella relazione del C.T.P., Ing.
dichiarandolo tenuto a contribuire a dette spese nella misura di 1/6 (un CP_4 sesto), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante consulenza tecnica a firma del Geom.
accertava e dichiarava che la strada oggetto di controversia necessitava dei CP_5 lavori indicati nella relazione del medesimo c.tu. nominato, ponendo le spese necessarie per l'esecuzione dei predetti lavori a carico di ciascuna delle parti nella misura di 1/6 ciascuno e condannando il convenuto alla refusione delle spese di lite liquidate, in Controparte_1 favore di tutti gli attori, in euro 264,00 per esborsi, in favore di e Controparte_2 CP_3 pagina 2 di 7 3
in complessivi euro 3.300,05 per compensi oltre accessori ed euro 600,00 per spese CP_1 della ctp ed in favore di e in complessivi Parte_3 Parte_1 Parte_2 4.061,60 oltre accessori.
4. Hanno proposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 parziale riforma della sentenza gravata, la ripartizione della spesa per i lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dagli scavi in 3 quote uguali tra loro, rispettivamente, a carico di , per una quota, Controparte_1 Parte_4 Parte_5 e per un'altra quota e di e per la Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_1 restante quota, con conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
5. In particolare, nell'unico motivo d'appello, gli impugnanti censurano la ripartizione delle spese operata dal Tribunale ed inerente i lavori di ripristino del manto stradale, a carico di ciascuna parte per 1/6 “non avendo nessuna di esse né allegato né provato l'entità dei rispettivi vantaggi da ciascuna di esse conseguibili per effetto dell'esecuzione delle opere laddove, invece, erano presenti molteplici elementi, fattuali e giuridici che davano piena contezza del fatto che il criterio da utilizzare era quello paritario di 1/3 per ogni parte processuale. Difatti, deducono gli appellanti, che da quanto accertato dal c.t.u. era emerso che lo stato di dissesto era inequivocabilmente dovuto, in via diretta, agli scavi eseguiti per l'alloggiamento di 3 tubi per la fornitura del gas ed, indirettamente, per effetto della riduzione di consistenza del manto stradale a causa del ritardo nell'effettuazione di idonei e tempestivi lavori di manutenzione al primo manifestarsi del dissesto. Inoltre, gli impugnanti si dolgono della erronea applicazione, da parte del giudice di prima istanza, dell'art 1069 3 comma cpc in tema di criteri relativi alla ripartizione delle spese in ordine alle opere necessarie alla conservazione alla servitù, non applicabile nel caso di specie atteso che il danno non era stato causato dalla fisiologica usura della strada dovuta al transito ma dai predetti scavi, del tutto estranei alla servitù di passaggio di cui godeva il fondo di loro proprietà. Pertanto, la spesa per i lavori di ripristino del manto stradala andava ripartita in 3 quote uguali in quanto l'allaccio dei 3 contatori di gas aveva dato vantaggio uguale ai tre fondi.
6. Ha resistito al gravame il quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.345 c.p.c. ed insistendo, nel merito per il rigetto del gravame. In particolare, l'appellato, ha evidenziato la correttezza della pronuncia gravata e della ripartizione effettuata dal Tribunale essendo stato accertato che ciascuna delle parti in causa utilizzava la strada in questione allo stesso modo e aveva, quindi, tratto dalle opere di manutenzione in vantaggio uguale a quello delle altre parti. L'appello viene, altresì, contestato laddove ha censurato che le parti in causa siano tre invece di sei, stando in realtà, in giudizio ciascuno autonomamente in qualità di titolare di propri distinti beni interessati dalla servitù nonché laddove, sempre ai fini della ripartizione delle spese, il Tribunale ha fatto riferimento in maniera irrilevante alla ripartizione delle spese fatta in relazione della costituzione di altra e distinta servitù di tre tubi del gas.
