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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5682 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile (già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7484/2019 pubblicata il 25 luglio 2019 iscritto al n. 802/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. Parte_1
) in persona del Segretario Generale p.t. Dr. , rappresentato e difeso P.IVA_1 Parte_2 dall'Avv. Mario Romano (C.F. e dall'Avv. Gaetano Paolino (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli alla via Santa Lucia n.81, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio P.IVA_2
CE (C.F. ) CodiceFiscale_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La di Salerno adiva il Tribunale di Pt_1 Parte_1
Napoli affinché fosse disapplicato l'atto di diniego adottato dalla con cui era Controparte_1 rigettata la richiesta di pagamento dell'odierna appellante per le attività svolte in esecuzione dell'intervento “Azioni di promozione all'estero delle produzioni agroalimentari della CP_1
Road Show Estero – Promozione di Show Room all'estero”.
1 A sostegno della propria domanda deduceva che, con Delibera della Giunta Regionale n. 1900 del
22 dicembre 2009, la era individuata quale beneficiaria finale per l'obiettivo operativo 2.6 CP_2
POR Campania 2007-2013, volto alla promozione all'estero di prodotti agro-alimentari di produzione regionale. In attuazione di tale intervento, l'ente camerale vi provvedeva in house, con anticipazione delle risorse finanziarie, organizzando numerosi eventi. L'attestazione di spesa per le attività svolte dal 22 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, nonché ulteriore documentazione, era inviata alla la quale, tuttavia, con nota prot. 2015 0065426 del 30 gennaio 2015 della Controparte_1
Direzione Generale per lo sviluppo Economico e le attività produttive- Dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo economico esprimeva il diniego alla richiesta di pagamento. In particolare, era chiarito che la Delibera n. 1900/2009, individuando come beneficiario finale la di , aveva dato mandato al Dirigente del Settore Promozione e CP_2 Pt_1
Internazionalizzazione del Sistema Produttivo di approvare il progetto esecutivo, acquisito dalla solo in data 10 giugno 2010, in seguito alla nota n. 2664 del 04 giugno 2010 del Capo di CP_1
Gabinetto del Presidente con cui era chiesto l'esame istruttorio propedeutico all'eventuale annullamento degli atti deliberativi adottati dal 31 luglio 2009. Era disposta la sospensione della delibera n. 1900/2009 con delibera n. 534 del 2 luglio 2010, dando comunicazione di avvio del procedimento in autotutela.
Sicché con atto di citazione notificato il 3 aprile 2015 la CCIAA chiedeva disapplicare l'atto di diniego di pagamento e condannare la al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 1.673.619,93, oltre Parte_1 interessi di mora fino al soddisfo.
Si costituiva la con comparsa depositata il 22 febbraio 2018, eccependo il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Con sentenza n. 7484/2019 (R.G. n. 8880/2015) pubblicata il 25 luglio 2019 il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo che la Delibera della Giunta Regionale non era seguita da un provvedimento di ammissione al beneficio o da una convenzione tra il beneficiario e l'Ente per l'erogazione, con la conseguenza che l'iter procedimentale non era ancora concluso. Più in particolare, “ritenendo questo tribunale, che la Deliberazione GRC 1900/09 costituisca, non un atto di ammissione al finanziamento, bensì un atto che rientra nella fase procedimentale precedente il provvedimento attributivo del beneficio (provvedimento che non risulta essere stato emesso), non può che affermarsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito, sulla domanda principale diretta ad ottenere il pagamento del contributo, vantando, la Camera di commercio, un mero interesse legittimo al detto contributo”.
2 Riconosceva, invece, la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda subordinata con cui era chiesta la condanna della al risarcimento dei danni per lesione del CP_1 legittimo affidamento ingenerato per aver ritenuto concesso il finanziamento. Tuttavia, anche tale domanda era giudicata infondata, ritenendo la essere stata edotta della Parte_1 necessità dell'approvazione del progetto esecutivo per la concessione del finanziamento.
Avverso tale sentenza la proponeva appello con atto di citazione notificato il 21 Parte_3 febbraio 2020, per i seguenti motivi:
-Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale in primo grado, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto, con Delibera n. 1900/2009, la riconosceva ed Controparte_1 attribuiva il finanziamento di cui parte appellante era beneficiaria. Pertanto, la controversia verterebbe sull'effettiva erogazione di fondi, non trattandosi di una mera fase procedimentale.
-In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda subordinata, omettendo di valutare il comportamento dell' che avrebbe indotto la ad avviare le attività Parte_4 CP_2 di promozione, non ricevendo contestazioni sul punto, ed ingenerando così un legittimo affidamento, stante la Delibera adottata.
Si costituiva la eccependo nuovamente il difetto di giurisdizione del g.o. e Controparte_1 insistendo per il rigetto nel merito della domanda.
Nelle more del giudizio le parti depositavano richiesta di cessazione della materia del contendere ed all'udienza del 4 novembre 2025 insistevano per la relativa declaratoria con compensazione delle spese di lite e rinunciavano ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
All'esito la causa era rimessa in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, come richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Occorre premettere che la cessazione della materia del contendere presuppone un intervenuto accordo tra le parti, o una transazione, che abbia determinato il venir meno delle contrapposte posizioni in giudizio e di un interesse alla decisione. Come precisato dalla Suprema Corte: “In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (ord. n. 1257/2023; v. sul punto anche Cassazione, sezione civile
II, sentenza 29 luglio 2021, n. 21757; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 giugno 2021, n.
16891; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 luglio 2019, n. 19845; Cassazione, sezione civile
VI, ordinanza 4 novembre 2016, n. 22446; Cassazione, sezione civile L, sentenza 20 marzo 2009, n.
3 6909; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 dicembre 2004, n. 23935; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 luglio 2004, n. 12419).
Nel caso di specie, le parti, con istanza congiunta, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese;
pertanto, non è necessario procedere alla valutazione della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
n.7484/2019 pubblicata il 25 luglio 2019: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 4.11.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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