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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18332/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 18332/2018 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Zambelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Attrice con
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Marco Zambelli presso il cui Studio è elettivamente domiciliato
Attore intervenuto contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Luca Perugini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Convenuta contro
1 (C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Luca Perugini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Convenuta contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Bellavia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Convenuto chiamante
(C.F. , CP_5 C.F._3
(C.F. , Controparte_6 P.IVA_4
Convenuti contumaci
(C.F. e P.IVA , in Controparte_7 P.IVA_5 P.IVA_6 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Annamaria Botticini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Terza chiamata contro
(C.F E P. IVA. ), in persona del Controparte_8 P.IVA_7 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Cristina Pastorino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Terza chiamata
Conclusioni
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Voglia il tribunale, contrariis reiectis e senza accettazione del contraddittorio sopra domande, eccezioni e conclusioni che fossero nuove,
2 in via principale,
- accertare e dichiarare , Controparte_2 Controparte_3 Pt_2
, e , solidalmente responsabili per
[...] Controparte_6 Controparte_4 il risarcimento dei danni tutti derivanti dal sinistro per cui è causa nel corso del quale il signor perse la vita;
per l'effetto accertare e dichiarare a Persona_1 carico dei convenuti, in solido tra loro, l'obbligazione di risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli eredi e prossimi congiunti del signor signori e dal sinistro per cui é Persona_1 Parte_1 Controparte_1 causa nel corso del quale il signor perse la vita, per equivalente Persona_1 monetario liquidati in somma che si confida non inferiore, salva la differente e miglior liquidazione giudiziale, per la signora in proprio, nell'importo Parte_1 di € 432.042,00, ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
e per
[...] nelle more divenuto maggiorenne, nell'importo di € 432.042,00, Controparte_1 ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- per l'effetto condannare , Controparte_2 Controparte_3
, , in solido tra loro, a Parte_2 Controparte_6 Controparte_4 risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli eredi e prossimi congiunti del signor signori e Persona_1 Parte_1 Controparte_1 dal sinistro per cui é causa nel corso del quale il signor perse la vita, Persona_1 per equivalente monetario liquidati in somma che si confida non inferiore, salva la differente e miglior liquidazione giudiziale, per la signora in proprio Parte_1 nell'importo di € 432.042,00, ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
e per nelle more divenuto maggiorenne nell'importo di € Controparte_1
432.042,00, ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso, riconoscere a favore dell'attrice e dell'intervenuto vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a carico di tutti i convenuti;
3 in via istruttoria,
- disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale
e psichiatrica sopra le persone di e di onde Parte_1 Controparte_1 il consulente tecnico d'ufficio, letti gli atti e sentite le parti, acquisiti presso depositari pubblici e privati i documenti ritenuti rilevanti, accerti il pregiudizio arrecato alla salute di dal fatto per cui è causa, nei termini indicati Parte_1 dalla relazione del perito di parte dr. allegata come doc. 22; nonché il Persona_2 pregiudizio arrecato alla salute di Controparte_1
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio in materia di cinematica stradale e sicurezza di cantiere, onde il consulente tecnico d'ufficio, letti gli atti e sentite le parti, acquisiti presso depositari pubblici e privati i documenti ritenuti rilevanti, accerti le cause del sinistro in cui perse la vita nella violazione della Persona_1 disciplina normativa dettata in materia di circolazione stradale e sicurezza sul lavoro, nei termini indicati dalla relazione informativa formata dalla ASL di CP_2 in data 3 ottobre 2013, allegata sub doc. 3 del fascicolo di parte attrice;
dalla relazione dell'ing. , allegata sub doc. 8 del fascicolo di parte attrice;
Persona_3 dalla informativa redatta dalla polizia stradale di HI in data 11 gennaio 2013, prot. N. 2885- 220.20- Fasc.147/2012, allegata sub doc. 9 del fascicolo di parte attrice;
dalla relazione del dr. , allegata sub doc. 14 del fascicolo di Persona_4 parte attrice;
- disporre la prosecuzione delle prove orali sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2) del 18 novembre 2019 per l'escussione dei testi residui ed in particolare del teste sig. provvedendo - ove Testimone_1 occorra - per il suo accompagnamento coattivo.”
Per l'attore intervenuto:
“Voglia il tribunale, contrariis reiectis e senza accettazione del contraddittorio sopra domande, eccezioni e conclusioni che fossero nuove, in via principale,
4 - accertare e dichiarare , Controparte_2 Controparte_3 Pt_2
, e , solidalmente responsabili per
[...] Controparte_6 Controparte_4 il risarcimento dei danni tutti derivanti dal sinistro per cui è causa nel corso del quale il signor perse la vita;
per l'effetto accertare e dichiarare a Persona_1 carico dei convenuti, in solido tra loro, l'obbligazione di risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli eredi e prossimi congiunti del signor signori e dal sinistro per cui é Persona_1 Parte_1 Controparte_1 causa nel corso del quale il signor perse la vita, per equivalente Persona_1 monetario liquidati in somma che si confida non inferiore, salva la differente e miglior liquidazione giudiziale, per la signora in proprio, nell'importo Parte_1 di € 432.042,00, ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
e per
[...] nelle more divenuto maggiorenne, nell'importo di € 432.042,00, Controparte_1 ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- per l'effetto condannare , Controparte_2 Controparte_3
, , in solido tra loro, a Parte_2 Controparte_6 Controparte_4 risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali cagionati agli eredi e prossimi congiunti del signor signori e Persona_1 Parte_1 Controparte_1 dal sinistro per cui é causa nel corso del quale il signor perse la vita, Persona_1 per equivalente monetario liquidati in somma che si confida non inferiore, salva la differente e miglior liquidazione giudiziale, per la signora in proprio Parte_1 nell'importo di € 432.042,00, ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
e per nelle more divenuto maggiorenne nell'importo di € Controparte_1
432.042,00, ovvero nella differente somma che sia ritenuta dovuta, con il favore di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso, riconoscere a favore dell'attrice e dell'intervenuto vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a carico di tutti i convenuti;
in via istruttoria,
5 - disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale
e psichiatrica sopra le persone di e di onde Parte_1 Controparte_1 il consulente tecnico d'ufficio, letti gli atti e sentite le parti, acquisiti presso depositari pubblici e privati i documenti ritenuti rilevanti, accerti il pregiudizio arrecato alla salute di dal fatto per cui è causa, nei termini indicati Parte_1 dalla relazione del perito di parte dr. allegata come doc. 22; nonché il Persona_2 pregiudizio arrecato alla salute di Controparte_1
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio in materia di cinematica stradale e sicurezza di cantiere, onde il consulente tecnico d'ufficio, letti gli atti e sentite le parti, acquisiti presso depositari pubblici e privati i documenti ritenuti rilevanti, accerti le cause del sinistro in cui perse la vita nella violazione della Persona_1 disciplina normativa dettata in materia di circolazione stradale e sicurezza sul lavoro, nei termini indicati dalla relazione informativa formata dalla ASL di CP_2 in data 3 ottobre 2013, allegata sub doc. 3 del fascicolo di parte attrice;
dalla relazione dell'ing. , allegata sub doc. 8 del fascicolo di parte attrice;
Persona_3 dalla informativa redatta dalla polizia stradale di HI in data 11 gennaio 2013, prot. N. 2885- 220.20- Fasc.147/2012, allegata sub doc. 9 del fascicolo di parte attrice;
dalla relazione del dr. , allegata sub doc. 14 del fascicolo di Persona_4 parte attrice;
- disporre la prosecuzione delle prove orali sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2) del 18 novembre 2019 per l'escussione dei testi residui ed in particolare del teste sig. provvedendo - ove Testimone_1 occorra - per il suo accompagnamento coattivo.”
Per la convenuta : Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio: in principalità: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato dagli attori,
e per l'effetto respingere le rispettive domande;
6 nel merito: respingere le domande proposte dagli attori nei confronti della CP_2
siccome infondate in fatto e in diritto;
[...] in via subordinata: previo accertamento e graduazione del rispettivo concorso di colpa di , di e del datore di lavoro di quest'ultimo, CP_5 Persona_1 liquidare l'eventuale risarcimento dovuto dalla nei limiti Controparte_2 dell'eventuale residuo concorso di colpa di quest'ultima, e in ogni caso nei limiti del danno effettivamente risarcibile, ed al netto dei pagamenti effettuati da CP_3 prima del giudizio ed al netto della capitalizzazione della rendita INAIL già tacitata prima del giudizio da e senza alcun vincolo di solidarietà rispetto agli CP_3 altri convenuti.”
