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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 533/2024
Oggi 17/04/2025, alle ore 10,38, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
Per e nessuno;
Parte_1 Parte_2
Per e l'avv. LONGHIN DEBORA;
CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Loghin si riporta ai propri scritti depositati e alle note conclusionali del 07.04.2025 ed insiste per il rigetto dei motivi di opposizione con refusione delle spese.
Al termine della discussione orale, l'avv. Loghin rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,45 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024
tra
(C.F. ) e Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_1
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Gnan ed
[...] CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, via Mazzini n. 30;
ATTORI OPPONENTI
e
( ) e ( ) CP_2 C.F._3 CP_1 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Debora Longhin del Foro di Padova con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/04/2025 allegato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione al precetto regolarmente notificato, e la moglie Parte_1 chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_3
Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare e cautelare: sospendere anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto opposto, notificato alla sig.ra
e al sig. e posto a fondamento della Parte_3 Parte_1
pagina 2 di 5 minacciata esecuzione forzata;
nel merito, accertare e dichiarare l'omessa notifica del titolo esecutivo
e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile o inefficace l'atto di precetto ivi impugnato;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che i sigg.ri ed non hanno CP_2 CP_1
diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, almeno così come intimato nell'atto di precetto ivi impugnato e subordinarsi l'obbligo di liberare l'immobile alla corresponsione degli importi di Euro 10.000,00 a favore del sig. ed Euro 9.500,00 a favore Parte_1
della sig.ra . (doc.n.02: notifica decreto udienza subprocedimento del Parte_3
18.04.2024”.
In particolare, gli opponenti eccepivano:
- l'omessa notificazione del titolo esecutivo per violazione dell'art. 605 – 480 del c.p.c., poiché la sentenza non è stata mai notificata agli stessi;
- l'atto di intimazione è generico e non eseguibile e la descrizione dei luoghi non è correttamente formulata;
– il difetto di legittimazione passiva, poiché l'appartamento in esame, in seguito all'immissione nel possesso, veniva modificato anche nelle parti interne con una parziale fusione con l'immobile oggi della sicché l'eventuale esecuzione forzata, qualora venisse avviata così Controparte_3
come intimato dagli attori risulterebbe lesiva dei diritti della di godere del Parte_4
proprio immobile;
- che e sono altresì obbligati, in forza della sentenza emessa dal Tribunale Civile di CP_2 CP_1
Rovigo, a restituire alla la somma di Euro 9.500,00 ed a Parte_3 Parte_1
la somma di Euro 10.000,00, la corresponsione di tali somme appaiono necessarie per
[...]
l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino degli immobili così come ordinate dalle Giudice.
Con comparsa depositata in data 24.5.2024, parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e deducendo che:
- la sentenza è stata notificata dalla cancelleria del Tribunale di Rovigo in data 02.01.2024 a tutte le parti costituite e, dunque, anche agli odierni opponenti (cfr. il doc.n.03);
- l'atto di precetto per rilascio, che richiama e riporta testualmente il titolo, è stato correttamente notificato alla controparte e portato nella sfera di conoscibilità degli intimati;
- in ogni caso, l'opposizione al precetto e/o agli atti esecutivi dimostra in re ipsa la conoscenza della sentenza azionata e, conseguentemente, la medesima opposizione sana le nullità del precetto stesso in pagina 3 di 5 virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., che si applica anche in caso di omessa notifica del titolo esecutivo, come espressamente sancito dalle numerose pronunce qui richiamate;
- l'obbligo di restituzione degli immobili in parola grava su entrambi i coniugi , che Pt_1
detengono illecitamente e sine titulo gli immobili dei dal 2018. CP_2
Rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo ed espletata l'istruzione probatoria documentale, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 17.04.2025 e qui decisa.
****
L'opposizione è infondata.
1. Occorre preliminarmente osservare che la rinuncia al mandato da parte del difensore (rinuncia depositata nel fascicolo telematico in data 17.02.2025 dall'Avv. Gnan), ovvero la revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore;
tanto, in virtù del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio del difensore.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione, si osserva che la sentenza è stata pubblicata e comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Rovigo in data 02.01.2024 a tutte le parti costituite e, dunque, anche agli odierni opponenti (v. il doc.n.03), inoltre, l'atto di precetto per rilascio, che riporta testualmente il titolo, è stato correttamente notificato agli stessi opponenti e ciò integra precisamente la ratio degli artt. 479 e 480 c.p.c., con cui “la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 1096/2021).
