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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di NE, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 885 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Baggio ed elettivamente domiciliato a
Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 85, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NE ed elettivamente domiciliato a NE, piazza San Marco n. 63; parte convenuta in riassunzione contro
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 parte convenuta in riassunzione contumace contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stradiotto ed elettivamente domiciliata a pagina 1 di 14 NE Mestre, via Einaudi n. 24; parte convenuta in riassunzione contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_5 P.IVA_6 parte convenuta in riassunzione contumace contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_5 P.IVA_7 parte convenuta in riassunzione contumace contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_6 P.IVA_8 parte convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 5418/2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Condannare in persona del pro Controparte_1 CP_7 tempore a corrispondere in favore dell'odierno attore l'ulteriore importo di €
68.900,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 23.04.1991, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
somma da devalutarsi dal 16.2.2015 (data di emanazione della sentenza di secondo grado e alla quale sono ancorati i conteggi proposti) alla data del sinistro e da rivalutarsi con maggiorazione di interessi legali da calcolarsi di anno in anno in ossequio ai dettami di Cassazione 1712/1995 sino alla data di emanazione della sentenza e con interessi sulla somma così determinata dalla data di emanazione della sentenza al saldo effettivo.
In forza di quanto statuito dalla Suprema Corte, si chiede altresì la condanna del
in persona del pro tempore alla Controparte_1 CP_7 rifusione delle anticipazioni sostenute dall'odierno attore per il giudizio in
Cassazione n. 18756/2015 R.G. pari ad euro 3.572,00 (comprensivi di CU € 3.372
e tassa fissa € 200) e per il giudizio di rinvio n. 1279/2018 R.G. pari ad euro
1.273,00 (comprensivi di CU di € 1.138,50, marca di € 27,00 e spese di notifica di pagina 2 di 14 € 107,80) non ancora corrisposte dal convenuto.
Condannarsi infine in persona del Controparte_1 CP_7 pro tempore alla rifusione integrale di spese, anticipazioni e competenze sostenute dal sig. per il giudizio in Cassazione n. 3646/2021 R.G. e per il Parte_1 presente giudizio di rinvio.
Accertarsi e dichiararsi che nessuna domanda è stata svolta nel presente giudizio
(e nei precedenti gradi di giudizio) da nei confronti di Parte_1 [...]
, assumendosi ogni conseguente provvedimento. Controparte_3
Per Controparte_1
Provvedersi sulle domande proposte da con l'atto di citazione in Parte_1 riassunzione notificato il 21 maggio 2024 nei confronti del
[...]
, tenendo conto delle deduzioni in premessa. Controparte_1
Spese del secondo giudizio di cassazione e del presente grado compensate.
Per Controparte_3
Respingersi ogni eventuale domanda proposta nei confronti di
[...] poiché inammissibile per i motivi esposti, e condannarsi in Controparte_3 ogni caso la parte soccombente all'esito del presente giudizio alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_3
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 31 marzo 2005, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di NE (procedimento n. 3709/2005 R.G.), il
(oggi Controparte_8 [...]
), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_1 quantificati in euro 1.138.069,00, subiti nel sinistro stradale verificatosi il 23 aprile 1991, quando aveva sei anni e frequentava il primo anno Parte_1 della scuola elementare . Nell'atto di citazione si Controparte_2 esponeva che quel giorno, alle 18.30 circa, stava facendo Parte_1 ritorno da una gita scolastica a bordo di un autobus, condotto da
[...]
e di proprietà di Autoservizi s.r.l. di il quale aveva Per_1 Persona_2 accostato all'altezza del civico n. 8 di via Molinetto, a ridosso di un marciapiede stretto;
l' , sotto la sorveglianza di una sola maestra, era sceso Parte_1
pagina 3 di 14 dall'autobus e, mentre stava attraversando incustodito la strada per raggiungere i suoi genitori, era stato investito dall'autocarro condotto da e Controparte_9 di proprietà di a causa del sinistro, l' aveva Controparte_5 Parte_1 riportato gravissime lesioni.
Si costituiva in giudizio il che, oltre a contestare l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza della pretesa attorea, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa dell'assicurazione Controparte_10 dell'autobus Unipol S.p.a. e dell'assicurazione dell'autocarro CP_11 Parte_2
costituitasi in giudizio, rilevava la necessità di integrare il Controparte_10 contraddittorio nei confronti dei proprietari dei mezzi coinvolti nel sinistro
[...]
e Per_2 Controparte_5
Si costituivano in giudizio Unipol S.p.a., e Controparte_12 Controparte_5
mentre rimaneva contumace.
[...] Persona_2
Istruita la causa con prove orali e una CTU medico legale, con sentenza n.
1531/2010, il Tribunale:
- riteneva inammissibile in quanto irrituale l'atto di chiamata in causa di Unipol
S.p.a. e di da parte del e, di conseguenza, Controparte_12 CP_1 revocava la chiamata in causa di in quanto il Controparte_5
non aveva svolto nei confronti di detta società (né nei confronti degli CP_1 altri soggetti responsabili) alcuna domanda diretta ad accertare una eventuale graduazione delle relative colpe;
- riteneva l'Istituto scolastico e, dunque il , responsabili per il danno CP_1 subito dall'attore, che quantificava nella somma di complessivi euro
325.109,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, così calcolati: euro
234.877,00 per il danno biologico temporaneo e permanente;
euro 100.000,00 per il danno morale, esistenziale ed estetico;
euro 30.000,00 per il lucro cessante dovuto alla perdita di capacità di lavoro subita a causa dell'illecito; da tali somme, il Tribunale detraeva la somma di euro 39.768,00, ottenuta dai genitori del danneggiato grazie alla riscossione della polizza infortunio nel
1995;
- condannava a tenere indenne il , nei limiti del Controparte_10 CP_1
pagina 4 di 14 massimale di polizza, di quanto dallo stesso dovuto all' in forza della Parte_1 sentenza.
2. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva Parte_1 impugnazione dinanzi alla Corte di appello di NE (procedimento n.
