Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'esito dell'udienza del 22/10/2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2020 R.G.L.;
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Scelfo e C.F._1
Clemente Massimiani per procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
(quale incorporante della Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Minzioni e Silvestro Vitale, giusta
[...] procura in atti;
- Resistente -
§§§§§
Oggetto: Rapporto di agenzia
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22/01/2020, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro convenendo in giudizio
[...]
(oggi incorporata per fusione nella Controparte_2 Controparte_1
), esponendo:
[...]
- di aver lavorato come agente (persona fisica) in favore della società resistente, da giorno 01/01/2010 a giorno 17/06/2016, con mandato di agenzia sottoscritto in data
01/01/2010, premettendo di aver già svolto tale attività nel 2009;
- di aver promosso – stabilmente ed in via diretta – la stipula di contratti di vendita degli articoli attribuitigli, ovvero - in via indiretta – tramite attività di introduzione, propaganda, informazione e formazione tecnica nei confronti della clientela della zona di sua competenza (ricomprendente Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
e le rispettive province);
- che i rapporti inter partes sono stati disciplinati dall'”Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio”, per espressa previsione contrattuale ex art. 1.20;
1
Commercio e consistenti nella esclusione dal mandato di agenzia, con preavviso di sei mesi, dei prodotti della linea “EG Lifesciences”, fonte principale della sua attività lavorativa;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'A.E.C. Commercio lo stesso aveva preferito esercitare, in data 29/03/2016, il diritto alla non accettazione delle variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, valendo la summenzionata comunicazione della società resistente, dunque, come preavviso per la cessazione del rapporto a rispettiva esclusiva iniziativa;
- che parte resistente, con nota del 12/04/2016 – 14/04/2016, ha confermato la risoluzione del rapporto alla data dell'01/09/2016, con preavviso di sei mesi decorrente dall'01/03/2016, salvo poi, con ulteriore nota del 18/05/2016, in pieno periodo di preavviso del recesso ad iniziativa della mandante, anticipare retroattivamente la cessazione degli incarichi del ricorrente alla data del
09/05/2016;
- che, non essendogli stato permesso di lavorare durante il periodo di preavviso, per fatto imputabile alla preponente, ha comunicato, con nota del 17/06/2016, il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia chiedendo le proprie spettanze;
- che la società resistente ne prendeva atto in data 20/06/2016-21/06/2016, riconoscendolo espressamente creditore delle provvigioni relative ai prodotti
“EG Lifesciences”, in particolare di quelle di aprile e maggio 2016, senza tuttavia, procedere al pagamento delle stesse né alla trasmissione degli estratti conto provvigionali relativi agli affari terminati ed a quelli in corso e successivamente conclusi a partire dal mese di giugno 2016;
- che parte resistente non ha, altresì, provveduto alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto, del FIRR, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità meritocratica e dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- che, nonostante i due atti di diffida, rispettivamente del 23/02/2017-27/02/2017 e del 25/09/2018-26/09/2018, non ha ricevuto la corresponsione dei crediti richiesti.
Ha dedotto la spettanza di crediti di agenzia per € 41.646,42 (per provvigioni, indennità di cessazione rapporto e indennità di mancato preavviso), quale trattamento legale di maggior favore rispetto a quello discendente dall'AEC
Commercio; in via gradata, la spettanza di crediti per € 37.620,37 (per provvigioni,
FIRR, Indennità fine rapporto, indennità mancato preavviso) in forza del mandato, dell'AEC Commercio, delle previsioni codicistiche, quale “trattamento minimo garantito” , oltre a crediti per provvigioni su affari già conclusi durante il contratto destinati a produrre effetti anche dopo la cessazione del rapporto e su affari conclusi successivamente al contratto nella medesima zona di competenza per il periodo giugno- dicembre 2016 (ai sensi dell'art. 5 AEC Commercio e art. 1748 c.c.).
In particolare, a titolo di provvigioni, ha dedotto il credito per ordini effettuati nell'aprile 2016 (per € 1.386,48); nel maggio 2016 (per € 3.035,52); nel giugno 2016 (per € 1863,93); nel luglio 2016 (per € 2.720,00), le prime due voci già oggetto di espresso riconoscimento di debito da parte della preponente;
inoltre, per affari
2 già conclusi e/o in corso, nonché le provvigioni per affari conclusi dal giugno 2016 al dicembre 2016 (o in subordine dal giugno 2016 all'agosto 2016) ai sensi dell'art. 5 AEC Commercio e art. 1748 c.c., atteso che al momento della cessazione del rapporto erano ancora produttivi di effetti gli affari conclusi riferiti a 4 importanti forniture realizzate per effetto dell'intervento del ricorrente nella zona di competenza (2 forniture con Controparte_3 di Messina, una fornitura con
[...] Controparte_4
; una fornitura con
[...] Controparte_5
di Messina).
[...]
Ha dedotto un credito per indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 c.c. (per €
25.458,64), sussistendone tutti i presupposti: la risoluzione del rapporto per fatto della preponente e che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
in subordine essendo dovuto il trattamento minimo garantito secondo l'AEC Commercio: FIRR 2016 (per € 335,73); indennità suppletiva di clientela ex art. 13, capo II dell'AEC (per € 5821,68); indennità meritocratica ex art. 13, capo III dell'AEC (per €
15.275,18), stante la cessazione del rapporto per fatto della preponente e risultando il notevole incremento di fatturato procurato dall'agente e i vantaggi sostanziali per clienti dal medesimo procurati anche successivi alla cessazione del rapporto.
Altresì, constando il pacifico riconoscimento da parte della società dei meriti del ricorrente come comprovato dai premi di produzione ricevuti.
