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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1502/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. elett.te dom.to in Napoli, alla Via G. Parte_1 C.F._1
Verdi n. 18, presso lo studio degli avv.ti Francescopaolo Ragozini, C.F. e Davide Vivenzio, C.F. , che lo CodiceFiscale_2 C.F._3 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente e dichiarano che intendono ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133-134, 170 e 176 c.p.c. ai numeri di fax 081/5513563- 5515984 ed agli indirizzi di PEC Email_1
Email_2
email: e Email_3 Email_4
- Appellante
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IVA_2 in Roma alla via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo CP_1 C.F._4 rappresenta e difende giusta PEC t. Email_5
- Appellato
1 OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 2429/2022 pubbl. il 27/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 19.03.2021 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' agì nei confronti di per ottenere il CP_1 Parte_1 pagamento di contributi previdenziali non versati dalla società
[...]
per un importo di complessivi € 422.037,00 Controparte_2 oltre sanzioni e interessi.
L'Istituto ricorrente dedusse che la società in questione aveva regolarmente trasmesso i modelli DM10 per il periodo gennaio 2008 - giugno 2009, senza tuttavia procedere al versamento dei relativi contributi: il resistente- che in tale periodo era stato socio della - doveva ritenersi responsabile in via solidale per le CP_2 obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2291 c.c..
Espose che vi era stato un precedente giudizio intentato dinnanzi al medesimo Tribunale da e dalla madre in qualità di eredi con Parte_1 Persona_1 beneficio di inventario del dott. deceduto 13.11.2006 - per Controparte_2 ottenere l'annullamento di 8 cartelle esattoriali intestate al defunto ed aventi ad oggetto contributi maturati dopo la morte dello stesso. I ricorrenti avevano sostenuto che tali contributi erano stati denunciati dalla società "
[...]
e non da come persona Controparte_2 Controparte_2 fisica. In quella sede la difesa dell' aveva confermato che le cartelle erano state CP_1 intestate a perché la matricola aziendale individuale era stata Controparte_2 utilizzata anche dopo la sua morte ed aveva sostenuto che i soci della (tra CP_2 cui ) erano da considerarsi responsabili solidali per il debito, Parte_1 chiedendo la condanna degli opponenti al pagamento delle poste portate nei titoli opposti. Il Tribunale con sentenza n. 1188/2016 aveva annullato le cartelle, in quanto intestate a in proprio, senza pronunciarsi in ordine ad un Controparte_2 eventuale responsabilità di quale socio della società debitrice. Parte_1
La sentenza era stata impugnata dall' dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, CP_1 che aveva rigettato il gravame, reputando pure inammissibile la domanda di condanna del , quale obbligato solidale, al pagamento delle pretese Parte_1 incorporate nelle cartelle.
L' promosse il presente giudizio di accertamento nei confronti del CP_1 Pt_1
al fine di far valere la responsabilità solidale per il debito contributivo della
[...] società nella sua veste di socio illimitatamente responsabile.
Dedusse inoltre che la prescrizione era stata interrotta con la precedente azione giudiziale, allorquando l' aveva formulato nella memoria di costituzione del CP_1 giudizio di primo grado, depositata in data 09.05.2013, domanda di condanna rispetto alle obbligazioni che erano state erroneamente iscritte a ruolo nei confronti di in proprio;
rilevò altresì che i modelli Dm 10 pacificamente Controparte_2 trasmessi dalla società per i periodi CP_2 Controparte_2
2 in contestazione integravano ricognizione del debito contributivo, con efficacia interruttiva della prescrizione ex art 2944 c.c..
Pertanto, atteso che il termine di prescrizione dei contributi non poteva correre prima della scadenza legale per il pagamento (cadente il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento), sostenne che i contributi riguardanti il mese di aprile 2008 e successivi rientravano nei 5 anni calcolati a ritroso dal deposito della memoria di costituzione dell' (09.05.2013); per i contributi dei mesi di gennaio, CP_1 febbraio e marzo 2008, la prescrizione era invece rimasta sospesa per doloso occultamento del debito ex art 2941 n. 8 c.c., almeno fino alla trasmissione dell'ultimo dei modelli DM, nel dicembre 2009. Invero, i contributi di cui è causa erano stati erroneamente attribuiti dall' a in proprio perché, CP_1 Controparte_2 pur essendo stata ricostituita nel periodo in contestazione la pluralità dei soci ( e la madre ), era stata ancora utilizzata dai soci Parte_1 Persona_2 medesimi la matricola aziendale individuale intestata a;
questa Controparte_2 circostanza aveva indotto l' in errore sulla ricostituzione della pluralità dei CP_1 soci, per far valere la loro responsabilità solidale per le obbligazioni sociali ed aveva determinato nei loro confronti la sospensione dei termini di prescrizione.
Il resistente si costituì in giudizio contestando la domanda e sollevando le seguenti eccezioni:
1. Incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, assumendo che il foro competente fosse quello di Torre Annunziata poiché le attestazioni di denuncia contributiva depositate, relative ai periodi da gennaio 2009 a giugno 2009, erano state rilasciate dalla sede di Castellammare di CP_1
Stabia;
2. Giudicato pregresso, avendo la Corte di Appello di Napoli già rigettato nel merito con sentenza n. 141/2021 la richiesta di condanna del Dott.
