Sentenza 27 maggio 1980
Massime • 2
L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dove debbono compiersi gli Atti esecutivi, e non con la notificazione del preavviso di rilascio, che deve considerarsi solo un atto preliminare ed estrinseco allo inizio del procedimento esecutivo, per consentire all'esecutato di essere presente alle operazioni dell'ufficiale giudiziario in Sede esecutiva. Conseguentemente, l'inefficacia del precetto a termini dell'art 481 cod proc civ non rimane esclusa per la sola notifica di tale preavviso nel termine di novanta giorni. ( Conf 2355/71, mass n 353252).*
La sospensione di diritto dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 non e applicabile al termine di efficacia del precetto (novanta giorni dalla sua notificazione) stabilito dall'art 481 cod proc civ, non avendo tale termine carattere processuale, in quanto il precetto costituisce un presupposto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo, avendo come suo unico scopo quello di costituire in mora il debitore, per consentirgli, a seguito dell'intimazione e del contestuale avvertimento dell'inizio di detto procedimento, il volontario adempimento dell'Obbligo portato dal titolo. ( Conf 1840/76, mass n 380627; ( Conf 1125/71, mass n 351208).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/1980, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1980 |
Testo completo
La sospensione di diritto dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 non e applicabile al termine di efficacia del precetto (novanta giorni dalla sua notificazione) stabilito dall'art 481 cod proc civ, non avendo tale termine carattere processuale, in quanto il precetto costituisce un presupposto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo, avendo come suo unico scopo quello di costituire in mora il debitore, per consentirgli, a seguito dell'intimazione e del contestuale avvertimento dell'inizio di detto procedimento, il volontario adempimento dell'Obbligo portato dal titolo. ( Conf 1840/76, mass n 380627; ( Conf 1125/71, mass n 351208).*