7. Non si sono, invece, costituiti in giudizio e dei quali con Controparte_2 Controparte_3 ordinanza del 12 marzo 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
8. Con ordinanza del 12.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
9. L'appello è fondato.
9.1 Il secondo comma dell'art. 1069 cc dispone che il proprietario del fondo dominante deve fare le opere a sue spese: è uno sviluppo e una conseguenza mediata del principio che servitus in pagina 3 di 7 4
faciendo consistere nequit. Se il proprietario del fondo servente non deve fare altro che permettere e tollerare il godimento dell'altro, è ovvio che a questo incombe l'onere di tutto ciò che occorre all'esercizio della servitù. L'ultimo comma dell'art. 1069 contiene tuttavia l'applicazione di un principio caratteristico della materia della comunione. Ciò era ancora più evidente nell'art. 641 del codice abrogato, che al suo capoverso disponeva: « qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune
» fra i due proprietari le opere saranno fatte in comune, ma certo qui non si tratta di comunione in senso proprio o, dire forse meglio, di comunione reale. Il principio è esteso ad una partecipazione al giovamento che le opere fatte principalmente nell'interesse del fondo dominante, possono portare anche al fondo servente. Le spese, anche se l'iniziativa e il compimento delle opere sono del dominus servitutis, animato a compierle dal proprio interesse, devono essere quindi condivise per la parte di utile che ne riceve anche dal proprietario del fondo servente. In tema di servitù quindi non è configurabile alcuna comunione in quanto tale istituto "esige che la cosa o diritto comune sia suscettibile di quote frazionarie mentre la servitù non può ammettere tale frazionabilità, essendo per sua natura indivisibile, perché inerente a tutto il fondo sia dal lato attivo che passivo" (conf. Cassazione civile, Sez. II 27/4/06 n. 8727). Non possono quindi applicarsi le norme in tema di comunione con riferimento agli obblighi dei titolari ed alla ripartizione delle spese. La stessa Corte di legittimità ha affermato che l'art. 1069 c.c., comma 3 stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitu', eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest'ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitu' in proporzione ai rispettivi vantaggi. Tale disposizione peraltro non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l'applicazione di un piu' generale principio di equita' ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti (Cass. ordinanza n. 6653/2017).
9.2 Dunque l'onere di ripartizione delle spese deve essere risolto tenendo conto della titolarità del rapporto dedotto, che è allora tipicamente un rapporto tra fondi e non tra proprietari, chiamati sì personalmente alla compartecipazione, ma se ed in quanto il proprio fondo riceva vantaggio dall'intervento eseguito su un altro fondo e nei limiti dello stesso. Ciò che rileva in prima battuta è dunque l'autonomia o meno dei fondi, tutti asseritamente titolari del rapporto dedotto in giudizio, quali fondo o fondi serventi e fondo o fondi dominanti. Nell'atto introduttivo i assumevano di essere proprietari di un fabbricato all'interno CP_1 del quale sussistevano due unità abitative, ovviamente identificate come due unità catastali distinte. Ancora nell'atto di assumeva che anche i confinanti – oggi appellanti – erano a loro volta Pt_1 proprietari di tre distinte u.i. all'interno tuttavia di un unico fabbricato di tre piani. Nello specifico, con riferimento alle rispettive proprietà, si assumeva quanto segue:
un fabbricato ad uso residenziale con circostante corte, ubicato nel Comune Controparte_2 di Chieti, catastalmente censito al foglio 55, p.lla 4227 sub. 5, e di circostanti terreni agricoli, in catasto alle p.lle 4228, 4084 e 4088; una unità immobiliare sita nel Controparte_3 medesimo fabbricato del sig. , in catasto al foglio 55, p.lla 4227 sub. 6; Controparte_2 Pt_2
, e di tre distinte unità abitative site nel medesimo
[...] Parte_3 Parte_1 fabbricato, in catasto al foglio 5, p.lla 111. Tale allegazione non ha costituito oggetto di alcuna contestazione e risulta anzi confermata dalle disposte acquisizioni documentali.