Per la convenuta Controparte_3
“Voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio: in principalità: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato dagli attori,
e per l'effetto respingere le rispettive domande;
in via subordinata: previo accertamento e graduazione del prevalente concorso di colpa di e del suo datore di lavoro, accertare e dichiarare che le Persona_1 somme versate da prima del giudizio sono congrue in Controparte_3 proporzione del residuo concorso di colpa di;
CP_5 in via ulteriormente subordinata: previo accertamento e graduazione del prevalente concorso di colpa di e del suo datore di lavoro, liquidare l'eventuale Persona_1 ulteriore risarcimento dovuto da quale garante di Controparte_3 CP_5 nei limiti del residuo concorso di colpa di quest'ultimo, e in ogni caso nei limiti del danno effettivamente risarcibile ed al netto dei pagamenti effettuati da CP_3 prima del giudizio ed al netto della capitalizzazione della rendita INAIL già tacitata prima del giudizio da e senza alcun vincolo di solidarietà rispetto agli CP_3 altri convenuti diversi da .” CP_5
Per il convenuto chiamante : Controparte_4
7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contraria reiectis:
- nel merito rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra Sig.ra Parte_1 in proprio e nella sua qualità di genitore legalmente esercente la responsabilità genitoriale sopra il figlio minore nei confronti del convenuto Controparte_1 in quanto prescritte, inammissibili, improcedibili, pretestuose, Controparte_4 infondate, non provate e dimostrate;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui fossero, ancorchè parzialmente, accolte le domande attoree, determinare gli importi eventualmente dovuti dal sulla base dell'effettivo apporto causale e dell'effettiva Controparte_4 responsabilità al medesimo ascrivibili, valutando, altresì, il concorso del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- parimenti in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare, anche ex art. 1917 c.c.,
C.F. - P.IVA in persona del Controparte_7 P.IVA_5 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchessa, n. 14 e P. IVA Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via P.IVA_7
Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino, al risarcimento dei danni patiti dagli attori secondo la quantificazione determinata all'esito della fase istruttoria ed ogni altro onere connesso e comunque a tenere manlevato ed indenne il da Controparte_4 ogni somma a qualunque titolo dovuta nei confronti dell'attore nonché per le spese di causa;
- parimenti in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree accertare la responsabilità esclusiva della
e per l'effetto condannare quest'ultima a tenere indenne il Controparte_2 di tutto quanto eventualmente condannata a pagare agli attori per Controparte_4 capitale, interessi e spese con il favore delle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. anche ex art.
1917 c.c..”.
8
Per la terza chiamata Controparte_7
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: rigettare ogni domanda proposta dagli attori nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Controparte_4 respingere la domanda di manleva da questo proposta nei confronti di
[...]
con vittoria di spese e competenze legali;
CP_7
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della parte attrice nei confronti del Controparte_4 rigettare la domanda di manleva per inoperatività della polizza invocata, per i motivi ampiamente dedotti in espositiva della comparsa di costituzione e risposta.
In via istruttoria: rigettarsi ogni ulteriore istanza istruttoria di parte attrice per le motivazioni già dedotte in atti.”
Per la terza chiamata Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
In via preliminare * respingere le domande attoree per intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2947, III comma, c.c.
Nel merito: * Respingere tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_10 infondate nel fatto e nel diritto e, per l'effetto, respingere tutte le domande dalla medesima svolte nei confronti dell'esponente parimenti infondate in fatto ed in diritto. * Respingere tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso * Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. * Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 13.12.2018 , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne CP_1
9 rispettivamente moglie e figlio di , conveniva in giudizio CP_1 Persona_1 la CI di , la il CP_2 Controparte_6 Controparte_4 CP_5
, e per sentir pronunciare nei loro confronti
[...] Controparte_3 condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso di avvenuto nel sinistro stradale Persona_1 del 23.11.2012.
L'attrice, in particolare, rappresentava che il congiunto, all'epoca dipendente della
, quella mattina, finito il turno di lavoro alle ore 5.10 circa, alla Controparte_6 guida dell'autocarro aziendale Renault Trafic targato CT887DV con a bordo il collega di lavoro , sulla strada variante S.P. 11 in HI (BS), Persona_5 all'altezza del chilometro 212+500, si era scontrato con l'Audi A3 condotta da CP_5
in un impatto letale.
[...]
Tanto premesso, a fondamento della domanda risarcitroia, assumeva la responsabilità concorsuale dei convenuti nella causazione del sinistro, ciascuno nella propria qualità.
Con comparsa del 28.03.2019, si costituiva in giudizio Controparte_3
(d'ora in poi per comodità espositiva), compagnia assicuratrice
[...] CP_3 per la RCA dell'Audi A3, preliminarmente eccependo la prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice ex art. 2947 c.c., nel merito chiedendone il rigetto siccome infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, la convenuta chiedeva che, previo accertamento e graduazione del prevalente concorso di colpa di e del suo datore di lavoro, si Persona_1 accertasse e dichiarasse che le somme versate da prima del giudizio, CP_3 pari ad euro 75.000,00 per ciascuno degli attori, fossero giudicate congrue in proporzione del residuo concorso di colpa di . CP_5
In via ulteriormente subordinata, chiedeva che, previo accertamento e graduazione del prevalente concorso di colpa di e del suo datore di Persona_1 lavoro, si liquidasse l'eventuale ulteriore risarcimento dovuto da
[...]
quale garante di nei limiti del residuo concorso di colpa CP_3 CP_5 di quest'ultimo, e in ogni caso nei limiti del danno effettivamente risarcibile ed al
10 netto dei pagamenti effettuati da prima del giudizio ed al netto della CP_3 capitalizzazione della rendita INAIL già tacitata prima del giudizio da e CP_3 senza alcun vincolo di solidarietà rispetto agli altri convenuti diversi da CP_5
.
[...]
In data 28.03.2019 si costituiva in giudizio anche la Controparte_2 eccependo la prescrizione delle pretese attoree ex art. 2947 c.c. e chiedendo nel merito il rigetto delle stesse.
In via subordinata, l'Ente chiedeva che, previo accertamento e graduazione del rispettivo concorso di colpa di , di e del datore di lavoro CP_5 Persona_1 di quest'ultimo, si liquidasse l'eventuale risarcimento dovuto dalla di CP_2
nei limiti dell'eventuale residuo concorso di colpa di quest'ultima e, in CP_2 ogni caso nei limiti del danno effettivamente risarcibile, ed al netto dei pagamenti effettuati da prima del giudizio ed al netto della capitalizzazione della CP_3 rendita INAIL già tacitata prima del giudizio da CP_3
Con comparsa del 28.03.2019, si costituiva in giudizio il Controparte_4
(d'ora in avanti per comodità espositiva), chiedendo,
[...] CP_4 preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva di
[...]
in virtù di polizza di assicurazione stipulata a “ CP_7 [...]
Controparte_11
” e di in virtù di
[...] Controparte_9 polizza per la responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte.
Nel merito contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto;
in via CP_4 subordinata, chiedeva la condanna, a norma dell'art. 1917 c.c., degli assicuratori chiamati in causa, oltre che della . Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa di e di Controparte_7 Controparte_12
con decreto in data 29.03.2019, il Giudice fissava l'udienza di
[...] prima comparizione per il giorno 19.09.2019.
In data 23.07.2019 ed in data 27.08.2019, si costituivano rispettivamente
[...]
e contestando entrambe le Controparte_9 Controparte_7
11 pretese risarcitorie avanzate da ed eccependo l'insussistenza della Parte_1 copertura assicurativa dedotta a proprio carico dal . CP_4 CP_9 eccepiva altresì la prescrizione del diritto di parte attrice ex art. 2947 comma 3°
c.c.
Dichiarata la contumacia di datore di lavoro del defunto Controparte_6
, e di , conducente dell'Audi A 3, il Giudice concedeva i Persona_1 CP_5 termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c.
Con atto in data 26.02.2021 interveniva in giudizio nel Controparte_1 frattempo divenuto maggiorenne, il quale richiamava integralmente le domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni di cui alla citazione introduttiva di causa e alle memorie ex art. 183 c.p.c. in atti.
Istruita la causa a mezzo di prove orali, di documentazione e di ctu medico–legale sulle persone di e da , acquisti chiarimenti dal ctu in Parte_1 CP_1 ordine al lamentato danno psichico invocato dagli attori, all'udienza del
14.11.2024 in trattazione scritta, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, la tratteneva in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in merito al diritto risarcitorio invocato dagli attori. Co La CI , e con CP_2 Controparte_3 CP_9
l'adesione degli altri convenuti, in via preliminare hanno eccepito la prescrizione del diritto vantato da parte attrice ex art. 2947 c.c. comma III° sul rilievo che nei confronti di è stata pronunciata sentenza penale irrevocabile dal CP_5
10.04.2015 e che l'atto di citazione introduttivo della presente causa è stato notificato in data 13.12.2018, dunque oltre il termine prescrizionale di legge.
A norma dall'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato (nel qual caso si applica il termine di prescrizione del
12 reato). Qualora, come nella specie, sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto si prescrive in due anni decorrenti dalla data in cui si è perfezionata l'irrevocabilità.
Ebbene, detto termine, alla data di instaurazione del presente giudizio, ha subito plurime interruzioni ai sensi dell'art. 2943 c.c., per effetto delle richieste di risarcimento che i congiunti di hanno inviato all'assicurazione Persona_1
(l'ultima in data 02.02.2017, come documentato a mezzo della CP_3 produzione di parte attrice del 18.09.20199), utilmente mettendo in mora la debitrice (art.1219 c.c.), così precludendo lo spirare del termine prescrizionale alla data della notifica della citazione.
L'eccezione, pertanto va disattesa.
3. Le prove utilizzate nella ricostruzione del fatto e il concorso di colpa di
e della vittima CP_5 Persona_1
La presente decisione, poggia sulle prove orali e documentali assunte in corso di causa, nonché sulle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale n.
26521/2012 R.G.N.R. definito con la sentenza del Tribunale di Brescia- Seconda
Sezione penale- del 10.06.2016, irrevocabile dal 18.10.2016.
Dal sinistro che ci occupa, infatti, è scaturito il procedimento penale a carico di in concorso con siccome imputati: “del reato p.p. Persona_6 CP_5 dagli artt. 40 cpv., 589 c.p. perché, - in qualità di conducente, nonché CP_5 proprietario, dell'autovettura Audi A3 targata DK744MY (telaio nr.
WAUZZZ8P78A063392”) - in qualità di direttore tecnico della Persona_6 società con sede legale in Milano, diretto superiore di Controparte_6 ER
: per colpa cagionavano il decesso di , dipendente della società
[...] Persona_1
(…) artt.141 commi 1,2 e 3, 142 comma 2 Controparte_6 Parte_3
D.Lgs 285/92 in quanto alla guida dell'autovettura Audi A3, violando i limiti esistenti non regolava la velocità in relazione alle ore notturne e alle caratteristiche della strada ponendosi nelle condizioni di non poter arrestare tempestivamente il veicolo, dinnanzi ad un ostacolo prevedibile, quale l'autocarro aziendale Renault
13 Trafic, entro i limiti del campo di visibilità; Dell'art. 21 D.Lgs. Persona_6
285/92 e dell'art. 18 commi e), f), i) T.U. 81/2008 in quanto, per l'esecuzione di lavori tecnici in un area di cantiere attigua alla variante della strada provinciale
BS11 in HI (BS), ordinava che gli addetti accedessero a detta area da un varco non autorizzato praticato nella relativa recinzione, situato in un punto pericoloso prossimo e successivo ad una doppia curva della strada, con visuale preclusa senza altresì disporre e pretendere, ai fini della sicurezza degli addetti come anche della circolazione stradale, l'adozione degli accorgimenti necessari per segnalare la presenza attiva del cantiere, ancorché temporaneo, e la possibile immissione sulla variante di mezzi provenienti dal cantiere medesimo;
Fatto avvenuto in HI (BS) il
23.11.2012” (Cfr. doc. 10 fascicolo attoreo).
, all'udienza preliminare del 10.04.2015, ha patteggiato la pena ex art. CP_5
444 c.p.p. mentre il procedimento n. 26521/2012 R.G.N.R. nei confronti di
, in cui si è costituita parte civile, all'esito del Persona_6 Parte_1 dibattimento, si è concluso con l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, (Cfr. doc. 3 fascicolo della convenuta sentenza penale n. CP_7
3339/2016 depositata in data 27.07.2016 e divenuta irrevocabile in data
18.10.2016).
Nella ricostruzione del fatto, la decisione penale ha valorizzato gli esiti della ctu disposta dal Pubblico Ministero a firma dell'Ing. , che dalla Persona_3 scrivente Giudice viene utilizzata come prova atipica in applicazione del principio in forza del quale, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne
14 oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass.
n.2947/2023).
Pur essendo un atto ripetibile da un punto di vista materiale, gli accertamenti in esso compendiati, oltre che immuni da censure sotto il profilo metodologico, si sono rivelati congrui rispetto ai dati oggettivi documentati in atti congiuntamente ai quali, dunque, si procederà ad appurare le cause del sinistro che ci occupa.
Per questo motivo non è stata ammessa la ctu cinematica richiesta dagli attori.
Superflua si è reputata anche l'integrazione di prova orale nonché la rinnovazione della ctu medico legale e psichiatrica sulle persone di e di Parte_1 [...]
altresì richieste dagli attori in sede conclusionale, essendo CP_1 sufficienti, ai fini del decidere, le deposizioni testimoniali già assunte e dovendo ritenersi esaustivo e scientificamente incensurabile l'elaborato di consulenza redatto nel presente giudizio dalla dott.ssa come integrata dai Testimone_2 chiarimenti resi all'udienza data 19.12.2022.
Sulla scorta di tutte le risultanze apprezzate, è provato in fatto che il 23.11.2012,
a HI (BS), alle ore 5.10 circa, , ex dipendente della Persona_1 [...]
, di ritorno a casa alla fine del turno di lavoro, alla guida l'autocarro CP_6 aziendale Renault Trafic targato CT887DV con a bordo il collega di lavoro Per_5
sulla strada variante S.P. 11, all'altezza del chilometro 212+500, perdeva
[...] la vita nello scontro con l'autovettura Audi A3 condotta da . CP_5
A poca distanza viaggiavano alcuni colleghi del a bordo del proprio ER automezzo, anch'essi impegnati, sino a quell'ora del mattino, nello spostamento dei cavi di fibra ottica della FA S.p.a., la quale per l'esecuzione di tali opere aveva stipulato una convenzione con la società Sertori che, a sua volta, aveva subappaltato il lavoro alla datrice di lavoro del de cuius e dei Controparte_6 suoi colleghi.
Nell'area interessata dal sinistro, nei primi mesi del 2011, era stata realizzata la nuova variante della strada provinciale n. 11 su commissione della di CP_2
al CP_2 Controparte_4
15 In data 14 giugno 2011, era stato sottoscritto il verbale con il quale la CP_2 medesima aveva ricevuto la riconsegna del tratto di strada realizzato dal
, assumendosene gli oneri di manutenzione e gestione (Cfr. doc. 4 CP_4 fascicolo attoreo).
Successivamente, con ordinanza della n. 2186 del 21 giugno Controparte_2
2011, il direttore del settore manutenzione strade Arch. Persona_7 aveva ordinato la riapertura al traffico “a decorrere dalle ore 6:00 del giorno 22 giugno 2011” e in pari tempo ordinò al “l'installazione della Controparte_4 segnaletica di cantiere conforme al Vigente Codice della Strada e del relativo
Regolamento di Esecuzione (…) atta a garantire in ogni momento, condizione e situazione, la pubblica incolumità e la sicurezza e la sicurezza del transito veicolare…” (così la delibera provinciale n. 2186/2011, Cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).
In forza di tale delibera era stata posizionata una recinzione in plastica lungo il perimetro del cantiere nella quale era stato lasciato aperto, a servizio di CP_4 una strada di cantiere, il varco non autorizzato accedente alla strada provinciale attraverso il quale passò per immettersi sulla strada provinciale Persona_1 allorché venne a scontrarsi con l'Audi A 3 condotta da . CP_5
La ricostruzione della dinamica del sinistro si trae dagli accertamenti svolti in sede di ctu disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale sopra riferito, recepiti nella sentenza penale n. 3339/2016, in toto corroborati dalle prove documentali e orali assunte nel presente processo.
Gli elementi oggettivi a disposizione del ctu ed in particolare i rilievi della Polizia
Stradale di HI, intervenuta sul posto nell'immediatezza dell'incidente, l'entità dei danni riportati dai veicoli e le loro posizioni di arresto, hanno consentito di calcolare la velocità all'urto di circa 110 km/h per la vettura e di circa 28 km/h per il furgone.
Dai rilievi effettuati è inoltre emerso che, alla percezione del pericolo, il conducente si trovava a circa 30.50 metri dal punto di collisione e che una CP_5
16 velocità di marca di 50 km/h (limite massimo di velocità in vigore sulla strada) avrebbe consentito l'agevole arresto della AUDI entro il punto d'urto.
E' anche emerso che il conducente si immetteva sulla carreggiata, ER svoltando a sinistra contro mano, violando la segnaletica orizzontale (linee continue di margine di mezzaria), omettendo di dare la precedenza all'Audi A 3, che intanto sopraggiungeva nella stessa corsia, quindi senza la prudenza imposta dall' approssimarsi della curva e dalla visuale limitata.
In forza di detti accertamenti, con argomentazioni condivisibili perché coerenti con i dati oggettivi analizzati, il ctu Ing. ha riscontrato, nella condotta di Per_3 guida di , la violazione degli articoli 41 (Velocità) commi 1, 2 e 3, 142 CP_5
(Limiti di velocità) comma 2 e 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini) del Codice della Strada, nella condotta di guida di ER
, violazioni oltre che alle norme generiche di prudenza, perizia e diligenza
[...] previste dal principio informatore della circolazione (art. 140 C.d.S.), anche dell'articolo 146 (Violazione della segnaletica stradale) comma 1, 154
(Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) commi 1 lett. a) e 3 lett. c)
e 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini) comma 1 del Codice della Strada.
Le suddette infrazioni, nella ricostruzione peritale, si pongono in nesso causale con il verificarsi del sinistro. (Cfr. Ctu processo penale, doc. 8 citazione attorea e doc. 2 fascicolo . CP_7
La dinamica sopra delineata ha trovato conferma nelle risultanze delle prove orali assunte nel presente processo.
Si richiamino anzitutto le dichiarazioni di , che, in sede di interrogatorio CP_5 formale reso all'udienza in data 02.03.2021, ha riferito: “Ero conducente dell'auto
Audi assicurata con coinvolta nell'incidente del 23.11.2012; io procedevo CP_3 sulla tangenziale con direzione da HI verso Castrezzato;
ad un certo punto, dopo una doppia curva, ho rilevato la presenza di un furgone posizionato trasversalmente sulla carreggiata;
l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore della mia auto e la parte laterale del furgone;
(…) Procedevo ad una velocità di circa 100 km/h, erano
17 le cinque di mattina, non ricordo le condizioni atmosferiche;
(…) Dopo l'incidente è intervenuta la polizia, mi ha contestato un'infrazione per eccesso di velocità; dopo il processo penale per omicidio colposo, mi è stata ritirata la patente per 8 mesi se non ricordo male”.
, Comandante della Sezione Polstrada di HI intervenuto in Controparte_13 occasione dell'incidente in data 23.11.2012, ha confermato l'eccesso di velocità contestato al , che lo stesso stesse viaggiando senza indossare la cintura di CP_5 sicurezza così come anche la vittima nonché la presenza di una linea di ER mezzeria continua sul tratto di carreggiata teatro del sinistro.