2819/2010 R.G.) con cui denunciava: l'adozione delle Tabelle di NE anziché di quelle di MI per la liquidazione del danno non patrimoniale;
l'inadeguata personalizzazione del danno non patrimoniale;
l'inadeguata liquidazione del danno da lucro cessante;
il mancato riconoscimento degli interessi legali.
Il , e si costituivano in CP_1 Controparte_13 Controparte_10 giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione; proponeva Controparte_10 anche appello incidentale. e Controparte_12 Controparte_5 [...] non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. Per_2
Con sentenza n. 380/2015, la Corte di appello di NE, per quanto di interesse in questa sede:
- rigettava l'appello incidentale di Controparte_10
- considerate le peculiari conseguenze pregiudizievoli patite dall' a Parte_1 seguito del sinistro, gli riconosceva, a titolo di maggiore personalizzazione, un'ulteriore somma, liquidata in via equitativa in euro 60.000,00;
- precisando che, con l'aggiunta di tale somma, l'importo complessivamente riconosciuto quale risarcimento all' (pari a euro 385.109,00) sarebbe Parte_1 stato pressappoco corrispondente a quanto sarebbe stato dovuto al danneggiato in virtù delle Tabelle di MI da egli invocate, riteneva assorbito il motivo d'appello sul punto;
- rigettava il motivo d'appello riguardante il lucro cessante che riteneva congruamente liquidato nella somma di euro 30.000,00;
- riconosceva gli interessi legali, accogliendo il relativo motivo d'appello.
3. Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione l' Parte_1
(procedimento n. 18756/2015), affidandosi a due motivi. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando la mancata applicazione, da parte della Corte di appello di NE, delle Tabelle di MI per la liquidazione del pagina 5 di 14 danno non patrimoniale, individuate dalla Cassazione quale valore da ritenersi equo e in grado di garantire la parità di trattamento. Con il secondo motivo, si doleva della violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. e degli artt. 2697 c.c.,
115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), deducendo che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che l' non avesse provato un danno da lucro cessante in misura superiore Parte_1
a quella (di euro 30.000,00) liquidata dal Tribunale.
Resisteva con controricorso il (anche per l'Istituto scolastico), mentre CP_1
Controparte_14 Controparte_5 Controparte_15
e (in cui nel frattempo si erano riunite
[...] Controparte_16
Unipol s.p.a. e non svolgevano alcuna difesa. Controparte_12
Con ordinanza n. 911/2018, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza sul punto e rinviando alla Corte di appello di
NE in diversa composizione perché provvedesse alla rinnovazione della liquidazione del danno non patrimoniale subito dall' sulla scorta delle Parte_1
Tabelle di MI, salva la ricorrenza di circostanze specifiche tali da giustificare l'abbandono di tale parametro. In particolare, la Cassazione evidenziava che: le
Tabelle di MI garantiscono l'uniformità di trattamento e di giudizio a fronte di casi analoghi e la mancata applicazione di tali tabelle in assenza di circostanze idonee a giustificarne l'abbandono può essere fatta valere nel giudizio per cassazione solo se -come avvenuto nella fattispecie- la questione sia stata sottoposta al giudice durante il giudizio di merito;
l'equivalenza invocata dal
Giudice d'appello tra il danno da quest'ultimo liquidato sulla base della c.d. tabella del Triveneto e la liquidazione che sarebbe derivata dall'applicazione delle Tabelle di MI non teneva conto delle circostanze personalizzanti che avrebbero dovuto essere applicate al caso concreto.
4. L' riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di NE Parte_1
(procedimento n. 1279/2018 R.G.), in cui si costituiva il , mentre la CP_1
, (già Controparte_2 Controparte_4 Controparte_15
, e
[...] Controparte_3 Controparte_5 CP_6
pagina 6 di 14 (già rimanevano contumaci. CP_6 Controparte_14
4.1 La Corte di appello, con sentenza n. 1683/2020, liquidava il risarcimento dovuto all' , sulla scorta delle risultanze della CTU e dell'applicazione delle Parte_1
Tabelle di MI, nella somma –attualizzata al momento della sentenza di secondo grado (2015)- di euro 537.080,00 oltre interessi legali, ottenuta applicando una maggiorazione del 25%, (personalizzazione) nella liquidazione del danno da invalidità permanente;
da tale importo veniva detratta la somma ricevuta dalla riscossione della polizza da parte dei genitori del danneggiato (euro
39.768,00) e si effettuava la devalutazione alla data del sinistro e la rivalutazione di anno in anno sino alla data della sentenza ai fini del calcolo degli interessi compensativi;
al totale così ottenuto (euro 888.634,33) veniva sottratto l'importo che l' aveva già ricevuto dal in esecuzione della sentenza di Parte_1 CP_1 primo (2010) e secondo grado (2015). Tale importo veniva indicato dalla Corte di appello in euro 733.963,00 e il credito risarcitorio residuo veniva indicato in euro
154.671,33 (già comprensivo di rivalutazione e interessi alla data della sentenza -
20.1.2020/1.7.2020), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
5. L' presentava istanza di correzione dell'errore materiale della Parte_1 sentenza, deducendo che la Corte di appello:
- avesse errato nel calcolare l'importo -già corrisposto dal all' CP_1 Parte_1 da sottrarre al totale del risarcimento dovuto. Tale importo era di euro
706.823,31, pari alla somma di quanto lo stesso aveva ammesso di Parte_1 aver già percepito dal a titolo di risarcimento (euro 326.320,37 + CP_1 euro 380.502,94);
- non avesse devalutato e rivalutato, oltre al danno non patrimoniale, anche quello patrimoniale (euro 30.000,00) e non avesse tenuto conto di quest'ultima tipologia di danno nella determinazione dell'importo del risarcimento complessivamente dovuto, da cui detrarre quanto già ricevuto dall' ; Parte_1
- pur avendo affermato di aver applicato la personalizzazione massima del danno biologico, non l'avesse applicata nella quantificazione del danno biologico temporaneo;
pagina 7 di 14 - non avesse liquidato le somme da egli versate a titolo di anticipazioni nei vari gradi di giudizio.
5.1 L'istanza veniva rigettata dalla Corte, la quale riteneva che le censure articolate dall' alla sentenza fossero estranee alla nozione di errore Parte_1 materiale.
6. L' ricorreva per cassazione (procedimento n. 3646/2021 R.G.) sulla Parte_1 scorta di quattro motivi. I primi tre motivi riproponevano le censure, mosse alla sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello, con istanza di correzione di errore materiale: 1) errata sommatoria degli importi già versati dal CP_1 all' ; 2) mancata devalutazione e rivalutazione con quantificazione degli Parte_1 interessi del danno patrimoniale e mancata sommatoria di tale somma nella quantificazione del risarcimento complessivamente dovuto al danneggiato;
3) mancato riconoscimento della personalizzazione massima nella liquidazione dell'invalidità temporanea;
4) omessa pronuncia sulle anticipazioni versate dall' nel giudizio di cassazione R.G. 18756/2015 e nel giudizio di rinvio Parte_1
R.G. 1279/2018.
Il , anche per la Scuola elementare, proponeva ricorso incidentale, CP_1 mentre le altre parti Controparte_6 Controparte_5 [...]
rimanevano intimate. Controparte_3 Controparte_4
6.1 Con ordinanza n. 5418/2024, la Corte di cassazione accoglieva i primi tre motivi e riteneva assorbito il quarto. In particolare:
- riteneva evidente la discrasia tra la somma detratta dal complessivo risarcimento dovuto (euro 733.963,00) e la somma (euro 706.823,31) risultante dalla somma di euro 326.320,37 e di euro 380.502,94, pacificamente corrisposti dal all' ; CP_1 Parte_1
- evidenziava che, nel calcolo del residuo risarcimento spettante al danneggiato, la somma di euro 30.000,00 riconosciuta all' a titolo di danno Parte_1 patrimoniale non risultasse sommata all'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale e che la Corte di appello non aveva esplicitato l'applicazione del procedimento di devalutazione e rivalutazione delle somme;
- rilevava che la Corte di appello, pur asserendo l'applicazione della pagina 8 di 14 personalizzazione del danno in misura massima, non ne aveva esplicitato la misura percentuale;
inoltre, senza spiegarne la ragione, aveva proceduto a una personalizzazione in grado differente per le diverse poste di danno non patrimoniale;
- in ordine al quarto motivo di ricorso, precisava che, quanto all'anticipazione del contributo unificato, il giudice ordinario deve pronunciarsi unicamente in merito alla sussistenza dei requisiti del c.d. raddoppio;
- dichiarava improcedibile per tardività il ricorso incidentale del;
CP_1
- rinviava alla Corte di appello di NE in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
7. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., l' ha riassunto Parte_1 il giudizio avanti a questa Corte chiedendo che la Corte proceda a un nuovo computo di quanto ad egli dovuto a titolo di risarcimento del danno, tenendo conto del fatto che:
- l'importo versato dal in esecuzione delle sentenze di primo e secondo CP_1 grado (da sottrarre all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno) ammonta ad euro 706.823,31 (e non, come erroneamente asserito dalla Corte di appello nella sentenza n. 1683/2020, ad euro 733.963,00), sicché in suo favore andrebbe riconosciuta la differenza di euro 27.140,00;
- dovrebbe riconoscersi altresì la somma di euro 30.000,00 erroneamente non considerata dalla Corte di appello nella sentenza n. 1683/2020 nel calcolo del risarcimento complessivamente dovuto, da cui detrarre gli importi già corrisposti al danneggiato dal . CP_1
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea,
l' ha chiesto che esso venga rideterminato applicando la Parte_1 personalizzazione massima (euro 147 per ogni giorno di invalidità temporanea totale).
7.1 Si è costituito in giudizio il , chiedendo di provvedersi sulle domande CP_1 dell' , tenendo conto però del fatto che sulla somma di euro 27.140,00 - Parte_1 indicata da parte riassumente come dovuta in virtù dell'erroneo conteggio delle somme già corrisposte al danneggiato dal operato dalla Corte di appello CP_1
pagina 9 di 14 nella sentenza n. 1683/2020- dovrebbero essere corrisposti solo gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza 1683/2020 al saldo. Infatti, la somma non dovrebbe essere oggetto di devalutazione e rivalutazione monetaria ai fini del calcolo degli interessi compensativi, trattandosi di una somma già risultante dall'operazione di devalutazione e rivalutazione del capitale operata dalla predetta sentenza della Corte di appello e che avrebbe dovuto aggiungersi all'importo di euro 154.671,33, oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo che, in quella sentenza, il era stato condannato a pagare. CP_1
7.2 nel costituirsi in giudizio, ha chiesto di Controparte_3 condannare la parte che risulterà soccombente nel presente giudizio alla rifusione delle spese di lite del grado nei suoi confronti, evidenziando di non essere destinataria di alcuna domanda giudiziale e di essere stata evocata in giudizio unicamente per la necessaria integrazione del contraddittorio in quanto aveva preso parte al giudizio di primo grado dopo essere stata chiamata in causa dal
, chiamata in causa che era stata giudicata inammissibile dal Tribunale di CP_1
NE con sentenza passata in giudicato sul punto.
7.3 Come da provvedimento del 13 dicembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., l'udienza del
23 aprile 2025. A tale udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della
[...]
, la Controparte_2 quale, ritualmente convenuta nel presente giudizio, non si è costituita.
8.1 Tanto premesso, la causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi affermati dalla Cassazione nell'ordinanza n. 5418/2024, cui questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
8.2 Va anzitutto dato atto che la somma degli importi corrisposti dal CP_1 all' in esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado è pari ad Parte_1 euro 706.823,31 (euro 326.320,37 + euro 380.502,94). Poiché la Corte di appello, nella sentenza n. 1683/2020 ha erroneamente indicato tale somma pagina 10 di 14 nell'importo di euro 733.963,00, che ha sottratto al risarcimento complessivamente dovuto al danneggiato, a quest'ultimo va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 27.139,69. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello al saldo.
Non sono invece dovuti gli interessi compensativi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata di anno in anno in quanto l'importo corrisposto dal Ministero all' (euro 326.320,37 + euro 380.502,94), come Parte_1 peraltro dallo stesso riconosciuto nell'atto di citazione in riassunzione nel presente giudizio (pag. 17 e 18), era già frutto dell'operazione di attualizzazione e calcolo degli interessi compensativi.
8.3 Va inoltre riconosciuta la debenza di ulteriori euro 30.000,00 rispetto a quanto statuito nella sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello, che erroneamente non ne aveva tenuto conto nella determinazione del risarcimento complessivamente dovuto.
8.4 Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, si rammenta che l' ha censurato in cassazione la scelta della Corte di Parte_1 appello di NE (sentenza n. 1683/2020) di attribuire ad ogni giorno di invalidità temporanea il valore minimo di euro 98,00 e la Cassazione, pronunciandosi sul punto, ha censurato la predetta sentenza nella parte in cui non aveva esplicato la ragione per cui la personalizzazione fosse stata riconosciuta in misura diversa per le diverse poste di danno non patrimoniale.
Orbene, il Collegio non condivide la decisione della Corte di appello n. 1683/2020 in ordine alla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea. La liquidazione di tale danno, infatti, deve necessariamente tenere conto della peculiarità del sinistro in esame, che ha coinvolto un bambino dell'età di sei anni e che, oltre a procurargli gravi postumi permanenti, ne ha causato un immediato stato menomativo che ha richiesto l'esecuzione di diversi interventi chirurgici, neurochirurgici e maxillo-facciali e la conseguente degenza ospedaliera.
Tali elementi inducono a riconoscere la personalizzazione di tale danno individuando in euro 110,00 la misura del risarcimento per ogni giorno di pagina 11 di 14 invalidità temporanea, misura che, seppur non pari all'importo massimo riconoscibile richiesto dall' , ad avviso del Collegio è in grado di Parte_1 compensare le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato nel periodo della sua invalidità temporanea, anche considerata la limitatezza temporale di tale invalidità rispetto alla residua aspettativa di vita del soggetto, bambino all'epoca del sinistro, aspettativa che è stata considerata nella liquidazione del danno da invalidità permanente, riconosciuto con personalizzazione massima del 25% dalla
Corte di appello di NE nella sentenza n. 1683/2020.
Pertanto, il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere rideterminato -sulla base del criterio utilizzato dalla sentenza della Corte di appello di NE n. 1683/2020 e fatto proprio da parte riassumente (Tabelle di
MI dell'anno 2018)- ma considerando la somma di euro 110,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale. Sulla scorta delle risultanze della CTU, il risarcimento dovuto a titolo di invalidità temporanea totale (100%) ammonta ad euro 16.500,00 (110,00 euro x 150 giorni), mentre il risarcimento dovuto a titolo di invalidità temporanea parziale (75%) ammonta ad euro 9.900,00 (110,00 euro x 120 giorni), per un totale di euro 26.400,00.
Considerato che
l'importo liquidato nella sentenza della Corte di appello n. 1683/2020 a tale titolo era di euro
23.520,00 (euro 14.700,00 + euro 8.820,00), residua un credito di euro
2.880,00.
Sulla somma capitale di euro 32.880,00 (30.000,00 -a titolo di danno non patrimoniale erratamente non calcolato- + 2.880,00 -a titolo di ulteriore danno non patrimoniale per invalidità temporanea-), devalutata dal 1° luglio 2020 (data di pubblicazione della sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello di NE) alla data del sinistro (pari ad euro 17.996,72) e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat fino alla presente sentenza vanno calcolati gli interessi legali, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U.
n.1712/1995).
Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo.
pagina 12 di 14 8.5 Nulla è dovuto a titolo di anticipazioni sostenute dall' per il giudizio di Parte_1
Cassazione n. 18756/2015 R.G. e per il giudizio di rinvio n. 1279/2018 R.G. La
Suprema Corte, nell'ordinanza n. 5418/2024, ha ritenuto assorbito il motivo articolato dal ricorrente evidenziando, comunque, che “la statuizione che compete al giudice ordinario è solo quella relativa alla sussistenza dei requisiti per il cd. raddoppio (Sez. U. n. 4315 del 20/02/2020)”, sicché la decisione della Corte di appello nella sentenza n. 1683/2020 può essere confermata con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
9. Le spese di lite del giudizio di legittimità R.G. n. 3646/2021 e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza del e vengono Controparte_1 liquidate, in favore di , come in dispositivo, conformemente alla Parte_1 richiesta dell'attore in riassunzione (nota spese depositata l'8 aprile 2025), sulla base del valore del decisum, con aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 per il presente giudizio di rinvio.
Le spese di lite sono invece compensate tra e le altre parti costituite. CP_3
Prive di pregio sono, infatti, le deduzioni articolate sul tema dall'Assicurazione nel presente giudizio. è stata evocata in giudizio in qualità di litisconsorte CP_3 necessario, in quanto essa aveva preso parte al primo e al secondo grado di giudizio (ed era stata evocata in giudizio anche nei due giudizi di Cassazione e nel primo giudizio di rinvio, in cui era rimasta contumace), ma né l' , né il Parte_1
hanno svolto domande nei suoi confronti, sicché a questi ultimi non CP_1 possono essere addebitate le spese di lite dell'Assicurazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di NE, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 il residuo credito a questi spettante determinato nelle seguenti somme:
- euro 32.880,00 oltre interessi come indicato in parte motiva;
- euro 27.139,69, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di appello di NE n. 1683/2020 al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1 Pt_1
pagina 13 di 14 le spese di lite del giudizio di cassazione (R.G. n. 3646/2021), Parte_1 liquidate in euro 1.249,78 per anticipazioni e in euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e del presente giudizio di rinvio, liquidate in euro 1.165,00 per anticipazioni e in euro 11.999,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e le altre parti Controparte_3 costituite.
NE, camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di NE, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 885 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Baggio ed elettivamente domiciliato a
Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 85, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NE ed elettivamente domiciliato a NE, piazza San Marco n. 63; parte convenuta in riassunzione contro
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 parte convenuta in riassunzione contumace contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stradiotto ed elettivamente domiciliata a pagina 1 di 14 NE Mestre, via Einaudi n. 24; parte convenuta in riassunzione contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_5 P.IVA_6 parte convenuta in riassunzione contumace contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_5 P.IVA_7 parte convenuta in riassunzione contumace contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_6 P.IVA_8 parte convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 5418/2024, pubblicata in data 29 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Condannare in persona del pro Controparte_1 CP_7 tempore a corrispondere in favore dell'odierno attore l'ulteriore importo di €
68.900,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 23.04.1991, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
somma da devalutarsi dal 16.2.2015 (data di emanazione della sentenza di secondo grado e alla quale sono ancorati i conteggi proposti) alla data del sinistro e da rivalutarsi con maggiorazione di interessi legali da calcolarsi di anno in anno in ossequio ai dettami di Cassazione 1712/1995 sino alla data di emanazione della sentenza e con interessi sulla somma così determinata dalla data di emanazione della sentenza al saldo effettivo.
In forza di quanto statuito dalla Suprema Corte, si chiede altresì la condanna del
in persona del pro tempore alla Controparte_1 CP_7 rifusione delle anticipazioni sostenute dall'odierno attore per il giudizio in
Cassazione n. 18756/2015 R.G. pari ad euro 3.572,00 (comprensivi di CU € 3.372
e tassa fissa € 200) e per il giudizio di rinvio n. 1279/2018 R.G. pari ad euro
1.273,00 (comprensivi di CU di € 1.138,50, marca di € 27,00 e spese di notifica di pagina 2 di 14 € 107,80) non ancora corrisposte dal convenuto.
Condannarsi infine in persona del Controparte_1 CP_7 pro tempore alla rifusione integrale di spese, anticipazioni e competenze sostenute dal sig. per il giudizio in Cassazione n. 3646/2021 R.G. e per il Parte_1 presente giudizio di rinvio.
Accertarsi e dichiararsi che nessuna domanda è stata svolta nel presente giudizio
(e nei precedenti gradi di giudizio) da nei confronti di Parte_1 [...]
, assumendosi ogni conseguente provvedimento. Controparte_3
Per Controparte_1
Provvedersi sulle domande proposte da con l'atto di citazione in Parte_1 riassunzione notificato il 21 maggio 2024 nei confronti del
[...]
, tenendo conto delle deduzioni in premessa. Controparte_1
Spese del secondo giudizio di cassazione e del presente grado compensate.
Per Controparte_3
Respingersi ogni eventuale domanda proposta nei confronti di
[...] poiché inammissibile per i motivi esposti, e condannarsi in Controparte_3 ogni caso la parte soccombente all'esito del presente giudizio alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_3
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 31 marzo 2005, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di NE (procedimento n. 3709/2005 R.G.), il
(oggi Controparte_8 [...]
), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_1 quantificati in euro 1.138.069,00, subiti nel sinistro stradale verificatosi il 23 aprile 1991, quando aveva sei anni e frequentava il primo anno Parte_1 della scuola elementare . Nell'atto di citazione si Controparte_2 esponeva che quel giorno, alle 18.30 circa, stava facendo Parte_1 ritorno da una gita scolastica a bordo di un autobus, condotto da
[...]
e di proprietà di Autoservizi s.r.l. di il quale aveva Per_1 Persona_2 accostato all'altezza del civico n. 8 di via Molinetto, a ridosso di un marciapiede stretto;
l' , sotto la sorveglianza di una sola maestra, era sceso Parte_1
pagina 3 di 14 dall'autobus e, mentre stava attraversando incustodito la strada per raggiungere i suoi genitori, era stato investito dall'autocarro condotto da e Controparte_9 di proprietà di a causa del sinistro, l' aveva Controparte_5 Parte_1 riportato gravissime lesioni.
Si costituiva in giudizio il che, oltre a contestare l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza della pretesa attorea, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa dell'assicurazione Controparte_10 dell'autobus Unipol S.p.a. e dell'assicurazione dell'autocarro CP_11 Parte_2
costituitasi in giudizio, rilevava la necessità di integrare il Controparte_10 contraddittorio nei confronti dei proprietari dei mezzi coinvolti nel sinistro
[...]
e Per_2 Controparte_5
Si costituivano in giudizio Unipol S.p.a., e Controparte_12 Controparte_5
mentre rimaneva contumace.
[...] Persona_2
Istruita la causa con prove orali e una CTU medico legale, con sentenza n.
1531/2010, il Tribunale:
- riteneva inammissibile in quanto irrituale l'atto di chiamata in causa di Unipol
S.p.a. e di da parte del e, di conseguenza, Controparte_12 CP_1 revocava la chiamata in causa di in quanto il Controparte_5
non aveva svolto nei confronti di detta società (né nei confronti degli CP_1 altri soggetti responsabili) alcuna domanda diretta ad accertare una eventuale graduazione delle relative colpe;
- riteneva l'Istituto scolastico e, dunque il , responsabili per il danno CP_1 subito dall'attore, che quantificava nella somma di complessivi euro
325.109,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, così calcolati: euro
234.877,00 per il danno biologico temporaneo e permanente;
euro 100.000,00 per il danno morale, esistenziale ed estetico;
euro 30.000,00 per il lucro cessante dovuto alla perdita di capacità di lavoro subita a causa dell'illecito; da tali somme, il Tribunale detraeva la somma di euro 39.768,00, ottenuta dai genitori del danneggiato grazie alla riscossione della polizza infortunio nel
1995;
- condannava a tenere indenne il , nei limiti del Controparte_10 CP_1
pagina 4 di 14 massimale di polizza, di quanto dallo stesso dovuto all' in forza della Parte_1 sentenza.
2. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva Parte_1 impugnazione dinanzi alla Corte di appello di NE (procedimento n.
2819/2010 R.G.) con cui denunciava: l'adozione delle Tabelle di NE anziché di quelle di MI per la liquidazione del danno non patrimoniale;
l'inadeguata personalizzazione del danno non patrimoniale;
l'inadeguata liquidazione del danno da lucro cessante;
il mancato riconoscimento degli interessi legali.
Il , e si costituivano in CP_1 Controparte_13 Controparte_10 giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione; proponeva Controparte_10 anche appello incidentale. e Controparte_12 Controparte_5 [...] non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. Per_2
Con sentenza n. 380/2015, la Corte di appello di NE, per quanto di interesse in questa sede:
- rigettava l'appello incidentale di Controparte_10
- considerate le peculiari conseguenze pregiudizievoli patite dall' a Parte_1 seguito del sinistro, gli riconosceva, a titolo di maggiore personalizzazione, un'ulteriore somma, liquidata in via equitativa in euro 60.000,00;
- precisando che, con l'aggiunta di tale somma, l'importo complessivamente riconosciuto quale risarcimento all' (pari a euro 385.109,00) sarebbe Parte_1 stato pressappoco corrispondente a quanto sarebbe stato dovuto al danneggiato in virtù delle Tabelle di MI da egli invocate, riteneva assorbito il motivo d'appello sul punto;
- rigettava il motivo d'appello riguardante il lucro cessante che riteneva congruamente liquidato nella somma di euro 30.000,00;
- riconosceva gli interessi legali, accogliendo il relativo motivo d'appello.
3. Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione l' Parte_1
(procedimento n. 18756/2015), affidandosi a due motivi. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestando la mancata applicazione, da parte della Corte di appello di NE, delle Tabelle di MI per la liquidazione del pagina 5 di 14 danno non patrimoniale, individuate dalla Cassazione quale valore da ritenersi equo e in grado di garantire la parità di trattamento. Con il secondo motivo, si doleva della violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. e degli artt. 2697 c.c.,
115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), deducendo che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che l' non avesse provato un danno da lucro cessante in misura superiore Parte_1
a quella (di euro 30.000,00) liquidata dal Tribunale.
Resisteva con controricorso il (anche per l'Istituto scolastico), mentre CP_1
Controparte_14 Controparte_5 Controparte_15
e (in cui nel frattempo si erano riunite
[...] Controparte_16
Unipol s.p.a. e non svolgevano alcuna difesa. Controparte_12
Con ordinanza n. 911/2018, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza sul punto e rinviando alla Corte di appello di
NE in diversa composizione perché provvedesse alla rinnovazione della liquidazione del danno non patrimoniale subito dall' sulla scorta delle Parte_1
Tabelle di MI, salva la ricorrenza di circostanze specifiche tali da giustificare l'abbandono di tale parametro. In particolare, la Cassazione evidenziava che: le
Tabelle di MI garantiscono l'uniformità di trattamento e di giudizio a fronte di casi analoghi e la mancata applicazione di tali tabelle in assenza di circostanze idonee a giustificarne l'abbandono può essere fatta valere nel giudizio per cassazione solo se -come avvenuto nella fattispecie- la questione sia stata sottoposta al giudice durante il giudizio di merito;
l'equivalenza invocata dal
Giudice d'appello tra il danno da quest'ultimo liquidato sulla base della c.d. tabella del Triveneto e la liquidazione che sarebbe derivata dall'applicazione delle Tabelle di MI non teneva conto delle circostanze personalizzanti che avrebbero dovuto essere applicate al caso concreto.
4. L' riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di appello di NE Parte_1
(procedimento n. 1279/2018 R.G.), in cui si costituiva il , mentre la CP_1
, (già Controparte_2 Controparte_4 Controparte_15
, e
[...] Controparte_3 Controparte_5 CP_6
pagina 6 di 14 (già rimanevano contumaci. CP_6 Controparte_14
4.1 La Corte di appello, con sentenza n. 1683/2020, liquidava il risarcimento dovuto all' , sulla scorta delle risultanze della CTU e dell'applicazione delle Parte_1
Tabelle di MI, nella somma –attualizzata al momento della sentenza di secondo grado (2015)- di euro 537.080,00 oltre interessi legali, ottenuta applicando una maggiorazione del 25%, (personalizzazione) nella liquidazione del danno da invalidità permanente;
da tale importo veniva detratta la somma ricevuta dalla riscossione della polizza da parte dei genitori del danneggiato (euro
39.768,00) e si effettuava la devalutazione alla data del sinistro e la rivalutazione di anno in anno sino alla data della sentenza ai fini del calcolo degli interessi compensativi;
al totale così ottenuto (euro 888.634,33) veniva sottratto l'importo che l' aveva già ricevuto dal in esecuzione della sentenza di Parte_1 CP_1 primo (2010) e secondo grado (2015). Tale importo veniva indicato dalla Corte di appello in euro 733.963,00 e il credito risarcitorio residuo veniva indicato in euro
154.671,33 (già comprensivo di rivalutazione e interessi alla data della sentenza -
20.1.2020/1.7.2020), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
5. L' presentava istanza di correzione dell'errore materiale della Parte_1 sentenza, deducendo che la Corte di appello:
- avesse errato nel calcolare l'importo -già corrisposto dal all' CP_1 Parte_1 da sottrarre al totale del risarcimento dovuto. Tale importo era di euro
706.823,31, pari alla somma di quanto lo stesso aveva ammesso di Parte_1 aver già percepito dal a titolo di risarcimento (euro 326.320,37 + CP_1 euro 380.502,94);
- non avesse devalutato e rivalutato, oltre al danno non patrimoniale, anche quello patrimoniale (euro 30.000,00) e non avesse tenuto conto di quest'ultima tipologia di danno nella determinazione dell'importo del risarcimento complessivamente dovuto, da cui detrarre quanto già ricevuto dall' ; Parte_1
- pur avendo affermato di aver applicato la personalizzazione massima del danno biologico, non l'avesse applicata nella quantificazione del danno biologico temporaneo;
pagina 7 di 14 - non avesse liquidato le somme da egli versate a titolo di anticipazioni nei vari gradi di giudizio.