pagina 4 di 7 5
Al di là allora della suddivisione interna relativamente ai diversi fabbricati ed al di là quindi che due dei fabbricati de quibus presentino al proprio interno singole e tra loro autonome mere u.i., in rapporto tra loro di neutri comunione o condominio per le parti comuni, la titolarità del rapporto di servitù deve essere imputata in capo ai tre fondi – - . CP_1 Pt_1 CP_1 A prescindere pure dai titoli di provenienza dell'acquisto dei diritti di servitù (atti per Notar
rep. 46004 datato 03/10/2014, atto di donazione per Notar rep: 91828 datato Per_1 Per_2 29/09/2000, nonché atto per notar rep. 110638 datato 05/10/2011, – quanto al sig. Per_3 [...]
- , ed atti per notar rep 42988 del 30/09/1999 – quanto al sig. Controparte_3 Per_4 Pt_2
– rep.42989 del 30/09/1999 – quanto alla sig.ra rep.42990 del
[...] Parte_3 30/09/1999- quanto al sig. , rilevando l'oggettiva conformazione dei fondi ex se, Parte_1 non può esservi alcun dubbio che nell'accezione di “fondo” rilevante ai fini de quibus, inteso quale immobile dominante dotato di una propria autonomia rispetto al fondo servente ed agli altri fondi dominanti, debbano essere considerati i tre fabbricati, sommariamente individuabili nei fabbricati – - . CP_1 Pt_1 CP_1 9.3 Raggiunta tale conclusione, potrebbe certo sostenersi che, sempre ai fini della determinazione del contributo ex art. 1069 ult.co. cc, in una prospettiva di doverosa ricerca e determinazione dei rispettivi vantaggi conseguiti dai (tre) “fondi”, non possa non recuperarsi la valenza della determinazione della consistenza specifica delle dimensioni dei diversi fondi stessi. In tale prospettiva allora, di individuazione cioè del proporzionale vantaggio conseguito dai tre fondi, certamente avrebbero potuto trovare spazio le circostanze fattuali afferenti la consistenza di tutti e tre i fabbricati (ricorrendo ad esempio al criterio dei millesimi degli interi fabbricati), a prescindere peraltro dal neutro (ai fini de quibus) numero di unità abitative interne;
così come sarebbe stato opportuno associare a tale criterio oggettivo un criterio più legato all'effettivo utilizzo da parte dei soggetti stabilmente residenti negli stessi fabbricati, e dunque nelle diverse u.i. appartenenti a tali stabili, magari in combinato disposto con le diverse distanze percorse lungo il tracciato gravato. Sul punto tuttavia, non può che confermare questa Corte la valutazione, sommariamente ma efficacemente già esposta dal Giudice di prime cure, di insufficienza dei dati fattuali tempestivamente forniti da tutte le parti per procedere in tal senso (nulla viene addotto e comprovato in ordine ai millesimi dei fabbricati, al numero dei componenti delle singole ui ivi insistenti, alla distanza rispettivamente da percorrere); sì che, restando impossibile procedere, con accertamento anche solo meramente presuntivo all'effettivo e concreto vantaggio conseguito dai diversi fondi, non resta che confermare la statuizione di imputabilità delle spese in pari quota tra i soggetti tenuti all'esborso ex art. 1069 cc ultimo co. Per le ragioni giuridiche sin qui esposte tuttavia, tale criterio non può essere applicato prescindendo dalla conformazione dei fondi, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sono tre e non sei;
con la conseguenza che l'onere della compartecipazione va posto non in misura di 1/6 per ognuno delle parti, ma in misura di 1/3 ciascuno a carico di tre fabbricati – fondi - parti del rapporto di servitù.