Inoltre, si osserva che l'opposizione a precetto sana la nullità del precetto stesso derivante dalla mancata indicazione, ad esempio, della data di notifica del titolo esecutivo, dalla omessa notifica del titolo e della omessa indicazione del provvedimento che dichiara l'esecutorietà; ciò in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato;
per applicare tale principio occorre comunque che il titolo sia correttamente individuato ed indicato nell'atto di precetto (v. Tribunale
Avellino sez. II, 26/07/2021, n.1354), così come è avvenuto nel caso di specie.
3. Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo di opposizione si osserva che la sentenza stabilisce l'obbligo di restituzione degli immobili in oggetto nei confronti di entrambi i coniugi , che Pt_1
detengono sine titulo gli immobili di proprietà di , come è dimostrato dalle visure di cui CP_2 pagina 4 di 5 ai docc. n. 5 e 6 di parte opposta, ove emerge che a ZZ (Pd) in via Don Bosco, l'unità immobiliare di proprietà del è composta dall'appartamento e ben tre pertinenze classificate tutte CP_2
in categoria C/6, nonché il terreno corrispondente al cortile - giardino oggi occupato dagli opponenti (v. doc.12: perizia estimativa dei beni di del geom. del 27.03.2024). CP_2 CP_4
Dall'atto notarile del 12.01.2024 di cui al doc. 6 di parte opponente emerge che Controparte_3 ha acquistato l'appartamento attiguo di cui al civico 19 da (e dalle di lei figlie)
[...] Persona_1
e che tale compravendita non riguarda i beni di proprietà di di talché la sentenza messa CP_2
in esecuzione non incide minimamente sui beni di Controparte_3
4. Inoltre, la sentenza ha disposto che la restituzione degli immobili debba essere immediata e non già subordinata alla messa in pristino degli stessi locali né alla restituzione della somma di € 19.500,00 ai
, che peraltro il ha già restituito in data 24.09.2024, a mezzo della figlia Pt_1 CP_2 Persona_1
(doc.n.13, ovvero le distinte di bonifico del 24.09.2024).
Tutto ciò premesso, ne consegue che l'opposizione va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della parte opponente e ritenuti congrui i valori medi secondo il D.M. 55/2014 relativi alla fase di introduttiva, di studio e decisoria, ed i valori minimi per la fase istruttoria (trattandosi di causa documentale) per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e a Parte_3 Parte_1
rifondere, in solido tra loro, le spese di lite nei confronti di e , CP_2 CP_1 che liquida in € 4.237 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rovigo, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 533/2024
Oggi 17/04/2025, alle ore 10,38, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
Per e nessuno;
Parte_1 Parte_2
Per e l'avv. LONGHIN DEBORA;
CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Loghin si riporta ai propri scritti depositati e alle note conclusionali del 07.04.2025 ed insiste per il rigetto dei motivi di opposizione con refusione delle spese.
Al termine della discussione orale, l'avv. Loghin rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,45 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024
tra
(C.F. ) e Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_1
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Gnan ed
[...] CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, via Mazzini n. 30;
ATTORI OPPONENTI
e
( ) e ( ) CP_2 C.F._3 CP_1 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Debora Longhin del Foro di Padova con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/04/2025 allegato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione al precetto regolarmente notificato, e la moglie Parte_1 chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_3
Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: in via preliminare e cautelare: sospendere anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto opposto, notificato alla sig.ra
e al sig. e posto a fondamento della Parte_3 Parte_1
pagina 2 di 5 minacciata esecuzione forzata;
nel merito, accertare e dichiarare l'omessa notifica del titolo esecutivo
e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile o inefficace l'atto di precetto ivi impugnato;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che i sigg.ri ed non hanno CP_2 CP_1
diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, almeno così come intimato nell'atto di precetto ivi impugnato e subordinarsi l'obbligo di liberare l'immobile alla corresponsione degli importi di Euro 10.000,00 a favore del sig. ed Euro 9.500,00 a favore Parte_1
della sig.ra . (doc.n.02: notifica decreto udienza subprocedimento del Parte_3
18.04.2024”.
In particolare, gli opponenti eccepivano:
- l'omessa notificazione del titolo esecutivo per violazione dell'art. 605 – 480 del c.p.c., poiché la sentenza non è stata mai notificata agli stessi;
- l'atto di intimazione è generico e non eseguibile e la descrizione dei luoghi non è correttamente formulata;
– il difetto di legittimazione passiva, poiché l'appartamento in esame, in seguito all'immissione nel possesso, veniva modificato anche nelle parti interne con una parziale fusione con l'immobile oggi della sicché l'eventuale esecuzione forzata, qualora venisse avviata così Controparte_3
come intimato dagli attori risulterebbe lesiva dei diritti della di godere del Parte_4
proprio immobile;
- che e sono altresì obbligati, in forza della sentenza emessa dal Tribunale Civile di CP_2 CP_1
Rovigo, a restituire alla la somma di Euro 9.500,00 ed a Parte_3 Parte_1
la somma di Euro 10.000,00, la corresponsione di tali somme appaiono necessarie per
[...]
l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino degli immobili così come ordinate dalle Giudice.
