Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8326/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8326/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Za
[...] dell'avv. Maria Mercedes Maniglia, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
N SEDE CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
1. Con ricorso depositato in data, 2 novembre 2024, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con CP_1 giugno 2009 nel Comune di Battipaglia (SA) e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4407/2023 del 13.10.2023 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio. In data 20 febbraio 2025, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citato, non si e costituito in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste della ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di
[...]
come indicato in epigrafe, così provvede: Parte_1
A) dichiara la contumacia di;
CP_1
B) pronunzia lo sciogliment o contratto in data 16 giugno 2009 nel Comune di Battipaglia (SA) tra , nata a [...] il Parte_1
25.08.1988, C.F.: , nato a [...] CodiceFiscale_1 CP_1
(Marocco) il 27.0 nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di Ba 9, Atto n.19, Parte I); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi