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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 4614/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Argentina), il 18/03/1998, residente in [...], Località Sant' Andrea Di Rovereto
C.S. n. 29, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simona Bacigalupo
(C.F. , che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nato in [...], il Parte_2 C.F._3
11/07/1998, residente in [...], Località Sant' Andrea Di Rovereto C.S. n. 29, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Massimo Pattoneri (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 25/03/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Viste le relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi Sociali affidatari del minore e rilevato che, alla luce dell'esito positivo del percorso di sostegno svolto, le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto infine che, stante la natura congiunta della domanda, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale e coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1-I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2-La casa coniugale sita in Chiavari in Località Sant' Andrea di Rovereto C.S n. 29 viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti;
il marito ha già provveduto a trasferirsi portando con sé i beni ed effetti personali ed entro mesi tre dalla sottoscrizione del presente ricorso provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
3-Il figlio è affidato al Servizio Sociale del Comune di Chiavari per sei mesi Persona_1 dal 25.03.2024, come da sentenza del Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento 469/23 cont.
4- Dal 25.09.2024 – qualora non vi siano state segnalazioni al
PM da parte del Servizio Sociale – l'affido all' Ente cesserà automaticamente e il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.
5-Il Sig. dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
del figlio minore la somma di euro 250,00 mensili (duecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno dieci di ogni mese con bonifico sulla carta prepagata della madre.
6-I coniugi concordano che l'assegno unico e/o gli assegni familiari siano corrisposti direttamente alla madre al 100%.
7-I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche secondo le modalità di cui al verbale di riunione della sezione IV famiglia del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016.
8-Nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro dal momento che entrambi sono economicamente auto sufficienti.
9- Le parti concordano che all'esito positivo dell'incarico al Servizio Sociale, il minore trascorrerà due fine settimana al mese con il padre alternati a quelli che trascorrerà con la madre: il sabato e la domenica mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00 quando verrà ricondotto dal padre presso la casa materna. Non appena il padre avrà reperito autonoma
e idonea soluzione abitativa e sarà terminato positivamente l'incarico del Servizio Sociale il minore pernotterà il sabato sera presso il padre che lo riaccompagnerà la domenica successiva a casa della madre entro le ore 19.00 durante il periodo scolastico ed entro le ore 21.30 durante le vacanze estive. A partire dal sesto anno di età il minore resterà con il
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 padre fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato dal medesimo alla scuola materna o primaria.
10-Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il minore trascorrerà due pomeriggi anche consecutivi- da concordarsi tra i genitori almeno 48 ore prima- con il padre che andrà a prenderlo all'uscita della scuola materna/ scuola primaria
e lo riporterà a casa della madre alle ore 19.00 durante il periodo scolastico e alle 21.30 durante il periodo delle vacanze estive.
A partire dal sesto anno di età il minore pernotterà con il padre che lo riaccompagnerà alla scuola materna o primaria la mattina successiva.
11- Le principali festività dell'anno (S. Natale, S. Stefano, Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dal figlio minore con un genitore secondo il criterio dell'alternanza.
12- I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per
l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2022, Numero 139, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione ai Servizi Sociali
(ATS 56).
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Argentina), il 18/03/1998, residente in [...], Località Sant' Andrea Di Rovereto
C.S. n. 29, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simona Bacigalupo
(C.F. , che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
C.F. , nato in [...], il Parte_2 C.F._3
11/07/1998, residente in [...], Località Sant' Andrea Di Rovereto C.S. n. 29, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Massimo Pattoneri (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 25/03/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Viste le relazioni di aggiornamento pervenute dai Servizi Sociali affidatari del minore e rilevato che, alla luce dell'esito positivo del percorso di sostegno svolto, le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto infine che, stante la natura congiunta della domanda, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale e coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1-I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2-La casa coniugale sita in Chiavari in Località Sant' Andrea di Rovereto C.S n. 29 viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti;
il marito ha già provveduto a trasferirsi portando con sé i beni ed effetti personali ed entro mesi tre dalla sottoscrizione del presente ricorso provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
3-Il figlio è affidato al Servizio Sociale del Comune di Chiavari per sei mesi Persona_1 dal 25.03.2024, come da sentenza del Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento 469/23 cont.
4- Dal 25.09.2024 – qualora non vi siano state segnalazioni al
PM da parte del Servizio Sociale – l'affido all' Ente cesserà automaticamente e il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.
5-Il Sig. dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
del figlio minore la somma di euro 250,00 mensili (duecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno dieci di ogni mese con bonifico sulla carta prepagata della madre.
6-I coniugi concordano che l'assegno unico e/o gli assegni familiari siano corrisposti direttamente alla madre al 100%.
7-I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche secondo le modalità di cui al verbale di riunione della sezione IV famiglia del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016.
8-Nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro dal momento che entrambi sono economicamente auto sufficienti.
9- Le parti concordano che all'esito positivo dell'incarico al Servizio Sociale, il minore trascorrerà due fine settimana al mese con il padre alternati a quelli che trascorrerà con la madre: il sabato e la domenica mattina dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00 quando verrà ricondotto dal padre presso la casa materna. Non appena il padre avrà reperito autonoma
e idonea soluzione abitativa e sarà terminato positivamente l'incarico del Servizio Sociale il minore pernotterà il sabato sera presso il padre che lo riaccompagnerà la domenica successiva a casa della madre entro le ore 19.00 durante il periodo scolastico ed entro le ore 21.30 durante le vacanze estive. A partire dal sesto anno di età il minore resterà con il
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 padre fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnato dal medesimo alla scuola materna o primaria.
10-Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il minore trascorrerà due pomeriggi anche consecutivi- da concordarsi tra i genitori almeno 48 ore prima- con il padre che andrà a prenderlo all'uscita della scuola materna/ scuola primaria
e lo riporterà a casa della madre alle ore 19.00 durante il periodo scolastico e alle 21.30 durante il periodo delle vacanze estive.
A partire dal sesto anno di età il minore pernotterà con il padre che lo riaccompagnerà alla scuola materna o primaria la mattina successiva.
11- Le principali festività dell'anno (S. Natale, S. Stefano, Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dal figlio minore con un genitore secondo il criterio dell'alternanza.
12- I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per
l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2022, Numero 139, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione ai Servizi Sociali
(ATS 56).
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4