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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 79/24 R.G.
Corte d'Appello di L'Aquila
Il Presidente della Sezione Lavoro
tabellarmente delegato alla trattazione delle cause di opposizione a decreti di pagamento in materia di spese di giustizia all'esito dell'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., nell'ambito del procedimento ex artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011 iscritto al n. 79/24, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., la seguente SENTENZA
nella causa R.G. n. 78/2024, vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Vasto (Ch), Corso Mazzini, n. 192 rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonella De Toma giusta procura in atti E ; Controparte_1 contumace
Il Giudice;
letto il ricorso;
rilevato che il , benché ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio;
lette le note depositate dal ricorrente in data 10.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C.;
rilevato che ha impugnato il provvedimento con il quale, Parte_1 all'esito del giudizio d'appello n. 288/2023 R.G.A.C., questa Corte ha revocato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso in suo favore dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila con delibera del 14.03.2023;
rilevato che all'esito del predetto giudizio questa Corte ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza n. 301/2022, pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Lanciano in data 14.09.2022, con la quale era stata dichiarata la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con il coniuge CP_2
ed il ricorrente era stato condannato al pagamento della somma di € 400,00
[...] mensili quale assegno divorzile in favore dell'ex coniuge e di € 700,00 mensili – oltre al 50% delle spese straordinarie – quale assegno di mantenimento per le due figli minori;
rilevato che ai sensi dell'art. 136 II CO. D.P.R. n. 115/2002, “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave”;
rilevato che la revoca è stata disposta in quanto “le argomentazioni poste a fondamento del gravame si sono rivelate manifestamente infondate”;
ritenuto che tale affermazione appare in contrasto con il tenore della sentenza d'appello, nella quale si dà atto sia che “le dichiarazioni dei redditi prodotte” dall'appellante “hanno confermato un decremento dei guadagni (…) rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti”, ragion per cui “il quadro reddituale del ” Parte_1 evidenzia “una chiara contrazione dei guadagni”, sia che la documentazione prodotta dimostra “l'esistenza di una esposizione debitoria (alla luce del decreto ingiuntivo emesso in favore di ”), sia che “dopo la fine della relazione sentimentale con CP_3 il , la ha svolto il corso OSS” al fine “di acquisire un nuovo Parte_1 CP_2 bagaglio di conoscenze professionali” e non può escludersi che abbia, perciò, lavorato, ancorché (considerati gli importi riportati nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2020, 2021 e 2022) saltuariamente;
rilevato, peraltro, che la stessa Corte ha dichiarato l'appello infondato, ma non manifestamente infondato;
ritenuto, di conseguenza, illegittimo il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto emesso in assenza dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 136 D.P.R. n. 115/2002;
ritenuto di dovere quantificare in complessivi € 1736,50, oltre accessori, il compenso dovuto al difensore per l'opera prestata, in favore del proprio assistito, nel predetto giudizio, importo così calcolato in base al D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2022) applicando i valori minimi – considerato l'esito del giudizio e la scarsa complessità delle questioni trattate – previsti per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002;
ritenuto che all'accoglimento del ricorso consegue la condanna del CP_1 alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio per il presente 2 procedimento con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila del 30.01.2024;
P. Q. M.
Visti gli artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.Lgs n. 150/2011;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla Corte d'Appello di L'Aquila, all'esito del procedimento R.G.A.C. n. 288/23, con decreto del 23.11.2023;
liquida all'Avv.to Antonella De Toma, a titolo di compenso maturato per l'attività svolta nell'ambito del predetto giudizio, il complessivo importo di € 1736,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna il alla rifusione, in favore dell'Erario, delle Controparte_1 spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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Corte d'Appello di L'Aquila
Il Presidente della Sezione Lavoro
tabellarmente delegato alla trattazione delle cause di opposizione a decreti di pagamento in materia di spese di giustizia all'esito dell'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., nell'ambito del procedimento ex artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs. n. 150/2011 iscritto al n. 79/24, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., la seguente SENTENZA
nella causa R.G. n. 78/2024, vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Vasto (Ch), Corso Mazzini, n. 192 rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonella De Toma giusta procura in atti E ; Controparte_1 contumace
Il Giudice;
letto il ricorso;
rilevato che il , benché ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio;
lette le note depositate dal ricorrente in data 10.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C.;
rilevato che ha impugnato il provvedimento con il quale, Parte_1 all'esito del giudizio d'appello n. 288/2023 R.G.A.C., questa Corte ha revocato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso in suo favore dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila con delibera del 14.03.2023;
rilevato che all'esito del predetto giudizio questa Corte ha rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza n. 301/2022, pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Lanciano in data 14.09.2022, con la quale era stata dichiarata la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio dal medesimo contratto con il coniuge CP_2
ed il ricorrente era stato condannato al pagamento della somma di € 400,00
[...] mensili quale assegno divorzile in favore dell'ex coniuge e di € 700,00 mensili – oltre al 50% delle spese straordinarie – quale assegno di mantenimento per le due figli minori;
rilevato che ai sensi dell'art. 136 II CO. D.P.R. n. 115/2002, “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave”;
rilevato che la revoca è stata disposta in quanto “le argomentazioni poste a fondamento del gravame si sono rivelate manifestamente infondate”;
ritenuto che tale affermazione appare in contrasto con il tenore della sentenza d'appello, nella quale si dà atto sia che “le dichiarazioni dei redditi prodotte” dall'appellante “hanno confermato un decremento dei guadagni (…) rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti”, ragion per cui “il quadro reddituale del ” Parte_1 evidenzia “una chiara contrazione dei guadagni”, sia che la documentazione prodotta dimostra “l'esistenza di una esposizione debitoria (alla luce del decreto ingiuntivo emesso in favore di ”), sia che “dopo la fine della relazione sentimentale con CP_3 il , la ha svolto il corso OSS” al fine “di acquisire un nuovo Parte_1 CP_2 bagaglio di conoscenze professionali” e non può escludersi che abbia, perciò, lavorato, ancorché (considerati gli importi riportati nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2020, 2021 e 2022) saltuariamente;
rilevato, peraltro, che la stessa Corte ha dichiarato l'appello infondato, ma non manifestamente infondato;
ritenuto, di conseguenza, illegittimo il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto emesso in assenza dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 136 D.P.R. n. 115/2002;
ritenuto di dovere quantificare in complessivi € 1736,50, oltre accessori, il compenso dovuto al difensore per l'opera prestata, in favore del proprio assistito, nel predetto giudizio, importo così calcolato in base al D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2022) applicando i valori minimi – considerato l'esito del giudizio e la scarsa complessità delle questioni trattate – previsti per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002;
ritenuto che all'accoglimento del ricorso consegue la condanna del CP_1 alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio per il presente 2 procedimento con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila del 30.01.2024;
P. Q. M.
Visti gli artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.Lgs n. 150/2011;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla Corte d'Appello di L'Aquila, all'esito del procedimento R.G.A.C. n. 288/23, con decreto del 23.11.2023;
liquida all'Avv.to Antonella De Toma, a titolo di compenso maturato per l'attività svolta nell'ambito del predetto giudizio, il complessivo importo di € 1736,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna il alla rifusione, in favore dell'Erario, delle Controparte_1 spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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