Con comparsa depositata in data 24.5.2024, parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e deducendo che:
- la sentenza è stata notificata dalla cancelleria del Tribunale di Rovigo in data 02.01.2024 a tutte le parti costituite e, dunque, anche agli odierni opponenti (cfr. il doc.n.03);
- l'atto di precetto per rilascio, che richiama e riporta testualmente il titolo, è stato correttamente notificato alla controparte e portato nella sfera di conoscibilità degli intimati;
- in ogni caso, l'opposizione al precetto e/o agli atti esecutivi dimostra in re ipsa la conoscenza della sentenza azionata e, conseguentemente, la medesima opposizione sana le nullità del precetto stesso in pagina 3 di 5 virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., che si applica anche in caso di omessa notifica del titolo esecutivo, come espressamente sancito dalle numerose pronunce qui richiamate;
- l'obbligo di restituzione degli immobili in parola grava su entrambi i coniugi , che Pt_1
detengono illecitamente e sine titulo gli immobili dei dal 2018. CP_2
Rigettata l'istanza di sospensione del titolo esecutivo ed espletata l'istruzione probatoria documentale, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 17.04.2025 e qui decisa.
****
L'opposizione è infondata.
1. Occorre preliminarmente osservare che la rinuncia al mandato da parte del difensore (rinuncia depositata nel fascicolo telematico in data 17.02.2025 dall'Avv. Gnan), ovvero la revoca da parte del conferente, non fa perdere al difensore rinunciante o revocato lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro difensore;
tanto, in virtù del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio del difensore.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione, si osserva che la sentenza è stata pubblicata e comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Rovigo in data 02.01.2024 a tutte le parti costituite e, dunque, anche agli odierni opponenti (v. il doc.n.03), inoltre, l'atto di precetto per rilascio, che riporta testualmente il titolo, è stato correttamente notificato agli stessi opponenti e ciò integra precisamente la ratio degli artt. 479 e 480 c.p.c., con cui “la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 1096/2021).
Inoltre, si osserva che l'opposizione a precetto sana la nullità del precetto stesso derivante dalla mancata indicazione, ad esempio, della data di notifica del titolo esecutivo, dalla omessa notifica del titolo e della omessa indicazione del provvedimento che dichiara l'esecutorietà; ciò in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato;
per applicare tale principio occorre comunque che il titolo sia correttamente individuato ed indicato nell'atto di precetto (v. Tribunale
Avellino sez. II, 26/07/2021, n.1354), così come è avvenuto nel caso di specie.
3. Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo di opposizione si osserva che la sentenza stabilisce l'obbligo di restituzione degli immobili in oggetto nei confronti di entrambi i coniugi , che Pt_1
detengono sine titulo gli immobili di proprietà di , come è dimostrato dalle visure di cui CP_2 pagina 4 di 5 ai docc. n. 5 e 6 di parte opposta, ove emerge che a ZZ (Pd) in via Don Bosco, l'unità immobiliare di proprietà del è composta dall'appartamento e ben tre pertinenze classificate tutte CP_2
in categoria C/6, nonché il terreno corrispondente al cortile - giardino oggi occupato dagli opponenti (v. doc.12: perizia estimativa dei beni di del geom. del 27.03.2024). CP_2 CP_4
Dall'atto notarile del 12.01.2024 di cui al doc. 6 di parte opponente emerge che Controparte_3 ha acquistato l'appartamento attiguo di cui al civico 19 da (e dalle di lei figlie)
[...] Persona_1
e che tale compravendita non riguarda i beni di proprietà di di talché la sentenza messa CP_2
in esecuzione non incide minimamente sui beni di Controparte_3
4. Inoltre, la sentenza ha disposto che la restituzione degli immobili debba essere immediata e non già subordinata alla messa in pristino degli stessi locali né alla restituzione della somma di € 19.500,00 ai
, che peraltro il ha già restituito in data 24.09.2024, a mezzo della figlia Pt_1 CP_2 Persona_1
(doc.n.13, ovvero le distinte di bonifico del 24.09.2024).
Tutto ciò premesso, ne consegue che l'opposizione va respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della parte opponente e ritenuti congrui i valori medi secondo il D.M. 55/2014 relativi alla fase di introduttiva, di studio e decisoria, ed i valori minimi per la fase istruttoria (trattandosi di causa documentale) per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e a Parte_3 Parte_1
rifondere, in solido tra loro, le spese di lite nei confronti di e , CP_2 CP_1 che liquida in € 4.237 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rovigo, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Benedetta Barbera
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