Il teste, nello specifico, ha riferito: “Alla data del 23.11.2012 ero comandante della sezione Polstrada di HI, sono intervenuto in occasione dell'incidente di quel giorno avvenuto sulla tangenziale HI-Castrezzato, strada denominata Urago
d'Oglio-Castrezzato nell'ambito dei rilievi eseguiti nell'occasione; ho redatto una relazione di servizio che confermo;
(…) Il cantiere era presente da un po' di tempo, vi era una segnaletica orizzontale di colore giallo, più una rete in plastica di colore rosso di delimitazione del cantiere, era segnalata una velocità massima di 50 km/h; anche la doppia curva era segnalata sia dai pannelli sia da luci intermittenti;
l'incidente è avvenuto alle cinque di mattina, ma era ancora buio;
(…) abbiamo contestato al conducente dell'auto l'eccesso di velocità in orario notturno e in presenza di doppia curva, nonché il mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
nel rapporto abbiamo specificato che se non fosse deceduto il conducente del furgone sarebbe stato contravvenzionato per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, inoltre per l'omessa precedenza alle auto circolanti sulla strada pur provenendo il furgone da un'area privata”. (…) L'accesso al cantiere era posizionato a un 1 km e
200 m più avanti rispetto al luogo dell'incidente; in sede di sopralluogo abbiamo constatato che nel luogo dell'incidente la rete di protezione di cui ho detto era stata tagliata creando un varco e abbiamo rilevato le tracce del furgone in uscita da questo varco non previsto nella struttura del cantiere, abbiamo altresì constatato che un certo quantitativo di terra messa a protezione dietro la rete era stata rimossa ed era stato creato il varco, per questo motivo abbiamo contestato al direttore
18 Contr tecnico di e del cantiere la violazione dell'art. 21 Cds per la Parte_4 creazione dell'accesso abusivo di cui ho detto;
Abbiamo accertato in sede di sopralluogo che prima del furgone era uscito dal medesimo varco un furgone della ditta condotta da;
(…) Dai nostri accertamenti è risultato che CP_6 Testimone_1 entrambi i mezzi, prima quello condotto da e poi quello condotto da Tes_1 ER sono usciti dal cantiere svoltando a sinistra;
(…) Confermo che quel tratto di carreggiata sopra descritto aveva al centro una striscia longitudinale di mezzeria gialla continua;
(…) In sede di sopralluogo abbiamo verificato che il tachimetro dell'auto Audi condotta da aveva la lancetta bloccata sulla velocità di 118 CP_5 km/h;”.
Ad ulteriore riscontro della congruenza dei rilievi peritali condotti in sede di indagini penali, si richiama la deposizione di , in servizio presso la Testimone_3
Polstrada di il giorno del sinistro, il quale ha confermato che “intervenuto CP_2 in occasione dell'incidente del 23.11.2012 (…) quando siamo arrivati erano già presenti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso, e il deceduto era già stato rimosso;
i mezzi coinvolti erano ancora sul luogo;
(...) L'incidente è avvenuto in prossimità di un'area di cantiere segnalata, in particolare ricordo che nella direzione di marcia verso sul lato destro vi era una recinzione di cantiere;
la recinzione risultava CP_2 tagliata creando un varco;
non ricordo se ho rilevato tracce di pneumatici di transito dal varco;
(…) Io e il collega ci siamo occupati della dinamica dell'incidente e Tes_4 non abbiamo ispezionato l'interno di quell'area di cantiere;
(…) Dalle informazioni assunte sul posto abbiamo verificato che sia il mezzo condotto da che un ER altro mezzo di suoi colleghi erano passati da quel varco per immettersi nella strada dove si è verificato l'incidente, effettuando una svolta a sinistra;
(…) Il nostro intervento è avvenuto prima delle 7 del mattino;
(…) Il tratto di strada aveva un limite di velocità; (…) Ho partecipato alla redazione del rapporto di incidente che però non è stato da me firmato;
abbiamo eseguiti i rilievi fotografici e planimetrici allegati al rapporto;
(…) A mia memoria la strada dove è avvenuto l'incidente aveva una doppia curva, mi sembra che abbiamo riscontrato una velocità dell'autovettura condotta da di circa 120 km/h essendo bloccato in quella misura il CP_5
19 contachilometri del mezzo;
(…) Nel punto in cui è avvenuto l'incidente la linea di mezzeria era continua ed era quella di colore giallo tipica dei cantieri;
(…) Per quello che ricordo sono stati sanzionati il conducente dell'autovettura per eccesso di velocità ed entrambi i conducenti dei due mezzi che sono usciti dall'area di cantiere per una manovra di svolta a sinistra non consentita;
(…) Le altre contravvenzioni sono state contestate dal mio ufficio successivamente e non ne sono a conoscenza;
(…) Abbiamo dedotto dal posizionamento delle cinture di sicurezza del mezzo condotto da che sia quest'ultimo sia il passeggero non indossavano le ER cinture di sicurezza al momento dell'urto, perché in caso di impatti così forti le cinture rimangono in tensione e bloccate oppure sarebbero state tagliate dai sanitari per liberare gli infortunati, invece le abbiamo trovate nel loro alloggiamento tradizionale”.
Di non poco momento nella ricostruzione della dinamica dell'incidente è poi la circostanza che fosse presente una via autorizzata per accedere al cantiere sicchè
è stata una scelta della vittima passare per il varco abusivo piuttosto che avvalersi del percorso ufficiale.
Sul punto il teste , all'epoca dei fatti legale rappresentante del Testimone_5
, ha dichiarato che “l'area comunque era accedibile attraverso un CP_4 ingresso autorizzato dalla provincia aperto su via Valenca” (…) Accedendo da via
Valenca era possibile accedere ai pozzetti di intervento degli addetti ai lavori propri di FA perché i canali presenti lungo il percorso erano attraversabili, perché mi sembra ci fossero delle opere di attraversamento;
”.
Del medesimo tenore le dichiarazioni di e , Parte_4 Testimone_6 dipendenti del , i quali hanno ribadito che “L'accesso per arrivare al CP_4 punto dei lavori di FA era quello di via Valenca, anche perché l'accesso di via
Valenca era uno degli accessi ufficiali del cantiere” (…) “Dall'accesso di via Valenca si poteva raggiungere l'area di esecuzione dei lavori di FA perché i canali presenti nel cantiere erano transitabili” ( . “L'accesso di cantiere autorizzato Pt_4 più prossimo al punto dove dovevano intervenire gli operai FA era quello di via
Valenca; dall'accesso di via Valenca era possibile raggiungere il luogo di esecuzione
20 dei lavori di FA, non ricordo se ci fossero dei canali, ma se ci fossero stati sarebbe stato possibile oltrepassarli” ( ). Tes_6
Il contesto fattuale così ricostruito va esaminato alla luce dei principi giurisprudenziali che sovraintendono alla disciplina del concorso di colpa in tema di incidenti stradali.
Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va valutato in base ai criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il Giudice, pertanto, è tenuto a comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore e valutare “quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno”. Tale valutazione va condotta “in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite. Così, in materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura
l'iter logico da seguire deve essere: a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata;
b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta;
c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b)”. (Cfr. Corte di Cassazione civile, sentenza n. 23804/2024).
In definitiva, le testimonianze escusse e le risultanze della ctu acquisita in sede penale, comprovano come entrambi i conducenti avessero violato le fondamentali regole di prudenza: guidava a velocità elevata rispetto al limite CP_5 consentito, , oltre a guidare senza indossare la cintura di sicurezza, Persona_1 si immetteva sulla carreggiata provenendo da un varco non autorizzato, posto sulla destra della carreggiata rispetto alla direzione di marcia della Audi A 3,
21 violando altresì la segnaletica orizzontale (linee continue di margine di mezzaria), senza la necessaria prudenza imposta dalla prossimità della curva e dalla la visuale limitata (Cfr. perizia Ctu processo penale e sentenza processo penale in atti).
Ebbene, effettuando il giudizio controfattuale in applicazione dei principi sopra enucleati, e dunque supponendo una guida prudente del a fronte ER dell'eccesso di velocità da parte del , non sarebbe possibile escludere con CP_5 certezza l'evento lesivo né la minore entità dello stesso.
Lo scontro si sarebbe potuto evitare solo ipotizzando che il viaggiasse ad una CP_5 velocità di 50 Km h. (dunque entro il limite consentito su quella strada).
Come accertato dal ctu ing. , infatti, nonostante le negligenze della Per_3 vittima “alla percezione del pericolo, il signor si trovava a circa 30.50 metri dal CP_5 punto di collisione e che una velocità di marcia di 50 km/h (limite massimo di velocità in vigore sulla strada) avrebbe consentito l'agevole arresto della AUDI entro il punto d'urto”.
A conclusioni non dissimili è dato pervenire ipotizzando che il conducente dell'Audi guidasse nel rispetto del suddetto limite di velocità, a fronte delle intemperanze del ER
Con elevato grado di verosimiglianza, infatti, l'incidente sarebbe comunque avvenuto non potendo il prevedere l'accesso del furgone proveniente (contro CP_5 mano) da uno svincolo non segnalato e non consentito all'approssimarsi del quale, evidentemente, l'autista benché obbligato a tenere una condotta di guida rispettosa del limite di velocità, non era anche tenuto ad attivare una specifica prudenza tale da consentirgli di attivare una manovra d'emergenza utile ad evitare l'impatto.
Può allora affermarsi che il sinistro in data 23.11.2012 nel quale perse la vita si è verificato a causa della condotta imprudente di entrambi i Persona_1 conducenti da ritenersi, alla luce di quanto accertato, ciascuno concorrente in misura paritaria (50%).
In quanto compagnia assicuratrice dell'Audi A3 per la responsabilità civile,
22 risponde del danno patito dagli attori, nel limite di Controparte_3 seguito accertato, in solido con il conducente della vettura stessa . CP_5
6. Il concorso di colpa della . Controparte_2
Parte attrice ha agito nei confronti della invocando a suo Controparte_2 carico, in relazione al sinistro per cui è causa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero 2043 c.c.