9.4 Diversamente poi da quanto mostra di voler comprendere l'appellato, sin dall'atto introduttivo gli attori avevano chiesto di “ ACCERTARE E DICHIARARE che la strada comune tra le parti e di cui in narrativa (punti nn. 4 e 5 delle premesse di fatto) necessita di lavori di manutenzione straordinaria;
B-DICHIARARE: l'ing. –per una quota -, nonché i Controparte_1 sigg. , e –per la seconda Parte_4 Parte_5 Parte_1 quota -, ed infine il sig. e –per la terza quota -, tenuti a Controparte_2 Controparte_3 contribuire in parti uguali, ovvero nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, alle spese per la sistemazione della carreggiata della strada vicinale di cui ai nn. 4 e 5 della premessa del presente atto” e dunque sin da quell'atto avevano instato per una distribuzione di quote connessa pagina 5 di 7 6
ai fondi e cioè ai tre fabbricati e, nell'ambito di tale differenziazione in tre quote, avevano invocato il criterio della coincidenza della misura degli apporti ovvero nella misura diversa che sarebbe stata ritenuta di giustizia. Ciò che accade ora, proprio con l'attribuzione in parti uguali dell'onere di contribuzione, ma nell'ambito della distinzione in tre quote (e non in sei come ritenuto dal Giudice di prime cure), in assenza della chiara e tempestiva allegazione di elementi concreti ed esaustivi, idonei a individuare un vantaggio proporzionalmente diverso tra i tre fondi. L'appello deve essere pertanto accolto.
8.Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra appellanti e appellato costituito, non configurandosi viceversa soccombenza rilevante ai fini de quibus con riferimento agli appellati non costituiti, come da conclusioni formulate nella citazione . CP_1 Si liquidano come in dispositivo in base al valore effettivo della presente controversia (secondo scaglione), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, in quanto se presenti collegamenti ipertestuali, in concreto gli stessi non sono risultati di alcuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali
– ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza n. 708/23 resa inter partes dal Tribunale di Chieti in data 12.12.2023, pone le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori a carico di ciascuna delle parti del rapporto sostanziale, nella misura di 1/3 per ciascuno dei fabbricati/fondi , in solido nei rapporti interni;
CP_6 Parte_6 conferma ogni altra statuizione ivi contenuta;
condanna l'appellato ING. (Cod. Fisc. ), nato a [...] C.F._3 Chieti, il 16.07.1961, ivi residente in [...], al pagamento delle spese processuali in favore in solido degli appellanti C.F: Parte_1
, C.F.: e C.F._1 Parte_2 C.F._6 Parte_3 C.F.: , che si liquidano in quanto documentato in atti per esborsi ed C.F._2
pagina 6 di 7 7
in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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N.R.G.572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 572/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.11.2025 e vertente
TRA
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Budini in virtù di
[...] C.F._2 procura in calce dell'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Chieti alla Via Amendola n.42
APPELLANTI
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bucceroni Controparte_1 C.F._3 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in UA ( Ch) alla Via
Occidentale n.52
APPELLATI
( ) e ( ) Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Come da atti introduttivi
OGGETTO: Appello avverso sentenza n.708/2023 resa dal Tribunale di Chieti, in qualità di
Giudice Unico, nel giudizio avente R.G.1294/2022, pubblicata in data 12.12.2023 in materia di opere necessarie per la conservazione della servitù.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione , Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
rispettivamente, il primo, quale proprietario e i restanti quali
[...] Parte_1 titolari di servitù di passaggio di un tratto di strada sita in Chieti che percorreva la strada provinciale Via per Popoli e raggiungeva Via dei Canneti, convenivano in giudizio CP_1
, in qualità di proprietario del restante tratto di strada, affinché fosse accertata la
