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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. RI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1264/2020 R.G.A.C., ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
-attrice;
E
(C.F. ), in personale del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto, giusta procura alle liti per atto notaio Per_1 di Roma dell'11.9.2020 rep.n. 54368, resa in calce alla
[...] comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14;
-convenuta;
Oggetto: mandato
Conclusioni: come da conclusioni scritte ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'11.5.2020, l' Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare Controparte_1 al risarcimento del danno cagionatole per effetto della mancata notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di pari ad € Parte_2
108.005,07, corrispondente al mancato introito della pretesa tributaria posta a carico dello stesso.
A sostegno della propria domanda rappresentava che con avviso di accertamento n. 807010100457 del 24.11.2008, la Direzione provinciale di Reggio Calabria, ufficio di Palmi, aveva richiesto al sig. il pagamento della somma di € 108.005,07 a titolo di Parte_2
IRPEF dovuta per l'anno 2004, oltre sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri accessori. Ai fini della notificazione, l'atto era stato inviato mediante l'ufficio postale di Palmi, con raccomandata A/R n. rd 76192726860-6.
Nell'avviso di ricevimento, l'addetto al servizio postale aveva dato atto di aver consegnato il plico mediante inserimento dello stesso all'interno della cassetta della corrispondenza dello stabile sito in via Barillari n. 13, in Taurianova (RC) e di aver spedito al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata del 27.11.2008.
Non pervenendo alcuna opposizione da parte del contribuente, l'attrice aveva iscritto il credito tributario al ruolo della riscossione coattiva, che veniva quindi trasmesso ad Equitalia s.p.a, la quale aveva, conseguentemente, provveduto a notificare al sig. la cartella di Pt_2 pagamento n. 09420090028978269. Quest'ultima veniva impugnata dal contribuente mediante ricorso dinanzi alla Commissione tributaria territoriale, deducendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento. Tuttavia, il ricorso veniva rigettato con la sentenza n. 328 del 2010, risultando provata la notifica dell'atto per compiuta giacenza.
Avverso detta sentenza, il sig. aveva proposto gravame dinanzi Pt_2 alla Commissione tributaria regionale, la quale con sentenza n. 63 del 2011, in accoglimento della domanda proposta, aveva annullato la cartella, rilevando la mancanza della prova della raccomandata ex art. 8, comma 2, l. n. 890/1982 e conseguentemente il mancato perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La sentenza veniva impugnata sia con ricorso per revocazione sia con ricorso per cassazione, entrambi rigettati. In pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, il sig. aveva instaurato, dinanzi Pt_2 al Tribunale di Palmi, giudizio per querela di falso avente ad oggetto la
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raccomandata postale attestante la notifica dell'avviso di ricevimento, che si concludeva con sentenza dichiarativa della falsità del documento. Ciò in quanto dalle dichiarazioni dell'addetto al servizio postale,
sentito come testimone, era emerso che la Testimone_1 notifica non fosse avvenuta in Taurianova alla via Barillari n. 13, come richiesto dall'Ufficio e come indicato sull'avviso di ricevimento, bensì alla via Dante Alighieri, come avveniva usualmente per tutte le consegne postali indirizzate al sig. persona nota nel Parte_2
Comune di Taurianova poiché titolare della farmacia “Coviello”. Anche in forza di tali risultanze, avrebbe potuto azionare Parte_1 la propria tutela in un separato giudizio nei confronti di Controparte_2
[...]
, con missiva del 20.12.2018, recapitata presso l'Ufficio
[...] postale di Taurianova il 31.12.2018 e presso la sede centrale di
[...]
il 7.1.2019, l'attrice aveva richiesto il risarcimento del danno, CP_1 quantificato in € 108.005,07, derivante dal mancato introito dell'entrata tributaria, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.
In punto di diritto, evidenziava che l'intero procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento non era andato a buon fine a causa della condotta negligente della convenuta nell'esecuzione della notifica. Invero, non soltanto il plico non era stato consegnato personalmente al contribuente, ma anche il tentativo di recapito era stato compiuto ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario e indicato da . Ciò in violazione degli obblighi gravanti sul Parte_1 titolare del servizio postale universale, previsti dagli artt. 3 e 4, comma 5, d. Lgs n. 261 del 1999 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. Lgs n. 58 del 2011).