[...]
al pagamento dei contributi previdenziali senza che l'Istituito avesse Pt_1 proposto impugnazione sul punto;
3. Litispendenza del presente giudizio con quello conclusosi con sentenza n. 141/2021 della Corte di Appello di Napoli. I due giudizi vertevano tra le medesime parti con petitum e causa petendi analoghi, ove per petitum deve intendersi la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali della
[...]
e per causa petendi la responsabilità solidale del Dott. Controparte_3
quale socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. Parte_1
2291 c.c.;
4. Prescrizione del credito contributivo essendo decorso il termine quinquennale di cui all' art. 3, comma 9 della L. 335/1995 (in quanto i pagamenti richiesti riguardavano il periodo gennaio 2008- giugno 2009, mentre la richiesta di pagamento era stata formulata il 6 aprile 2021 con la notifica del presente ricorso introduttivo);
5. Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di
, socia maggioritaria della società, deceduta nel corso del Persona_2 precedente giudizio;
3 6. Inammissibilità del ricorso giudiziario per il difetto di legittimazione attiva dell' al recupero dei crediti contributivi tramite ricorso giudiziario, CP_1 dovendo l'Istituto procedere mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo come previsto dall' art. 13 comma 6 della legge n. 448/1998 e degli artt. 17 e 24 e segg. del D.lgs. n. 46/1999.
Con sentenza n. 2429/2022 pubbl. il 27.04.2022 il Tribunale di Napoli ha così statuito:
1) sulla competenza territoriale: ha ritenuto l'eccezione di incompetenza territoriale infondata. La posizione assicurativa della società Controparte_2 era stata gestita dalla sede di Napoli, il che giustificava la
[...] CP_1 competenza del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
2) sull'integrazione del contradittorio: ha reputato la responsabilità solidale del resistente indipendente dalla posizione degli altri soci, escludendo il litisconsorzio necessario e quindi l'integrazione contraddittorio nei confronti degli eredi dell'altra socia;
3) sulla litispendenza della causa definita dalla Corte di Appello con sentenza n. 141/2021 e sull' eccezione di giudicato: il Tribunale ha rilevato che la sentenza invocata era passata in giudicato e pertanto non vi era alcun giudizio pendente;
che si trattava in ogni caso di due giudizi differenti: nel precedente giudizio il ricorrente e la madre in qualità di eredi avevano agito per ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali intestate erroneamente al padre/coniuge , Controparte_2 poiché riferite ad anni successivi alla sua morte;
il presente giudizio invece verte sulla responsabilità solidale di come socio della società debitrice, Parte_1 non avendo la Corte d'Appello aveva affrontato nel merito la questione.
Ha rilevato il Tribunale che la domanda di condanna formulata dall' convenuto CP_1 in giudizio nella causa precedente era stata dichiarata estranea all'oggetto del contendere e quindi inammissibile, in quanto le cartelle esattoriali impugnate erano intestate a come persona fisica e non alla società. Pertanto Controparte_2 non vi era identità di domande tra i due procedimenti, atteso che nel giudizio precedente non era stata accertata l'insussistenza dell'obbligazione solidale per i crediti contributivi di . CP_2
Nel merito il Tribunale ha riconosciuto l'obbligazione solidale di per Parte_1
i contributi omessi dalla s.n.c. in quanto socio illimitatamente responsabile dal 18 ottobre 2007 al 20 gennaio 2010; ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione, riducendo l'importo dovuto a € 351.201,00. Nello specifico ha stabilito che i contributi richiesti dall' , relativi al periodo gennaio 2008 - giugno 2009, CP_1 sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335 /1995; ha riconosciuto quale atto ad efficacia interruttiva – risalente al maggio del 2013 - la memoria di costituzione dell' nel precedente CP_1 giudizio (n. 29328/2012 RG) nella quale era stata chiesta la condanna dei ricorrenti
4 quali soci della .. Pertanto, la prescrizione è stata accolta solo per i contributi CP_2 del primo trimestre del 2008 (anteriori al mese di aprile), mentre quelli successivi restano esigibili.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 21.06.2022, ha proposto appello formulando i seguenti motivi di censura: Parte_1
1)Incompetenza territoriale: ad avviso dell'appellante il foro competente a conoscere della controversia sarebbe quello di Torre Annunziata, in quanto la società aveva sede legale in Torre del Greco e la gestione contributiva era seguita dalla sede di Castellammare di Stabia e non da Napoli. CP_1
A sostegno della tesi ha dedotto che:
- Le denunce contributive per il periodo contestato (gennaio 2008 - giugno 2009) erano state rilasciate dall' di Castellammare di Stabia;
CP_1
- Non vi era stata alcuna duplicazione o accentramento delle posizioni assicurative presso l' di Napoli: il Tribunale aveva erroneamente ritenuto accentrata la CP_1 posizione contributiva a Napoli, basandosi su una documentazione tardiva e contraddittoria dell' CP_1
- La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro è disciplinata dall'art. 444 c.p.c., che stabilisce che il Tribunale competente è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio impositore, in questo caso Castellammare di Stabia.
2) Mancata integrazione del contraddittorio: L'azione avrebbe dovuto coinvolgere anche gli eredi di , socia al 95%. Persona_2
3) Violazione delle norme sul recupero crediti contributivi L' avrebbe CP_1 dovuto procedere con avviso di addebito e ruolo esattoriale, non con un ricorso giudiziario ordinario, in violazione dell'art. 13, comma 6, L. 448/1998 e dell'art. 30 D.L. 78/2010.
4) Giudicato pregresso: La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 141/2021, aveva già dichiarato inammissibile la domanda proposta dall' contro , CP_1 CP_2 pronunciandosi comunque sul merito. Nella parte motiva di tale sentenza si legge che “una tale domanda è comunque infondata nel merito”, ragion per cui non poteva essere riproposta.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e fissare i termini per la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
• Integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di . Persona_2
• Annullare la sentenza per violazione delle procedure di recupero crediti.
• Annullare la sentenza in virtù del giudicato già formatosi.
5 Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con memoria depositata in data 22.11.2024 si è costituito l' sostenendo CP_1
l'infondatezza dell'appello. Ha respinto tutte le eccezioni, sostenendo che:
1)La competenza territoriale spetta al Tribunale di Napoli, poiché la posizione contributiva della società era gestita dalla sede di Napoli. Ed invero nel CP_1 precedente giudizio (rg. 29328/12), il ricorrente, difeso dagli stessi procuratori, aveva adito il medesimo Tribunale di Napoli per l'opposizione avverso le 8 cartelle esattoriali incorporanti i contributi di cui era causa, figurando, dall'estratto di ruolo, l' di Napoli quale ente impositore. CP_1
2) L' può agire in via ordinaria per il recupero dei crediti senza necessità di CP_1 iscriverli a ruolo. La legge sulla riscossione a mezzo ruolo esattoriale, di cui al d.lgs. n. 46/1999 e di cui al successivo d.l. n. 78/2010, non prevede alcuna preclusione in tal senso.
3) La responsabilità solidale ex art. 2291 c.c. non è mai stata esclusa nelle sentenze precedenti e non c'è mai stata alcuna pronuncia, suscettibile di passare in giudicato ex art. 2909 c.c., con riguardo alla sussistenza o meno di una responsabilità ai sensi dell'art. 2291 c.c. del , nella sua veste di Parte_1 socio, per i contributi pacificamente denunciati dalla società
[...]
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 1188/2016, aveva Controparte_2 annullato le 8 cartelle esattoriali opposte, in quanto le stesse imputavano a in proprio contributi per i quali egli non poteva essere stato Controparte_2 responsabile, essendo siffatti contributi relativi a periodi (anni 2008 e 2009) successivi al decesso dello stesso (avvento nel 2006), mentre per il resto aveva concluso nel senso che “Non si provvede sulle altre domande, che non riguardano i crediti per cui si procede”.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 141/2021 aveva ritenuto che la domanda formulata con la memoria di costituzione in I grado dall' , per CP_1 ottenere la condanna del al pagamento delle pretese incorporate Parte_1 nella cartelle non già nella sua veste di erede di , bensì come socio Controparte_2 illimitatamente responsabile della società Controparte_2 Controparte_2
esulasse dall'oggetto del contendere: pertanto era inammissibile perché non
[...] formulata in via riconvenzionale e notificata con le forme di rito.
Inoltre, nella parte motiva della suddetta sentenza a proposito della domanda formulata dall' per ottenere la condanna del era stato affermato CP_1 Parte_1 che: “una tale domanda è comunque infondata nel merito dato che, come già detto, tutte le cartelle impugnate risultano essere intestate a CP_2 come persona fisica, e non alla snc” , sottolineando cosi l'estraneità,
[...] rispetto alla materia oggetto del contendere di quel giudizio, delle questioni relative alla sussistenza di una responsabilità ex art. 2291 c.c. del , in Parte_1 quanto socio della società per i Controparte_2 Controparte_2 contributi dovuti dalla società medesima.
6 Ha concluso per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.La competenza territoriale è stata ritenuta dal primo Giudice in considerazione del fatto che la posizione assicurativa della società Controparte_2 era stata gestita dalla sede di Napoli.
[...] CP_1
La motivazione è oggetto di censura da parte del che – di contro – ha CP_2 eccepito la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, sulla base della previsione dell'art. 444 c.p.c. secondo cui la competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro è determinata dal luogo in cui ha sede l'ufficio impositore, da individuarsi in questo caso in Castellammare di Stabia. Ha dedotto infatti che la società aveva sede legale in Torre del Greco e la gestione contributiva era stata seguita dalla sede di CP_1
Castellammare di Stabia che aveva rilasciato le denunce contributive per il periodo contestato (gennaio 2008 - giugno 2009).
Osserva al riguardo il collegio che dalla visura camerale risulta che la società, all'epoca, aveva sede legale in Torre del Greco. La matricola aziendale non può essere considerata decisiva atteso che, come rilevato dallo stesso appellante, era relativa all'Ufficio di NOLA cui originariamente faceva capo la posizione CP_1 contributiva. La stessa peraltro non riconduce – secondo la documentazione interna prodotta dall' – ad alcuna posizione riferibile alla sede di CP_1
Castellammare; in proposito la parte appellante pur contestando la rilevanza, ai fini probatori, della schermata informatica prodotta dall' , non ha confutato CP_1 tale risultanza né è stata in grado di offrire elementi indiziari di segno contrario rispetto a tale evidenza.
Le pretese azionate, per quanto risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente sin dal primo grado, rimandano in prevalenza alla sede di NAPOLI, da cui CP_1 provengono tutte le denunzie per l'anno 2008, prodotte dalla parte ricorrente in allegato all'atto introduttivo di primo grado. Questo dato è anche coerente con il precedente giudizio che era stato incardinato dallo stesso presso il CP_2
Tribunale di NAPOLI ed induce ad escludere la possibilità di radicare la competenza presso il Tribunale di Torre Annunziata per l'intera controversia.