[...] necessità di effettuare opere di manutenzione sulla stessa (indicate nella relazione tecnica allegata all'atto di citazione) e che fosse dichiarato l'obbligo, per tutte le parti, di contribuire alle relative spese, con condanna all'esecuzione delle opere ritenute necessarie. Deducevano gli attori che l'intera strada vicinale presentava, per tutta la sua lunghezza, in corrispondenza di uno scavo pregresso effettuato per l'installazione del tubo di adduzione del metano, un'ampia fascia visibilmente avvallata e sconnessa per effetto sia dell'assestamento del sottostante materiale utilizzato per il riempimento dello scavo sia dell'azione di dilavamento ed erosione esercitata dalle acque piovane, che nel tempo si era aggravata con il transito di mezzi pesanti, con la presenza di buche ed avvallamenti ampi e profondi tali da non consentire più il transito sia pedonale che carrabile in condizioni di sicurezza soprattutto nelle ore notturne stante la totale mancanza di illuminazione. Evidenziavano, quindi, gli esponenti la necessità di procedere a interventi di manutenzione per il rifacimento dell'intero manto stradale (dei quali chiedevano l'accertamento e la dichiarazione giudiziale ), con condanna di - in qualità di proprietario dell' Controparte_1 immobile confinante che si serviva della strada in questione - alla realizzazione delle predette opere . Chiedevano, in subordine, di essere autorizzati ad effettuare essi stessi le predette opere con condanna del convenuto al rimborso della quota di spettanza.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione e, nel merito, chiedeva a) il rigetto parziale della domanda sub. lettera C) nella parte in cui si chiedeva di dichiarare che le opere e le spese necessarie al ripristino della strada fossero quelle indicate dal C.T.P. di parte attrice, anziché quelle –meno onerose -indicate nella relazione tecnica di parte convenuta, ovvero quelle diverse ritenute di giustizia;
b) il rigetto della domanda sub. lettera D) di parte attrice, non essendo ad eseguire direttamente alcuna opera sulla strada privata di cui trattasi, ma solo a contribuire alle spese necessarie al mantenimento della servitù, nella misura in cui dette opere gli rechino un vantaggio ed, infine, c) il rigetto parziale della domanda sub. lettera E) di parte attrice, autorizzando gli attori all'esecuzione delle sole opere necessarie al mantenimento della servitù, come indicate nella relazione del C.T.P., Ing.
dichiarandolo tenuto a contribuire a dette spese nella misura di 1/6 (un CP_4 sesto), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante consulenza tecnica a firma del Geom.
accertava e dichiarava che la strada oggetto di controversia necessitava dei CP_5 lavori indicati nella relazione del medesimo c.tu. nominato, ponendo le spese necessarie per l'esecuzione dei predetti lavori a carico di ciascuna delle parti nella misura di 1/6 ciascuno e condannando il convenuto alla refusione delle spese di lite liquidate, in Controparte_1 favore di tutti gli attori, in euro 264,00 per esborsi, in favore di e Controparte_2 CP_3 pagina 2 di 7 3
in complessivi euro 3.300,05 per compensi oltre accessori ed euro 600,00 per spese CP_1 della ctp ed in favore di e in complessivi Parte_3 Parte_1 Parte_2 4.061,60 oltre accessori.
4. Hanno proposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 parziale riforma della sentenza gravata, la ripartizione della spesa per i lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dagli scavi in 3 quote uguali tra loro, rispettivamente, a carico di , per una quota, Controparte_1 Parte_4 Parte_5 e per un'altra quota e di e per la Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_1 restante quota, con conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
5. In particolare, nell'unico motivo d'appello, gli impugnanti censurano la ripartizione delle spese operata dal Tribunale ed inerente i lavori di ripristino del manto stradale, a carico di ciascuna parte per 1/6 “non avendo nessuna di esse né allegato né provato l'entità dei rispettivi vantaggi da ciascuna di esse conseguibili per effetto dell'esecuzione delle opere laddove, invece, erano presenti molteplici elementi, fattuali e giuridici che davano piena contezza del fatto che il criterio da utilizzare era quello paritario di 1/3 per ogni parte processuale. Difatti, deducono gli appellanti, che da quanto accertato dal c.t.u. era emerso che lo stato di dissesto era inequivocabilmente dovuto, in via diretta, agli scavi eseguiti per l'alloggiamento di 3 tubi per la fornitura del gas ed, indirettamente, per effetto della riduzione di consistenza del manto stradale a causa del ritardo nell'effettuazione di idonei e tempestivi lavori di manutenzione al primo manifestarsi del dissesto. Inoltre, gli impugnanti si dolgono della erronea applicazione, da parte del giudice di prima istanza, dell'art 1069 3 comma cpc in tema di criteri relativi alla ripartizione delle spese in ordine alle opere necessarie alla conservazione alla servitù, non applicabile nel caso di specie atteso che il danno non era stato causato dalla fisiologica usura della strada dovuta al transito ma dai predetti scavi, del tutto estranei alla servitù di passaggio di cui godeva il fondo di loro proprietà. Pertanto, la spesa per i lavori di ripristino del manto stradala andava ripartita in 3 quote uguali in quanto l'allaccio dei 3 contatori di gas aveva dato vantaggio uguale ai tre fondi.