5.1 L'istanza veniva rigettata dalla Corte, la quale riteneva che le censure articolate dall' alla sentenza fossero estranee alla nozione di errore Parte_1 materiale.
6. L' ricorreva per cassazione (procedimento n. 3646/2021 R.G.) sulla Parte_1 scorta di quattro motivi. I primi tre motivi riproponevano le censure, mosse alla sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello, con istanza di correzione di errore materiale: 1) errata sommatoria degli importi già versati dal CP_1 all' ; 2) mancata devalutazione e rivalutazione con quantificazione degli Parte_1 interessi del danno patrimoniale e mancata sommatoria di tale somma nella quantificazione del risarcimento complessivamente dovuto al danneggiato;
3) mancato riconoscimento della personalizzazione massima nella liquidazione dell'invalidità temporanea;
4) omessa pronuncia sulle anticipazioni versate dall' nel giudizio di cassazione R.G. 18756/2015 e nel giudizio di rinvio Parte_1
R.G. 1279/2018.
Il , anche per la Scuola elementare, proponeva ricorso incidentale, CP_1 mentre le altre parti Controparte_6 Controparte_5 [...]
rimanevano intimate. Controparte_3 Controparte_4
6.1 Con ordinanza n. 5418/2024, la Corte di cassazione accoglieva i primi tre motivi e riteneva assorbito il quarto. In particolare:
- riteneva evidente la discrasia tra la somma detratta dal complessivo risarcimento dovuto (euro 733.963,00) e la somma (euro 706.823,31) risultante dalla somma di euro 326.320,37 e di euro 380.502,94, pacificamente corrisposti dal all' ; CP_1 Parte_1
- evidenziava che, nel calcolo del residuo risarcimento spettante al danneggiato, la somma di euro 30.000,00 riconosciuta all' a titolo di danno Parte_1 patrimoniale non risultasse sommata all'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale e che la Corte di appello non aveva esplicitato l'applicazione del procedimento di devalutazione e rivalutazione delle somme;
- rilevava che la Corte di appello, pur asserendo l'applicazione della pagina 8 di 14 personalizzazione del danno in misura massima, non ne aveva esplicitato la misura percentuale;
inoltre, senza spiegarne la ragione, aveva proceduto a una personalizzazione in grado differente per le diverse poste di danno non patrimoniale;
- in ordine al quarto motivo di ricorso, precisava che, quanto all'anticipazione del contributo unificato, il giudice ordinario deve pronunciarsi unicamente in merito alla sussistenza dei requisiti del c.d. raddoppio;
- dichiarava improcedibile per tardività il ricorso incidentale del;
CP_1
- rinviava alla Corte di appello di NE in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
7. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., l' ha riassunto Parte_1 il giudizio avanti a questa Corte chiedendo che la Corte proceda a un nuovo computo di quanto ad egli dovuto a titolo di risarcimento del danno, tenendo conto del fatto che:
- l'importo versato dal in esecuzione delle sentenze di primo e secondo CP_1 grado (da sottrarre all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno) ammonta ad euro 706.823,31 (e non, come erroneamente asserito dalla Corte di appello nella sentenza n. 1683/2020, ad euro 733.963,00), sicché in suo favore andrebbe riconosciuta la differenza di euro 27.140,00;
- dovrebbe riconoscersi altresì la somma di euro 30.000,00 erroneamente non considerata dalla Corte di appello nella sentenza n. 1683/2020 nel calcolo del risarcimento complessivamente dovuto, da cui detrarre gli importi già corrisposti al danneggiato dal . CP_1
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea,
l' ha chiesto che esso venga rideterminato applicando la Parte_1 personalizzazione massima (euro 147 per ogni giorno di invalidità temporanea totale).
7.1 Si è costituito in giudizio il , chiedendo di provvedersi sulle domande CP_1 dell' , tenendo conto però del fatto che sulla somma di euro 27.140,00 - Parte_1 indicata da parte riassumente come dovuta in virtù dell'erroneo conteggio delle somme già corrisposte al danneggiato dal operato dalla Corte di appello CP_1
pagina 9 di 14 nella sentenza n. 1683/2020- dovrebbero essere corrisposti solo gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza 1683/2020 al saldo. Infatti, la somma non dovrebbe essere oggetto di devalutazione e rivalutazione monetaria ai fini del calcolo degli interessi compensativi, trattandosi di una somma già risultante dall'operazione di devalutazione e rivalutazione del capitale operata dalla predetta sentenza della Corte di appello e che avrebbe dovuto aggiungersi all'importo di euro 154.671,33, oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo che, in quella sentenza, il era stato condannato a pagare. CP_1
7.2 nel costituirsi in giudizio, ha chiesto di Controparte_3 condannare la parte che risulterà soccombente nel presente giudizio alla rifusione delle spese di lite del grado nei suoi confronti, evidenziando di non essere destinataria di alcuna domanda giudiziale e di essere stata evocata in giudizio unicamente per la necessaria integrazione del contraddittorio in quanto aveva preso parte al giudizio di primo grado dopo essere stata chiamata in causa dal
, chiamata in causa che era stata giudicata inammissibile dal Tribunale di CP_1
NE con sentenza passata in giudicato sul punto.
7.3 Come da provvedimento del 13 dicembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., l'udienza del
23 aprile 2025. A tale udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della
[...]
, la Controparte_2 quale, ritualmente convenuta nel presente giudizio, non si è costituita.
8.1 Tanto premesso, la causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi affermati dalla Cassazione nell'ordinanza n. 5418/2024, cui questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
8.2 Va anzitutto dato atto che la somma degli importi corrisposti dal CP_1 all' in esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado è pari ad Parte_1 euro 706.823,31 (euro 326.320,37 + euro 380.502,94). Poiché la Corte di appello, nella sentenza n. 1683/2020 ha erroneamente indicato tale somma pagina 10 di 14 nell'importo di euro 733.963,00, che ha sottratto al risarcimento complessivamente dovuto al danneggiato, a quest'ultimo va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 27.139,69. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello al saldo.
