Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1632/2023 + 1646/2023, promossa con atto di citazione
DA
(p.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore (cf ), con sede Parte_2 C.F._1 legale in Ziano NO (PC) via Corte 41- 29010 Frazione Vicobarone, elettivamente domiciliato in 58022 Follonica (GR), via Trieste n. 13, presso e nello studio dell'Avv.
Valentina Tommasi, che la rappresenta e difende codice fiscale , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
NO (pc) loc Vicobarone via Corte n.14 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Ciullini del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 58022 Follonica
(GR), via Roma n.38/a
PARTI ATTRICI
CONTRO con sede legale in Piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni, 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di CP_2 P.IVA_2 codice fiscale, partita Iva elettivamente domiciliata a VIA SAN CORRADO P.IVA_3
CONFALONIERI, 3 29100 PIACENZA, presso lo studio dell'avv. GRASSI GRAZIELLA, che la rappresenta e difende
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo n 493 /2023 emesso dal Tribunale di
Piacenza il 07.06.2023 dep il 12.06.2023 Rg 1137/2023 nella persona della dott.ssa
Mariachiara
Vanini e notificato all'opponente il 12.06.2023, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto:
- Accertata la clausola n. 11 del contratto di finanziamento n. 05730-0994151354 intitolata
“Procedimento di mediazione”, nonché accertato che la presente materia rientra tra le ipotesi previste per legge di mediazione obbligatoria, accertata e dichiarata la mancata proposizione del procedimento di mediazione da parte della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare inefficace e/o
[...] illegittimo e/o come meglio ritenuto il decreto ingiuntivo n 493 /2023 emesso dal Tribunale di Piacenza il 07.06.2023 e depositato il 12.06.2023 Rg 1137/2023 e per l'effetto revocare il suddetto decreto ingiuntivo impugnato.
- Accertato l'atto di quietanza di pagamento del credito oggetto del presente procedimento da parte della datata 09.12.2022 a firma di Controparte_2 CP_2 Per_1
dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di parte ricorrente nonché
[...] dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, invalido, inefficace e/o comunque ritenuto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n 493 /2023 emesso dal Tribunale di Piacenza il
07.06.2023 e depositato il 12.06.2023 Rg 1137/2023
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di parte avversa nella richiesta e notifica del decreto ingiuntivo opposto nonostante l'avvenuta estinzione del debito nei suoi confronti ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare parte opposta al risarcimento dei danni a favore della in persona del legale rappre.te pro tempore nonché Parte_1 al pagamento, ai sensi dell'art. 96 III co. cpc, di una somma in favore di parte opponente che il Giudice riterrà di liquidare in via equitativa;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione al decreto ingiuntivo n 493 /2023 emesso dal Tribunale di
Piacenza il 07.06.2023 dep il 12.06.2023 Rg 1137/2023, per i motivi di cui in narrativa e per
l'effetto:
- Accertata la presenza dell'atto di quietanza di pagamento del credito oggetto del presente procedimento da parte della datata Siena 09.12.2022 , Controparte_2 dichiarare che essendo estinta (cessata ) l'obbligazione principale risulta venuta meno anche quella dell'obbligato come fideiussore dichiarare che nulla il sig. deve alla banca CP_1
MPS a nessun titolo o ragione per i fatti di cui è causa e di conseguenza dichiarare il decreto
2 ingiuntivo opposto nullo, invalido, inefficace e/o comunque ritenuto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n 493 /2023 emesso dal Tribunale di Piacenza il 07.06.2023 e depositato il
12.06.2023 Rg 1137/2023
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione richiesta e prestata dal sig. per CP_1 cui è causa per i motivi sopra richiamati, e per il mancato esercizio dell'escussione delle garanzie prestate ai sensi della legge 692/1996 e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, invalido, inefficace e/o comunque ritenuto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n 493 /2023 emesso dal Tribunale di Piacenza il 07.06.2023 e depositato il
12.06.2023 Rg 1137/2023
- in ogni caso accertare e dichiarare la somma effettiva residua dovuta al in ragione CP_3 della fideiussione del sig. escusse le precedenti di e Mediocredito CP_1 CP_4
- previa chiamata in causa di e del MEDIOCREDITO Controparte_5
CENTRALE e della immobiliare (p.iva condannare gli Parte_1 P.IVA_1 stessi a tenere indenne il da ogni prenunzia nei suoi confronti per i fatti di Parte_3 cui
è causa
- Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_2
“A) Nella causa R.G. n. 1632/2023:
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via preliminare:
- accertato e dichiarato che ha legittimamente impugnato, Controparte_2 esercitando il proprio diritto di revoca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2732 c.c., la quietanza di pagamento generata ed inviata in data 09.12.2022 alla società opponente a causa dell'errore informatico descritto in narrativa - accogliere detta impugnazione e dichiarare detta quietanza invalida ed inefficace ad ogni effetto di legge e, conseguentemente:
- in via principale e nel merito: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto temeraria, illegittima, infondata, non provata e all'evidenza promossa a mero fine dilatorio;
- in subordine: dire tenuta e condannare la società opponente al pagamento, in favore della
[...]
per le causali di cui in narrativa, della somma residua dovuta in linea Controparte_2 capitale di € 17.884,19 per l'esposizione debitoria derivante dal finanziamento con ammortamento graduale del capitale n. 994151354, di originari € 160.000,00, stipulato con atto in data 13/05/2021, oltre interessi al tasso contrattuale - e in ogni caso nei limiti di legge
- dalle scadenze e sugli importi delle singole rate scadute (come indicate nella relativa certificazione ex art. 50 T.U.B. in atti) fino al 24/09/2024; sulla somma di € 142.186,54
(capitale residuo mutuo) dal 02/12/2022 al 24/09/2024 e sulla somma residua dovuta in linea
3 capitale di € 17.884,19 (in seguito al pagamento della somma di € 144.000,00 da parte di
in data 25/09/2025) dal 26/09/2024 all'effettivo saldo o, in ogni Controparte_5 caso, di quell'altra somma dal Tribunale meglio ritenuta, per le causali esposte in atti;
- in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della società opponente, che ha promosso la presente causa in mala fede nella piena consapevolezza della propria rilevante e persistente morosità nei confronti della Banca opposta, con conseguente condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
96 c.p.c. a favore di della somma che l'Ill.mo Signor Controparte_2
Giudice riterrà di liquidare in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge”.
B) Nella causa R.G. n. 1646/2023:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
- in via preliminare:
- accertato e dichiarato che ha legittimamente impugnato, Controparte_2 esercitando il proprio diritto di revoca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2732 c.c., la quietanza di pagamento generata ed inviata in data 09.12.2022 alla società opponente ed al fideiussore a causa dell'errore informatico descritto in narrativa - accogliere detta impugnazione e dichiarare detta quietanza invalida ed inefficace ad ogni effetto di legge e, conseguentemente:
- in via principale e nel merito: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto temeraria, illegittima, infondata, non provata e all'evidenza promossa a mero fine dilatorio;
- in subordine: dire tenuto e condannare il fideiussore opponente al pagamento, in solido con la società debitrice principale e fino alla concorrenza dell'importo garantito di € 160.000,00, in favore della per le causali di cui in narrativa, della somma Controparte_2 residua dovuta in linea capitale di € 17.884,19 per l'esposizione debitoria derivante dal finanziamento con ammortamento graduale del capitale n. 994151354, di originari €
160.000,00, stipulato con atto in data 13/05/2021, oltre interessi al tasso contrattuale - e in ogni caso nei limiti di legge - dalle scadenze e sugli importi delle singole rate scadute (come indicate nella relativa certificazione ex art. 50 T.U.B. in atti) fino al 24/09/2024; sulla somma di € 142.186,54 (capitale residuo mutuo) dal 02/12/2022 al 24/09/2024 e sulla somma residua dovuta in linea capitale di € 17.884,19 (in seguito al pagamento della somma di €
144.000,00 da parte di in data 25/09/2025) dal 26/09/2024 Controparte_5 all'effettivo saldo o, in ogni caso, di quell'altra somma dal Tribunale meglio ritenuta, per le causali esposte in atti.
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, alla maggiorazione del 4% ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA di legge.”
4 FATTO
1-in data 7 giugno 2023 il Tribunale di Piacenza ha emesso, su ricorso della
[...] un decreto ingiuntivo n. 493/2023 con cui è stato Controparte_2 ordinato a in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante, e al fideiussore il pagamento, in solido, della somma Controparte_1 complessiva di €161.884,19, oltre interessi e spese.
Il credito azionato riguardava un finanziamento con ammortamento graduale del capitale di originari €160.000, stipulato in data 13 maggio 2021, di cui risultavano impagate sette rate e il capitale residuo.
2-Con atto notificato il 20 luglio 2023, la società debitrice ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
In primo luogo, ha eccepito la mancata esperibilità della condizione di procedibilità rappresentata dal tentativo obbligatorio di mediazione;
In secondo luogo, ha sostenuto che la Banca fosse priva di legittimazione attiva in quanto, in data 9 dicembre 2022, aveva inviato una quietanza liberatoria attestante l'estinzione dell'intero debito, circostanza che renderebbe incompatibile l'azione monitoria intrapresa.