Ha affermato il credito per indennità di mancato preavviso ex art. 11 AEC
Commercio e art. 1750 c.c. (per € 7.163,82, per 6 mesi) stante la lesione del periodo di preavviso e la giusta causa di recesso dell'agente. Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “In via anticipata e provvisoria, ai sensi degli artt. 423 e 186-bis c.p.c., - condannare la società resistente al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme non contestate, di importo pari ad Euro 4.440,00, in ragione di Euro 1.386,40 per provvigioni inerenti al mese di aprile 2016, ed Euro 3.053,52 per provvigioni inerenti al mese di maggio 2016;
In via principale e nel merito, - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai crediti di agenzia analiticamente esposti in narrativa, di importo complessivo pari ad Euro 41.646,42 (provvigioni 2016 non pagate per Euro 9.023,96; indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 cod. civ., per Euro 25.458,64; indennità di mancato preavviso per Euro 7.163,82), ovvero in subordine di importo complessivo pari ad Euro 37.620,37 (provvigioni 2016 non pagate per Euro 9.023,96; FIRR anno 2016 per Euro 335,73; indennità suppletiva di clientela per Euro 5.821,68; indennità meritocratica per Euro 15.275,18; indennità di mancato preavviso per
Euro 7.163,82), o nelle diverse voci e/o nei diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo;
3 - per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, dei suddetti crediti, di importo complessivo pari ad Euro 41.646,42 (provvigioni
2016 non pagate per Euro 9.023,96; indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 cod. civ., per Euro 25.458,64; indennità di mancato preavviso per Euro 7.163,82), ovvero in subordine di importo complessivo pari ad Euro 37.620,37 (provvigioni
2016 non pagate per Euro 9.023,96; FIRR anno 2016 per Euro 335,73; indennità suppletiva di clientela per Euro 5.821,68; indennità meritocratica per Euro
15.275,18; indennità di mancato preavviso per Euro 7.163,82), o delle diverse voci
e/o dei diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente alle provvigioni sugli affari già conclusi e/o in corso alla cessazione del rapporto, nonché alle provvigioni relative agli affari conclusi dal giugno 2016 al dicembre 2016, ovvero in via gradata dal giugno 2016 all'agosto 2016, e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle suddette provvigioni, o delle diverse provvigioni e/o dei diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali
e rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita parte resistente con memoria depositata in data 29/05/2020, deducendo:
- che il rapporto di lavoro de quo ha avuto inizio in data 01/01/2010, essendo intercorso nel 2009 solo un rapporto di procacciamento di affari e che, in data
01/03/2016, è stata costretta a comunicare al Sig. , a seguito della disdetta Pt_1 da parte di “EG Lifesciences” del contratto di distribuzione, l'esclusione – a partire dal 2/09/2016 – dei relativi prodotti, esclusione che, avendo i detti prodotti comportato, in favore dell'agente, provvigioni superiori al 20% nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, era da considerarsi di “sensibile entità”;
- che, non avendo parte ricorrente accettato tale esclusione, la variazione di
“sensibile entità” si è “convertita” automaticamente e retroattivamente in recesso con preavviso;
- di aver comunicato, in data 18/05/2016, al che la ditta “EG Pt_1
Lifesciences” aveva inviato una nuova disdetta con efficacia anticipata al 9 maggio
2016;
- che i preavvisi erano due, quello di recesso che avrebbe portato alla cessazione del rapporto a fine agosto 2016 e quello della variazione, sostituito dall'indennità per la parte mancante e che il rapporto di agenzia sarebbe dovuto continuare fino alla sua naturale scadenza con la vendita sia dei prodotti “EG Lifesciences”, limitatamente ai casi di aggiudicazioni pubbliche, sia dei prodotti di altri fornitori;
4 - di aver contestato la sussistenza di giusta causa, quando parte ricorrente ha preferito recedere in tronco con comunicazione del 17 giugno 2016 per lavorare direttamente per la ditta “EG Lifesciences”;
- di aver comunicato al , in merito ai tabulati provvigionali della zona di sua Pt_1 competenza e agli ordini pervenuti prima del 9 maggio, la maturazione di provvigioni pari ad € 1.386,48; di avere precisato che le provvigioni di una determinata zona maturano, di norma, a favore di chi sia agente in quella zona e non di chi lo sia stato in passato, costituendo, invece, un'eccezione quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1748 c.c., secondo cui esse spettano all'agente precedente, essendo dunque onere dell'agente cessato indicare tali situazioni , essendo l'unico ad essere a conoscenza della sussistenza di affari di cui non ha visto i frutti, non spettando dunque nulla al ricorrente a tale titolo, stante la mancata consegna al preponente (né alla cessazione né successivamente) di qualsivoglia relazione sugli affari trattati ma ancora non ancora formalizzati.
Ha eccepito altresì la resistente che nel corso del preavviso (per recesso del preponente) il ha receduto per una inesistente giusta causa;
quest'ultimo Pt_1 pertanto risulterebbe creditore dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 3 dell'AEC ( tuttavia non oggetto di domanda, essendo l'indennità richiesta sulla base dell'art. 11 AEC e non dovuta); di contro, il sarebbe debitore Pt_1 dell'indennità sostitutiva ex art. 11 AEC per il periodo 17/06-30/09 (per
€4.477,29), essendo dovuta da esso recedente una somma a titolo di risarcimento in sostituzione del preavviso, somma che ha eccepito in compensazione del minor credito vantato dal per arretrati provvigionali (di € 4.440,00). Pt_1
Ha contestato la resistente la spettanza delle indennità di fine rapporto (ad eccezione del FIRR), stante la cessazione del rapporto ad iniziativa dell'agente (con il recesso in tronco nel corso del preavviso), aggiungendo quanto all'indennità ex art. 1751 c.c. e all'indennità meritocratica, la insussistenza dei presupposti, oltre l'erroneità del calcolo relativamente a quest'ultima (dovendosi prendere come punto di partenza quello del contratto di agenzia e non quello più basso del procacciamento di affari).
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Si chiede che il Tribunale di Catania,
Giudice del Lavoro assolva la da tutte le domande
contro
Controparte_2 di essa proposte con vittoria di spese e di onorari”.
Con memoria depositata in data 15/02/2021 si è costituita in giudizio
[...]
, nella sua qualità di incorporante – per atto 21 dicembre 2020, rep. CP_1
63757, racc. 229367 del dott. notaio in Bergamo - della Persona_1 [...] segnalando l'avvenuta incorporazione ribadendo ogni Controparte_2 difesa già formulata dalla società incorporata.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di interrogatorio formale e prova testimoniale.
Con ordinanza in data 17/01/2023 è stato disposto ordine di esibizione di documentazione a carico della resistente.
5 Con ordinanza ex art. 423 cpc in data 06/07/2024 è stato ordinato a
[...]
