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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1219/2018/CC, avverso la sentenza n. 1523/2017 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 7 agosto 2017;
TRA
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede a AN (Av) in Via Nazionale n. 334, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Silano
(C.F.: ; PEC: , del foro di Avellino, come da CodiceFiscale_1 Email_1
procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], e (C.F.: CP_2 C.F._3
), nato a [...] il [...], residente a [...];
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Mazzei (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
e dall'avv. Francesco Mazzei (C.F.: ; Email_2 CodiceFiscale_5
PEC: , entrambi del foro di Avellino, come da procura speciale ad Email_3
litem in atti;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente a Controparte_3 CodiceFiscale_6
AN (Av) in Via Luigi Cadorna n. 288; e (C.F.: Parte_2 C.F._7
), nato a [...] il giorno 01.01.1953, residente a [...]in Via Sant'Arcangelo Michele
[...]
1 n. 94; (C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_3 CodiceFiscale_8
(Av), ove risiede in Via Roma n. 269, quest'ultima in qualità di erede di Persona_1
(C.F.: ), appellato già costituito, nato il [...] a [...], ove CodiceFiscale_9
decedeva in corso di causa il 20.06.2020, tutti rappresentati e difesi dall'avv. (C.F.: Persona_1
; PEC: , del foro di Avellino, CodiceFiscale_10 Email_4
come da tre distinte procure speciali ad litem apposte su altrettanti documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti le distinte comparse di risposta d'appello;
APPELLATI
E
(C.F.: , nato in [...] il [...], residente a CP_4 CodiceFiscale_11
Foggia in Via Sant'Arcangelo Michele n. 94; (C.F.: Parte_4 C.F._12
), nata in [...] il [...], residente a [...];
[...]
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente Parte_5 CodiceFiscale_13
a San Giorgio del NI (Bn) in Via Roma n. 51; e (C.F.: Persona_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente in [...]al Corso Vittorio C.F._14
Emanuele n. 223, questi ultimi due in qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 [...]
), già costituito, nato il [...] a [...], ove decedeva in corso di causa C.F._9
il 20.06.2020.
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione richiesto di essere notificato il 26 luglio 2011 e, poi, ritualmente notificato, la società citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 CP_2
, , , nonché i suoi danti causa
[...] CP_1 Controparte_3 Persona_1 Pt_2
e al fine di ivi ottenere l'accoglimento delle seguenti
[...] Parte_4 CP_4 testuali conclusioni: “1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c. dichiarare l'inesistenza della servitù di attraversamento fognario sul terreno di proprietà della sito in AN alla Parte_1
Via Campoceraso (Via Sopalone), censito nel Catasto Terreni del Comune di AN, folio 14
p.lla 18, seminativo arborato, cl. 3, Ha 0.20.57, RD € 8,50, RA € 5,31, a favore dei fondi a monte di proprietà dei Sig. , , , , anch'essi CP_2 CP_1 Controparte_3 Persona_1
siti in AN, alla Via Campoceraso (Via Sopalone); 2) Ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della società attrice
3) per l'effetto condannare i Sig.ri , , , Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice nell'importo di € Persona_1
2 12.045,77 così come indicate nella consulenza tecnica di parte nonché alla refusione delle spese legali e tecniche sostenute o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia il tutto con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
4) ai sensi del combinato disposto dell'art.
1485 c.c. e 106 c.p.c. la società attrice chiede di essere mallevata e/o garantita dalla pretesa servitù di attraversamento fognario accampata dai sig.ri , , , CP_2 CP_1 Controparte_3
dai suoi danti causa Sig. , , Persona_1 Parte_2 Parte_4 CP_4
; 5) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1484, 1480, 1489 c.c. accertare
[...]
e dichiarare se il fondo compravenduto è gravato da diritti reali in particolare possesso e/o diritto di servitù non apparente di attraversamento fognario vantata da terzi non dichiarata nel contratto di compravendita e non altrimenti conoscibile dalla società attrice;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi, in cui fosse dichiarata esistente la servitù di attraversamento fognario per l'effetto ordinare la riduzione del prezzo di vendita del terreno così come risulta dal contratto di compravendita del 9 marzo 2007 a rogito del Notaio rep. N. 25873 racc. n. Persona_2
3380 e condannare i venditori Sig. , , al Parte_2 CP_4 Parte_4
risarcimento dei danni subiti e subendi, da accertarsi anche a mezzo C.T.U., alla refusione di tutte le spese sostenute anche mediante una valutazione equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre 12,50% rimborso forfettario, IVA e CAP con attribuzione al procuratore costituito.”
A sostegno della propria pretesa, la società istante allegava: a) di avere acquistato il 9 marzo
2007 da e il fondo ubicato a AN (Av) in Parte_2 CP_4 Parte_4
Via Campoceraso (Via Sopalone), libero anche da servitù apparenti e non apparenti, distinto nel
Catasto Terreni del Comune di AN al fg 14, p.lla 18, in forza dell'atto pubblico di compravendita, di cui al repertorio n. 25873 ed alla raccolta n. 3380 del notaio dr. Persona_3
b) di avere avviato sul terreno de quo, nel mese di dicembre dell'anno 2010, i lavori di
[...]
sbancamento per la realizzazione di un'area di parcheggio necessaria per l'esercizio dell'attività produttiva della sua impresa;
c) di avere dovuto interrompere tali lavori a causa dell'avvenuto ritrovamento di una condotta fognaria, che dai fondi a monte, di proprietà di , CP_2 CP_1
, ed si allacciava al sistema fognario pubblico di Via
[...] Controparte_3 Persona_1
Sopalone, di cui ne aveva sino ad allora ignorato l'esistenza, perché sottaciuta dai proprietari del terreno compravenduto, suoi danti causa;
d) di avere ricevuto la nota del 29 marzo 2011, con la quale ed avevano allegato che la rete fognaria era in loco da oltre 30 anni, avendo CP_2 CP_1
invitato la società istante al ripristino di quanto danneggiato;
e) di avere provveduto prontamente a riparare tale condotta fognaria danneggiata;
f) di avere diffidato, mediante la nota raccomandata a.r. del 1° aprile 2011, i venditori e rispettivamente Parte_2 Parte_4 CP_4
3 CP_ padre e figli, dal garantirla dall'evizione per il preteso diritto di servitù, dichiarato dagli come esistente da oltre 30 anni, chiedendo ai primi la riduzione del prezzo d'acquisto, in considerazione della diminuzione del libero godimento e del minore valore del cespite immobiliare acquistato, in quanto gravato dal preteso diritto di servitù di attraversamento fognario, vantato da terzi, ma non dichiarato nel contratto di compravendita intercorso inter partes, oltre che il risarcimento del danno subito per i maggiori costi patiti per la sistemazione dell'aera pertinenziale alla sua attività a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria;
g) di avere ricevuto dal Controparte_5
l'attestazione dalla quale si ricava che: “… la rete fognaria delle acque bianche e nere, esistente attualmente in via Sopalone, è stata realizzata nel periodo che va dal 15.12.1993 al 23.11.1996, come da verbali di inizio e fine di lavori esistenti in atti, e che antecedentemente al 15.12.1993 la strada comunale denominata Sopalone era sprovvista di rete fognaria.”
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 6 dicembre 2011, si costituivano in giudizio ed , contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui CP_2 Controparte_1
richiedevano il rigetto, spiegando la domanda riconvenzionale tendente: a) all'accertamento ed alla declaratoria della presenza della servitù di attraversamento fognario, costituita per destinazione del padre di famiglia, a carico del fondo servente di proprietà della società attrice ed in favore di quello
CP_ di proprietà degli , e di acquisto della stessa, in capo a questi ultimi, a titolo di usucapione, conseguente al possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto ultra trentennale;
b) alla condanna della società istante a ripristinare, a sua cura e spese, la danneggiata condotta fognaria de qua, nella sua originaria consistenza e percorrenza.
1.3. - Con tre distinte ma identiche comparse di risposta depositate il 7 dicembre 2011, si costituivano in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, , Controparte_3 Persona_1 ed contestando l'avversa domanda, di cui richiedevano la reiezione, chiedendo, in Parte_2
via riconvenzionale, la declaratoria dell'esistenza della servitù di condotta fognaria a carico del fondo di proprietà della società attrice ed in favore del loro fondo, situato a monte del primo.
1.4. - Dichiarata la contumacia delle parti convenute, e non CP_4 Parte_4
essendosi costituite in giudizio, benché ritualmente citate a comparire;
acquisita la relazione peritale del c.t.u., dr. arch. oltre che i chiarimenti richiestigli;
espletato l'interrogatorio Persona_4
formale del legale rappresentante pro tempore della società attrice;
escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1523/2017, pubblicata il 7 agosto 2017, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente decideva: “1) accoglie parzialmente la domanda, proposta, con atto di citazione del 21.07.2011 dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t e, per l'effetto; 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore
4 dell'attrice della quota parte di € 1.142,50, quali maggiori oneri in virtù dei lavori eseguiti, suddivisa fra loro in parti uguali, ivi compresa la società attrice;
3) in accoglimento della spiegata riconvenzionale: 4) accerta e dichiara l'esistenza sul terreno dell'attrice della servitù di attraversamento fognario, secondo l'attuale consistenza e percorrenza;
5) ordina a parte attrice il ripristino nella originaria consistenza e percorrenza, della condotta fognaria danneggiata;
6) dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente giudizio, ivi compreso il costo della CTU.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori ricavati dalla relazione peritale del c.t.u. e dagli ulteriori chiarimenti resi da quest'ultimo, oltre che della prova documentale e testimoniale, decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) di liquidare, in accoglimento parziale della domanda attrice, i maggiori costi, in ragione di € 1.142,50, sopportati per la sistemazione dell'aera pertinenziale a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria, ponendoli a carico di tutte le parti in causa in misura equivalente, condannando i convenuti al pagamento della quota posta a loro carico in favore della società istante;
b) di accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente alla dichiarata sussistenza della servitù di attraversamento fognario in questione, di cui non era stata fornita la prova dell'epoca della sua costituzione, circostanza determinante la reiezione della domanda riconvenzionale d'usucapione di tale servitù e delle ulteriori domande attrici, proposte contro i convenuti di risarcimento danni, di manleva e di riduzione Pt_2
del prezzo del terreno da loro acquistato;
c) di compensare per intero le spese di lite, ivi comprese quella della disposta c.t.u., in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo, Parte_1
previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, l'accoglimento dell'originaria domanda attrice, con l'ulteriore richiesta di condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 giugno 2018, si costituivano in giudizio e , contestando i motivi di gravame, di cui richiedevano la reiezione, Controparte_1 CP_2
con la contestuale istanza di condanna della società appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con tre distinte ma identiche comparse di risposta depositate il 3 luglio 2018, si costituivano in giudizio a mezzo del medesimo difensore Persona_1 Controparte_3
ed contestando i motivi di gravame, di cui richiedevano il rigetto, con la contestuale Parte_2
5 istanza di condanna della società appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.4. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata mediante l'ordinanza pubblicata il 2 ottobre 2018; dichiarata l'interruzione del procedimento mediante l'ordinanza pubblicata il 14 settembre 2023, per essere stato dichiarato l'intervenuto decesso dell'appellato, dal suo procuratore Persona_1
costituito; riassunto ritualmente il procedimento nei confronti di tutte le parti già costituite, oltre che nei riguardi degli eredi della parte deceduta, , ed Parte_3 Parte_5 Persona_1
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_4 Parte_4 Pt_5
ed per non essersi costituiti in giudizio, nonostante fossero stati
[...] Persona_1
ritualmente citati a comparire.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante lamentava il preteso vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., che caratterizzerebbe la decisione gravata, per non essersi il primo giudice pronunciato sulla “domanda tesa ad accertare se il fondo compravenduto era gravato da diritti reali, in particolare possesso e/o diritto di servitù non apparente di attraversamento fognario, vantata da terzi, non dichiarata nel contratto di compravendita e non altrimenti conoscibile dalla società attrice”, chiedendo alla Corte
“di dichiarare che la condotta di attraversamento fognario rinvenuta sui luoghi per cui è causa, non aveva i requisiti dell'apparenza giuridica per la sua costituzione per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, cosi come sancito dall'art. 1061 c.c., stante la mancanza assoluta di segni visibili sia sul terreno compravenduto.”
4.2. - Con il secondo motivo di gravame la parte impugnante censurava la sentenza appellata:
a) per la pretesa violazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in materia di disponibilità e di valutazione delle prove acquisite, avendo eccessivamente valorizzato gli esiti della relazione peritale del c.t.u. ed assolutamente obliterato quello di cui all'elaborato peritale del c.t.p.; b) per la pretesa incongruità per difetto del quantum risarcitorio liquidato nella misura irrisoria di € 1.142,50, avendolo posto a carico
6 di tutte le parti in causa in misura equivalente, condannando i convenuti al pagamento della quota posta a loro carico in favore della società istante;
c) per il preteso vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione, per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sulla domanda risarcitoria dell'importo di € 12.045,77 quale risarcimento per i danni derivanti per i maggiori costi patiti per la sistemazione dell'aera pertinenziale alla sua attività a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria.
4.3. - Con il terzo motivo d'appello la società si doleva della Parte_1
compensazione integrale delle spese di lite per la pretesa violazione dei principi della soccombenza e della causalità, perché, a suo dire: “l'accoglimento parziale della domanda, come si legge nel caso de quo, avrebbe dovuto comportare come per legge una soccombenza parziale dei convenuti, fatto salvo l'ipotesi in cui vi siano giusti motivi per operare la compensazione in assenza dei quali la compensazione è da ritenersi illegittima come nel caso de quo.”
4.4. - I tre motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti, con la consequenziale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va corretta ed integrata nei termini qui di seguito precisati.
4.5. - In effetti, in riferimento alle doglianze di cui al primo motivo, pur non essendosi il
Tribunale pronunciato espressamente sulla domanda attrice, mirata ad accertare e dichiarare che il fondo compravenduto fosse gravato dalla presenza della servitù non apparente di attraversamento fognario, esercitata da terzi, che non sarebbe stata dichiarata come sussistente nel contratto di compravendita e non sarebbe stata altrimenti riconoscibile dalla società attrice, la Corte rileva che non v'è dubbio che, nella fattispecie in esame, contrariamente all'assunto difensivo della parte impugnante, nell'art. 4 del contratto di compravendita del fondo per cui v'è causa, le parti avessero convenuto il trasferimento di tale terreno caratterizzato anche dalla presenza della servitù in questione, avendo testualmente ivi stabilito: “Quanto in contratto si intende trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, accessori, piante, pertinenze, dipendenze, azioni, ragioni e diritti inerenti, servitù attive e passive eventualmente esistenti.”
Pertanto, il Collegio è dell'avviso che debba senz'altro escludersi che la servitù in questione fosse stata artatamente sottaciuta dai venditori, considerato il tenore letterale di tale richiamata disposizione contrattuale, che rende addirittura irrilevante la qualificazione giuridica della stessa come servitù apparente o non apparente.
Del resto, nel dare atto che per il rilevato difetto di censura sul seguente punto la sentenza appellata è passata in giudicato in parte qua dichiarava che “… la domanda riconvenzionale avanzata
7 dai convenuti va accolta con riguardo alla declaratoria di esistenza della servitù …”, il Collegio ad abundantiam evidenzia che non è condivisibile neppure l'ulteriore assunto, secondo il quale tale servitù non fosse riconoscibile dalla società istante, ritenuto che la presenza della condotta fognaria ed il suo percorso-tracciamento all'interno del fondo compravenduto fossero del tutto apparenti, così come rilevato nell'elaborato peritale del nominato c.t.u., che ivi evidenziava l'esistenza dei pozzetti d'ispezione e di sfiato rinvenuti all'interno del fondo dominante, di proprietà dei convenuti, ubicato a monte rispetto a quello di proprietà della società attrice, oltre che dalla riproduzione fotografica, versata in atti, dello stato dei luoghi, peraltro, perfettamente riconosciuti dai testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, dalla quale si ricava la preesistenza dei pozzetti d'ispezione anche nel fondo oggetto di causa, presumibilmente ivi fisicamente non rinvenuti dall'ausiliario tecnico del primo giudice, essendo intervenuto il suo sopralluogo successivamente allo sbancamento del terreno, foriero dei danni alla condotta fognaria de qua.
Di conseguenza, in ragione di quanto innanzi, la reiezione di tutte le domande attrici, così come proposte dalla società contro i suoi danti causa, risulta essere corretta, Parte_1
sebbene erroneamente motivata dal giudice di prime cure, il quale l'aveva ancorata al rilevato difetto di prova dell'epoca di realizzazione della servitù di condotta fognaria, che qui ci occupa e che rientra senz'altro nella categoria delle c.d. servitù apparenti, da ritenere costituita per destinazione del padre di famiglia dall'originario unico proprietario del fondo dominante, in considerazione dei sopra richiamati, rilevati pozzetti d'ispezione fognaria, quali opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
4.6. - Infondata è la doglianza, di cui al secondo motivo, circa il preteso vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione, per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sulla domanda risarcitoria dell'importo di € 12.045,77, oltre che per la pretesa incongruità per difetto del danno, così come subito per i maggiori costi patiti per la sistemazione dell'aera pertinenziale all'attività della società attrice-appellante a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria, liquidato in ragione di € 1.142,50 ovvero nella misura determinata dal c.t.u., e non nella reclamata misura di cui innanzi, così come quantificata dal c.t.p.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo della società appellante, la Corte è dell'avviso che la sentenza gravata non sia affatto caratterizzata dai lamentati vizi d'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, avendo il giudice di primo grado - in applicazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dal comma 6 dell'art. 111 Cost., ed in materia di processo civile ordinario dal n. 4 del comma 2 dell'art. 132 c.p.c. - esposto i motivi in fatto e diritto della decisione assunta, specificato ed illustrato le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla stessa, avendo chiarito su quali prove fondava il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni
8 perveniva alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare in questa fase di gravame se avesse effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium, coerentemente a quanto stabilito dal giudice della funzione nomofilattica in ordine all'effettuata adesione del giudice alle conclusioni del proprio ausiliario tecnico, secondo il quale:
“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte replicandovi, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4356);
“Ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche.” (Cass. civ., Sez. II, 31/08/2018, n. 21504).
In ogni caso, la decisione appellata risulta senz'altro essere immune dai censurati vizi di motivazione, essendosi la parte impugnante limitata a reiterare in questa fase le medesime considerazioni già svolte in primo grado, avendo qui sollecitato un riesame del materiale istruttorio, che puntualmente valutato, induce la Corte a ritenere che il primo giudice avesse congruamente indicato le ragioni per le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.p., avesse fatto proprie le risultanze, di cui alla relazione peritale del c.t.u., dr. arch. che il Collegio condivide Persona_4
in toto e fa propria, poiché esente da vizi logici e contraddizioni, e perché sorretta da ampia motivazione fondata su rigorosi sopralluoghi, rilievi fotografici, plano-altimetrici e valutazioni tecnico-scientifiche, comprensive delle sue ulteriori valutazioni circa le osservazioni critiche formulate dal c.t. di parte attrice, avendo il c.t.u.:
a) “potuto accertare l'esistenza di un tratto fognario interrato che, proveniente dalla p.lla
884,” (n.d.r., di cui al fondo dominante) “attraversava (prima dell'esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento da parte della il terreno della p.lla 882” (n.d.r., di cui al fondo Parte_1 servente) ad una profondità media di circa 60 cm fino alla Via Sopalone.”;
b) quantificato, “in considerazione del fatto che già esisteva operativo il cantiere per
l'esecuzione dei lavori per conto della parte attrice, i maggiori oneri (che possono essere riconosciuti) relativi a tali lavorazioni … come di seguito descritto (i prezzi unitari sono quelli del
Tariffario LL.PP. Regione Campania dell'anno 2010, epoca in cui sono stati eseguiti i lavori): …” nella misura complessiva di “€ 1.142,50”.
9 4.7. - Priva di pregio è pure la censura contenuta nel terzo motivo circa la pretesa violazione dei criteri di causalità e soccombenza, che sarebbe stata perpetrata nella liquidazione delle spese di lite del primo grado, per averle il Tribunale compensate per intero, perché, contrariamente all'assunto di parte impugnante ed in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'accoglimento parziale della domanda, nella fattispecie in esame accolta in minima parte in ordine al singolo capo inerente alla pretesa risarcitoria, con il contestuale rigetto di tutte le altre domande attrici e della domanda riconvenzionale d'usucapione, giustifica la compensazione parziale, ex art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, come insegna la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 14 ottobre 2020, n. 22132).
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della società appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione impugnata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico della società Parte_1
in favore delle parti convenute costituite, in applicazione del principio della soccombenza, nella
[...]
misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario degli appellati CP_1
e .
[...] CP_2
6.2. - Nulla per le spese nei confronti dei convenuti, CP_4 Parte_4 Pt_5
ed per essere rimasti contumaci.
[...] Persona_1
6.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della società di un ulteriore importo, a titolo Parte_1
di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 1523/2017 del Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata il 7 agosto 2017, così provvede:
1) dichiara la contumacia di ed CP_4 Parte_4 Parte_5 Per_1
[...]
2) rigetta l'appello;
3) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione, in favore di e , delle spese processuali della presente Controparte_1 CP_2 fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario;
4) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione, in favore di , e delle spese Controparte_3 Parte_2 Parte_3 processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
5) nulla per le spese nei confronti dei contumaci CP_4 Parte_4 Pt_5
ed
[...] Persona_1
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo del contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1219/2018/CC, avverso la sentenza n. 1523/2017 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 7 agosto 2017;
TRA
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede a AN (Av) in Via Nazionale n. 334, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Silano
(C.F.: ; PEC: , del foro di Avellino, come da CodiceFiscale_1 Email_1
procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], e (C.F.: CP_2 C.F._3
), nato a [...] il [...], residente a [...];
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Mazzei (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
e dall'avv. Francesco Mazzei (C.F.: ; Email_2 CodiceFiscale_5
PEC: , entrambi del foro di Avellino, come da procura speciale ad Email_3
litem in atti;
APPELLATI
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente a Controparte_3 CodiceFiscale_6
AN (Av) in Via Luigi Cadorna n. 288; e (C.F.: Parte_2 C.F._7
), nato a [...] il giorno 01.01.1953, residente a [...]in Via Sant'Arcangelo Michele
[...]
