Articolo 1 della Legge 18 marzo 1955, n. 158
Articolo 2
Versione
20 aprile 1955
Art. 1.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954.
Entrata in vigore il 20 aprile 1955