3-Con atto separato notificato il 26 luglio 2023, anche il fideiussore ha Controparte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo, riprendendo le medesime eccezioni sollevate dalla società debitrice;
in aggiunta, ha eccepito la nullità della fideiussione rilasciata in favore della
Banca, sostenendo che fosse illegittima in quanto prestata in presenza di ulteriori garanzie pubbliche rilasciate da e Mediocredito Centrale. Ha inoltre Controparte_5 lamentato la mancata escussione preventiva di tali garanzie e ha chiesto la chiamata in causa dei suddetti enti a fini di manleva.
4- La Banca si è costituita in entrambi i giudizi, rispettivamente nella causa R.G. 1632/2023 il
2 novembre 2023 e nella causa R.G. 1646/2023 il 13 novembre 2023, chiedendo il rigetto delle opposizioni, affermando di aver legittimamente esercitato la revoca della quietanza ai sensi dell'art. 2732 c.c., in quanto frutto di un errore informatico emerso durante una migrazione gestionale.
5- Le due cause di opposizione sono state riunite all'udienza del 30 gennaio 2024, su richiesta congiunta delle parti.
6- L'incontro di mediazione si è svolto, con esito negativo, in data 20 febbraio 2024 per entrambe le cause di opposizione, dinanzi al Conciliatore Bancario e Finanziario;
le relative verbalizzazioni sono state depositate in giudizio in data 27 febbraio 2024.
7- Nelle more del giudizio la Banca opposta ha dato atto di avere, nelle more, ricevuto da
Centro Fidi Terziario S.c.p.a. con bonifico in data 25/09/2024 la somma di € 144.000,00, in virtù del Certificato di Garanzia n. 30-300010091982, emesso in data 06/05/2021 a garanzia della linea di credito mutuo chirografario di originari € 160.000,00, precisando così che il credito residuo oggetto di originaria ingiunzione ammonta ad euro 17.884,19.
5 8- Esaurita la trattazione e l'istruttoria mediante assunzione di prova orale e produzione documentale il Giudice, previa assegnazione di termine per comparsa conclusionale, ha trattenuto in decisione la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
9- Preliminarmente, va osservato come la Banca opposta ha agito in via monitoria nei confronti della debitrice principale per ottenere il Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 161.884,19 (valuta 01.12.2022), quale saldo debitore del finanziamento con ammortamento graduale del capitale n. 994151354, di originari € 160.000,00, stipulato con atto in data 13/05/2021; come corredo probatorio, ha prodotto copia contratto di finanziamento con ammortamento graduale del capitale n.
994151354, di originari € 160.000,00, stipulato con atto in data 13/05/2021 e copia certificazione ex art. 50 TUB in data 14.12.2022 relativa alle rate insolute ed al capitale residuo del finanziamento1.
Né il credito nel suo ammontare né i documenti prodotti sono stati oggetto di specifica contestazione.
10- Ciò posto, i motivi di opposizione sono infondati e vanno integralmente rigettati.
11- Con un primo motivo di opposizione, sia il debitore principale che il fideiussore eccepiscono l'intervenuta estinzione del credito azionato, avendo la banca opposta rilasciato quietanza di pagamento sottoscritta ed inviata in data 9 dicembre 20222.
La ha impugnato tale quietanza, deducendo che fosse il risultato di un errore di fatto, in CP_2 quanto sarebbe stata inviata per errore dal sistema informatico della banca.
Secondo la giurisprudenza il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione3.
Orbene, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia fornito prova sufficiente della circostanza che tale quietanza sia stata emessa per errore di fatto. la ha prodotto in giudizio la dichiarazione/relazione dell'ing. CP_2 Persona_2
(Responsabile Sistemi IT per il Credito Piattaforme IT di Filiale, Credito, Estero e Pagamenti
Information Technology) in data 12 ottobre 2023, avente ad oggetto le modalità di produzione del "modello di liberatoria a seguito di estinzione di un finanziamento" (Mod. Sisco 540) 1 Cfr doc. 4 e 5 fase monitoria. 2 Cfr doc. 2 citazione di IMMOBILIARE.
6 nell'ambito della procedura Mutui (C.d. LK - ELISE) in uso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A4.
In detto documento viene dettagliatamente illustrata la causa dell'errore informatico che ha provocato la generazione in automatico della quietanza impugnata nonché (sempre in automatico) la relativa sottoscrizione ed invio alla società opponente.