1 n. 94; (C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_3 CodiceFiscale_8
(Av), ove risiede in Via Roma n. 269, quest'ultima in qualità di erede di Persona_1
(C.F.: ), appellato già costituito, nato il [...] a [...], ove CodiceFiscale_9
decedeva in corso di causa il 20.06.2020, tutti rappresentati e difesi dall'avv. (C.F.: Persona_1
; PEC: , del foro di Avellino, CodiceFiscale_10 Email_4
come da tre distinte procure speciali ad litem apposte su altrettanti documenti informatici separati, congiunti ad altri documenti informatici contenenti le distinte comparse di risposta d'appello;
APPELLATI
E
(C.F.: , nato in [...] il [...], residente a CP_4 CodiceFiscale_11
Foggia in Via Sant'Arcangelo Michele n. 94; (C.F.: Parte_4 C.F._12
), nata in [...] il [...], residente a [...];
[...]
(C.F.: ), nata in [...] il [...], residente Parte_5 CodiceFiscale_13
a San Giorgio del NI (Bn) in Via Roma n. 51; e (C.F.: Persona_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente in [...]al Corso Vittorio C.F._14
Emanuele n. 223, questi ultimi due in qualità di eredi di (C.F.: Persona_1 [...]
), già costituito, nato il [...] a [...], ove decedeva in corso di causa C.F._9
il 20.06.2020.
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione richiesto di essere notificato il 26 luglio 2011 e, poi, ritualmente notificato, la società citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 CP_2
, , , nonché i suoi danti causa
[...] CP_1 Controparte_3 Persona_1 Pt_2
e al fine di ivi ottenere l'accoglimento delle seguenti
[...] Parte_4 CP_4 testuali conclusioni: “1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c. dichiarare l'inesistenza della servitù di attraversamento fognario sul terreno di proprietà della sito in AN alla Parte_1
Via Campoceraso (Via Sopalone), censito nel Catasto Terreni del Comune di AN, folio 14
p.lla 18, seminativo arborato, cl. 3, Ha 0.20.57, RD € 8,50, RA € 5,31, a favore dei fondi a monte di proprietà dei Sig. , , , , anch'essi CP_2 CP_1 Controparte_3 Persona_1
siti in AN, alla Via Campoceraso (Via Sopalone); 2) Ordinare agli odierni convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della società attrice
3) per l'effetto condannare i Sig.ri , , , Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice nell'importo di € Persona_1
2 12.045,77 così come indicate nella consulenza tecnica di parte nonché alla refusione delle spese legali e tecniche sostenute o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia il tutto con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
4) ai sensi del combinato disposto dell'art.
1485 c.c. e 106 c.p.c. la società attrice chiede di essere mallevata e/o garantita dalla pretesa servitù di attraversamento fognario accampata dai sig.ri , , , CP_2 CP_1 Controparte_3
dai suoi danti causa Sig. , , Persona_1 Parte_2 Parte_4 CP_4
; 5) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1484, 1480, 1489 c.c. accertare
[...]
e dichiarare se il fondo compravenduto è gravato da diritti reali in particolare possesso e/o diritto di servitù non apparente di attraversamento fognario vantata da terzi non dichiarata nel contratto di compravendita e non altrimenti conoscibile dalla società attrice;
6) In via subordinata, nella denegata ipotesi, in cui fosse dichiarata esistente la servitù di attraversamento fognario per l'effetto ordinare la riduzione del prezzo di vendita del terreno così come risulta dal contratto di compravendita del 9 marzo 2007 a rogito del Notaio rep. N. 25873 racc. n. Persona_2
3380 e condannare i venditori Sig. , , al Parte_2 CP_4 Parte_4
risarcimento dei danni subiti e subendi, da accertarsi anche a mezzo C.T.U., alla refusione di tutte le spese sostenute anche mediante una valutazione equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
Vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre 12,50% rimborso forfettario, IVA e CAP con attribuzione al procuratore costituito.”
A sostegno della propria pretesa, la società istante allegava: a) di avere acquistato il 9 marzo
2007 da e il fondo ubicato a AN (Av) in Parte_2 CP_4 Parte_4
Via Campoceraso (Via Sopalone), libero anche da servitù apparenti e non apparenti, distinto nel
Catasto Terreni del Comune di AN al fg 14, p.lla 18, in forza dell'atto pubblico di compravendita, di cui al repertorio n. 25873 ed alla raccolta n. 3380 del notaio dr. Persona_3
b) di avere avviato sul terreno de quo, nel mese di dicembre dell'anno 2010, i lavori di
[...]
