Articolo 12 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 maggio 1976
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Versione
30 maggio 2004
Art. 12.

Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, ((sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia)) , al riparto tra i comuni interessati dei fondi disponibili, articolati per anni finanziari, sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi.
Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, ((sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia)) , puo' disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento, complessivo.
Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.
Entrata in vigore il 30 maggio 2004
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