All'udienza del 22/03/2024 l'ing. - escusso come teste ai sensi dell'art. 281 ter c.p.c. Per_2 sul capitolo di prova formulato dal Giudice - ha confermato che la lettera del 09/12/2022, con la quale la ha comunicato l'avvenuto integrale pagamento del mutuo indicato nella CP_2 suddetta missiva, è frutto di un errore informatico, causato da un disguido di natura tecnica occorso nella migrazione informatica del credito propedeutica al passaggio a contenzioso della pratica.
Dall'istruttoria non è emerso alcun elemento in grado di contrastare le sopra descritte risultanze probatorie, risultando del resto la descrizione da parte della Banca dell'errore informatico uno scenario astrattamente di per sé plausibile, non connotato da elementi di irrazionalità o irrealtà.
L'errore che ha condotto all'emissione della quietanza deve, quindi, qualificarsi come errore di fatto, in quanto ha avuto ad oggetto la rappresentazione della realtà nel momento in cui è stata formata e trasmessa la dichiarazione confessoria. In particolare, la generazione automatica del documento da parte del sistema informatico — in seguito a un'anomalia del software che ha associato erroneamente l'estinzione del mutuo a un evento di pagamento, laddove in realtà si trattava di un passaggio a sofferenza — ha comportato l'imputazione al dichiarante di un fatto oggettivamente non vero (l'avvenuto integrale pagamento del debito).
L'errore si configura come errore meccanico nella formazione della volontà dichiarativa, non imputabile a una scelta consapevole del dichiarante, bensì a un vizio di percezione causato dal malfunzionamento del sistema che automatizza la redazione delle dichiarazioni.
Conseguentemente, la quietanza in atti deve essere ritenuta tamquam non esset e, quindi, non può validamente costituire prova del pagamento (e dell'estinzione) del credito azionato.
12- ciò posto, ha poi mosso contestazioni circa la validità della Controparte_1 fideiussione, eccependone la nullità.
Le contestazioni sono infondate, in quanto la coesistenza tra la garanzia pubblica prevista dalla L. 662/1996 e la garanzia personale prestata da un soggetto privato non determina alcuna violazione di legge.
I due rapporti — da un lato quello privatistico tra il soggetto finanziatore e il debitore (e il suo garante), dall'altro quello pubblicistico tra il soggetto finanziatore e il gestore del Fondo pubblico — sono giuridicamente distinti e autonomi. La disciplina del Fondo di Garanzia, inoltre, non prevede l'estensione del divieto di doppia garanzia alla garanzia personale, né
7 attribuisce alla violazione della regola interna tra Fondo e banca la conseguenza della nullità del contratto.
Inoltre, non sussiste alcun obbligo giuridico di preventiva escussione della garanzia pubblica, tenuto anche conto che nella fideiussione è espressamente previsto l'obbligo del garante di pagare “a prima richiesta”, sicché ogni deduzione difensiva dell'opponente sul punto risulta infondata anche sulla base delle pattuizioni tra le parti.
Da tali considerazioni deriva anche la non necessità di disporre la chiamata in causa di tali terzi, non ravvisandosi né un litisconsorzio necessario, né anche solo l'opportunità di un simultaneus processus.
13- in conclusione, il creditore ha offerto compiuta prova del credito nella sua esistenza e nel suo ammontare, mentre i motivi di opposizione degli attori sono infondati e vanno respinti.
Poiché il creditore opposto ha dato atto dell'intervenuto pagamento parziale del debito da parte Centro Fidi Terziario S.c.p.a, il decreto ingiuntivo deve tuttavia essere revocato, e parti attrici vanno condannate al pagamento del debito residuo, pari ad euro 17.884,195, oltre interessi al tasso contrattuale come richiesto in sede monitoria.
14- Le spese seguono la soccombenza integrale delle due parti attrici ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 , n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012).
In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5); tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente;
dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, c. 1); e dando applicazione al principio per cui nei giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5 c. 1).
Deve essere pronunciata condanna solidale delle parti soccombenti ex art. 97 c.p.c., in quanto aventi un interesse comune nella causa (essendo stato azionato lo stesso rapporto obbligatorio sia nei confronti del debitore principale che del garante).
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Revoca il Decreto ingiuntivo n. 493/2023;
2) Respinge tutte le domande di parti attrici e, per l'effetto, Condanna
[...]
e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore di della somma Controparte_2 di euro 17.884,19, oltre interessi al tasso contrattuale sul solo capitale;
8 3) Condanna e Parte_1 CP_1 in solido tra loro al pagamento in favore di parte opposta delle spese
[...] processuali che liquida in € 8.795,80, oltre euro 549,78 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 28/05/2025. il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass., sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5945. 4 Cfr doc. 7. 5 Non risultano, sul punto, contestazioni degli attori in ordine alla corretta quantificazione del credito residuo operata dalla banca.