sbancamento per la realizzazione di un'area di parcheggio necessaria per l'esercizio dell'attività produttiva della sua impresa;
c) di avere dovuto interrompere tali lavori a causa dell'avvenuto ritrovamento di una condotta fognaria, che dai fondi a monte, di proprietà di , CP_2 CP_1
, ed si allacciava al sistema fognario pubblico di Via
[...] Controparte_3 Persona_1
Sopalone, di cui ne aveva sino ad allora ignorato l'esistenza, perché sottaciuta dai proprietari del terreno compravenduto, suoi danti causa;
d) di avere ricevuto la nota del 29 marzo 2011, con la quale ed avevano allegato che la rete fognaria era in loco da oltre 30 anni, avendo CP_2 CP_1
invitato la società istante al ripristino di quanto danneggiato;
e) di avere provveduto prontamente a riparare tale condotta fognaria danneggiata;
f) di avere diffidato, mediante la nota raccomandata a.r. del 1° aprile 2011, i venditori e rispettivamente Parte_2 Parte_4 CP_4
3 CP_ padre e figli, dal garantirla dall'evizione per il preteso diritto di servitù, dichiarato dagli come esistente da oltre 30 anni, chiedendo ai primi la riduzione del prezzo d'acquisto, in considerazione della diminuzione del libero godimento e del minore valore del cespite immobiliare acquistato, in quanto gravato dal preteso diritto di servitù di attraversamento fognario, vantato da terzi, ma non dichiarato nel contratto di compravendita intercorso inter partes, oltre che il risarcimento del danno subito per i maggiori costi patiti per la sistemazione dell'aera pertinenziale alla sua attività a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria;
g) di avere ricevuto dal Controparte_5
l'attestazione dalla quale si ricava che: “… la rete fognaria delle acque bianche e nere, esistente attualmente in via Sopalone, è stata realizzata nel periodo che va dal 15.12.1993 al 23.11.1996, come da verbali di inizio e fine di lavori esistenti in atti, e che antecedentemente al 15.12.1993 la strada comunale denominata Sopalone era sprovvista di rete fognaria.”
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 6 dicembre 2011, si costituivano in giudizio ed , contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui CP_2 Controparte_1
richiedevano il rigetto, spiegando la domanda riconvenzionale tendente: a) all'accertamento ed alla declaratoria della presenza della servitù di attraversamento fognario, costituita per destinazione del padre di famiglia, a carico del fondo servente di proprietà della società attrice ed in favore di quello
CP_ di proprietà degli , e di acquisto della stessa, in capo a questi ultimi, a titolo di usucapione, conseguente al possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto ultra trentennale;
b) alla condanna della società istante a ripristinare, a sua cura e spese, la danneggiata condotta fognaria de qua, nella sua originaria consistenza e percorrenza.
1.3. - Con tre distinte ma identiche comparse di risposta depositate il 7 dicembre 2011, si costituivano in giudizio, a mezzo del medesimo difensore, , Controparte_3 Persona_1 ed contestando l'avversa domanda, di cui richiedevano la reiezione, chiedendo, in Parte_2
via riconvenzionale, la declaratoria dell'esistenza della servitù di condotta fognaria a carico del fondo di proprietà della società attrice ed in favore del loro fondo, situato a monte del primo.
1.4. - Dichiarata la contumacia delle parti convenute, e non CP_4 Parte_4
essendosi costituite in giudizio, benché ritualmente citate a comparire;
acquisita la relazione peritale del c.t.u., dr. arch. oltre che i chiarimenti richiestigli;
espletato l'interrogatorio Persona_4
formale del legale rappresentante pro tempore della società attrice;
escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1523/2017, pubblicata il 7 agosto 2017, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente decideva: “1) accoglie parzialmente la domanda, proposta, con atto di citazione del 21.07.2011 dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t e, per l'effetto; 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore
4 dell'attrice della quota parte di € 1.142,50, quali maggiori oneri in virtù dei lavori eseguiti, suddivisa fra loro in parti uguali, ivi compresa la società attrice;
3) in accoglimento della spiegata riconvenzionale: 4) accerta e dichiara l'esistenza sul terreno dell'attrice della servitù di attraversamento fognario, secondo l'attuale consistenza e percorrenza;
5) ordina a parte attrice il ripristino nella originaria consistenza e percorrenza, della condotta fognaria danneggiata;
6) dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese del presente giudizio, ivi compreso il costo della CTU.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori ricavati dalla relazione peritale del c.t.u. e dagli ulteriori chiarimenti resi da quest'ultimo, oltre che della prova documentale e testimoniale, decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) di liquidare, in accoglimento parziale della domanda attrice, i maggiori costi, in ragione di € 1.142,50, sopportati per la sistemazione dell'aera pertinenziale a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria, ponendoli a carico di tutte le parti in causa in misura equivalente, condannando i convenuti al pagamento della quota posta a loro carico in favore della società istante;
b) di accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente alla dichiarata sussistenza della servitù di attraversamento fognario in questione, di cui non era stata fornita la prova dell'epoca della sua costituzione, circostanza determinante la reiezione della domanda riconvenzionale d'usucapione di tale servitù e delle ulteriori domande attrici, proposte contro i convenuti di risarcimento danni, di manleva e di riduzione Pt_2
del prezzo del terreno da loro acquistato;
c) di compensare per intero le spese di lite, ivi comprese quella della disposta c.t.u., in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo, Parte_1
previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, l'accoglimento dell'originaria domanda attrice, con l'ulteriore richiesta di condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 15 giugno 2018, si costituivano in giudizio e , contestando i motivi di gravame, di cui richiedevano la reiezione, Controparte_1 CP_2
con la contestuale istanza di condanna della società appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con tre distinte ma identiche comparse di risposta depositate il 3 luglio 2018, si costituivano in giudizio a mezzo del medesimo difensore Persona_1 Controparte_3
ed contestando i motivi di gravame, di cui richiedevano il rigetto, con la contestuale Parte_2
5 istanza di condanna della società appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.4. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata mediante l'ordinanza pubblicata il 2 ottobre 2018; dichiarata l'interruzione del procedimento mediante l'ordinanza pubblicata il 14 settembre 2023, per essere stato dichiarato l'intervenuto decesso dell'appellato, dal suo procuratore Persona_1
costituito; riassunto ritualmente il procedimento nei confronti di tutte le parti già costituite, oltre che nei riguardi degli eredi della parte deceduta, , ed Parte_3 Parte_5 Persona_1
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_4 Parte_4 Pt_5
ed per non essersi costituiti in giudizio, nonostante fossero stati
[...] Persona_1
ritualmente citati a comparire.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante lamentava il preteso vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., che caratterizzerebbe la decisione gravata, per non essersi il primo giudice pronunciato sulla “domanda tesa ad accertare se il fondo compravenduto era gravato da diritti reali, in particolare possesso e/o diritto di servitù non apparente di attraversamento fognario, vantata da terzi, non dichiarata nel contratto di compravendita e non altrimenti conoscibile dalla società attrice”, chiedendo alla Corte
“di dichiarare che la condotta di attraversamento fognario rinvenuta sui luoghi per cui è causa, non aveva i requisiti dell'apparenza giuridica per la sua costituzione per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, cosi come sancito dall'art. 1061 c.c., stante la mancanza assoluta di segni visibili sia sul terreno compravenduto.”