In conseguenza di ciò, l'attrice aveva riportato un danno pari al mancato introito dei tributi dovuti dal sig. quantificati in € Pt_2
108.005,07, la cui responsabilità era interamente imputabile a
[...] in quanto mandataria ex lege. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.9.2020, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 decadenza di parte attrice dall'azione giudiziale, atteso che l'avviso di accertamento relativo alla cartella esattoriale risultava notificato nell'anno 2008. Richiamava, sul punto, la previsione di cui all'art. 20 comma 3 DPR 156/1973, secondo sui l'eventuale azione giudiziale nei confronti del servizio postale si prescriveva in tre anni, sicché, trascorso detto termine, la documentazione cartacea veniva trasmessa al macero.
Nel merito, deduceva l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di prova. In particolare, evidenziava come le modalità di
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consegna delle cartelle esattoriali fossero quelle previste per il recapito delle raccomandate ordinarie e non anche degli atti giudiziari: invero, la cartella esattoriale rientra nel novero delle prime. La procedura di notifica, quindi, era avvenuta nel rispetto della normativa in materia.
Rilevava, altresì, come la disciplina della spedizione fosse soggetta alla normativa speciale prevista per il servizio postale universale riservato a , di cui al d.lgs. 261/1999, che stabilisce effetti CP_1 favorevoli in punto di responsabilità.
Segnatamente, l'art. 14, comma 3 dell'anzidetto decreto prevedeva che, in caso di disservizi imputabili al fornitore del servizio universale postale, era previsto esclusivamente un sistema di rimborso o di compensazione. Inoltre, il disposto dell'art. 19, comma 3 del medesimo testo normativo sanciva l'applicazione delle comuni norme del diritto civile ai soli operatori postali diversi da , con conseguente CP_1 limitazione di responsabilità per i danni causati nell'ambito del servizio da essa offerto.
Detta limitazioni erano specificate nella “Carta della Qualità dei Servizi Postali”, approvata con D.M. del 26.4.2004 e successivamente modificata e ridenominata “Carta del Servizio Postale Universale”, la quale prevedeva ipotesi tassative di responsabilità, con individuazione anche degli importi e dei limiti degli indennizzi erogabili in favore dei danneggiati.
In forza di ciò e di taluni precedenti giurisprudenziali, evidenziava come la responsabilità per il disservizio operasse nei soli confronti del mittente dell'atto, con il quale era intercorso il rapporto di spedizione e non anche del destinatario, al quale non poteva essere riconosciuto alcun diritto fondato sull'inadempimento.
Richiamava il precedente n. 254/2002 della Corte Costituzionale, secondo cui non era applicabile, nei confronti di , la CP_1 disciplina codicistica prevista in tema di responsabilità contrattuale, dovendosi al contrario ammettere la possibilità, per il legislatore, di delineare una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi.
Erano, pertanto, da considerarsi legittime le limitazioni della responsabilità individuate nella Carta dei Servizi Postali, tenuto anche conto che le conseguenze derivanti dal ritardato/mancato recapito dei plichi erano adeguatamente pubblicizzate in tutti gli Uffici Postali.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di decadenza dall'azione ex art. 20 DPR 156/73 ed il rigetto della domanda attorea.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 7.10.2020, il Giudice, previa richiesta concorde delle parti, concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. 4 5
Con ordinanza del 7.4.2011, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.4.2021 il Giudice fissava una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dettati da ragioni organizzative dell'ufficio, all'udienza 25/11/2025, celebrata con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi in ordine all'eccezione di decadenza dall'azione formulata dalla convenuta.