Con riguardo alle mensilità del 2009, si rileva poi che la documentazione non è decisiva: sebbene le denunce allegata dal rechino l'intestazione della sede CP_2 di Castellammare, l' ha provato che la stampa (da cui dipende l'intestazione) CP_1 può essere effettuata presso qualsiasi sede.
2. Con il secondo motivo l'appellante si è lamentato della mancata integrazione del contraddittorio con gli eredi di , socia al 95%. Persona_2
Il motivo è assertivo ed infondato.
7 In proposito il collegio ritiene di confermare la statuizione del primo Giudice, atteso che nella fattispecie – aldilà delle ragioni di opportunità pratica indicate dal soltanto nelle note di trattazione scritta – non ricorrono i presupposti del CP_4 litisconsorzio necessario e quindi della rimessione al primo Giudice.
Del resto parte appellante non ha contestato- con argomentazioni critiche in diritto a sostegno della sussistenza di tali condizioni – la motivazione del mancato accoglimento della richiesta di integrazione, limitandosi ad affermare che la stessa
“appare del tutto inadeguata, alla luce della quota di partecipazione di
[...]
alla società era del 95%”. Per_2 Controparte_2
Le ragioni di tale inadeguatezza, in diritto, non sono state espresse.
3. Infondata è anche la lamentata violazione delle norme sul recupero crediti contributivi.
Non vi è alcuna obbligatorietà per l' , di procedere al recupero delle CP_1 contribuzioni omesse mediante iscrizione ruolo esattoriale ed emissione di avviso di addebito, né sussiste alcuna preclusione per l' ad agire in giudizio allo CP_1 scopo con un ricorso ordinario per ottenere l'accertamento del credito e la condanna al pagamento.
L'art. 13, comma 6, L. 448/1998 nel testo applicabile ratione temporis dispone infatti che “L' iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità CP_1 previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;
rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l' forma elenchi da trasmettere al cessionario. L' forma CP_1 CP_1 separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile”.
La norma delinea l'iscrizione a ruolo come procedura ordinaria, ma dal suo tenore letterale non se ne evince l'esclusività e/o obbligatorietà, di modo che non si ravvisa alcuna preclusione ad agire in giudizio in via ordinaria, come nella specie.
4. Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
La parte ha eccepito l'efficacia del giudicato rappresentato dalla sentenza di questa Corte d'Appello, n. 141/2021, con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall' contro , in quanto non introdotta con una CP_1 CP_2 formale domanda riconvenzionale.
Ha sottolineato l'appellante che nella parte motiva di tale sentenza era stato affermato che “una tale domanda è comunque infondata nel merito” , di modo che l'accertamento del diritto controverso non poteva costituire oggetto di un altro giudizio;
quindi ha contestato la motivazione con la quale il Tribunale aveva
8 disatteso l'eccezione di giudicato, ritenendo che “l'inciso secondo cui sarebbe infondata nel merito, afferisce alla domanda proposta nei confronti del e CP_2 della in qualità di obbligati solidali rispetto all'obbligo contributivo posto dalle Per_2 cartelle esattoriali che ricade sulla persona fisica e non già sulla società”.
Ad avviso di questo collegio, nel precedente giudizio nessuna delibazione era intervenuta relativamente al merito della pretesa dell' volta a far dichiarare gli CP_1 opponenti tenuti a rispondere, quali soci della solidamente ed CP_2 illimitatamente delle obbligazioni portate nelle cartelle esattoriali opposte ex art. 2291 c.c..
Nella gravata sentenza il Tribunale correttamente ha escluso l'effetto preclusivo di tale giudicato in quanto la Corte d'Appello, avendo ritenuto inammissibile la richiesta dell' in quanto non formulata mediante riconvenzionale in primo CP_1 grado (necessaria ai fini del contraddittorio), aveva poi richiamato quanto già detto, e cioè che tutte le cartelle impugnate risultano essere intestate a Controparte_2 persona fisica e non alla in realtà ricalcando la motivazione posta a CP_2 fondamento della confermata statuizione del Giudice di prime cure che aveva accolto l'opposizione perché i crediti di cui alle cartelle impugnate sono stati attribuiti erroneamente a , deceduto il 13.11.2006, per un periodo successivo Controparte_2 al suo decesso (2008 – 2009).
Quindi, sommariamente e limitatamente al profilo soggettivo, ad abundantiam la Corte di Appello aveva soltanto ribadito che le somme portate nelle cartelle erano state richieste a come persona fisica, e non alla società Controparte_2 [...]
. Controparte_2
Come sottolineato nella sentenza qui gravata, la domanda era stata irritualmente proposta nei confronti del e della in qualità di responsabili solidali CP_2 Per_2 rispetto all'obbligo contributivo posto dalle cartelle esattoriali a carico della persona fisica, non già della società come invece nella presente sede.