(quale incorporante della il CP_1 Controparte_2 pagamento immediato, in favore di , della somma di € 4.737,08. Parte_1
L'udienza del 22/10/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è emessa la presente sentenza.
____________
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Nel caso di specie, venendo alle pretese azionate, parte ricorrente domanda il riconoscimento di € 25.458,64 a titolo di indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 c.c. e di € 7.163,82 a titolo di indennità di mancato preavviso, ovvero, in subordine, di € 5.821,68 a titolo di indennità suppletiva di clientela (ex art. 13 AEC 2009), di € 335,73 a titolo di FIRR per l'anno 2016, di € 25.275,18 a titolo di indennità meritocratica ed, infine, di € 7.163,82 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sostiene parte resistente che a seguito della comunicazione della variazione di
“sensibile entità” convertita - stante la mancata accettazione da parte dell'agente - in recesso con preavviso del preponente, il ricorrente - anche dopo la comunicazione della disdetta da parte di EG al 09 maggio 2016 - avrebbe dovuto continuare a lavorare fino a completamento del periodo di preavviso (fino al 30/09/2016) per la parte di prodotti EG temporaneamente rimasta (quella delle aggiudicazioni pubbliche) e per i prodotti non EG, venendo “coperta” la
“mancanza delle altre provvigioni EG” dall'indennità sostitutiva che sarebbe spettata all'agente per il periodo dal 09 maggio al 30 settembre 2016, indennità che, tuttavia, non è stata richiesta nel presente giudizio. Esercitando il recesso in tronco in data 17/06/2016 nel corso del preavviso, la cessazione del rapporto sarebbe, piuttosto, intervenuta per iniziativa dell'agente, non sussistendo la “giusta causa”.
Conseguentemente non spetterebbe – ad eccezione del FIRR – alcuna delle indennità di cessazione del rapporto (indennità ex art. 1751 c. c. , indennità meritocratica, indennità suppletiva di clientela), né l'indennità sostitutiva del preavviso siccome richiesta, piuttosto essendo il ricorrente debitore verso la società dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 AEC per il periodo dal 17 giugno al 30 settembre 2016 (credito che la società eccepisce in compensazione).
Pacifica e non contestata tra le parti l'applicabilità dell'AEC al rapporto al vaglio, la stessa risultando peraltro stabilita per iscritto nel contratto di agenzia stipulato tra le parti (in atti), viene in considerazione al riguardo l'art. 3 dell'AEC del settore commercio richiamato da entrambe le parti e in atti (cfr doc. 3 produzione ricorrente) che ai commi 6, 9, 10 e 12 che qui interessano – così recita: “Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
6 - di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20
(venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora
l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
….[…..]……
Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante……
….[….]….
In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti
e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione.
Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva….” (cfr AEC richiamato). Pacifico tra le parti e documentato che con la nota dell'1/03/2016 la preponente comunicava all'agente variazioni di sensibile entità, escludendo dal mandato di agenzia, con preavviso di sei mesi, le attività inerenti ai prodotti della EG
Lifesciences che alla stregua dell'elenco “prodotti assegnati” – allegato “A appendice del contratto di agenzia.” (doc. 1 produzione ricorrente) rappresentavano il nucleo preponderante dell'attività di agenzia del ricorrente. Invero, per ammissione della medesima Società resistente “i prodotti esclusi a decorrere dal 2 settembre 2016 avevano determinato nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015 provvigioni a favore del superiori al 20% del totale, per il Pt_1 che l'esclusione era da considerarsi di “sensibile entità” ai sensi dell'AEC” (cfr. memoria difensiva).
Ed a fronte della mancata accettazione della variazione da parte dell'agente (cfr dichiaraz. del 29/03/2016), come da previsione dell'AEC, tale variazione si
7 “convertiva” automaticamente e retroattivamente in recesso con preavviso del preponente.
Tale esclusione era, tuttavia, destinata ad operare “a decorrere dal 2/09/2016” (cfr comunicazione 01/03/2016 avente ad oggetto: Mandato di agenzia del 1/01/2010-
Variazione di zona” all. n. 4 produzione ricorrente).
Invero, durante il corso del periodo di preavviso è intervenuta nuova comunicazione da parte della Preponente, in data 18 maggio 2016, con la quale si informava l'agente che EG aveva “inviato nuova disdetta a con efficacia Controparte_2 ora anticipata al 9 maggio 2016, data nella quale ha iniziato a promuovere direttamente le linee di loro produzione sino ad allora da Controparte_6
” (cfr doc.7 produzione ricorrente e doc. 1 produzione resistente).
[...]
In forza di tale nuova comunicazione, acquisiva pertanto immediata efficacia la variazione di sensibile entità di zona/clientela/prodotti, tanto che nel corpo della medesima comunicazione del 18/05/2016 la preponente precisava: “A seguito di tale disdetta, suo malgrado, la : Controparte_2
1) non è più autorizzata a fornire o fare attività promozionale presso clienti con i quali non è impegnata da aggiudicazioni pubbliche;
2) Informerà i clienti di cui al punto 1) che dovessero continuare ad inviare ordini di acquisto o richieste di non essere più autorizzata a fornire invitandoli a rivolgersi ad;
Controparte_7
3) Potrà continuare a fornire i clienti con i quali è impegnata da aggiudicazioni pubbliche ( si allega elenco di sua competenza);
4) Provvederà a richiedere la chiusura di tutti i conti deposito in essere presso i clienti con i quali non è impegnata da aggiudicazioni pubbliche.
La invitiamo pertanto ad attenersi nelle comunicazioni con i clienti ai punti sopra citati e a contattare i Vs. riferimenti commerciali presso per Controparte_2 qualsiasi dubbio. Distinti saluti..”. In proposito sostiene il ricorrente che “ con nota del 18.05.2016, in pieno periodo di preavviso del recesso ad opera della preponente, la società medesima
“anticipava” la cessazione delle attività dell'odierno ricorrente” (cfr note datate 24/06/2021), non consentendosi all'agente di proseguire la propria precedente attività durante il periodo di preavviso.
