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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
21.02.2025, svolta mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
2640/2024
tra
, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Cervantes n. Parte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Dell'Aquila il quale lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata con separato atto;
opponente e
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1
con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14, elettivamente domiciliata in
Calvizzano (NA), alla Via B. Croce n. 68, presso lo studio dell'avv. Gennaro Santoro, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
nonché
[...]
, in Controparte_2
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta procura generale in atti;
opposti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 05.02.2024 il ricorrente in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90138966/59/000 ricevuta in data 27.12.2023 recante l'invito al pagamento dei crediti contenuti nella cartella esattoriale n.
071/2002/0006531033000.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di: accertatane l'omessa notifica, dichiarare la nullità e/o invalidità della cartella di pagamento n. 071 2002 0006531033 000 richiamata nell'intimazione di pagamento
n. 071 2022 9013896659 000, notificata in data 27 dicembre 2023; per l'effetto, ordinare lo sgravio di tutte le somme indebitamente richieste e così come richiamate nella predetta cartella, per la prescrizione dei relativi crediti intervenuta tra la data in cui detti crediti potevano essere pretesi e quella di notifica dell'intimazione opposta.
In subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti, intercorsa tra la data di presunta notifica della cartella di pagamento e quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, ordinando contestualmente lo sgravio delle relative somme.
In ogni caso, dichiarare non più dovuti gli importi tutti di cui alla cartella di pagamento (con la sola esclusione di quello relativo ai contributi IVS per l'annualità
1999, pari ad € 1.494,12) richiamata nell'intimazione opposta in virtù dell'art 4, comma 1, del decreto legge n. 119/2018 (convertito con modifiche dalla legge n.
136/2018).
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.
Si costituiva contestando Controparte_1
l'avversa opposizione. In particolare, chiedeva di dichiarare la tardività dei profili qualificabili ex art. 617 1° co. cpc, mentre con riferimento agli avvisi di addebito CP_2
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituivano altresì l' e la , che chiedevano: in via principale CP_2 CP_2
e preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della di CP_2
dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e per tardività del ricorso;
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell in via subordinata CP_2
e nel merito di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio relativamente le partite creditorie di cui alla cartella esattoriale opposta e per le restanti partite creditorie rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
In omaggio alla ragione più liquida, l' opposizione deve essere respinta.
L' ha dedotto e documentato in memoria mediante la produzione di una schermata CP_2
inerente agli avvenuti pagamenti del contribuente che quest' ultimo promosse, a proposito della cartella esattoriale da cui trae spunto l' impugnata intimazione di pagamento, una procedura di dilazione di pagamento seguita dal versamento di quattro rate ,rispettivamente, in data 30.10.2023, 30.11.2023, 28.2.2024 e 31.05.2024 a cui va attribuito indubbio valore confessorio in ordine alle poste contabili debitorie di cui si discute e costituisce condotta incompatibile con la tesi, propugnata in opposizione, della mancata conoscenza della cartella di pagamento riportata nell' intimazione di pagamento opposta e ha altresì valore interruttivo della prescrizione.
In termini, si registra la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. sent. 16.02.2022,
n. 5160) secondo cui “Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni del D.L. n. 78 del 1998, art. 1, comma 2-ter, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)”.
Sulla stessa falsariga si segnala la recentissima pronuncia della Suprema Corte
Sez. 5 - , Ordinanza n. 3414 del 06/02/2024 (Rv. 670394 - 01), secondo cui “La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti. “
Pertanto, la doglianza attorea relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto va respinta e di conseguenza, non è esaminabile il merito della pretesa contribuzione né
l'eccezione di prescrizione dei contributi, in quanto tardiva. Difatti con i pagamenti effettuati ( e, si noti, non contestati dall' opponente) nel corso del 2023 e del 2024 il ha interrotto il decorso del termine di prescrizione che, pertanto, non Parte_1
risultava spirato allorchè, in data 27.12.2023, venne portata a sua conoscenza l' intimazione di pagamento n. 071/2022/90138966/59/000 oggetto del contendere.
L' opposizione va conseguentemente respinta.
Le spese vanno poste a carico del' opponente in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione.
Condanna alle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna Parte_1
parte convenuta, in euro 1.018,75 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Napoli, il 21.2.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero