Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1021/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1021/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Sulmona, via Parte_1 C.F._1
Salvemini 7 presso lo studio dell'Avv. Anna Berghella che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via Lago di CP_1 C.F._2
Scanno n.76 presso lo studio dell'Avv. Milia Ugo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. ha intrapreso per circa cinque anni una relazione affettiva con la sig.ra Parte_1 [...]
con cui ha iniziato una convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia , il CP_1 Per_1
20.11.2021 a Pescara, riconosciuta da entrambi i genitori.
2. La relazione tra le parti si è conclusa a partire dall'agosto 2023, periodo a partire dal quale il Potere si è trasferito in EL in Via Chieti n. 17.
3. Con ricorso depositato in data 04.04.2024 ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1 sig.ra al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale sulla di loro figlia minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Per_1
4. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22.07.2024 nella quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale e chiedendo altresì un contributo al mantenimento in favore della prole, da porre in capo al ricorrente, pari ad € 450,00.
5. All'esito di molteplici tentativi di conciliazione, all'udienza del 19 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di essere pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel relativo verbale d'udienza e di seguito riportate:
a. La bambina conserverà la residenza in via Lago di Scanno 76, il domicilio in via Sagittario 15.
Qualsiasi variazione di residenza/domicilio della bambina, dovrà essere concordata con L'altro genitore.
b. I genitori sono d'accordo a che la bambina possa stare:
I SETTIMANA
- Il martedì dalle 15:30 (uscita di scuola) alle 20:30 con il papà. La prende il papà e la riporta il papà.
- Il giovedì dalle 15:30 (uscita di scuola) alle 20:30 con il papà. La prende il papà e la riporta il papà.
II SETTIMANA
- Il martedì dalle 15:30 (uscita di scuola) alle 20:30 con il papà. La prende il papà e la rende la mamma pagina 2 di 4 - Il venerdì dalle 15:30 (uscita di scuola) alle 20:30 della domenica successiva. La prende il papà e la riprende la mamma a EL AL (Via Chieti,17 residenza del padre).
E COSÌ A SEGUIRE ALTERNANDOSI, IN QUESTA TURNAZIONE DI SETTIMANA IN SETTIMANA.
c. Nel periodo non scolastico, al di là della previsione delle ferie, il papà potrà tenere con sé la bambina negli stessi giorni previsti per il periodo scolastico e con i medesimi orari, salvo accordi diversi.
- I genitori sono d'accordo a che la turnazione su indicata, potrà subire qualsivoglia variazione che tenga conto soprattutto dei bisogni e delle necessità della bambina d. Durante il periodo estivo, entrambi i genitori trascorreranno con la figlia, in via esclusiva un periodo di otto giorni (nel 2025) anche non consecutivi nei mesi di luglio e agosto, periodo da concordare tra i genitori di anno in anno entro il 31 maggio.
e. Negli anni gli otto giorni diventeranno 10, poi 12 fino a diventare 14 giorni (nel 2028) all'età di 6 anni della bambina.
f. Per quanto concerne le festività principali, salvo diverso accordo tra le parti e ferma la possibilità di poterli trascorrere tutti insieme (Natale: 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio;
- Pasqua: domenica e lunedì in Albis verranno trascorse dalla bambina alternativamente con il papà e con la mamma. A partire dal 2025 la bambina trascorrerà la domenica di Pasqua con la mamma ed il lunedì in Albis con il papà ed il Natale (24 dicembre con la mamma, il 25 e 26 dicembre con il papà e così a seguire in via alternata). Inoltre, durante il periodo di chiusura scolastica invernale, Per_1
trascorrerà potrà trascorrere 3-4 giorni consecutivi con entrambi i genitori, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
- trascorrerà i prossimi giorni festivi: 25 aprile a partire dal padre, 1° maggio con la mamma, 2 Per_1
giugno col papà, 15 agosto con la mamma, 1° novembre con il papà e 8 dicembre con la mamma e a seguire alternativamente con il papà e con la mamma dalle ore 10,00 alle ore 21,00 dopo cena, salvo diverso accordo dei genitori.
- La bambina trascorrerà il suo compleanno insieme ad entrambi i genitori.
g. Per quanto concerne il mantenimento della bambina, stante il tempo sostanzialmente diverso di permanenza di con i genitori, il padre contribuirà con un assegno di mantenimento di euro 350 Per_1
(euro 150 di mantenimento rivalutabile ex lege secondo indicizzazione ISTAT ed euro 200 quale contributo dell'Assegno Unico non rivalutabile), da versarsi, entro il giorno 30 di ogni mese.
h. L'assegno unico resta totalmente a favore del sig. Pt_1
i. Le spese di natura straordinaria saranno ripartite al 50% nel rispetto del protocollo del Tribunale di
Pescara del 17.11.2020 che si allega. Per il futuro, ad esclusione di quelle urgenti e comunque pagina 3 di 4 necessarie, esse dovranno essere ritualmente concordate e, ove sostenute in anticipazione da una delle parti, formalmente documentate al momento della richiesta di rimborso.
j. La spesa scolastica, qualora i genitori intendano preferire una scuola privata, sarà a completo carico della mamma per ogni tipo di spese che la scuola privata comporti k. I genitori danno assenso fin d'ora al rilascio dei propri passaporti e di validi documenti per l'espatrio anche per quanto riguarda la figlia minore."
l. Spese compensate.
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e della figlia minore.
7. Spese di giudizio interamente compensate, così come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore conformemente Persona_2 all'accordo raggiunto dalle parti;
b) spese di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Pescara, il 20 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4