6. Ha resistito al gravame il quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.345 c.p.c. ed insistendo, nel merito per il rigetto del gravame. In particolare, l'appellato, ha evidenziato la correttezza della pronuncia gravata e della ripartizione effettuata dal Tribunale essendo stato accertato che ciascuna delle parti in causa utilizzava la strada in questione allo stesso modo e aveva, quindi, tratto dalle opere di manutenzione in vantaggio uguale a quello delle altre parti. L'appello viene, altresì, contestato laddove ha censurato che le parti in causa siano tre invece di sei, stando in realtà, in giudizio ciascuno autonomamente in qualità di titolare di propri distinti beni interessati dalla servitù nonché laddove, sempre ai fini della ripartizione delle spese, il Tribunale ha fatto riferimento in maniera irrilevante alla ripartizione delle spese fatta in relazione della costituzione di altra e distinta servitù di tre tubi del gas.
7. Non si sono, invece, costituiti in giudizio e dei quali con Controparte_2 Controparte_3 ordinanza del 12 marzo 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
8. Con ordinanza del 12.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
9. L'appello è fondato.
9.1 Il secondo comma dell'art. 1069 cc dispone che il proprietario del fondo dominante deve fare le opere a sue spese: è uno sviluppo e una conseguenza mediata del principio che servitus in pagina 3 di 7 4
faciendo consistere nequit. Se il proprietario del fondo servente non deve fare altro che permettere e tollerare il godimento dell'altro, è ovvio che a questo incombe l'onere di tutto ciò che occorre all'esercizio della servitù. L'ultimo comma dell'art. 1069 contiene tuttavia l'applicazione di un principio caratteristico della materia della comunione. Ciò era ancora più evidente nell'art. 641 del codice abrogato, che al suo capoverso disponeva: « qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune
» fra i due proprietari le opere saranno fatte in comune, ma certo qui non si tratta di comunione in senso proprio o, dire forse meglio, di comunione reale. Il principio è esteso ad una partecipazione al giovamento che le opere fatte principalmente nell'interesse del fondo dominante, possono portare anche al fondo servente. Le spese, anche se l'iniziativa e il compimento delle opere sono del dominus servitutis, animato a compierle dal proprio interesse, devono essere quindi condivise per la parte di utile che ne riceve anche dal proprietario del fondo servente. In tema di servitù quindi non è configurabile alcuna comunione in quanto tale istituto "esige che la cosa o diritto comune sia suscettibile di quote frazionarie mentre la servitù non può ammettere tale frazionabilità, essendo per sua natura indivisibile, perché inerente a tutto il fondo sia dal lato attivo che passivo" (conf. Cassazione civile, Sez. II 27/4/06 n. 8727). Non possono quindi applicarsi le norme in tema di comunione con riferimento agli obblighi dei titolari ed alla ripartizione delle spese. La stessa Corte di legittimità ha affermato che l'art. 1069 c.c., comma 3 stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitu', eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest'ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitu' in proporzione ai rispettivi vantaggi. Tale disposizione peraltro non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l'applicazione di un piu' generale principio di equita' ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti (Cass. ordinanza n. 6653/2017).