La ha negato ogni responsabilità, sul presupposto che le Controparte_2 condizioni della strada in quanto tali non abbiano causato l'incidente (l'apertura, peraltro abusiva, della recinzione, di per sé considerata, non avrebbe generato conseguenze dannose), incidente invece causato dalla convergenza delle traiettorie dei veicoli coinvolti ed dalle irregolari condotte di guida dei rispettivi conducenti.
L'Ente convenuto ha poi assunto a sua discolpa come l'abusiva apertura della recinzione fosse stata effettuata in epoca prossima all'incidente, senza alcuna autorizzazione della e a sua insaputa, tanto da non aver avuto CP_2 possibilità di avvedersi della irregolare situazione.
Ha infine negato l'addebito di responsabilità ex art. 2043 c.c., allegando la consapevolezza del del rischio che incorreva immettendosi con svolta ER vietata verso sinistra sulla pubblica via (e per di più senza concedere la dovuta precedenza), avrebbe da sé creato la situazione di pericolo da cui è derivato l'incidente.
Nella valutazione di un eventuale coinvolgimento nei fatti di causa della CP_2
viene anzitutto in evidenza che nell'ambito dello Schema di accordo
[...] quadro sottoscritto in data 5.7.2010 tra Società di Progetto Brebemi, CP_4
, Concessioni Autostradali Lombarde e Rete Ferroviaria Italiana, poichè parte
[...] del precedente tratto della S.P. 11 interferiva con parte del tracciato della Bre-Be-
Mi, si era concordato di eseguire una variante alla suddetta strada provinciale sulla quale far confluire il traffico veicolare per permettere la costruzione delle opere interferenti con la viabilità provinciale esistente (all. 1 al doc. 3 di CP_4
23 parte attrice). Contr Ultimate le opere di competenza e accertata la relativa piena conformità alle previsioni progettuali ed alle migliori regole dell'arte, in data 14.06.2011, la e il sottoscrivevano il “VERBALE DI Controparte_2 Controparte_4
AGIBILITA' AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
CONSEGNA DELLE OPERE” (Cfr. doc. 4 fascicolo attoreo e doc. 2 fascicolo
). CP_4
In esso, tra le altre previsioni, dopo essersi dato atto che a seguito di sopralluogo
“si è proceduto alla ricognizione finale, a lavori ultimati, delle opere eseguite al fine di accertarne l'agibilità a fini della sicurezza della circolazione stradale”, nonché che il Direttore dei lavori certificava che “i lavori erano stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte e conformemente agli elaborati approvati”, si precisava, inoltre che
“L'impianto della segnaletica orizzontale e verticale è stato eseguito in conformità alle norme del Codice della Strada e, pertanto, la nuova viabilità si trova in condizioni idonee a garantirne la sicurezza della circolazione stradale”.
Infine, in ragione di quanto sopra si stabiliva che “le opere descritte … vengono prese in carico dalla di . Dalla data di sottoscrizione del presente CP_2 CP_2 verbale, la assumerà tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, Controparte_2 straordinaria e di ripristino relativi alla pavimentazione, alle barriere di sicurezza ed alla segnaletica verticale ed orizzontale, etc, liberando il soggetto attuatore e
Società di Progetto BreBeMi da ogni e qualsivoglia responsabilità”.
Al suddetto verbale veniva allegata la planimetria da cui si evince che il tratto di strada consegnato coincide perfettamente con quello ove è avvenuto il sinistro oggetto di causa (doc. 3 fascicolo ). CP_4
Anche la sentenza penale emessa nel procedimento 26521/2012 dà atto che “la stradina percorsa dal per uscire dal cantiere era già presente da diversi ER mesi (almeno dal mese di maggio del 2012, data di acquisizione della fotografia aerea allegata alla consulenza)” (…) “Per quanto evincibile dal documento sottoscritto congiuntamente dai responsabili dell'area tecnica e dell'area gestione strade della e dal direttore tecnico del il Controparte_2 Controparte_4
24 tratto di strada percorso dalla vittima era ritornato nella disponibilità della
, sì da dover necessariamente concludere che competesse al citato ente (o CP_2 ai responsabili del suddetto cantiere) l'onere di ispezionare l'area interessata dal sinistro e di verificare la presenza di eventuali anomalie o situazioni pericolose”
(Cfr. pag. 8 doc. 3 sentenza n. 3339/2016). CP_7
Tanto accertato in fatto, va brevemente puntualizzato che la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e presuppone la mera esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno, la cui prova deve essere fornita dal danneggiato attraverso la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla res, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione della stessa.
La predetta responsabilità è conseguentemente esclusa solo dalla prova del caso fortuito, in cui rientra anche la condotta del danneggiato stesso, ma nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultimo fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tener conto anche della natura della res e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (Cfr. Ex
Multis, Corte di Cassazione civile, sentenza n. 7125/2013).
Alla stregua dei principi enunciati, è privo di pregio il rilievo difensivo della secondo cui il varco, attraverso il quale passò Controparte_2 Persona_1 per accedere alla pubblica via prima di entrare in collisione con l'Audi A3, era stato realizzato da poco a sua insaputa.
Quale custode della strada, l' era obbligato a vigilare sulla sicurezza della Pt_5 viabilità e a verificare che fossero segnalate situazioni di potenziale pericolo per i veicoli e per le persone ivi in transito anche se connesse a infrastrutture, come quella di specie, pertinenziali alla strada.
Posto l'obbligo del custode di provvedere alla recinzione della strada in presenza di una condizione di oggettiva pericolosità, gli obblighi di custodia non si limitano alla carreggiata ma si estendono anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, con la conseguente responsabilità per i danni che derivino dall'assenza o dall'inadeguatezza dei necessari elementi di protezione (ex
25 multis Cass. n. 6306/2013 e Cass. n. 24529/2009, nonché Cass. n.
15723/2011).
Nel caso che ci occupa, una segnaletica stradale conforme a quella prescritta dal legislatore in caso di pericolo, in ipotesi, avrebbe potuto interrompere, il nesso causale tra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo dell'ente proprietario della strada) e il il sinistro, con conseguente esclusione di una responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (Cfr. Corte di Cassazione civile, sentenza n. 17658/19).
Siffatta evenienza, tuttavia, non si è verificata.
Non vi è prova, allora, del caso fortuito ossia di un fattore che possa legittimare l'interruzione del nesso di causa utile ad escludere la colpevolezza del custode.
La CI, pertanto, è corresponsabile in solido con in relazione alla CP_5 causazione del sinistro avvenuto in data 23.11.2012, con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico in solido rispetto sia al conducente dell'Audi (nella quota a questi ascrivibile del 50%) e agli altri convenuti, egualmente responsabili per condotte omissive concernenti la manutenzione e il controllo sulla strada come di seguito illustrato.
7. Il concorso di colpa del . Controparte_4
Parte attrice ha invocato anche la responsabilità del in Controparte_4 relazione al sinistro stradale del 23.11.2012 per non aver chiuso il varco, prima di restituire il cantiere al committente principale e neppure dopo, allorché, a riconsegna avvenuta del tratto di strada interessato dai lavori, ricevette dalla
CI l'ordine di provvedere affinché fosse posta a dimora la necessaria segnaletica orizzontale e verticale e assicurate condizioni di sicurezza agli utenti
(Cfr. doc. 5 fascicolo attoreo, ordinanza CI di n. 2186/2011). CP_2
Il convenuto, a sua volta, si è difeso allegando la propria estraneità al CP_4 potere/dovere di vigilanza sul varco abusivo e sulla relativa segnaletica a seguito del verbale di consegna opere alla in data 14.06.2011 – di cui Controparte_2 si è detto al punto precedente – inoltre ritenendo che l'ordinanza della CI
26 del 21.06.2011 n. 2186, anziché confermare le pretese di parte attrice, provi l'assenza della responsabilità ascrittagli.
Sul punto, il convenuto ha assunto come l'ordinanza avesse riguardato luoghi molto distanti dall'area in cui era presente il varco non autorizzato, nonchè Contr interventi di che si sono conclusi il 22/06/2011 ossia ben più di un anno prima il giorno del sinistro. Contr Ha aggiunto che l'ordine rivolto a di installare la “segnaletica di cantiere conforme al Vigente Codice della Strada” riguardava esclusivamente l'apertura temporanea della viabilità alternativa per il collegamento tra la prog.va Km
212+400 e l'intersezione a circolazione rotatoria di Via Valenca. Contr A detto ordine aveva ottemperato entro i limiti temporali imposti dall'Ordinanza della così portando a termine il proprio compito e, CP_2 conseguentemente, venendo meno il dovere/potere di custodia dell'area.
Orbene, i superiori assunti si sono rivelati destituiti di pregio alla luce della circostanza, dirimente sul punto, che all'epoca del sinistro il cantiere fosse ancora nella disponibilità del e non era stato chiuso. CP_4
Trattasi di evenienza comprovata dalle dichiarazioni di numerosi testimoni sul punto convergenti.
, Comandante della sezione Polstrada di HI intervenuto in Controparte_13 occasione dell'incidente del 23.11.2012, ha dichiarato che “L'accesso al cantiere era posizionato a un 1 km e 200 m più avanti rispetto al luogo dell'incidente; in sede di sopralluogo abbiamo constatato che nel luogo dell'incidente la rete di protezione di cui ho detto era stata tagliata creando un varco e abbiamo rilevato le tracce del furgone in uscita da questo varco non previsto nella struttura del cantiere, abbiamo altresì constatato che un certo quantitativo di terra messa a protezione dietro la rete era stata rimossa ed era stato creato il varco, per questo motivo Contr abbiamo contestato al direttore tecnico di e del cantiere la Parte_4 violazione dell'art. 21 Cds per la creazione dell'accesso abusivo di cui ho detto”.
all'epoca in servizio alla Polstrada di Desenzano, intervenuto CP_14 insieme a capo pattuglia, sui luoghi nell'immediatezza del sinistro ha Tes_7
27 confermato che: …in corrispondenza del cantiere della (…) Abbiamo CP_4 rilevato sul posto un'apertura non regolamentata, cioè un varco nella rete di recinzione del cantiere, e dai nostri accertamenti è emerso che da questo varco erano usciti due furgoni”.
