Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00710/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2022, proposto da
Istituto di Istruzione Superiore e Ferrari - Susa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
contro
Citta' Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto sindacale della Città Metropolitana n. 175 del 3/11/2021 recante, la determinazione di diniego della richiesta dell’Istituto “ENZO FERRARI” di Susa di attivazione di un corso di LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO SOCIALE (LES), nonché per l’accertamento del diritto dell’ISS “ENZO FERRARI” di Susa di attivare presso la propria sede un corso di liceo delle Scienze umane con opzione economico – sociale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di Torino;
Visto l’atto notificato il 9 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa TE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto notificato alla controparte il 9 marzo 2026 - dieci giorni prima dell’udienza svoltasi da remoto del 20 marzo 2026 - la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
ritenuto che la rinuncia sia rispettosa di tutte le formalità richieste dall’art. 84 c.p.a. e preso atto che controparte ha accettato la rinuncia, rimettendosi al collegio sulla richiesta di compensazione delle spese di lite tra le parti;
ritenuto che, conseguentemente, debba essere dichiarata l’estinzione per rinuncia;
ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in assenza di osservazioni della parte resistente e tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 tenutasi da remoto con l'intervento dei magistrati:
LA NE, Presidente FF
TE LA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LA | LA NE |
IL SEGRETARIO