4.2. - Con il secondo motivo di gravame la parte impugnante censurava la sentenza appellata:
a) per la pretesa violazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in materia di disponibilità e di valutazione delle prove acquisite, avendo eccessivamente valorizzato gli esiti della relazione peritale del c.t.u. ed assolutamente obliterato quello di cui all'elaborato peritale del c.t.p.; b) per la pretesa incongruità per difetto del quantum risarcitorio liquidato nella misura irrisoria di € 1.142,50, avendolo posto a carico
6 di tutte le parti in causa in misura equivalente, condannando i convenuti al pagamento della quota posta a loro carico in favore della società istante;
c) per il preteso vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione, per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sulla domanda risarcitoria dell'importo di € 12.045,77 quale risarcimento per i danni derivanti per i maggiori costi patiti per la sistemazione dell'aera pertinenziale alla sua attività a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria.
4.3. - Con il terzo motivo d'appello la società si doleva della Parte_1
compensazione integrale delle spese di lite per la pretesa violazione dei principi della soccombenza e della causalità, perché, a suo dire: “l'accoglimento parziale della domanda, come si legge nel caso de quo, avrebbe dovuto comportare come per legge una soccombenza parziale dei convenuti, fatto salvo l'ipotesi in cui vi siano giusti motivi per operare la compensazione in assenza dei quali la compensazione è da ritenersi illegittima come nel caso de quo.”
4.4. - I tre motivi di lamentela possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti, con la consequenziale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va corretta ed integrata nei termini qui di seguito precisati.
4.5. - In effetti, in riferimento alle doglianze di cui al primo motivo, pur non essendosi il
Tribunale pronunciato espressamente sulla domanda attrice, mirata ad accertare e dichiarare che il fondo compravenduto fosse gravato dalla presenza della servitù non apparente di attraversamento fognario, esercitata da terzi, che non sarebbe stata dichiarata come sussistente nel contratto di compravendita e non sarebbe stata altrimenti riconoscibile dalla società attrice, la Corte rileva che non v'è dubbio che, nella fattispecie in esame, contrariamente all'assunto difensivo della parte impugnante, nell'art. 4 del contratto di compravendita del fondo per cui v'è causa, le parti avessero convenuto il trasferimento di tale terreno caratterizzato anche dalla presenza della servitù in questione, avendo testualmente ivi stabilito: “Quanto in contratto si intende trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, accessori, piante, pertinenze, dipendenze, azioni, ragioni e diritti inerenti, servitù attive e passive eventualmente esistenti.”
Pertanto, il Collegio è dell'avviso che debba senz'altro escludersi che la servitù in questione fosse stata artatamente sottaciuta dai venditori, considerato il tenore letterale di tale richiamata disposizione contrattuale, che rende addirittura irrilevante la qualificazione giuridica della stessa come servitù apparente o non apparente.
Del resto, nel dare atto che per il rilevato difetto di censura sul seguente punto la sentenza appellata è passata in giudicato in parte qua dichiarava che “… la domanda riconvenzionale avanzata
7 dai convenuti va accolta con riguardo alla declaratoria di esistenza della servitù …”, il Collegio ad abundantiam evidenzia che non è condivisibile neppure l'ulteriore assunto, secondo il quale tale servitù non fosse riconoscibile dalla società istante, ritenuto che la presenza della condotta fognaria ed il suo percorso-tracciamento all'interno del fondo compravenduto fossero del tutto apparenti, così come rilevato nell'elaborato peritale del nominato c.t.u., che ivi evidenziava l'esistenza dei pozzetti d'ispezione e di sfiato rinvenuti all'interno del fondo dominante, di proprietà dei convenuti, ubicato a monte rispetto a quello di proprietà della società attrice, oltre che dalla riproduzione fotografica, versata in atti, dello stato dei luoghi, peraltro, perfettamente riconosciuti dai testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, dalla quale si ricava la preesistenza dei pozzetti d'ispezione anche nel fondo oggetto di causa, presumibilmente ivi fisicamente non rinvenuti dall'ausiliario tecnico del primo giudice, essendo intervenuto il suo sopralluogo successivamente allo sbancamento del terreno, foriero dei danni alla condotta fognaria de qua.