L'eccezione è infondata. Invero, la fattispecie sub iudice non è soggetta alla normativa sul servizio postale ordinario, bensì dalla legge n. 890/1982 e dall'art. 60 DPR n. 600/1973 che regolano le notificazioni degli atti tributari, categoria in cui rientra l'avviso di accertamento, trattandosi di un atto avente forza impositiva. In tal caso, quindi, non trova applicazione il termine decadenziale speciale previsto dalla disciplina sul servizio postale, ma quello ordinario individuato dalla legge, ossia quinquennale in presenza di una responsabilità extracontrattuale e decennale in caso di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie, tale termine non risulta spirato, atteso che l'inadempimento della convenuta, pur essendosi verificato nel 2008, è stato portato a conoscenza dell'attrice soltanto per effetto della pronuncia resa dal Tribunale di Palmi in data 16.9.2013 che, nel dichiarare la falsificazione della notificazione della raccomandata postale n. 76192726860-6, ha stabilito che la stessa era da imputarsi alla condotta negligente del portalettere incaricato della consegna del plico (cfr. all. 5 fascicolo attoreo). Pertanto, è a decorrere da tale momento che deve computarsi il termine decennale previsto dalla normativa, che all'atto della proposizione dell'odierna domanda non risultava spirato.
3. Passando al merito della domanda, risultano integrati i presupposti della fattispecie risarcitoria.
Si contesta alla convenuta l'aver invalidato il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento in oggetto mediante l'esperimento di un tentativo di recapito presso un indirizzo diverso da quello individuato dall'ente esattore e la falsificazione della cartolina di ricevimento.
Orbene, va rammentato che con riferimento agli avvisi di accertamento inviati direttamente dall'ente impositore a mezzo posta ex art. 14 L. 890/1982, come nel caso di specie, la notifica deve essere eseguita presso il domicilio fiscale comunicato dal contribuente all'ente impositore. Difatti, come rammentato in un recente arresto della
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Suprema Corte, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale ed è onere del contribuente comunicarlo all'Ufficio tributario, in particolare in caso di sua variazione (cfr. Cass. civ., n. 14435/2024; in termini analoghi, Cass. civ., n. 21630/2024).
Da ciò deriva che laddove l' si avvalga del servizio Parte_1 postale per la notifica dell'atto tributario, l'addetto al servizio di corrispondenza è tenuto ad eseguire tale operazione presso il domicilio fiscale indicato dalla prima. Del resto, deve rammentarsi che quello che si configura tra le parti è un rapporto di mandato in cui Controparte_1 assume le vesti di mandataria ex lege dell'ente impositore.
[...]
Proprio tale configurazione, quindi, fa sì che essa debba assolvere al proprio incarico nel rispetto delle indicazioni ricevute dal mandante, ossia . Parte_1
Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti, poiché non contestato nel merito, che l'addetto al servizio postale non abbia eseguito la notifica dell'avviso di accertamento presso l'indirizzo segnalato da . Parte_1
Tale circostanza risulta acclarata dalle risultanze del procedimento per querela di falso celebratosi dinanzi al Tribunale di Palmi e conclusosi con sentenza del 16.9.2013, che hanno consentito di rilevare come il tentativo di notifica sia stato esperito presso un indirizzo diverso da quello fornito dall'ente impositore, con conseguente falsificazione del contenuto dell'avviso di ricevimento.
Sul punto, sebbene la sentenza del Tribunale di Palmi non faccia stato tra le odierne parti del giudizio, non essendo stata resa nel contraddittorio tra loro instaurato, va comunque osservato come le risultanze probatorie di quel procedimento possano in ogni caso essere vagliate da questo Giudice. Infatti, “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
“atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. civ., n. 2947/2023), sicché è nel novero delle facoltà del giudice di merito vagliarne la rilevanza e l'incidenza ai fini del decidere.
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3.1 Orbene, vero è che la cartolina di ricevimento risulta priva di indirizzo alternativo, il che lascia propendere per l'assunto per cui, almeno formalmente, la notifica sia stata eseguita presso via Barillari n. 13, come indicato da (cfr. all. 1 fascicolo Parte_1 attoreo).
Tuttavia, ciò è smentito dalle risultanze processuali del procedimento per querela di falso, le quali, anche in difetto di allegazione contraria fornita da che nulla ha addotto in ordine Controparte_1 all'inadempimento contestatole dall'attrice, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In particolare, si ritiene provata la responsabilità della mandataria nella misura in cui è stato appurato che “l'indirizzo dove è stata consegnata la lettera non era Via Barillari 13 bensì via Dante Alighieri, come si evince dalla nota del direttore dell'Ufficio Postale di Taurianova del 12.11.2009 nonché dalla deposizione testimoniale del portalettere che ha proceduto materialmente alla notifica, sig. Testimone_1 il quale ha dichiarato di ricordare perfettamente che la notifica in parola avvenne in via Dante Alighieri 11, come avveniva per tutte le consegne postali all' (cfr. all. 5 fascicolo attoreo). Pt_2
Pertanto, non corrisponde al vero quanto contenuto nella cartolina di ricevimento, perlomeno con riferimento all'avvenuta esecuzione della notifica mediante immissione del plico nella cassetta postale del contribuente presso l'indirizzo fornito dall'ente impositore, atteso che non soltanto non riceveva mai personalmente alcuna Pt_2 comunicazione, ma soprattutto l'operazione non era stata condotta presso il domicilio indicato da . Parte_1
È quindi di palmare evidenza la responsabilità di Controparte_1 per avere violato i propri obblighi di diligenza e correttezza nell'espletamento del servizio, determinando così un danno certo in capo ad , consistito nella declaratoria di nullità Parte_1 dell'avviso di accertamento da recapitarsi e nella conseguente decadenza dal potere di riscossione del credito tributario. Tale danno è certamente riconducibile esclusivamente all'azione della convenuta, non essendo intercorsi ulteriori elementi idonei ad interrompere il nesso causale tra l'azione contestata e il pregiudizio subito.
4. Con riferimento alla definizione del quantum, si ritiene congruo quantificare lo stesso in via equitativa nella misura dell'intero importo dell'imposta non incassata, attesa la possibilità di poter procedere in tali termini per come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n. 20365/2013, laddove la ha ritenuto che “la determinazione del quantum è stata effettuata dalla Corte territoriale con corretto riferimento alla pretesa fiscale”).
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Dalla disamina dell'avviso di accertamento si evince che l'importo dovuto dal contribuente è complessivamente pari ad € 47.767,00 al netto di sanzioni e interessi, dato dalla somma delle seguenti voci: € 38.073,00 a titolo di IRPEF;
€ 1.184,00 per addizionali regionali;
€ 3.596,00 a titolo di IRAP;
€ 4.575,00 a titolo di IVA;
€ 339,00 per addizionali comunali. Le residue somme addebitate comprendono anche le sanzioni (€ 53.447,00), gli interessi (complessivi € 4.099,82) e le spese di notifica (€ 5,16).
Analizzando il contenuto dell'avviso è possibile rilevare che il contribuente, ove la notifica si fosse correttamente perfezionata, avrebbe potuto usufruire di agevolazioni varie che gli avrebbero consentito di ridurre la somma richiesta. In particolare, previa mancata proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, avrebbe potuto aderire alla definizione con riduzione delle sanzioni fino ad un quarto, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 218/1997. Pertanto, avrebbe potuto non soltanto beneficiare di una rateizzazione del dovuto, ma anche di una riduzione delle sanzioni, a questo punto pari ad € 13.361,75 (cfr. p. 15 all. 1 fascicolo attoreo).
Inoltre, avrebbe potuto definire le sole sanzioni, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 472/1997, mediante il pagamento di un quarto di quelle irrogate.
In forza di tali argomentazioni, quindi, si reputa congruo disporre un risarcimento nella misura di € 61.128,75, corrispondente alla somma di cui all'imposta ed alle sanzioni ridotte di un quarto, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei minimi tariffari, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate, e tenuto conto del valore della causa per come accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, dott. RI ZI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_1 di € 61.128,75 in favore di , oltre interessi legali Parte_1 da calcolarsi dalla data della domanda e fino al soddisfo;
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2. Condanna alla refusione delle spese giudiziali a Controparte_1 favore di , che liquida in complessive € 7.052,00, Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11/12/2025
Il Giudice
RI ZI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. RI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1264/2020 R.G.A.C., ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
-attrice;
E
(C.F. ), in personale del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto, giusta procura alle liti per atto notaio Per_1 di Roma dell'11.9.2020 rep.n. 54368, resa in calce alla
[...] comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14;
-convenuta;
Oggetto: mandato
Conclusioni: come da conclusioni scritte ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'11.5.2020, l' Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare Controparte_1 al risarcimento del danno cagionatole per effetto della mancata notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di pari ad € Parte_2
108.005,07, corrispondente al mancato introito della pretesa tributaria posta a carico dello stesso.
A sostegno della propria domanda rappresentava che con avviso di accertamento n. 807010100457 del 24.11.2008, la Direzione provinciale di Reggio Calabria, ufficio di Palmi, aveva richiesto al sig. il pagamento della somma di € 108.005,07 a titolo di Parte_2
IRPEF dovuta per l'anno 2004, oltre sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri accessori. Ai fini della notificazione, l'atto era stato inviato mediante l'ufficio postale di Palmi, con raccomandata A/R n. rd 76192726860-6.
Nell'avviso di ricevimento, l'addetto al servizio postale aveva dato atto di aver consegnato il plico mediante inserimento dello stesso all'interno della cassetta della corrispondenza dello stabile sito in via Barillari n. 13, in Taurianova (RC) e di aver spedito al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata del 27.11.2008.
Non pervenendo alcuna opposizione da parte del contribuente, l'attrice aveva iscritto il credito tributario al ruolo della riscossione coattiva, che veniva quindi trasmesso ad Equitalia s.p.a, la quale aveva, conseguentemente, provveduto a notificare al sig. la cartella di Pt_2 pagamento n. 09420090028978269. Quest'ultima veniva impugnata dal contribuente mediante ricorso dinanzi alla Commissione tributaria territoriale, deducendo la mancata notifica dell'avviso di accertamento. Tuttavia, il ricorso veniva rigettato con la sentenza n. 328 del 2010, risultando provata la notifica dell'atto per compiuta giacenza.
Avverso detta sentenza, il sig. aveva proposto gravame dinanzi Pt_2 alla Commissione tributaria regionale, la quale con sentenza n. 63 del 2011, in accoglimento della domanda proposta, aveva annullato la cartella, rilevando la mancanza della prova della raccomandata ex art. 8, comma 2, l. n. 890/1982 e conseguentemente il mancato perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
La sentenza veniva impugnata sia con ricorso per revocazione sia con ricorso per cassazione, entrambi rigettati. In pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, il sig. aveva instaurato, dinanzi Pt_2 al Tribunale di Palmi, giudizio per querela di falso avente ad oggetto la
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raccomandata postale attestante la notifica dell'avviso di ricevimento, che si concludeva con sentenza dichiarativa della falsità del documento. Ciò in quanto dalle dichiarazioni dell'addetto al servizio postale,
sentito come testimone, era emerso che la Testimone_1 notifica non fosse avvenuta in Taurianova alla via Barillari n. 13, come richiesto dall'Ufficio e come indicato sull'avviso di ricevimento, bensì alla via Dante Alighieri, come avveniva usualmente per tutte le consegne postali indirizzate al sig. persona nota nel Parte_2
Comune di Taurianova poiché titolare della farmacia “Coviello”. Anche in forza di tali risultanze, avrebbe potuto azionare Parte_1 la propria tutela in un separato giudizio nei confronti di Controparte_2
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, con missiva del 20.12.2018, recapitata presso l'Ufficio
[...] postale di Taurianova il 31.12.2018 e presso la sede centrale di
[...]
il 7.1.2019, l'attrice aveva richiesto il risarcimento del danno, CP_1 quantificato in € 108.005,07, derivante dal mancato introito dell'entrata tributaria, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.
In punto di diritto, evidenziava che l'intero procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento non era andato a buon fine a causa della condotta negligente della convenuta nell'esecuzione della notifica. Invero, non soltanto il plico non era stato consegnato personalmente al contribuente, ma anche il tentativo di recapito era stato compiuto ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario e indicato da . Ciò in violazione degli obblighi gravanti sul Parte_1 titolare del servizio postale universale, previsti dagli artt. 3 e 4, comma 5, d. Lgs n. 261 del 1999 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. Lgs n. 58 del 2011).