9.2 Dunque l'onere di ripartizione delle spese deve essere risolto tenendo conto della titolarità del rapporto dedotto, che è allora tipicamente un rapporto tra fondi e non tra proprietari, chiamati sì personalmente alla compartecipazione, ma se ed in quanto il proprio fondo riceva vantaggio dall'intervento eseguito su un altro fondo e nei limiti dello stesso. Ciò che rileva in prima battuta è dunque l'autonomia o meno dei fondi, tutti asseritamente titolari del rapporto dedotto in giudizio, quali fondo o fondi serventi e fondo o fondi dominanti. Nell'atto introduttivo i assumevano di essere proprietari di un fabbricato all'interno CP_1 del quale sussistevano due unità abitative, ovviamente identificate come due unità catastali distinte. Ancora nell'atto di assumeva che anche i confinanti – oggi appellanti – erano a loro volta Pt_1 proprietari di tre distinte u.i. all'interno tuttavia di un unico fabbricato di tre piani. Nello specifico, con riferimento alle rispettive proprietà, si assumeva quanto segue:
un fabbricato ad uso residenziale con circostante corte, ubicato nel Comune Controparte_2 di Chieti, catastalmente censito al foglio 55, p.lla 4227 sub. 5, e di circostanti terreni agricoli, in catasto alle p.lle 4228, 4084 e 4088; una unità immobiliare sita nel Controparte_3 medesimo fabbricato del sig. , in catasto al foglio 55, p.lla 4227 sub. 6; Controparte_2 Pt_2
, e di tre distinte unità abitative site nel medesimo
[...] Parte_3 Parte_1 fabbricato, in catasto al foglio 5, p.lla 111. Tale allegazione non ha costituito oggetto di alcuna contestazione e risulta anzi confermata dalle disposte acquisizioni documentali.
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Al di là allora della suddivisione interna relativamente ai diversi fabbricati ed al di là quindi che due dei fabbricati de quibus presentino al proprio interno singole e tra loro autonome mere u.i., in rapporto tra loro di neutri comunione o condominio per le parti comuni, la titolarità del rapporto di servitù deve essere imputata in capo ai tre fondi – - . CP_1 Pt_1 CP_1 A prescindere pure dai titoli di provenienza dell'acquisto dei diritti di servitù (atti per Notar
rep. 46004 datato 03/10/2014, atto di donazione per Notar rep: 91828 datato Per_1 Per_2 29/09/2000, nonché atto per notar rep. 110638 datato 05/10/2011, – quanto al sig. Per_3 [...]
- , ed atti per notar rep 42988 del 30/09/1999 – quanto al sig. Controparte_3 Per_4 Pt_2
– rep.42989 del 30/09/1999 – quanto alla sig.ra rep.42990 del
[...] Parte_3 30/09/1999- quanto al sig. , rilevando l'oggettiva conformazione dei fondi ex se, Parte_1 non può esservi alcun dubbio che nell'accezione di “fondo” rilevante ai fini de quibus, inteso quale immobile dominante dotato di una propria autonomia rispetto al fondo servente ed agli altri fondi dominanti, debbano essere considerati i tre fabbricati, sommariamente individuabili nei fabbricati – - . CP_1 Pt_1 CP_1 9.3 Raggiunta tale conclusione, potrebbe certo sostenersi che, sempre ai fini della determinazione del contributo ex art. 1069 ult.co. cc, in una prospettiva di doverosa ricerca e determinazione dei rispettivi vantaggi conseguiti dai (tre) “fondi”, non possa non recuperarsi la valenza della determinazione della consistenza specifica delle dimensioni dei diversi fondi stessi. In tale prospettiva allora, di individuazione cioè del proporzionale vantaggio conseguito dai tre fondi, certamente avrebbero potuto trovare spazio le circostanze fattuali afferenti la consistenza di tutti e tre i fabbricati (ricorrendo ad esempio al criterio dei millesimi degli interi fabbricati), a prescindere peraltro dal neutro (ai fini de quibus) numero di unità abitative interne;