Di conseguenza, in ragione di quanto innanzi, la reiezione di tutte le domande attrici, così come proposte dalla società contro i suoi danti causa, risulta essere corretta, Parte_1
sebbene erroneamente motivata dal giudice di prime cure, il quale l'aveva ancorata al rilevato difetto di prova dell'epoca di realizzazione della servitù di condotta fognaria, che qui ci occupa e che rientra senz'altro nella categoria delle c.d. servitù apparenti, da ritenere costituita per destinazione del padre di famiglia dall'originario unico proprietario del fondo dominante, in considerazione dei sopra richiamati, rilevati pozzetti d'ispezione fognaria, quali opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
4.6. - Infondata è la doglianza, di cui al secondo motivo, circa il preteso vizio d'insufficiente e contraddittoria motivazione, per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sulla domanda risarcitoria dell'importo di € 12.045,77, oltre che per la pretesa incongruità per difetto del danno, così come subito per i maggiori costi patiti per la sistemazione dell'aera pertinenziale all'attività della società attrice-appellante a causa del rinvenimento e della rottura della condotta fognaria, liquidato in ragione di € 1.142,50 ovvero nella misura determinata dal c.t.u., e non nella reclamata misura di cui innanzi, così come quantificata dal c.t.p.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo della società appellante, la Corte è dell'avviso che la sentenza gravata non sia affatto caratterizzata dai lamentati vizi d'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, avendo il giudice di primo grado - in applicazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dal comma 6 dell'art. 111 Cost., ed in materia di processo civile ordinario dal n. 4 del comma 2 dell'art. 132 c.p.c. - esposto i motivi in fatto e diritto della decisione assunta, specificato ed illustrato le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla stessa, avendo chiarito su quali prove fondava il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni
8 perveniva alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare in questa fase di gravame se avesse effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium, coerentemente a quanto stabilito dal giudice della funzione nomofilattica in ordine all'effettuata adesione del giudice alle conclusioni del proprio ausiliario tecnico, secondo il quale:
“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte replicandovi, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4356);
“Ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche.” (Cass. civ., Sez. II, 31/08/2018, n. 21504).
In ogni caso, la decisione appellata risulta senz'altro essere immune dai censurati vizi di motivazione, essendosi la parte impugnante limitata a reiterare in questa fase le medesime considerazioni già svolte in primo grado, avendo qui sollecitato un riesame del materiale istruttorio, che puntualmente valutato, induce la Corte a ritenere che il primo giudice avesse congruamente indicato le ragioni per le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal c.t.p., avesse fatto proprie le risultanze, di cui alla relazione peritale del c.t.u., dr. arch. che il Collegio condivide Persona_4
in toto e fa propria, poiché esente da vizi logici e contraddizioni, e perché sorretta da ampia motivazione fondata su rigorosi sopralluoghi, rilievi fotografici, plano-altimetrici e valutazioni tecnico-scientifiche, comprensive delle sue ulteriori valutazioni circa le osservazioni critiche formulate dal c.t. di parte attrice, avendo il c.t.u.:
a) “potuto accertare l'esistenza di un tratto fognario interrato che, proveniente dalla p.lla
884,” (n.d.r., di cui al fondo dominante) “attraversava (prima dell'esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento da parte della il terreno della p.lla 882” (n.d.r., di cui al fondo Parte_1 servente) ad una profondità media di circa 60 cm fino alla Via Sopalone.”;
b) quantificato, “in considerazione del fatto che già esisteva operativo il cantiere per
l'esecuzione dei lavori per conto della parte attrice, i maggiori oneri (che possono essere riconosciuti) relativi a tali lavorazioni … come di seguito descritto (i prezzi unitari sono quelli del
Tariffario LL.PP. Regione Campania dell'anno 2010, epoca in cui sono stati eseguiti i lavori): …” nella misura complessiva di “€ 1.142,50”.
9 4.7. - Priva di pregio è pure la censura contenuta nel terzo motivo circa la pretesa violazione dei criteri di causalità e soccombenza, che sarebbe stata perpetrata nella liquidazione delle spese di lite del primo grado, per averle il Tribunale compensate per intero, perché, contrariamente all'assunto di parte impugnante ed in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'accoglimento parziale della domanda, nella fattispecie in esame accolta in minima parte in ordine al singolo capo inerente alla pretesa risarcitoria, con il contestuale rigetto di tutte le altre domande attrici e della domanda riconvenzionale d'usucapione, giustifica la compensazione parziale, ex art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, come insegna la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte
o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 14 ottobre 2020, n. 22132).
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza impugnata resiste alle critiche della società appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione impugnata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico della società Parte_1
in favore delle parti convenute costituite, in applicazione del principio della soccombenza, nella
[...]
misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario degli appellati CP_1
e .
[...] CP_2
6.2. - Nulla per le spese nei confronti dei convenuti, CP_4 Parte_4 Pt_5
ed per essere rimasti contumaci.
[...] Persona_1
6.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della società di un ulteriore importo, a titolo Parte_1
di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 1523/2017 del Tribunale di Parte_1
Benevento, pubblicata il 7 agosto 2017, così provvede:
1) dichiara la contumacia di ed CP_4 Parte_4 Parte_5 Per_1
[...]
2) rigetta l'appello;
3) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione, in favore di e , delle spese processuali della presente Controparte_1 CP_2 fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Mazzei, dichiaratosi antistatario;
4) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione, in favore di , e delle spese Controparte_3 Parte_2 Parte_3 processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
5) nulla per le spese nei confronti dei contumaci CP_4 Parte_4 Pt_5
ed
[...] Persona_1
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore importo del contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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