, consulente del lavoro, legale rappresentante di Testimone_8 CP_6 alla data dell'incidente per cui è causa, ha riferito: “I lavori da eseguire presso il cantiere nella zona della tangenziale erano di sostituzione della fibra CP_4 ottica;
i lavori in questo caso sono stati diretti da;
il cantiere faceva Persona_6 capo al il nostro committente era la ditta per conto di Controparte_4 Parte_6
FA; si è occupato di organizzare il lavoro soltanto in quel punto del Per_6 cantiere era un lavoro delicato da eseguire di notte perché quel tratto di CP_4 fibra ottica serviva sedi istituzionali, tra cui la di ”. (…) I quattro CP_2 CP_2 operai che quella notte sono andati a lavorare insieme sono stati impiegati CP_6
a coppie per la medesima attività e nello stesso cantiere anche se in punti CP_4 diversi del cantiere;
non so indicare il punto in cui ha lavorato ER
, funzionario della di , ha confermato che Testimone_9 CP_2 CP_2
“L'incidente del 23.11.2012 si è verificato in corrispondenza di un cantiere della società cioè , Il tratto di strada su cui è avvenuto CP_4 Controparte_15
l'incidente, costituito da una deviazione rispetto alla tangenziale di proprietà all'epoca della CI di , era stato realizzato dal proprio CP_2 CP_4 in vista dei lavori del cantiere;
il ha eseguito la deviazione previa CP_4 ordinanza della , mi sembra del 21.6.2011; il tratto di strada Controparte_2 era a transito pubblico, vi era una segnaletica indicativa del cantiere (…). La rete di recinzione apposta a delimitazione del cantiere sulla quale ho rilevato il varco era Contr stata collocata dal;
(…) “La provincia per quel cantiere ha avuto solo CP_4
Contr rapporti con il consorzio , non so dire se l'area corrispondente al luogo Contr dell'incidente fosse stata utilizzata da per i suoi lavori oppure se in quell'area abbiano lavorato anche altre società”.
, tecnico della prevenzione nel servizio di prevenzione e sicurezza Testimone_10 sui luoghi di lavoro, ha riferito: “L'incidente è avvenuto nell'ambito dei lavori di
28 costruzione della dell'alta velocità ferroviaria e delle relative infrastrutture;
CP_4 nell'area recintata corrispondente al tratto stradale dove è avvenuto l'incidente era un cantiere del utilizzato circa un anno prima per le opere di CP_4 demolizione della ex strada provinciale SP 11 e per il passaggio dell'ossigenodotto alla data di ottobre 2011, al momento dell'incidente in quell'area erano in corso lavori dello spostamento dei cavi di fibra ottica;
”
, legale rappresentante del ha riferito: “I lavori Testimone_5 Controparte_4 che FA doveva eseguire erano commissionati e pagati dal seppur CP_4 gestiti in modo autonomo da FA ed è questo il motivo per cui il era a CP_4 conoscenza che quei lavori sarebbero stati eseguiti”.
Come sopra evidenziato, FA nella sua gestione autonoma, aveva incaricato la società a sua volta committente della , società per cui Parte_6 Controparte_6 lavorava appunto la vittima.
E' rilevante, peraltro, il dato che il 29.11.2012, fosse stato elevato a CP_16
(in qualità di direttore di cantiere dipendente del nonché
[...] Controparte_4 responsabile dei lavori) un verbale di contravvenzione per non aver egli adottato gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione, per non aver mantenuto in efficienza gli stessi accorgimenti sia di giorno che di notte e per non aver verificato l'esistenza del varco abusivo, né tanto meno disposto la sua chiusura (Cfr. ancora pag. 8 doc. 3 sentenza n. 3339/2016). CP_7
Alla luce delle superiori risultanze, in definitiva, può senz'altro affermarsi che il cantiere, ancora aperto alla data del sinistro, era sotto il controllo del CP_4 ul quale gravavano oneri di vigilanza e di custodia ex art. 2051 c.c.
[...]
pertanto, è responsabile per non aver provveduto ad adottare misure CP_4 idonee a chiudere il varco non consentito, così concorrendo nella causazione del sinistro.
Consegue la condanna anche nei confronti dell'Ente territoriale in questione al risarcimento del danno in favore degli attori, in solido con gli altri convenuti nei limiti della responsabilità concorsuale accertata a loro carico.
29
8. La chiamata in causa di da parte del Controparte_7 CP_4 convenuto.
Il ha chiamato in causa al fine di essere Controparte_4 Controparte_7 dalla stessa manlevato in caso di condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori in ordine al sinistro per cui è causa, oltre che dalle spese del presente giudizio.
La compagnia assicuratrice si è opposta alla domanda di manleva assumendo che il sinistro per cui è causa non sia coperto dalla polizza n. 298752486.
Stando alle difese della terza chiamata, detto contratto stipulato per la Copertura assicurativa in favore del “per danni di esecuzione, per responsabilità CP_4 civile terzi e garanzia di manutenzione” (Cfr. doc. n. 8 della terza chiamata) non sarebbe efficace in quanto l'incidente si è verificato al di fuori del cantiere e fuori dello svolgimento dell'attività assicurata, posto che da tempo il aveva CP_4 concluso l'esecuzione delle opere.
Detto assunto, tuttavia, è smentito dalle emergenze istruttorie, sopra in sintesi enucleate invero comprovanti che i lavori che FA doveva eseguire erano commissionati e retribuiti dal , seppur gestiti in modo autonomo CP_4 da FA la quale, nella sua gestione autonoma, aveva incaricato la società
Parte_6
Di non poco momento, peraltro, si giudica la circostanza che la polizza faccia espresso riferimento a sinistri verificatisi nel “luogo di esecuzione delle opere”, dovendo ritenersi estesa al cantiere e/o qualunque altro luogo - anche esterno ma ad esso pertinente, interessato dai lavori, quali appunto il varco non autorizzato nella rete di recinzione del suddetto cantiere, attraverso il quale è passata la vittima.
In considerazione di quanto precede la copertura assicurativa evocata dal chiamante in causa deve dunque ritenersi operante nel caso concreto, CP_4 con conseguente accoglimento della domanda di garanzia.
9. La chiamata in causa di da parte del Controparte_9 CP_4
30 Convenuto.
Il ha chiamato in causa in manleva anche la compagnia di Controparte_4 assicurazione in virtù di polizza stipulata n. 2010/03/2065474 (Cfr. CP_9 doc. 11 e 12) ove all'art.
2.1 A (Cfr. doc. 12) si prevede: “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) tiene indenne il Contraente (…) di quanto siano tenuti a CP_9 pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di indennizzo (…) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte” (Cfr. pag. 19 comparsa di costituzione ). CP_4
La società , a sua volta, ha eccepito l'inoperatività della polizza sul CP_9 presupposto che la garanzia RC terzi, sia una polizza a “secondo rischio” rispetto alla polizza CAR stipulata con Controparte_17
L' eccezione, da ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate
(tardivamente nella memoria ex art. 183 comma VI° c.p.c. n. 2 come correttamente eccepito dal chiamante in sede conclusionale), è fondata. CP_4
Nelle condizioni dattiloscritte allegate nella premessa della polizza si legge:
“Premesso che la contraente -- esegue i lavori per la realizzazione CP_4 delle opere inerenti il collegamento autostradale di connessione tra le città di
e Milano, la garanzia è prestata con le seguenti modalità: (…) 2) CP_2 relativamente alla garanzia RCT in II° rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali previsti dalla sezione Rc della polizza CAR fermo restando che, qualora su tale polizza il danno sia risarcito parzialmente o non risarcito per effetto dell'applicazione di eventuali franchigie, la presente polizza opererà in I° rischio con
l'applicazione di una franchigia frontale di Euro 20.000,00 su tutti i danni” (cfr. doc.
11 )”. CP_4
La polizza assicurativa quindi opera a secondo rischio e solo laddove il massimale previsto dalla polizza stipulata con non sia sufficiente a risarcire CP_7
l'eventuale danno ed esclusivamente in ordine all'eccedenza di quanto risarcito da quest'ultima, ovvero in caso di risarcimento di danno parziale e/o non risarcimento per applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti.
Essendo il massimale della polizza stipulata con nel caso concreto CP_7
31 sufficientemente elevato (25.000.000,00 euro) e con una franchigia di 50.000,00 euro solo per danni a cose (Cfr. doc. 8 , la copertura assicurativa di CP_7 CP_9 deve ritenersi inoperante nel caso concreto.
[...]
10. L'assenza di responsabilità in capo alla società Controparte_6
Parte attrice ha convenuto in giudizio anche la società Controparte_6 datrice di lavoro di , ritenendo sussistente la sua concorrente Persona_1 responsabilità in relazione al sinistro in data 23.11.2012 per asserita violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ai sensi del quale
“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Come già evidenziato, alla luce delle testimonianze di , Tes_5 Pt_4 Tes_6
è provato che per accedere al cantiere vi erano dei percorsi segnalati e autorizzati ben noti ai dipendenti. Nondimeno il terminato il turno di lavoro, decise ER di uscire dal varco non autorizzato per immettersi sulla strada di ritorno a casa.
Trattasi di un comportamento riconducibile alla fattispecie del c.d. “rischio elettivo” il quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, rappresenta il limite alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni.
In particolare, si parla di rischio elettivo, quindi di responsabilità del dipendente per l'infortunio occorso, quando:
- il lavoratore pone in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme (nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive);
-il comportamento del lavoratore è motivato da impulsi meramente personali;
-l'evento conseguente all'azione del lavoratore non ha alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Dette condizioni ricorrono nel caso concreto in considerazione di quanto evidenziato nella ricostruzione della dinamica del sinistro.
Né può ritenersi scriminata la condotta imprudente del dal “super lavoro” ER evocato dagli attori al fine di escludere profili di colpa in capo al congiunto.
32 Ed invero, non sono emersi elementi probanti la sussistenza di condizioni particolarmente gravose in cui era costretto a lavorare il o comunque tali ER da scemarne le capacità intellettive al punto tale da non avvedersi del rischio al quale andava incontro immettendosi su una arteria stradale (normalmente trafficata) violando elementari regole di prudenza.
Può ritenersi, dunque, configurato il rischio elettivo utile a interrompe il nesso causale fra il sinistro e l'attività lavorativa, a differenza della mera colpa del lavoratore e cioè dall'atto volontario che – seppur posto in essere con imprudenza, negligenza e imperizia – è al contrario motivato da finalità produttive e pertanto non interrompe il nesso causale suddetto (Cfr. Corte di Cassazione civile, sentenza n. 21113/2019; Corte di Cassazione, sentenza n. 1458/2013).
Ne discende il rigetto della domanda risarcitoria degli attori nei confronti della società datrice di lavoro della vittima.
11. La domanda risarcitoria formulata dagli attori.
Gli attori, nelle incontestate qualità di moglie e figlio di , hanno Persona_1 agito in giudizio chiedendo ai convenuti in solido il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del decesso del proprio congiunto
. ER
11.1 Il danno patrimoniale
Sotto il profilo patrimoniale, i congiunti della vittima anzitutto hanno chiesto la riparazione del pregiudizio da perdita di contributo economico, ossia da mancata percezione del reddito percepito dal de cuius.
Tutti i convenuti hanno eccepito l'illegittimità della richiesta avendo l'Inail accreditato in favore degli attori, una rendita del valore capitalizzato di circa
450.000 euro, la cui rivalsa è stata tacitata da (Cfr. docc. 2-3-4 CP_3 fascicolo . CP_3
In via preliminare ed assorbente rispetto all'eccezione dei convenuti, dunque all'accertamento del “danno differenziale” (ossia del quantum eventualmente
33 dovuto sottraendo l'indennizzo riconosciuto agli attori dall' Inail), si premette che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto meno (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177; Cassazione civile, sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2318).
Il danno conseguenza, cioè, non è presuntivo né in re ipsa, per cui, per ottenerne il risarcimento “l'attore ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727
c.c. una stabile contribuzione del defunto in proprio favore.” (cfr.Tribunale di Bari, sez. civ. 111, 20 giugno 2012, n. 2262; Corte appello Napoli sez. VIII,
08/01/2021, n.17).
La sola natura del rapporto parentale, ovvero il solo fatto della convivenza col defunto, pur costituendo un indizio circa l'esistenza della contribuzione, è insufficiente a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse - ad esempio – l'insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento e neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali l'attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti cfr. Cass., sez. III, 12- 10-1998, n. 10085).
Nel caso in esame, va riscontrato un difetto di allegazione e prova del danno- conseguenza assertivamente patito sia dalla moglie che dal figlio, dal momento che non risulta allegato prima e documentato poi, che gli attori vivessero solo con il contributo economico del congiunto deceduto e che prevedessero di continuarne a fruire, o comunque quale fosse l'incidenza di detto reddito sulla conduzione familiare atteso che l'attrice all'epoca del sinistro svolgeva attività di segretaria d'azienda (come dato evincere dal capitolo 37 della memora ex art. 183 c. 6 n. 2
34 c.p.c.).
Sul punto a pag. 32 della citazione si legge “andrà inoltre risarcito il danno patrimoniale che la mancanza del sig. genera sopra i suoi prossimi Persona_1 congiunti atteso il contributo corrispostene all'intero suo reddito, detratta la quota sibi, che egli portava con i suoi guadagni alla vita e alla conduzione della famiglia e che avrebbe continuato a portare”.
Trattasi di allegazione estremamente generica sicchè non può ritenersi assolto l'onere incombente sugli attori.
La carenza assertiva, peraltro, vale anche per la componente di danno patrimoniale da danno emergente, conduce al rigetto della voce risarcitoria reclamata.
Alle medesime conclusioni è dato pervenire con riguardo alla domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dall'attrice per il percorso psicologico intrapreso per essere d'aiuto al figlio nell'elaborazione del lutto (pari a euro
1.000,00), in mancanza di allegazioni in punto di natura ed entità della problematiche che avrebbero reso necessarie la spesa in questione e di nesso di causa rispetto al decesso del padre, con conseguente rigetto anche di tale pretesa.
11.2 Il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Va riconosciuto agli attori, invece, il danno rivendicato iure proprio da sofferenza per la perdita del rapporto parentale.
Prima di entrare nel merito della domanda, occorre brevemente premettere che la voce di danno in esame, per consolidata giurisprudenza di legittimità, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
35 nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018).
Trattasi in sostanza del pregiudizio patito dai prossimi congiunti per lo stravolgimento del proprio pregresso stile di vita nel quale appunto la quotidianità del rapporto con la persona deceduta e il relativo legame affettivo rivestivano un ruolo fondamentale: la perdita del rapporto parentale consiste infatti nel non poter più godere della presenza della persona cara e del legame sussistente con quest'ultima, comportando – quale peculiare aspetto del danno non patrimoniale – la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cass. civ. sez. III, n.
907/2018).
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione – dopo aver definitivamente chiarito nella sua evoluzione giurisprudenziale che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere richiesto dal soggetto leso anche al di fuori di una ipotesi di reato – ha altresì precisato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., sentenza n. 907/2018).
E' necessario, pertanto, verificare e provare in concreto quale fosse nello specifico il legame affettivo sussistente tra il richiedente e il de cuius dato che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche la mera convivenza non determinato ex se il diritto al risarcimento del danno.
In particolare, secondo la Suprema Corte, i congiunti che agiscono in giudizio ai fini del predetto risarcimento, “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a
36 connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la
“società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
“famiglia nucleare” (Cass. civ., sentenza n. 21230 del 2016).
Nel caso che ci occupa, è appieno provato il profondo legame affettivo nella relazione parentale tra e i suoi stretti congiunti (moglie e figlio). Persona_1
Valga richiamare quanto emerso dal compendio probatorio.
In particolare, il teste padre e nonno rispettivamente di Testimone_11 [...]
e di , ha dichiarato: “(…) La famiglia di mia figlia era Pt_1 CP_1 composta da lei, dal marito e dal figlio;
mio OT alla data ER CP_1 dell'incidente aveva circa dieci anni;
il legame affettivo tra mia figlia e mio genero era molto forte e andavano d'accordo, anche il legame tra mio genero e mio OT era molto forte;
(…) Dopo l'incidente mia figlia e mio OT sono venuti ad abitare nel mio appartamento situato nello stesso stabile dov'era il loro appartamento;
dopo circa cinque anni dall'incidente ha ripreso ad andare nel suo appartamento ma solo per dormire. (…) Mia figlia dopo l'incidente è stata in cura, va a lavorare e torna a casa, non ha relazioni sociali;
mio OT prima dell'incidente giocava a calcio ma dopo ha smesso perché aveva paura, anche il rendimento scolastico di mio OT è peggiorato tanto che l'abbiamo affiancato da una maestra privata;
(…)”.
, amica di famiglia, ha dichiarato: “(…) Sono amica da molti anni della Tes_12 famiglia , frequentavo la famiglia anche prima dell'incidente, a quel momento Pt_1
lavorava e aveva un figlio di 10 anni;
(...) Dopo l'incidente Parte_1 [...]
si è chiusa e ha anche seguito un percorso di psicoterapia;
dopo l'incidente Pt_1 non è più uscita, anche prima dell'incidente non svolgeva attività ludiche;
(…) Sono
3-4 anni che ci vediamo un paio di volte all'anno, prima dell'incidente ci si incontrava molto più spesso;
(…) Prima dell'incidente il figlio di giocava a Pt_1 calcio, successivamente ha smesso anche perché prima dell'incidente era seguito nell'attività calcistica dal padre e successivamente non ha voluto continuare;
(…) So che dopo l'incidente il rendimento scolastico del figlio di non è stato più Pt_1 quello di prima cioè non andava molto bene;
(…) Attualmente vive Parte_1
37 con i suoi genitori, nello stesso stabile dove ha il suo appartamento e dove va solo a dormire, sono circa 2 -3 anni che è tornata a dormire nel suo appartamento, dopo
l'incidente si è trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori”.
, rispettivamente madre e nonna degli attori, ha confermato che: Testimone_13
“(…) Dopo l'incidente mia figlia e mio OT hanno vissuto per quattro anni in casa con noi perché non riuscivano più a rientrare nella loro abitazione, in seguito quantomeno a dormire sono tornati a casa loro anche attualmente mia figlia vive perlopiù da me perché non vuole stare in casa dove abitava con il marito;
(…) Negli anni successivi all'incidente mia figlia si è avvalsa dell'ausilio di un pedagogista per il minore che aveva risentito dell'evento; (…) Mio OT giocava a calcio e lo accompagnava sempre mio genero, dopo l'incidente non è più voluto andare a giocare a calcio perché aveva paura che gli succedesse quello che era accaduto a suo padre e anche il rendimento scolastico è peggiorato;
(….) Mia figlia era abituata
a fare le vacanze con il marito, dopo l'incidente non è più uscita e non ha più fatto vacanze”.
Infine, rispettivamente fratello e zio degli attori, il quale ha Persona_8 ulteriormente ribadito che: “(…) Mia EL faceva tutto con suo marito anche la spesa e le altre uscite, per circa 3-4 anni dopo l'incidente non è più uscita e alloggiava stabilmente presso la madre, solo recentemente è tornata ad abitare presso l'abitazione coniugale perché il figlio è diventato più grande;
(…) Anche mio OT era sempre con il padre, giocava a calcio e si occupava di modellismo, dopo la morte del padre ho cercato di sostituirlo in queste attività ma senza successo e mio OT ha interrotto sia l'attività sportiva sia le altre che faceva con il padre, in vacanza viene con me perché mia EL non ha più fatto vacanze dopo l'incidente”.
Alla stregua delle superiori dichiarazioni, può senz'altro ritenersi provata l'incidenza negativa che il decesso di ha avuto sulla vita Persona_1 quotidiana della moglie e del figlio, non rilevando la CTU medico-legale espletata sulle persone degli attori in corso di causa dalla dott.ssa e dal suo Testimone_2 ausiliario non sia approdata a conclusioni positive in ordine alla Persona_9 derivazione in danno degli attori di un periodo di inabilità temporanea né (…)
38 postumi permanenti di natura psichica e/o fisica” (Cfr. perizia in data 21.11.2021).
Gli stessi esperti, infatti, convocati per rendere chiarimenti all'udienza del
19.12.2022, hanno riconosciuto il patimento di una sofferenza fisica importante confermando sul punto quanto già evidenziato in perizia laddove, con riguardo alle condizioni successive all'evento traumatico hanno accertato che: “la condizione della Sig.ra è stata caratterizzata dalla presenza di una Parte_1 quota di sofferenza in relazione all'evento traumatico, con presenza di umore demoralizzato, labilità emotiva, sentimenti di rabbia, tristezza e preoccupazione per il figlio e una lieve quota di ansia psichica e somatizzata” (...) “la condizione del Sig.
è stata caratterizzata dalla presenza di una quota di sofferenza in CP_1 relazione all'evento traumatico”. (Cfr. ancora perizia in data 21.11.2021).
11.3 La quantificazione del danno non patrimoniale.
Venendo alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale richiesto dagli attori, nelle rispettive qualità, la scrivente Giudice – in applicazione dei principi sopra esposti e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria – ritiene che dal legame parentale e dalla convivenza che univa i predetti congiunti con la vittima, e dunque in considerazione del comprovato rapporto di profonda vicinanza sia sotto il profilo fisico che affettivo, è dato presumere che l'inaspettata perdita del marito/padre eziologicamente ricollegabile al sinistro in data 23.11.2012, abbia cagionato una profonda destabilizzazione nelle abitudini di vita e affettive degli attori, appunto inaspettatamente deprivati dell'affetto e del materiale accudimento della vittima.
Pertanto, si richiamano i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano elaborate nel 2024, così superando il “sistema a forbice”, che indicava un minimo e un massimo entro il quale il Giudice doveva orientare la liquidazione, alla luce dell'indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve
39 essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”
(Cass. sentenza n. 33005/2021; Cass. sentenza n.10579/2021; Cass. sentenza n.
26300/2021).
La nuova versione delle Tabelle prevede il valore punto pari a 3.911,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati e pari a euro 1.698,20 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti da moltiplicare per il numero di punti che il Giudice ritiene configurabili nella valutazione dei seguenti parametri: a) l'età del congiunto;
b) l'età della vittima;
c) la convivenza tra congiunto e vittima;
d) numero di familiari del nucleo primario;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ciò posto, tenuto conto dell'età dei familiari di alla data del Persona_1 sinistro (43 anni la moglie e 12 anni il figlio), dell'assenza di altri figli/fratelli, della particolare intensità della relazione affettiva sottesa al rapporto coniugale e genitoriale, la scrivente stima congruo attribuire i seguenti punteggi:
Quanto al danno parentale subito da per la perdita del marito: Parte_1
Punti in base all'età del congiunto: 20;
Punti in base all'età della vittima: 20;
Punti per abitazione nello stesso stabile/condominio: 16;
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (1): 14;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30.
Per l'importo complessivo di € 398.922,00.
Quanto al danno parentale subito da per la perdita del padre: CP_1
40 Punti in base all'età del congiunto: 26;
Punti in base all'età della vittima: 20;
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16;
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (1): 14;
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30.
Per l'importo complessivo di € 414.566,00.
I suddetti importi, in ragione dell'accertamento del concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, vanno ridotti in misura corrispondente.
La diminuzione del risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto colposo del deceduto, trova infatti fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto illecito, ed in particolare nell'art. 2054, per l'ipotesi della circolazione stradale, dovendo il
“cagionare” o il “produrre il danno” essere intesi in termini parziali laddove concorra la concausa umana colposa, sulla base di una lettura unitaria del complesso normativo derivante dall'art. 1227 c.c., comma 1, art. 2054 c.c., e art. 2055 c.c., comma 2" (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4208/2017; Corte di
Cassazione, sentenza n. 34625/2023).
Inoltre, deve detrarsi dal quantum dovuto la somma di euro 75.000,00 già versata a ciascuno degli attori da fin dal giugno 2014 (Cfr. doc. 1 Controparte_3 fascolo CP_3
A titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, i convenuti in solido, pertanto, dovranno risarcire a l'importo complessivo di Parte_1 euro 124.461,00 e a euro 132.283,00. CP_1
11.4 Gli interessi e la rivalutazione monetaria
Sulle somme come sopra liquidate a titolo di danno non patrimoniale (Cass.
n.19636/2005), trattandosi di debiti di valore, devono riconoscersi rivalutazione monetaria del credito capitale e danno da ritardo liquidato nella forma degli interessi sul capitale (Cass. Sez. U. n. 1712 /1995).
In particolare, gli interessi moratori andranno calcolati al tasso legale tempo per
41 tempo vigente sull'importo capitale complessivamente calcolato previa devalutazione alla data dell'illecito (sinistro in data 23.11.2012) e rivalutazione anno per anno in base agli indici Istat FOI, fino alla data della presente decisione.
Sull'intero importo risarcitorio liquidato decorrono altresì gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dalla data della presente decisione al saldo.
12. Le spese di lite
Le spese di lite sostenute dagli attori, in ragione del parziale accoglimento delle domande dagli stessi svolte nei confronti di , , CP_5 Controparte_3 CP_2
e previa compensazione per il 50%, per la restante
[...] Controparte_4 quota si pongono a carico di questi ultimi in solido nella misura di euro 7.550,00, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, così calcolata applicati i parametri vigenti relativi allo scaglione di riferimento (da euro 52.000 a euro
260.000) con attestazione su valori superiori alla media tenuto conto della discreta complessità delle questioni trattate di cui: euro 2.700,00 per fase di studio, euro 1.900,00 per fase introduttiva, euro 5.900,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 4.600,00 per fase decisionale per un totale di euro
15.100,00 con riduzione del 50%, oltre rimborso forfetario, spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. e c.p.a.
Nonostante la soccombenza degli attori rispetto alla convenuta Controparte_18
nulla va disposto in punto di regolamento delle spese di lite, stante la
[...] contumacia di quest'ultima.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di manleva sollevata dal CP_4 nei confronti di quest'ultima va
[...] Controparte_19 condannata a tenere indenne il stesso dalle spese di lite dovute pro CP_4 quota dall'assicurato agli attori, come sopra liquidate, nonchè a rifondere al le spese di lite nella misura sopra determinata di euro 15.100,00, oltre CP_4 spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Infine, in considerazione del rigetto della domanda di manleva sollevata dal nei confronti di il Controparte_4 Controparte_9 Parte_7
[... dovrà rifondere alla terza chiamata le spese di lite nella misura di euro 15.100,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Le spese di ctu si compensano tra parte attrice e convenuti nella misura della metà. Per la restante metà si pongono definitivamente in solido a carico dei convenuti i , e CP_5 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuto il concorso di , nella misura del Persona_1
50%, con , con la e con il nella CP_5 Controparte_2 Controparte_4 causazione del sinistro occorso in data 23.11.2012, parzialmente accogliendo le domande risarcitorie degli attori, così dispone:
-condanna in solido , la CP_5 Controparte_3 CP_2
e il a risarcire a l'importo complessivo di
[...] Controparte_4 Parte_1 euro 124.461,00 e a di euro 132.283,00, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio da perdita di rapporto parentale;
-condanna a manlevare il da Controparte_19 Controparte_4 quanto da quest'ultimo dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno, di spese di lite e di ctu;
-rigetta le ulteriori domande attoree;
-rigetta la domanda di manleva sollevata dal nei confronti di Controparte_4
Controparte_8
-condanna in solido , , la CP_5 Controparte_3 CP_2 [...]
e il a rifondere agli attori le spese di lite nella misura CP_2 Controparte_4 del 50% pari a euro 7.550,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con compensazione tra le stesse parti della restante quota;
-condanna gli attori a rifondere a le spese di lite nella misura Controparte_18 di euro 15.100,00, oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come
43 per legge;
-condanna a rifondere al le spese di lite Controparte_17 Controparte_4 nella misura di euro 15.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
-condanna il a rifondere a le spese Controparte_4 Controparte_8 di lite sostenute che si liquidano in euro 15.100,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
-pone le spese di CTU, nella misura del 50%, definitivamente in solido a carico di
, e CP_5 Controparte_20 Controparte_2 CP_4
con compensazione della restante quota.
[...]
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Brescia, lì 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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