L'agente conseguentemente ed immediatamente - sin dal 09 maggio 2016 - non avrebbe più potuto svolgere la propria attività promozionale per EG (tranne che per i clienti con i quali la preponente era “impegnata da aggiudicazioni pubbliche”), potendo continuare l'attività per i prodotti non EG.
Si ricava dalla documentazione agli atti come la variazione di clientela ed attività in questione avrebbe comportato una riduzione realmente drastica del valore delle provvigioni di competenza, ove si osservi che nell'anno 2015 alla voce
“PRODOTTI ASSEGNATI e relativi TARGET DI FATTURATO 2015” in relazione al prodotto “EG IDRT” risulta un target di fatturato di € 150.000,00, laddove con riferimento ai residui prodotti (non EG) è complessivamente assegnato un target di soli € 15.000,00 (per complessivi totali di € 165.000,00).
8 Si ricava, dunque, come tale variazione comunicata dalla società avrebbe inciso con immediatezza sulla quasi interezza dell'attività sino ad allora svolta dall'agente, comportando effettivamente una correlativa rilevante riduzione del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione medesima.
Appare invero avvalorato - anche alla stregua della documentazione successivamente acquisita al giudizio da cui emerge un marginale apporto dei prodotti “non EG” alla provvigione del ricorrente - l'assunto di parte ricorrente per cui – peraltro. residuando due sole strutture pubbliche temporaneamente rimaste
– lo stesso veniva “ex abruptu privato del proprio core business e segnatamente della c.d. linea “EG Lifesciences”” (cfr note depositate il 17/11/2022), la portata di tale variazione apparendo, invero, estremamente significativa, laddove peraltro, risulta incontestata la circostanza che correlativamente alla detta variazione non gli veniva “affidata linea commerciale alternativa”.
In effetti simile unilaterale variazione è espressamente consentita dalla suddetta clausola collettiva, di guisa che l'esercizio di un diritto potestativo riconosciuto al preponente dalla contrattazione collettiva potrebbe non essere tale da determinare una giusta causa di recesso da parte dell'agente; è poi vero che tale variazione (che entro 30 gg. l'agente abbia dichiarato di non voler accettare) è considerata equipollente, per espressa volontà delle parti collettive, ad una comunicazione di preavviso di recesso da parte della casa mandante.
Essa, tuttavia, in concreto può ritenersi di entità tale da risultare contraria ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che si ritengono astrattamente applicabili pure a fronte dell'esercizio di diritti potestativi (cfr. Cass.
n. 9924/09).
In proposito soccorre quanto - in caso simile – affermato dalla Suprema Corte:
“…come questa Corte Suprema ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass.
5467/2000, richiamata anche dalla gravata pronuncia) con indirizzo cui va data continuità, nel contratto di agenzia l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può essere giustificata dalla necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il corso del tempo. Ma, affinchè ciò non si traduca in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto, è necessario che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, che sia esercitato dal relativo titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede.
Nella vicenda in oggetto, la clausola invocata dalla società ricorrente, se applicata anche a variazioni manifestamente eccessive delle condizioni contrattuali, tali da risultare di fatto inaccettabili, finirebbe con l'alterare la causa stessa del contratto di agenzia, ponendo l'agente nell'oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto anche soltanto in via provvisoria.
E rendere all'agente di fatto impossibile accettare, anche soltanto in via provvisoria, tale variazione preclude la funzionalità stessa della clausola collettiva nella parte in cui stabilisce che la comunicazione di variazione decisa dal
9 preponente costituisce, in caso di non accettazione da parte dell'agente, preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa mandante.
In breve, interpretare la clausola collettiva de qua nel senso sostenuto dalla ricorrente anche a fronte di una riduzione addirittura dell'88% del portafogli clienti implicherebbe la possibilità di ammettere un sostanziale recesso immediato ad opera del preponente (senza onere di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso) mascherato sotto le apparenti forme d'una mera variazione dell'altrui portafoglio clienti, il tutto in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (perché ribalterebbe sull'agente le conseguenze negative di un recesso immediato sostanzialmente manifestato dalla casa mandante), oltre che in sostanziale alterazione della causa stessa del contratto d'agenzia…” Cfr in motivazione
Cassazione civile sez. lav., 02/07/2015, n.13580).
Nella vicenda in esame, dunque, a fronte della rilevante variazione sostanziatosi in quasi svuotamento dell'attività, nonostante che l'iniziativa di risolvere il rapporto - con effetto immediato - fosse partita dal medesimo agente, la stessa appare sorretta da giusta causa, integrandosi pertanto recesso imputabile al comportamento del preponente. Spettano, dunque all'agente recedente l'indennità sostitutiva del preavviso e le indennità di cessazione del rapporto.
Giova invero opportunamente richiamare quanto in proposito argomentato dalla giurisprudenza di legittimità, siccome pure richiamata dalla parte resistente, accedendo, tuttavia, alla più appropriata applicazione che dei principi espressi se ne debba trarre in relazione al caso di specie.
Rileva la Suprema Corte che: “nella successione dei due recessi, il primo, con preavviso, ad iniziativa della società preponente e il secondo, per giusta causa, adottato dall'agente durante il corso del preavviso, non può non prevalere, quale causa estintiva del rapporto, il secondo recesso, diretto, per sua stessa configurazione, alla risoluzione immediata del rapporto.
Scontata, l'applicabilità, in via di principio, al rapporto di agenzia dell'istituto del recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. (per l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, entrambi fondati su un vincolo fiduciario: Cass., 5.11.1997, n. 10852- Cass., 12.11.1997, n. 11376, tra le più recenti), il Tribunale ha condiviso il principio - già affermato da questa Corte (sent.
18.3.1993, n. 3221) secondo cui l'applicazione in via analogica dell'istituto regolato dall'art. 2119 c.c. comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, ed anche dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente. Come già evidenziato dalla sentenza da ultimo citata, l'indennità suppletiva di clientela è dovuta all'agente ex art. 11 dell'Accordo collettivo del 1979 se il contratto "si scioglie ad iniziativa della casa mandante" e a tale situazione è - per le considerazioni sopra svolte - assimilabile quella del recesso per giusta causa da parte dell'agente, allorché - come nella
10 fattispecie è stato insindacabilmente accertato in sede di merito - quella giusta causa è imputabile al comportamento del preponente e non a fattori estranei alle parti…” (Così Cassazione civile sez. lav., 14/01/1999, n.368 in motivazione). Nel caso al vaglio, dunque, ricollegandosi il recesso dell'agente a fatto riconducibile al preponente consegue da ciò il riconoscimento in favore dell'agente recedente del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, da far risalire alla previsione dell'art. 11 AEC, per il caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato “da parte della casa mandante”.
Correlativamente, per le considerazioni svolte, risulta paralizzata l'eccezione di compensazione formulata da parte resistente sul presupposto della spettanza – per il medesimo titolo: indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 AEC - della somma di € 4.477,29. Tale pretesa, invero riposa su presupposto che va ritenuto infondato e che è contraddetto da quanto sin qui riconosciuto in favore di parte ricorrente.
Incontestato è in giudizio che la Preponente non abbia mai corrisposto alcunché a tale titolo (indennità sostitutiva del preavviso), qui controvertendosene circa la spettanza.
Non contestata è altresì la natura plurimandataria del rapporto in questione.
Stante il recesso avvenuto in assenza di causa imputabile all'agente e da considerarsi operato su iniziativa della preponente, viene in considerazione il termine di preavviso di 6 mesi, previsto in caso di durata del rapporto superiore a sei anni (dal sesto anno in poi ex art. 11 AEC 2009). Del resto in analogia alla corrispondente durata del preavviso (sei mesi) in caso di Variazione di “sensibile entità”.
Nel caso in esame, a seguito della mancata accettazione in capo al delle Pt_1
“variazioni di sensibile entità”, la preponente ha, dapprima, confermato la risoluzione del rapporto di lavoro alla data dell'01/09/2016, con un preavviso di 6 mesi decorrente dall' 01/03/2016; salvo poi, con successiva nota del 18/05/2016, anticipare gli effetti della variazione retroattivamente alla data del 09/05/2016, nel corso del periodo di preavviso.
Per quanto detto, il recesso (con effetto immediato) da parte dell'agente si è verificato in data 17 giugno 2016, di guisa che spetta all'agente a tale titolo
(indennità di preavviso ex art. 11 AEC) in relazione al residuo periodo mancante fino alla cessazione del rapporto fissata al 02 settembre 2016 (ossia indennità sostitutiva per tre mesi).
Al riguardo il ricorrente precisa (cfr note del 24/06/2021 – che “ … l'indennità sostitutiva del preavviso è stata espressamente richiesta dal ricorrente per mesi 4 (e non per mesi 6), quelli lesi dalla resistente (cfr. pagina 13 del ricorso introduttivo)”. Conseguentemente, a fronte dell'art. 11 AEC 2009 e con riferimento all'agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario - a tenore del quale “ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti” - la società resistente è obbligata a corrispondere al
11 un'indennità sostitutiva di preavviso pari a € 5.372,85 (id est: € 21.491,46 Pt_1
a titolo di provvigioni 2015 /12 = 1.790,95 x 3 = € 5.372,85) (cfr. calcoli in ricorso).
Per la quantificazione della somma, invero, può tenersi in considerazione il calcolo operato dalla medesima parte ricorrente per la determinazione della relativa indennità ed indicante le somme ricevute a titolo di provvigioni ( e di cui alle allegate Fatture doc. 2 produzione ricorrente) in assenza di specifica contestazione della parte resistente dei conteggi siccome dalla prima effettuati– come pure riscontrabili dalla documentazione agli atti (fatture cit.)- e tuttavia rapportandoli all'effettivo periodo (tre mesi) a cui va parametrata l'indennità di preavviso dovuta.
In merito alla quantificazione degli importi dovuti, giova evidenziare che, come statuito dalla Corte di Cassazione, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009).
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
Deduce parte ricorrente di avere diritto alle indennità di cessazione del rapporto.
In proposito, si rileva che l'art. 13 del predetto accordo economico collettivo del 2009 disciplina le “indennità di fine rapporto”, specificando come in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'indennità sia costituita da tre emolumenti: indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica e indennità di risoluzione del rapporto (c.d. FIRR).
Prevede l'AEC richiamato, all'art. 13 : “…il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;..”.
Spetta, dunque, al ricorrente il FIRR, osservandosi, peraltro, che sulla spettanza di tale voce vi è ammissione della parte resistente (cfr pag 10 memoria difensiva) e non v'è deduzione e prova della sua corresponsione.
Relativamente al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), i valori delle provvigioni indicati da parte ricorrente e sostanzialmente incontestati da parte
12 resistente, possono porsi a fondamento dunque per la determinazione di tale indennità secondo i calcoli operati, anch'essi non contestati. Risulta dunque dovuta a titolo di FIRR per l'anno 2016 la somma di € 335,73 (come indicata in ricorso).
In materia di indennità suppletiva di clientela, è utile ricordare il seguente principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: “In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva (AEC 18 dicembre 1974) e conservata negli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale. Essa, pertanto, è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi” (Cass. 30/11/2011 n.
25607).
Per espressa previsione del mandato di agenzia sottoscritto dalle parti in data
01/01/2010 (in atti), trova applicazione nel rapporto di lavoro de quo l'art.
1.20 rubricato “Norme generali di riferimento”, secondo cui: “Per quanto non espressamente previsto dal presente mandato i rapporti tra le parti saranno regolati dal vigente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia del settore commercio del 16/02/2009 e sue successive modifiche e variazioni allegato al presente contratto e da quanto previsto dal Codice Civile
(artt. dal 1742 al 1752)”. Segnatamente, l'indennità suppletiva di clientela - ex art. 13.II AEC Commercio 2009- è dovuta allorquando “il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante” e, diversamente dall'indennità meritocratica, non richiede, ai fini della sua erogazione, la sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, comma 1, c.c. (id est:“All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”). Infatti, essa va computata “sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente
o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto” e calcolata applicando l'aliquota del
“3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
del 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;
del 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
Ai fini della quantificazione delle suddette voci può muoversi dallo schema di calcolo offerto dalla parte ricorrente indicante le somme ricevute a titolo di provvigioni (come ricavabili dalle fatture prodotte - cfr doc. n. 2 produzione ricorrente) rimasti sostanzialmente incontestati.
Pertanto, in applicazione delle aliquote summenzionate e sulla base della documentazione prodotta ed allegata al ricorso (cfr. allegato n. 2 al ricorso),
13 l'indennità suppletiva di clientela va liquidata in favore dell'agente nella somma richiesta di € 5.821,68. Domanda ancora il ricorrente il pagamento dell'indennità cessazione rapporto ex art. 1751 c.c. quale trattamento di maggior favore rispetto al trattamento convenzionale derivante dall'AEC Commercio, quantificandola in € 25.458,64, deducendo l'incremento di fatturato procurato dal ricorrente (saggio di incremento medio del +91%) con proiezioni di provvigioni nel 2016 e relativi ricavi in misura maggiore a quelli procurati nel 2015 e vantaggi perduranti dopo la cessazione del rapporto in relazione alle forniture pubbliche in essere. In via gradata – per le medesime ragioni - afferma come dovuto comunque il “trattamento minimo garantito” di cui all'AEC a titolo di indennità meritocratica (art. 13, Capo III dell'AEC Commercio). Per quanto concerne l'indennità meritocratica, l'art. 13.III AEC Commercio 2009 dispone che la stessa venga assegnata, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, “nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751
c.c., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. [...]L'indennità meritocratica aggiuntiva spetta, in presenza delle condizioni sopra indicate, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c.” (media annua delle retribuzioni percepite dall'agente nell'ultimo quinquennio). Nel caso di specie, il valore dell'indennità meritocratica richiesta pari ad €
15.275,18, ai sensi degli artt. 13 ss. Capo III AEC Commercio 2009, risulterebbe essere conforme al trattamento di legge, poiché non superiore alla differenza tra il valore massimo previsto ex art. 1751 c.c. (€ 25.458, 64, quale media annuale delle retribuzioni dal 2012 al 2016) e la somma di FIRR (€ 3.128,03) + ISC (€ 5.821,68), per un ammontare complessivo € 16.508,93.
Parte resistente ne contesta, tuttavia, i presupposti, mancando le condizioni previste dall'art. 1751 c.c. per l'accertamento del diritto all'indennità meritocratica, nonché la prova di esse (quantomeno del permanere di tali sostanziali vantaggi nei confronti del preponente).
Circa l'asserito incremento di fatturato procurato da parte del ricorrente, il dato offerto, sì come rilevato dalla resistente, appare errato in eccesso poiché ha tenuto conto, quale punto di partenza, del dato (nettamente più basso) relativo al rapporto di “procacciamento di affari” (così incontestatamente affermato come sussistente nell'anno 2009) piuttosto che del rapporto di agenzia (dal 2010 come da contratto in atti), esso pertanto deve essere ridimensionato (in valore).
Quanto alla permanenza dei vantaggi derivanti dagli affari procurati dall'agente, appare sufficientemente comprovato in atti che il ricorrente, cessato il rapporto con
14 la preponente, sia direttamente transitato con EG, in qualità di agente
(incontestata è la deduzione al riguardo), essendo del resto chiare in tal senso le dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente in sede di interrogatorio formale (id est: CP_
“successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la , ho iniziato a lavorare per la “EG Lifesciences””); il che verosimilmente si è tradotto nel transitare anche della clientela in relazione ai detti prodotti;
e, comunque, non apparendo sufficientemente comprovato che alla cessazione del rapporto il preponente abbia complessivamente continuato a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dell'incremento di affari con i preesistenti, rilevandosi piuttosto delle contrazioni.
L'indicazione, dunque, degli affari procurati alla società (cfr. allegati al ricorso n.n.
18-21), che si assumono idonei a produrre persistenti vantaggi economici a favore della società stessa anche dopo la cessazione del rapporto, non appare sufficiente a giustificare la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità meritocratica, riscontrandosi persino un decremento di fatturazione in capo alla nel raffronto tra gli ultimi dodici mesi di rapporto con il Controparte_2
e i dodici mesi successivi (passando da € 124.982,54 a € 61.925,20 dato Pt_1 evincibile da allegato n. 8 alla memoria difensiva di costituzione).
Tale circostanza, peraltro, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese, durante l'istruttoria orale, dalla teste : “Confermo che, in Testimone_1 CP_ seguito al cambiamento suindicato, il fatturato di subì un dimezzamento nei termini e con le cifre suindicate”.
Ferma restando, dunque, la riconducibilità della cessazione del rapporto a fatto non imputabile all'agente, non spetta l'indennità meritocratica i cui presupposti (avere sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il ricevere il preponente ancora vantaggi derivanti da detti affari) non compiutamente allegati non sono stati comprovati dalla parte ricorrente, difettando l'offerta di idonea prova della persistenza in capo al preponente dei vantaggi complessivi ed anzi essendo risultato provato un decremento di fatturazione (cfr doc. n. 8 cit produzione società resistente).
Nulla è pertanto dovuto all'agente per tali titoli (indennità ex art. 1751 c.c. e indennità meritocratica ex art. 13 Capo III AEC Commercio).
Infine, parte ricorrente ha dedotto il mancato riconoscimento delle differenze provvigionali in ricorso indicate come pari ad € 9.093,96 (per ordini effettuati in aprile 2016, maggio 2016 giugno 2016, luglio 2016 – con provvigioni spettanti rispettivamente per € 1.386,48, € 3.053,52, €1.863,96, € 2.720,00), cui aggiungere ulteriori provvigioni relative agli affari già conclusi e/o in corso, nonché le provvigioni relative agli affari conclusi dal giugno 2016 al dicembre 2016, ovvero in via gradata dal giugno 2016 all'agosto 2016, invocando le previsioni dell'art. 5 dell'AEC Commercio e dell'art. 1748 c. c.. A seguito di provvedimento del 17/01/2023 che ordinava alla resistente l'esibizione in giudizio della documentazione riguardante gli ordini ricevuti e le fatture emesse per i prodotti affidati al ricorrente, nelle zone di sua competenza (come da
Appendice “A” al mandato di agenzia), nonché i corrispondenti estratti conto
15 provvigionali in relazione agli affari già conclusi e/o in corso alla cessazione del rapporto agli ulteriori affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto, entro i successivi due mesi da tale cessazione- con riferimento alle forniture indicate in ricorso e di cui agli atti, detta richiesta veniva specificata da parte ricorrente (cfr note datate e depositate 03/03/2024) in complessivi Euro 12.965,63 (€ 4.440,00 +
€ 8.525,63) per provvigioni non pagate emergenti dalla produzione effettuata e come da schema analitico di cui alle suddette note, ovvero in subordine in complessivi € 9.177,08 (ossia € 4.737,08 + € 4.440,00), ove si faccia riferimento alle provvigioni relative ai 2 mesi successivi alla cessazione del rapporto (sino dunque all'agosto 2016). Per tale ultima cifra (Euro 4.737,08) è stato adottato ordine di pagamento ex art. 423,co.2 c.p.c. (cfr ordinanza del 06/07/2024).