Da quanto sopra esposto, in assenza di gravame incidentale dell' relativo alla CP_1 dichiarazione di parziale prescrizione del credito, oltre che di ulteriori questioni attinenti al merito della pretesa contributiva, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante, avuto riguardo ai parametri vigenti ed al valore della causa.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
9 condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 7.120,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1502/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F. elett.te dom.to in Napoli, alla Via G. Parte_1 C.F._1
Verdi n. 18, presso lo studio degli avv.ti Francescopaolo Ragozini, C.F. e Davide Vivenzio, C.F. , che lo CodiceFiscale_2 C.F._3 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente e dichiarano che intendono ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133-134, 170 e 176 c.p.c. ai numeri di fax 081/5513563- 5515984 ed agli indirizzi di PEC Email_1
Email_2
email: e Email_3 Email_4
- Appellante
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] P.IVA_2 in Roma alla via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo CP_1 C.F._4 rappresenta e difende giusta PEC t. Email_5
- Appellato
1 OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 2429/2022 pubbl. il 27/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 19.03.2021 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' agì nei confronti di per ottenere il CP_1 Parte_1 pagamento di contributi previdenziali non versati dalla società
[...]
per un importo di complessivi € 422.037,00 Controparte_2 oltre sanzioni e interessi.
L'Istituto ricorrente dedusse che la società in questione aveva regolarmente trasmesso i modelli DM10 per il periodo gennaio 2008 - giugno 2009, senza tuttavia procedere al versamento dei relativi contributi: il resistente- che in tale periodo era stato socio della - doveva ritenersi responsabile in via solidale per le CP_2 obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2291 c.c..
Espose che vi era stato un precedente giudizio intentato dinnanzi al medesimo Tribunale da e dalla madre in qualità di eredi con Parte_1 Persona_1 beneficio di inventario del dott. deceduto 13.11.2006 - per Controparte_2 ottenere l'annullamento di 8 cartelle esattoriali intestate al defunto ed aventi ad oggetto contributi maturati dopo la morte dello stesso. I ricorrenti avevano sostenuto che tali contributi erano stati denunciati dalla società "
[...]
e non da come persona Controparte_2 Controparte_2 fisica. In quella sede la difesa dell' aveva confermato che le cartelle erano state CP_1 intestate a perché la matricola aziendale individuale era stata Controparte_2 utilizzata anche dopo la sua morte ed aveva sostenuto che i soci della (tra CP_2 cui ) erano da considerarsi responsabili solidali per il debito, Parte_1 chiedendo la condanna degli opponenti al pagamento delle poste portate nei titoli opposti. Il Tribunale con sentenza n. 1188/2016 aveva annullato le cartelle, in quanto intestate a in proprio, senza pronunciarsi in ordine ad un Controparte_2 eventuale responsabilità di quale socio della società debitrice. Parte_1
La sentenza era stata impugnata dall' dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, CP_1 che aveva rigettato il gravame, reputando pure inammissibile la domanda di condanna del , quale obbligato solidale, al pagamento delle pretese Parte_1 incorporate nelle cartelle.
L' promosse il presente giudizio di accertamento nei confronti del CP_1 Pt_1
al fine di far valere la responsabilità solidale per il debito contributivo della
[...] società nella sua veste di socio illimitatamente responsabile.
Dedusse inoltre che la prescrizione era stata interrotta con la precedente azione giudiziale, allorquando l' aveva formulato nella memoria di costituzione del CP_1 giudizio di primo grado, depositata in data 09.05.2013, domanda di condanna rispetto alle obbligazioni che erano state erroneamente iscritte a ruolo nei confronti di in proprio;
rilevò altresì che i modelli Dm 10 pacificamente Controparte_2 trasmessi dalla società per i periodi CP_2 Controparte_2
2 in contestazione integravano ricognizione del debito contributivo, con efficacia interruttiva della prescrizione ex art 2944 c.c..
Pertanto, atteso che il termine di prescrizione dei contributi non poteva correre prima della scadenza legale per il pagamento (cadente il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento), sostenne che i contributi riguardanti il mese di aprile 2008 e successivi rientravano nei 5 anni calcolati a ritroso dal deposito della memoria di costituzione dell' (09.05.2013); per i contributi dei mesi di gennaio, CP_1 febbraio e marzo 2008, la prescrizione era invece rimasta sospesa per doloso occultamento del debito ex art 2941 n. 8 c.c., almeno fino alla trasmissione dell'ultimo dei modelli DM, nel dicembre 2009. Invero, i contributi di cui è causa erano stati erroneamente attribuiti dall' a in proprio perché, CP_1 Controparte_2 pur essendo stata ricostituita nel periodo in contestazione la pluralità dei soci ( e la madre ), era stata ancora utilizzata dai soci Parte_1 Persona_2 medesimi la matricola aziendale individuale intestata a;
questa Controparte_2 circostanza aveva indotto l' in errore sulla ricostituzione della pluralità dei CP_1 soci, per far valere la loro responsabilità solidale per le obbligazioni sociali ed aveva determinato nei loro confronti la sospensione dei termini di prescrizione.
Il resistente si costituì in giudizio contestando la domanda e sollevando le seguenti eccezioni:
1. Incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, assumendo che il foro competente fosse quello di Torre Annunziata poiché le attestazioni di denuncia contributiva depositate, relative ai periodi da gennaio 2009 a giugno 2009, erano state rilasciate dalla sede di Castellammare di CP_1
Stabia;
2. Giudicato pregresso, avendo la Corte di Appello di Napoli già rigettato nel merito con sentenza n. 141/2021 la richiesta di condanna del Dott.