Non sono invece dovuti gli interessi compensativi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata di anno in anno in quanto l'importo corrisposto dal Ministero all' (euro 326.320,37 + euro 380.502,94), come Parte_1 peraltro dallo stesso riconosciuto nell'atto di citazione in riassunzione nel presente giudizio (pag. 17 e 18), era già frutto dell'operazione di attualizzazione e calcolo degli interessi compensativi.
8.3 Va inoltre riconosciuta la debenza di ulteriori euro 30.000,00 rispetto a quanto statuito nella sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello, che erroneamente non ne aveva tenuto conto nella determinazione del risarcimento complessivamente dovuto.
8.4 Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, si rammenta che l' ha censurato in cassazione la scelta della Corte di Parte_1 appello di NE (sentenza n. 1683/2020) di attribuire ad ogni giorno di invalidità temporanea il valore minimo di euro 98,00 e la Cassazione, pronunciandosi sul punto, ha censurato la predetta sentenza nella parte in cui non aveva esplicato la ragione per cui la personalizzazione fosse stata riconosciuta in misura diversa per le diverse poste di danno non patrimoniale.
Orbene, il Collegio non condivide la decisione della Corte di appello n. 1683/2020 in ordine alla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea. La liquidazione di tale danno, infatti, deve necessariamente tenere conto della peculiarità del sinistro in esame, che ha coinvolto un bambino dell'età di sei anni e che, oltre a procurargli gravi postumi permanenti, ne ha causato un immediato stato menomativo che ha richiesto l'esecuzione di diversi interventi chirurgici, neurochirurgici e maxillo-facciali e la conseguente degenza ospedaliera.
Tali elementi inducono a riconoscere la personalizzazione di tale danno individuando in euro 110,00 la misura del risarcimento per ogni giorno di pagina 11 di 14 invalidità temporanea, misura che, seppur non pari all'importo massimo riconoscibile richiesto dall' , ad avviso del Collegio è in grado di Parte_1 compensare le conseguenze pregiudizievoli patite dal danneggiato nel periodo della sua invalidità temporanea, anche considerata la limitatezza temporale di tale invalidità rispetto alla residua aspettativa di vita del soggetto, bambino all'epoca del sinistro, aspettativa che è stata considerata nella liquidazione del danno da invalidità permanente, riconosciuto con personalizzazione massima del 25% dalla
Corte di appello di NE nella sentenza n. 1683/2020.
Pertanto, il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere rideterminato -sulla base del criterio utilizzato dalla sentenza della Corte di appello di NE n. 1683/2020 e fatto proprio da parte riassumente (Tabelle di
MI dell'anno 2018)- ma considerando la somma di euro 110,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale. Sulla scorta delle risultanze della CTU, il risarcimento dovuto a titolo di invalidità temporanea totale (100%) ammonta ad euro 16.500,00 (110,00 euro x 150 giorni), mentre il risarcimento dovuto a titolo di invalidità temporanea parziale (75%) ammonta ad euro 9.900,00 (110,00 euro x 120 giorni), per un totale di euro 26.400,00.
Considerato che
l'importo liquidato nella sentenza della Corte di appello n. 1683/2020 a tale titolo era di euro
23.520,00 (euro 14.700,00 + euro 8.820,00), residua un credito di euro
2.880,00.
Sulla somma capitale di euro 32.880,00 (30.000,00 -a titolo di danno non patrimoniale erratamente non calcolato- + 2.880,00 -a titolo di ulteriore danno non patrimoniale per invalidità temporanea-), devalutata dal 1° luglio 2020 (data di pubblicazione della sentenza n. 1683/2020 della Corte di appello di NE) alla data del sinistro (pari ad euro 17.996,72) e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat fino alla presente sentenza vanno calcolati gli interessi legali, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U.
n.1712/1995).
Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo.
pagina 12 di 14 8.5 Nulla è dovuto a titolo di anticipazioni sostenute dall' per il giudizio di Parte_1
Cassazione n. 18756/2015 R.G. e per il giudizio di rinvio n. 1279/2018 R.G. La
Suprema Corte, nell'ordinanza n. 5418/2024, ha ritenuto assorbito il motivo articolato dal ricorrente evidenziando, comunque, che “la statuizione che compete al giudice ordinario è solo quella relativa alla sussistenza dei requisiti per il cd. raddoppio (Sez. U. n. 4315 del 20/02/2020)”, sicché la decisione della Corte di appello nella sentenza n. 1683/2020 può essere confermata con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
9. Le spese di lite del giudizio di legittimità R.G. n. 3646/2021 e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza del e vengono Controparte_1 liquidate, in favore di , come in dispositivo, conformemente alla Parte_1 richiesta dell'attore in riassunzione (nota spese depositata l'8 aprile 2025), sulla base del valore del decisum, con aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 per il presente giudizio di rinvio.
Le spese di lite sono invece compensate tra e le altre parti costituite. CP_3
Prive di pregio sono, infatti, le deduzioni articolate sul tema dall'Assicurazione nel presente giudizio. è stata evocata in giudizio in qualità di litisconsorte CP_3 necessario, in quanto essa aveva preso parte al primo e al secondo grado di giudizio (ed era stata evocata in giudizio anche nei due giudizi di Cassazione e nel primo giudizio di rinvio, in cui era rimasta contumace), ma né l' , né il Parte_1
hanno svolto domande nei suoi confronti, sicché a questi ultimi non CP_1 possono essere addebitate le spese di lite dell'Assicurazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di NE, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- condanna il a pagare a Controparte_1 Parte_1 il residuo credito a questi spettante determinato nelle seguenti somme:
- euro 32.880,00 oltre interessi come indicato in parte motiva;
- euro 27.139,69, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di appello di NE n. 1683/2020 al saldo;
- condanna il a rifondere a Controparte_1 Pt_1
pagina 13 di 14 le spese di lite del giudizio di cassazione (R.G. n. 3646/2021), Parte_1 liquidate in euro 1.249,78 per anticipazioni e in euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e del presente giudizio di rinvio, liquidate in euro 1.165,00 per anticipazioni e in euro 11.999,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e le altre parti Controparte_3 costituite.
NE, camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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