In conseguenza di ciò, l'attrice aveva riportato un danno pari al mancato introito dei tributi dovuti dal sig. quantificati in € Pt_2
108.005,07, la cui responsabilità era interamente imputabile a
[...] in quanto mandataria ex lege. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 17.9.2020, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 decadenza di parte attrice dall'azione giudiziale, atteso che l'avviso di accertamento relativo alla cartella esattoriale risultava notificato nell'anno 2008. Richiamava, sul punto, la previsione di cui all'art. 20 comma 3 DPR 156/1973, secondo sui l'eventuale azione giudiziale nei confronti del servizio postale si prescriveva in tre anni, sicché, trascorso detto termine, la documentazione cartacea veniva trasmessa al macero.
Nel merito, deduceva l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di prova. In particolare, evidenziava come le modalità di
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consegna delle cartelle esattoriali fossero quelle previste per il recapito delle raccomandate ordinarie e non anche degli atti giudiziari: invero, la cartella esattoriale rientra nel novero delle prime. La procedura di notifica, quindi, era avvenuta nel rispetto della normativa in materia.
Rilevava, altresì, come la disciplina della spedizione fosse soggetta alla normativa speciale prevista per il servizio postale universale riservato a , di cui al d.lgs. 261/1999, che stabilisce effetti CP_1 favorevoli in punto di responsabilità.
Segnatamente, l'art. 14, comma 3 dell'anzidetto decreto prevedeva che, in caso di disservizi imputabili al fornitore del servizio universale postale, era previsto esclusivamente un sistema di rimborso o di compensazione. Inoltre, il disposto dell'art. 19, comma 3 del medesimo testo normativo sanciva l'applicazione delle comuni norme del diritto civile ai soli operatori postali diversi da , con conseguente CP_1 limitazione di responsabilità per i danni causati nell'ambito del servizio da essa offerto.
Detta limitazioni erano specificate nella “Carta della Qualità dei Servizi Postali”, approvata con D.M. del 26.4.2004 e successivamente modificata e ridenominata “Carta del Servizio Postale Universale”, la quale prevedeva ipotesi tassative di responsabilità, con individuazione anche degli importi e dei limiti degli indennizzi erogabili in favore dei danneggiati.
In forza di ciò e di taluni precedenti giurisprudenziali, evidenziava come la responsabilità per il disservizio operasse nei soli confronti del mittente dell'atto, con il quale era intercorso il rapporto di spedizione e non anche del destinatario, al quale non poteva essere riconosciuto alcun diritto fondato sull'inadempimento.
Richiamava il precedente n. 254/2002 della Corte Costituzionale, secondo cui non era applicabile, nei confronti di , la CP_1 disciplina codicistica prevista in tema di responsabilità contrattuale, dovendosi al contrario ammettere la possibilità, per il legislatore, di delineare una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi.
Erano, pertanto, da considerarsi legittime le limitazioni della responsabilità individuate nella Carta dei Servizi Postali, tenuto anche conto che le conseguenze derivanti dal ritardato/mancato recapito dei plichi erano adeguatamente pubblicizzate in tutti gli Uffici Postali.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di decadenza dall'azione ex art. 20 DPR 156/73 ed il rigetto della domanda attorea.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 7.10.2020, il Giudice, previa richiesta concorde delle parti, concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. 4 5
Con ordinanza del 7.4.2011, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.4.2021 il Giudice fissava una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dettati da ragioni organizzative dell'ufficio, all'udienza 25/11/2025, celebrata con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi in ordine all'eccezione di decadenza dall'azione formulata dalla convenuta.
L'eccezione è infondata. Invero, la fattispecie sub iudice non è soggetta alla normativa sul servizio postale ordinario, bensì dalla legge n. 890/1982 e dall'art. 60 DPR n. 600/1973 che regolano le notificazioni degli atti tributari, categoria in cui rientra l'avviso di accertamento, trattandosi di un atto avente forza impositiva. In tal caso, quindi, non trova applicazione il termine decadenziale speciale previsto dalla disciplina sul servizio postale, ma quello ordinario individuato dalla legge, ossia quinquennale in presenza di una responsabilità extracontrattuale e decennale in caso di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie, tale termine non risulta spirato, atteso che l'inadempimento della convenuta, pur essendosi verificato nel 2008, è stato portato a conoscenza dell'attrice soltanto per effetto della pronuncia resa dal Tribunale di Palmi in data 16.9.2013 che, nel dichiarare la falsificazione della notificazione della raccomandata postale n. 76192726860-6, ha stabilito che la stessa era da imputarsi alla condotta negligente del portalettere incaricato della consegna del plico (cfr. all. 5 fascicolo attoreo). Pertanto, è a decorrere da tale momento che deve computarsi il termine decennale previsto dalla normativa, che all'atto della proposizione dell'odierna domanda non risultava spirato.
3. Passando al merito della domanda, risultano integrati i presupposti della fattispecie risarcitoria.
Si contesta alla convenuta l'aver invalidato il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento in oggetto mediante l'esperimento di un tentativo di recapito presso un indirizzo diverso da quello individuato dall'ente esattore e la falsificazione della cartolina di ricevimento.
Orbene, va rammentato che con riferimento agli avvisi di accertamento inviati direttamente dall'ente impositore a mezzo posta ex art. 14 L. 890/1982, come nel caso di specie, la notifica deve essere eseguita presso il domicilio fiscale comunicato dal contribuente all'ente impositore. Difatti, come rammentato in un recente arresto della
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Suprema Corte, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale ed è onere del contribuente comunicarlo all'Ufficio tributario, in particolare in caso di sua variazione (cfr. Cass. civ., n. 14435/2024; in termini analoghi, Cass. civ., n. 21630/2024).
Da ciò deriva che laddove l' si avvalga del servizio Parte_1 postale per la notifica dell'atto tributario, l'addetto al servizio di corrispondenza è tenuto ad eseguire tale operazione presso il domicilio fiscale indicato dalla prima. Del resto, deve rammentarsi che quello che si configura tra le parti è un rapporto di mandato in cui Controparte_1 assume le vesti di mandataria ex lege dell'ente impositore.
[...]
Proprio tale configurazione, quindi, fa sì che essa debba assolvere al proprio incarico nel rispetto delle indicazioni ricevute dal mandante, ossia . Parte_1
Ciò posto, nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti, poiché non contestato nel merito, che l'addetto al servizio postale non abbia eseguito la notifica dell'avviso di accertamento presso l'indirizzo segnalato da . Parte_1
Tale circostanza risulta acclarata dalle risultanze del procedimento per querela di falso celebratosi dinanzi al Tribunale di Palmi e conclusosi con sentenza del 16.9.2013, che hanno consentito di rilevare come il tentativo di notifica sia stato esperito presso un indirizzo diverso da quello fornito dall'ente impositore, con conseguente falsificazione del contenuto dell'avviso di ricevimento.
Sul punto, sebbene la sentenza del Tribunale di Palmi non faccia stato tra le odierne parti del giudizio, non essendo stata resa nel contraddittorio tra loro instaurato, va comunque osservato come le risultanze probatorie di quel procedimento possano in ogni caso essere vagliate da questo Giudice. Infatti, “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
“atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. civ., n. 2947/2023), sicché è nel novero delle facoltà del giudice di merito vagliarne la rilevanza e l'incidenza ai fini del decidere.
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3.1 Orbene, vero è che la cartolina di ricevimento risulta priva di indirizzo alternativo, il che lascia propendere per l'assunto per cui, almeno formalmente, la notifica sia stata eseguita presso via Barillari n. 13, come indicato da (cfr. all. 1 fascicolo Parte_1 attoreo).