[...]
al pagamento dei contributi previdenziali senza che l'Istituito avesse Pt_1 proposto impugnazione sul punto;
3. Litispendenza del presente giudizio con quello conclusosi con sentenza n. 141/2021 della Corte di Appello di Napoli. I due giudizi vertevano tra le medesime parti con petitum e causa petendi analoghi, ove per petitum deve intendersi la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali della
[...]
e per causa petendi la responsabilità solidale del Dott. Controparte_3
quale socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. Parte_1
2291 c.c.;
4. Prescrizione del credito contributivo essendo decorso il termine quinquennale di cui all' art. 3, comma 9 della L. 335/1995 (in quanto i pagamenti richiesti riguardavano il periodo gennaio 2008- giugno 2009, mentre la richiesta di pagamento era stata formulata il 6 aprile 2021 con la notifica del presente ricorso introduttivo);
5. Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di
, socia maggioritaria della società, deceduta nel corso del Persona_2 precedente giudizio;
3 6. Inammissibilità del ricorso giudiziario per il difetto di legittimazione attiva dell' al recupero dei crediti contributivi tramite ricorso giudiziario, CP_1 dovendo l'Istituto procedere mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo come previsto dall' art. 13 comma 6 della legge n. 448/1998 e degli artt. 17 e 24 e segg. del D.lgs. n. 46/1999.
Con sentenza n. 2429/2022 pubbl. il 27.04.2022 il Tribunale di Napoli ha così statuito:
1) sulla competenza territoriale: ha ritenuto l'eccezione di incompetenza territoriale infondata. La posizione assicurativa della società Controparte_2 era stata gestita dalla sede di Napoli, il che giustificava la
[...] CP_1 competenza del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 444 c.p.c.;
2) sull'integrazione del contradittorio: ha reputato la responsabilità solidale del resistente indipendente dalla posizione degli altri soci, escludendo il litisconsorzio necessario e quindi l'integrazione contraddittorio nei confronti degli eredi dell'altra socia;
3) sulla litispendenza della causa definita dalla Corte di Appello con sentenza n. 141/2021 e sull' eccezione di giudicato: il Tribunale ha rilevato che la sentenza invocata era passata in giudicato e pertanto non vi era alcun giudizio pendente;
che si trattava in ogni caso di due giudizi differenti: nel precedente giudizio il ricorrente e la madre in qualità di eredi avevano agito per ottenere l'annullamento delle cartelle esattoriali intestate erroneamente al padre/coniuge , Controparte_2 poiché riferite ad anni successivi alla sua morte;
il presente giudizio invece verte sulla responsabilità solidale di come socio della società debitrice, Parte_1 non avendo la Corte d'Appello aveva affrontato nel merito la questione.
Ha rilevato il Tribunale che la domanda di condanna formulata dall' convenuto CP_1 in giudizio nella causa precedente era stata dichiarata estranea all'oggetto del contendere e quindi inammissibile, in quanto le cartelle esattoriali impugnate erano intestate a come persona fisica e non alla società. Pertanto Controparte_2 non vi era identità di domande tra i due procedimenti, atteso che nel giudizio precedente non era stata accertata l'insussistenza dell'obbligazione solidale per i crediti contributivi di . CP_2
Nel merito il Tribunale ha riconosciuto l'obbligazione solidale di per Parte_1
i contributi omessi dalla s.n.c. in quanto socio illimitatamente responsabile dal 18 ottobre 2007 al 20 gennaio 2010; ha accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione, riducendo l'importo dovuto a € 351.201,00. Nello specifico ha stabilito che i contributi richiesti dall' , relativi al periodo gennaio 2008 - giugno 2009, CP_1 sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 335 /1995; ha riconosciuto quale atto ad efficacia interruttiva – risalente al maggio del 2013 - la memoria di costituzione dell' nel precedente CP_1 giudizio (n. 29328/2012 RG) nella quale era stata chiesta la condanna dei ricorrenti
4 quali soci della .. Pertanto, la prescrizione è stata accolta solo per i contributi CP_2 del primo trimestre del 2008 (anteriori al mese di aprile), mentre quelli successivi restano esigibili.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 21.06.2022, ha proposto appello formulando i seguenti motivi di censura: Parte_1
1)Incompetenza territoriale: ad avviso dell'appellante il foro competente a conoscere della controversia sarebbe quello di Torre Annunziata, in quanto la società aveva sede legale in Torre del Greco e la gestione contributiva era seguita dalla sede di Castellammare di Stabia e non da Napoli. CP_1
A sostegno della tesi ha dedotto che:
- Le denunce contributive per il periodo contestato (gennaio 2008 - giugno 2009) erano state rilasciate dall' di Castellammare di Stabia;
CP_1
- Non vi era stata alcuna duplicazione o accentramento delle posizioni assicurative presso l' di Napoli: il Tribunale aveva erroneamente ritenuto accentrata la CP_1 posizione contributiva a Napoli, basandosi su una documentazione tardiva e contraddittoria dell' CP_1
- La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro è disciplinata dall'art. 444 c.p.c., che stabilisce che il Tribunale competente è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio impositore, in questo caso Castellammare di Stabia.
2) Mancata integrazione del contraddittorio: L'azione avrebbe dovuto coinvolgere anche gli eredi di , socia al 95%. Persona_2
3) Violazione delle norme sul recupero crediti contributivi L' avrebbe CP_1 dovuto procedere con avviso di addebito e ruolo esattoriale, non con un ricorso giudiziario ordinario, in violazione dell'art. 13, comma 6, L. 448/1998 e dell'art. 30 D.L. 78/2010.
4) Giudicato pregresso: La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 141/2021, aveva già dichiarato inammissibile la domanda proposta dall' contro , CP_1 CP_2 pronunciandosi comunque sul merito. Nella parte motiva di tale sentenza si legge che “una tale domanda è comunque infondata nel merito”, ragion per cui non poteva essere riproposta.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e fissare i termini per la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
• Integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di . Persona_2
• Annullare la sentenza per violazione delle procedure di recupero crediti.
• Annullare la sentenza in virtù del giudicato già formatosi.
5 Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con memoria depositata in data 22.11.2024 si è costituito l' sostenendo CP_1
l'infondatezza dell'appello. Ha respinto tutte le eccezioni, sostenendo che:
1)La competenza territoriale spetta al Tribunale di Napoli, poiché la posizione contributiva della società era gestita dalla sede di Napoli. Ed invero nel CP_1 precedente giudizio (rg. 29328/12), il ricorrente, difeso dagli stessi procuratori, aveva adito il medesimo Tribunale di Napoli per l'opposizione avverso le 8 cartelle esattoriali incorporanti i contributi di cui era causa, figurando, dall'estratto di ruolo, l' di Napoli quale ente impositore. CP_1
2) L' può agire in via ordinaria per il recupero dei crediti senza necessità di CP_1 iscriverli a ruolo. La legge sulla riscossione a mezzo ruolo esattoriale, di cui al d.lgs. n. 46/1999 e di cui al successivo d.l. n. 78/2010, non prevede alcuna preclusione in tal senso.
3) La responsabilità solidale ex art. 2291 c.c. non è mai stata esclusa nelle sentenze precedenti e non c'è mai stata alcuna pronuncia, suscettibile di passare in giudicato ex art. 2909 c.c., con riguardo alla sussistenza o meno di una responsabilità ai sensi dell'art. 2291 c.c. del , nella sua veste di Parte_1 socio, per i contributi pacificamente denunciati dalla società
[...]
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 1188/2016, aveva Controparte_2 annullato le 8 cartelle esattoriali opposte, in quanto le stesse imputavano a in proprio contributi per i quali egli non poteva essere stato Controparte_2 responsabile, essendo siffatti contributi relativi a periodi (anni 2008 e 2009) successivi al decesso dello stesso (avvento nel 2006), mentre per il resto aveva concluso nel senso che “Non si provvede sulle altre domande, che non riguardano i crediti per cui si procede”.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 141/2021 aveva ritenuto che la domanda formulata con la memoria di costituzione in I grado dall' , per CP_1 ottenere la condanna del al pagamento delle pretese incorporate Parte_1 nella cartelle non già nella sua veste di erede di , bensì come socio Controparte_2 illimitatamente responsabile della società Controparte_2 Controparte_2
esulasse dall'oggetto del contendere: pertanto era inammissibile perché non
[...] formulata in via riconvenzionale e notificata con le forme di rito.
Inoltre, nella parte motiva della suddetta sentenza a proposito della domanda formulata dall' per ottenere la condanna del era stato affermato CP_1 Parte_1 che: “una tale domanda è comunque infondata nel merito dato che, come già detto, tutte le cartelle impugnate risultano essere intestate a CP_2 come persona fisica, e non alla snc” , sottolineando cosi l'estraneità,
[...] rispetto alla materia oggetto del contendere di quel giudizio, delle questioni relative alla sussistenza di una responsabilità ex art. 2291 c.c. del , in Parte_1 quanto socio della società per i Controparte_2 Controparte_2 contributi dovuti dalla società medesima.
6 Ha concluso per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.La competenza territoriale è stata ritenuta dal primo Giudice in considerazione del fatto che la posizione assicurativa della società Controparte_2 era stata gestita dalla sede di Napoli.
[...] CP_1
La motivazione è oggetto di censura da parte del che – di contro – ha CP_2 eccepito la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, sulla base della previsione dell'art. 444 c.p.c. secondo cui la competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro è determinata dal luogo in cui ha sede l'ufficio impositore, da individuarsi in questo caso in Castellammare di Stabia. Ha dedotto infatti che la società aveva sede legale in Torre del Greco e la gestione contributiva era stata seguita dalla sede di CP_1
Castellammare di Stabia che aveva rilasciato le denunce contributive per il periodo contestato (gennaio 2008 - giugno 2009).
Osserva al riguardo il collegio che dalla visura camerale risulta che la società, all'epoca, aveva sede legale in Torre del Greco. La matricola aziendale non può essere considerata decisiva atteso che, come rilevato dallo stesso appellante, era relativa all'Ufficio di NOLA cui originariamente faceva capo la posizione CP_1 contributiva. La stessa peraltro non riconduce – secondo la documentazione interna prodotta dall' – ad alcuna posizione riferibile alla sede di CP_1
Castellammare; in proposito la parte appellante pur contestando la rilevanza, ai fini probatori, della schermata informatica prodotta dall' , non ha confutato CP_1 tale risultanza né è stata in grado di offrire elementi indiziari di segno contrario rispetto a tale evidenza.
Le pretese azionate, per quanto risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente sin dal primo grado, rimandano in prevalenza alla sede di NAPOLI, da cui CP_1 provengono tutte le denunzie per l'anno 2008, prodotte dalla parte ricorrente in allegato all'atto introduttivo di primo grado. Questo dato è anche coerente con il precedente giudizio che era stato incardinato dallo stesso presso il CP_2
Tribunale di NAPOLI ed induce ad escludere la possibilità di radicare la competenza presso il Tribunale di Torre Annunziata per l'intera controversia.
