Articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 marzo 1992
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Versione
26 novembre 1992
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Versione
17 marzo 1999
Art. 5. 1. La pubblicita' di cui all'articolo 4 e' autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale. (1)
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, ((sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)) .
5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attivita' o prestazioni che la struttura e' abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' sanitaria e sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
(( 5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici.
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita. ))
Entrata in vigore il 17 marzo 1999
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