Al riguardo, l'art. 1748 c.c. regolamenta il diritto alla provvigione dell'agente, stabilendo i criteri e le condizioni per la sua maturazione ed esigibilità.
La normativa individua alcuni punti salienti:
1. maturazione del diritto alla provvigione (comma 1): “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”;
2. provvigioni c.d.“postume” (comma 3): “L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”;
3. esigibilità della provvigione (comma 4): “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”.
Con riferimento alle provvigioni c.d. “postume”, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di offrire taluni chiarimenti: “Va premesso che, a seguito della L. 15 febbraio 1999, n. 65, di attuazione della Direttiva Europea in materia di agenzia, per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento (art. 3 della legge che ha così modificato l'art. 1748 c.c., comma 1). Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico (art. 3 della legge che ha così modificato l'art. 1748 c.c., comma 4). In tal modo la legge, sulla falsariga del modello tedesco, ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della
16 provvigione già acquisita. Il momento di acquisizione è il momento in cui
l'operazione promossa dall'agente è stata conclusa tra le parti;
il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione. Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Condizione di esigibilità è invece
l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioè, in sostanza, del pagamento del prezzo da parte del cliente.
Indubbiamente, quindi, le leggi di attuazione della direttiva comunitaria prevedono una disciplina di maggior tutela del diritto alle provvigioni da parte dell'agente sia per quanto riguarda il momento genetico, sia in merito all'onere probatorio.
Tuttavia, anche nella nuova disciplina l'agente ha l'onere di provare, se non la esecuzione del contratto da parte del terzo, la conclusione del contratto e di specificare, nel caso di una pluralità di contratti promossi, quali siano stati i contratti conclusi e per quale ammontare. La nuova disciplina, in sostanza non solleva l'agente dall'onere di precisare i fatti e di provare i fatti costitutivi del suo diritto alla provvigione e la conclusione tra le parti dei contratti da lui promossi”(cfr Corte di Cassazione n. 3483 del 12 febbraio 2020). Parimenti, viene ribadito dalla Corte di Cassazione che: “[...] L'esclusiva connaturata al contratto di agenzia [...] dispiega i suoi effetti non solo durante la permanenza del rapporto, ma anche per il periodo successivo in relazione al quale possono maturare i diritti relativi a provvigioni, c.d. postume, atteso che i due momenti (quello dell'attività promozionale e quello della conclusione dell'affare) di regola non coincidono.
Quindi, deve ritenersi errata la tesi di parte ricorrente, secondo cui cessato il contratto [...] sarebbe cessata anche la connessa esclusiva a favore dell'agente, la quale per contro, in quanto scaturente dal precedente rapporto, si riflette inevitabilmente pure nel tempo successivo con riferimento all'anteriore attività preponderante contemplata dall'art. 1748 c.c., comma 3.” (cfr Corte di Cassazione
Sentenza n. 9291 del 20 maggio 2020).
Con riferimento alla possibilità di fondare il convincimento sul ragionamento presuntivo, la Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia, in motivazione rileva: “Pertanto, una volta accertata in sede di merito la prevalente attività svolta dal... prima della cessazione del rapporto …., unitamente alla conclusione con esito positivo degli affari de quibus entro il successivo quadrimestre ... ed all'impossibilità di ricondurre tale conclusione al nuovo agente ...correttamente - sotto il profilo logico e giuridico - risultano riconosciute le correlative provvigioni maturate al primo, esplicando ancora, in favore di quest'ultimo, il regime di esclusiva derivante dal pregresso rapporto contrattuale pure nei confronti della medesima società preponente” (cfr. Corte di Cassazione n. 9291/2020 cit.). Sull'argomento, si richiama altresì la Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea, Sez. III, del 23 marzo 2023 (Causa C-574/21), in materia di conclusione ed estinzione del contratto di agenzia, secondo cui : “L'articolo 17, paragrafo 2,
17 lettera a), della direttiva 86 /653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che: le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva”.
Al riguardo viene, inoltre, in considerazione la richiamata disposizione dell'art. 1748 comma 3 c.c. che riconnette le cosiddette provvigioni postume, al verificarsi di talune circostanze tra cui la conclusione degli affari entro un termine ragionevole dopo lo sciogl imento del contratto, e la attribuzione di tale conclusione prevalentemente all'attività svolta dall'agente; soccorre, inoltre la contrattazione collettiva che con riferimento alla generica previsione del “termine ragionevole” contenuta nell' art. 1748 c.c. lo ha individuando in sei mesi dalla cessazione del rapporto ( cfr art. 5 A.E.C. commercio 16/2/2009).
Assumono altresì rilevo le previsioni del contratto di agenzia intercorso tra le parti ove si prevede al riguardo: “L'Agente avrà diritto alla provvigione su tutti gli affari per i quali l'ordine sia pervenuto alla Preponente prima della risoluzione del rapporto ovvero sugli affari che siano conclusi entro due mesi dalla data di risoluzione del contratto. Viene quindi espressamente escluso qualsivoglia diritto provvigionale per gli acquisti deliberati con aggiudicazione dal cliente ma formalmente ordinati alla Preponente successivamente ai due mesi dalla data di risoluzione del contratto.” (contratto di agenzia agenzia 1° gennaio 2010, art.
1.6 lett. “l” – in atti).
Tanto premesso, in considerazione delle complessive deduzioni delle parti risulta non contestato il credito dell'agente per provvigioni relative ad ordini effettuati nell'aprile 2016 e nel maggio 2016, con un conseguente importo provvigionale rispettivamente di Euro 1.386,48, e di Euro 3.053,52, per complessivi Euro
4.440,00 (invero i suddetti crediti dell'agente sono oggetto di espresso riconoscimento da parte della società resistente - cfr. memoria difensiva pagg. 7 e
8, nonché allegati 10 e 13 e allegato 11 produzione ricorrente).
Dalla documentazione prodotta e/o acquisita agli atti (cfr. allegati nn. 18-21 al ricorso, documentazione prodotta dalla resistente in data 16/10/2023) emerge altresì la conclusione di contratti (affari già conclusi e/o in corso alla cessazione del rapporto) in particolare in relazione alle forniture di cui ai seguenti atti: D.D.G. n.
556 del 20.04.2016 dell' Controparte_8
(cfr. allegato 18 al ricorso introduttivo); delibera n. 620 del
[...]
5.05.2016 dell' Controparte_8
(cfr. allegato 19 al ricorso introduttivo); delibera n. 817 del 25.02.2015
[...] dell' (cfr. allegato Controparte_4
18 20 al ricorso introduttivo); deliberazione n. 334 del 27.05.2015 dell'
[...]
(cfr. allegato 21 al Controparte_9 ricorso introduttivo), nonché ulteriori affari conclusi successivamente alla cessazione del rapporto, entro i successivi due mesi da tale cessazione-, rispetto ai quali affari appaiono sufficientemente soddisfatto gli oneri deduttivo e probatorio
(anche mediante presunzioni) circa la riconducibilità alla attività del ricorrente.
In proposito avuto riguardo alla natura degli affari in questione, appare decisiva la previsione al riguardo contenuta nel contratto individuale di agenzia come richiamato che limita “per gli acquisti deliberati con aggiudicazione” il diritto alle provvigioni per gli ordini effettuati alla Preponente entro due mesi dalla data di risoluzione del contratto.
Avuto riguardo, dunque, alle complessive risultanze di causa, anche alla stregua degli oneri di deduzione e contestazione in capo alle parti, segnatamente avuto riguardo alle puntuali deduzioni di parte ricorrente di cui al ricorso e in particolare alle note depositate in data 03/03/2024, sulla scorta della dettagliata disamina della documentazione acquisita al giudizio, in assenza di puntuale e specifica contestazione della parte resistente, altresì in relazione ai conteggi esposti, tenuto conto dei dati emergenti dalla documentazione suddetta, che suffragano gli assunti di parte attrice, la domanda relativa alla riconoscimento di differenze provvigionali merita accoglimento per la complessiva somma di € 9.177,08 (ossia € 4.440,00 + €
4.737,08).
In particolare risulta dovuta alla parte ricorrente la somma di € 4.440,00 (per provvigioni di aprile e maggio 2016), nonché la ulteriore somma di Euro 4.737,08
(per ulteriori provvigioni relative ad affari conclusi entro due mesi dalla conclusione del rapporto avvenuta il 17/06/2016), come risultante dalle fatture
V1603952 del 22.06.2016, V1604254 del 30.06.2016, V1604625 del 15.07.2016,
V1604917 del 28.07.2016, V1605047 del 29.07.2016 (Euro 99,12 + 1.863,96 +
1.360,00 + 1.360,00 + 54,00 = Euro 4.737,08), del resto rimarcandosi l'assenza di contestazione della parte resistente circa i conteggi svolti.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento della superiore somma di €
9.177,08 a titolo di provvigioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, stante la natura di crediti di lavoro per cui vige la specifica disciplina prevista dall'art. 429 c.3 c.p.c.).
La società resistente è dunque, tenuta a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di € 20.707,34 (di cui € 5.821,68 a titolo di indennità suppletiva di clientela, € 335,73 a titolo di FIRR, € 5.372,85 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, € 9.177,08 a titolo di provvigioni), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Occorre, in proposito rilevare come per l'ammontare di € 4.737,08 (provvigioni) sia stata adottata ordinanza di pagamento ex art. 423 comma 2 c.p.c. (del
06/07/2024) che parte resistente deduce essere già stata eseguita con il pagamento di detta somma (cfr note 21/10/2024) senza alcuna contestazione di parte ricorrente.
Al riguardo non può tuttavia pronunciarsi cessazione della materia del contendere
(come altresì richiesto nelle suddette note da parte resistente) non sussistendone i
19 presupposti. Diversamente, detta ordinanza - provvedimento a cognizione sommaria e privo del carattere di decisorietà - è destinato ad essere assorbito e sostituito (confermato o meno) dalla statuizione definitiva contenuta nella sentenza con la quale si definisce il giudizio.
Va, dunque, confermata l'ordinanza ex art. 423 comma 2 c.p.c. del 06/07/2024, con cui è stato ordinato alla resistente (quale incorporante Controparte_1 della , il pagamento immediato, in favore di Controparte_2 Parte_1
, della somma di € 4.737,08 e la società resistente va pertanto condannata al
[...] pagamento in favore della parte ricorrente, per le predette causali, della complessiva somma di € 20.707,34 (come sopra indicata), in essa compresa la somma di €
4.737,08 di cui alla predetta ordinanza ex art. 423 comma 2 c.p.c. del 06/07/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Avuto riguardo al parziale accoglimento delle domande, le spese di lite vanno compensate in ragione di un terzo, mentre per la restante parte (2/3) seguono la soccombenza e – liquidate come da dispositivo, in ragione del decisum e dell'attività svolta - vanno poste a carico della società resistente.
Stante altresì l'esito del giudizio non si rinvengono i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara che la società resistente è obbligata a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di € 20.707,34 (di cui € 5.821,68 a titolo di indennità suppletiva di clientela, € 335,73 a titolo di FIRR, € 5.372,85 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, € 9.177,08 a titolo di provvigioni), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 20.707,34 (di cui € 5.821,68 a titolo di indennità suppletiva di clientela, € 335,73 a titolo di FIRR, € 5.372,85 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, € 9.177,08 a titolo di provvigioni) – in essa compresa la somma di €
4.737,08 di cui all'ordinanza ex art. 423 comma 2 c.p.c. del 06/07/2024 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese legali, in ragione di due terzi (2/3) che liquida – in parte qua – in € 2.500,00; compensa fra le parti, per il residuo (1/3) le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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