Con riguardo alle mensilità del 2009, si rileva poi che la documentazione non è decisiva: sebbene le denunce allegata dal rechino l'intestazione della sede CP_2 di Castellammare, l' ha provato che la stampa (da cui dipende l'intestazione) CP_1 può essere effettuata presso qualsiasi sede.
2. Con il secondo motivo l'appellante si è lamentato della mancata integrazione del contraddittorio con gli eredi di , socia al 95%. Persona_2
Il motivo è assertivo ed infondato.
7 In proposito il collegio ritiene di confermare la statuizione del primo Giudice, atteso che nella fattispecie – aldilà delle ragioni di opportunità pratica indicate dal soltanto nelle note di trattazione scritta – non ricorrono i presupposti del CP_4 litisconsorzio necessario e quindi della rimessione al primo Giudice.
Del resto parte appellante non ha contestato- con argomentazioni critiche in diritto a sostegno della sussistenza di tali condizioni – la motivazione del mancato accoglimento della richiesta di integrazione, limitandosi ad affermare che la stessa
“appare del tutto inadeguata, alla luce della quota di partecipazione di
[...]
alla società era del 95%”. Per_2 Controparte_2
Le ragioni di tale inadeguatezza, in diritto, non sono state espresse.
3. Infondata è anche la lamentata violazione delle norme sul recupero crediti contributivi.
Non vi è alcuna obbligatorietà per l' , di procedere al recupero delle CP_1 contribuzioni omesse mediante iscrizione ruolo esattoriale ed emissione di avviso di addebito, né sussiste alcuna preclusione per l' ad agire in giudizio allo CP_1 scopo con un ricorso ordinario per ottenere l'accertamento del credito e la condanna al pagamento.
L'art. 13, comma 6, L. 448/1998 nel testo applicabile ratione temporis dispone infatti che “L' iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità CP_1 previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;
rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l' forma elenchi da trasmettere al cessionario. L' forma CP_1 CP_1 separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile”.
La norma delinea l'iscrizione a ruolo come procedura ordinaria, ma dal suo tenore letterale non se ne evince l'esclusività e/o obbligatorietà, di modo che non si ravvisa alcuna preclusione ad agire in giudizio in via ordinaria, come nella specie.
4. Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
La parte ha eccepito l'efficacia del giudicato rappresentato dalla sentenza di questa Corte d'Appello, n. 141/2021, con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall' contro , in quanto non introdotta con una CP_1 CP_2 formale domanda riconvenzionale.
Ha sottolineato l'appellante che nella parte motiva di tale sentenza era stato affermato che “una tale domanda è comunque infondata nel merito” , di modo che l'accertamento del diritto controverso non poteva costituire oggetto di un altro giudizio;
quindi ha contestato la motivazione con la quale il Tribunale aveva
8 disatteso l'eccezione di giudicato, ritenendo che “l'inciso secondo cui sarebbe infondata nel merito, afferisce alla domanda proposta nei confronti del e CP_2 della in qualità di obbligati solidali rispetto all'obbligo contributivo posto dalle Per_2 cartelle esattoriali che ricade sulla persona fisica e non già sulla società”.
Ad avviso di questo collegio, nel precedente giudizio nessuna delibazione era intervenuta relativamente al merito della pretesa dell' volta a far dichiarare gli CP_1 opponenti tenuti a rispondere, quali soci della solidamente ed CP_2 illimitatamente delle obbligazioni portate nelle cartelle esattoriali opposte ex art. 2291 c.c..
Nella gravata sentenza il Tribunale correttamente ha escluso l'effetto preclusivo di tale giudicato in quanto la Corte d'Appello, avendo ritenuto inammissibile la richiesta dell' in quanto non formulata mediante riconvenzionale in primo CP_1 grado (necessaria ai fini del contraddittorio), aveva poi richiamato quanto già detto, e cioè che tutte le cartelle impugnate risultano essere intestate a Controparte_2 persona fisica e non alla in realtà ricalcando la motivazione posta a CP_2 fondamento della confermata statuizione del Giudice di prime cure che aveva accolto l'opposizione perché i crediti di cui alle cartelle impugnate sono stati attribuiti erroneamente a , deceduto il 13.11.2006, per un periodo successivo Controparte_2 al suo decesso (2008 – 2009).
Quindi, sommariamente e limitatamente al profilo soggettivo, ad abundantiam la Corte di Appello aveva soltanto ribadito che le somme portate nelle cartelle erano state richieste a come persona fisica, e non alla società Controparte_2 [...]
. Controparte_2
Come sottolineato nella sentenza qui gravata, la domanda era stata irritualmente proposta nei confronti del e della in qualità di responsabili solidali CP_2 Per_2 rispetto all'obbligo contributivo posto dalle cartelle esattoriali a carico della persona fisica, non già della società come invece nella presente sede.
Da quanto sopra esposto, in assenza di gravame incidentale dell' relativo alla CP_1 dichiarazione di parziale prescrizione del credito, oltre che di ulteriori questioni attinenti al merito della pretesa contributiva, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante, avuto riguardo ai parametri vigenti ed al valore della causa.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
9 condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 7.120,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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