così come sarebbe stato opportuno associare a tale criterio oggettivo un criterio più legato all'effettivo utilizzo da parte dei soggetti stabilmente residenti negli stessi fabbricati, e dunque nelle diverse u.i. appartenenti a tali stabili, magari in combinato disposto con le diverse distanze percorse lungo il tracciato gravato. Sul punto tuttavia, non può che confermare questa Corte la valutazione, sommariamente ma efficacemente già esposta dal Giudice di prime cure, di insufficienza dei dati fattuali tempestivamente forniti da tutte le parti per procedere in tal senso (nulla viene addotto e comprovato in ordine ai millesimi dei fabbricati, al numero dei componenti delle singole ui ivi insistenti, alla distanza rispettivamente da percorrere); sì che, restando impossibile procedere, con accertamento anche solo meramente presuntivo all'effettivo e concreto vantaggio conseguito dai diversi fondi, non resta che confermare la statuizione di imputabilità delle spese in pari quota tra i soggetti tenuti all'esborso ex art. 1069 cc ultimo co. Per le ragioni giuridiche sin qui esposte tuttavia, tale criterio non può essere applicato prescindendo dalla conformazione dei fondi, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sono tre e non sei;
con la conseguenza che l'onere della compartecipazione va posto non in misura di 1/6 per ognuno delle parti, ma in misura di 1/3 ciascuno a carico di tre fabbricati – fondi - parti del rapporto di servitù.
9.4 Diversamente poi da quanto mostra di voler comprendere l'appellato, sin dall'atto introduttivo gli attori avevano chiesto di “ ACCERTARE E DICHIARARE che la strada comune tra le parti e di cui in narrativa (punti nn. 4 e 5 delle premesse di fatto) necessita di lavori di manutenzione straordinaria;
B-DICHIARARE: l'ing. –per una quota -, nonché i Controparte_1 sigg. , e –per la seconda Parte_4 Parte_5 Parte_1 quota -, ed infine il sig. e –per la terza quota -, tenuti a Controparte_2 Controparte_3 contribuire in parti uguali, ovvero nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, alle spese per la sistemazione della carreggiata della strada vicinale di cui ai nn. 4 e 5 della premessa del presente atto” e dunque sin da quell'atto avevano instato per una distribuzione di quote connessa pagina 5 di 7 6
ai fondi e cioè ai tre fabbricati e, nell'ambito di tale differenziazione in tre quote, avevano invocato il criterio della coincidenza della misura degli apporti ovvero nella misura diversa che sarebbe stata ritenuta di giustizia. Ciò che accade ora, proprio con l'attribuzione in parti uguali dell'onere di contribuzione, ma nell'ambito della distinzione in tre quote (e non in sei come ritenuto dal Giudice di prime cure), in assenza della chiara e tempestiva allegazione di elementi concreti ed esaustivi, idonei a individuare un vantaggio proporzionalmente diverso tra i tre fondi. L'appello deve essere pertanto accolto.
8.Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra appellanti e appellato costituito, non configurandosi viceversa soccombenza rilevante ai fini de quibus con riferimento agli appellati non costituiti, come da conclusioni formulate nella citazione . CP_1 Si liquidano come in dispositivo in base al valore effettivo della presente controversia (secondo scaglione), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, in quanto se presenti collegamenti ipertestuali, in concreto gli stessi non sono risultati di alcuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali
– ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza n. 708/23 resa inter partes dal Tribunale di Chieti in data 12.12.2023, pone le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori a carico di ciascuna delle parti del rapporto sostanziale, nella misura di 1/3 per ciascuno dei fabbricati/fondi , in solido nei rapporti interni;
CP_6 Parte_6 conferma ogni altra statuizione ivi contenuta;
condanna l'appellato ING. (Cod. Fisc. ), nato a [...] C.F._3 Chieti, il 16.07.1961, ivi residente in [...], al pagamento delle spese processuali in favore in solido degli appellanti C.F: Parte_1
, C.F.: e C.F._1 Parte_2 C.F._6 Parte_3 C.F.: , che si liquidano in quanto documentato in atti per esborsi ed C.F._2
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in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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