Tuttavia, ciò è smentito dalle risultanze processuali del procedimento per querela di falso, le quali, anche in difetto di allegazione contraria fornita da che nulla ha addotto in ordine Controparte_1 all'inadempimento contestatole dall'attrice, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In particolare, si ritiene provata la responsabilità della mandataria nella misura in cui è stato appurato che “l'indirizzo dove è stata consegnata la lettera non era Via Barillari 13 bensì via Dante Alighieri, come si evince dalla nota del direttore dell'Ufficio Postale di Taurianova del 12.11.2009 nonché dalla deposizione testimoniale del portalettere che ha proceduto materialmente alla notifica, sig. Testimone_1 il quale ha dichiarato di ricordare perfettamente che la notifica in parola avvenne in via Dante Alighieri 11, come avveniva per tutte le consegne postali all' (cfr. all. 5 fascicolo attoreo). Pt_2
Pertanto, non corrisponde al vero quanto contenuto nella cartolina di ricevimento, perlomeno con riferimento all'avvenuta esecuzione della notifica mediante immissione del plico nella cassetta postale del contribuente presso l'indirizzo fornito dall'ente impositore, atteso che non soltanto non riceveva mai personalmente alcuna Pt_2 comunicazione, ma soprattutto l'operazione non era stata condotta presso il domicilio indicato da . Parte_1
È quindi di palmare evidenza la responsabilità di Controparte_1 per avere violato i propri obblighi di diligenza e correttezza nell'espletamento del servizio, determinando così un danno certo in capo ad , consistito nella declaratoria di nullità Parte_1 dell'avviso di accertamento da recapitarsi e nella conseguente decadenza dal potere di riscossione del credito tributario. Tale danno è certamente riconducibile esclusivamente all'azione della convenuta, non essendo intercorsi ulteriori elementi idonei ad interrompere il nesso causale tra l'azione contestata e il pregiudizio subito.
4. Con riferimento alla definizione del quantum, si ritiene congruo quantificare lo stesso in via equitativa nella misura dell'intero importo dell'imposta non incassata, attesa la possibilità di poter procedere in tali termini per come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n. 20365/2013, laddove la ha ritenuto che “la determinazione del quantum è stata effettuata dalla Corte territoriale con corretto riferimento alla pretesa fiscale”).
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Dalla disamina dell'avviso di accertamento si evince che l'importo dovuto dal contribuente è complessivamente pari ad € 47.767,00 al netto di sanzioni e interessi, dato dalla somma delle seguenti voci: € 38.073,00 a titolo di IRPEF;
€ 1.184,00 per addizionali regionali;
€ 3.596,00 a titolo di IRAP;
€ 4.575,00 a titolo di IVA;
€ 339,00 per addizionali comunali. Le residue somme addebitate comprendono anche le sanzioni (€ 53.447,00), gli interessi (complessivi € 4.099,82) e le spese di notifica (€ 5,16).
Analizzando il contenuto dell'avviso è possibile rilevare che il contribuente, ove la notifica si fosse correttamente perfezionata, avrebbe potuto usufruire di agevolazioni varie che gli avrebbero consentito di ridurre la somma richiesta. In particolare, previa mancata proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, avrebbe potuto aderire alla definizione con riduzione delle sanzioni fino ad un quarto, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 218/1997. Pertanto, avrebbe potuto non soltanto beneficiare di una rateizzazione del dovuto, ma anche di una riduzione delle sanzioni, a questo punto pari ad € 13.361,75 (cfr. p. 15 all. 1 fascicolo attoreo).
Inoltre, avrebbe potuto definire le sole sanzioni, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 472/1997, mediante il pagamento di un quarto di quelle irrogate.
In forza di tali argomentazioni, quindi, si reputa congruo disporre un risarcimento nella misura di € 61.128,75, corrispondente alla somma di cui all'imposta ed alle sanzioni ridotte di un quarto, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei minimi tariffari, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate, e tenuto conto del valore della causa per come accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, dott. RI ZI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_1 di € 61.128,75 in favore di , oltre interessi legali Parte_1 da calcolarsi dalla data della domanda e fino al soddisfo;
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2. Condanna alla refusione delle spese giudiziali a Controparte_1 favore di , che liquida in complessive € 7.052,00, Parte_1 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11/12/2025
Il Giudice
RI ZI
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