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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 13008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13008 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 3966 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 14.03.2025, vertente tra:
l , AR
elettivamente domiciliata in Roma, in via della Conca d'Oro n. 285, presso lo studio dell'Avv. David
Giuseppe Apolloni, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli n. 21, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Petrarchini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellato –
E
, CP_3
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
la , Controparte_4
- appellata contumace –
pagina 1 di 6
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17496/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma - opposizione avverso intimazione di pagamento - sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha proposto appello avverso la sentenza n. 17496/2020 con la AR quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 09720199055647964000 e avverso alcune delle cartelle di pagamento ad essa sottese, aventi a oggetto sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo tardivamente costituita in giudizio l'
[...]
e, conseguentemente, non utilizzabile ai fini della decisione la AR documentazione prodotta, attestante la notificazione delle cartelle di pagamento impugnate.
Avverso tale statuizione l' ha proposto appello, evidenziando AR
l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tardivamente costituito in giudizio l'ente. L'appellante ha, al riguardo, evidenziato che, per un mero errore della cancelleria, il fascicolo di parte sarebbe stato inserito nel fascicolo relativo ad una causa diversa.
Ne discenderebbe la tempestività della costituzione dell' e la AR conseguente infondatezza dell'opposizione proposta, alla luce della documentata notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione n. 09720199055647964000.
L ha, altresì, evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva AR in relazione alle doglianze sollevate dall'opponente e l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza di interesse dell'attore e in quanto avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, in assenza di azioni esecutive intraprese dal concessionario della riscossione.
ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, evidenziando la correttezza Controparte_2 della statuizione del primo giudice in ordine all'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall' , tenuto conto della sua mancata comparizione all'udienza di AR prima comparizione, durante la quale avrebbe potuto evidenziare eventuali errori imputabili alla cancelleria, e tenuto conto della sussistenza, sull'attestazione della cancelleria relativa alla data della effettiva costituzione dell'opponente, di una aggiunta riportata a penna.
pagina 2 di 6 ha poi evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione sollevata dall e, in ogni caso, anche valutando la AR documentazione tardivamente prodotta dalla controparte, la fondatezza dell'opposizione. ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze CP_3 sollevate dall'opponente, attinenti alla fase della riscossione, e ha chiesto conseguentemente di non essere gravata dal carico delle spese processuali.
La è rimasta contumace. Controparte_4
2. Il primo motivo di appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla attestazione di cancelleria rilasciata in data 19.10.2020 (cfr. all. 7 fascicolo dell'appellante) emerge che l'atto di costituzione dell' relativo al fascicolo iscritto al AR
N.R.G. 22279/2020 del Giudice di Pace di Roma, depositato in data 23.07.2020, è stato per errore inserito nel fascicolo iscritto al N.R.G. 22273/2019, dove è stato rinvenuto. Risulta altresì prodotto in atti l'indice dei documenti depositati, recante il timbro di cancelleria attestante l'esecuzione dell'adempimento in data 23.07.2020.
Da quanto precede discende che la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto non utilizzabile la documentazione prodotta dall' , attesa la tardiva costituzione in AR giudizio dell'ente, merita di essere riformata.
Al riguardo è appena il caso di osservare che non incide sulle conclusioni che precedono la contesta omessa comparizione del procuratore dell'ente all'udienza del 02.09.2020 e il ritenuto tardivo rilievo dell'errore commesso dalla cancelleria.
Da un lato, infatti, va evidenziato che l' , all'udienza del 2.09.2020, AR risultava formalmente contumace e pertanto, in difetto di copia della procura alle liti (depositata in un diverso fascicolo), all'avvocato era senz'altro preclusa la comparizione all'udienza per conto della sua assistita e, dall'altro, deve essere considerato, in ogni caso, che il rilievo della ritualità della costituzione non è subordinato al rispetto di una specifico termine processuale e avrebbe potuto anche essere effettuato, ove la cancelleria si fosse avveduta tempestivamente dell'errore, d'ufficio dal Giudice di Pace.
Va da ultimo osservato, quanto alla rilevata aggiunta a penna operata sulla attestazione di cancelleria del 23.07.2020, che ogni eventuale contestazione in ordine alla genuinità del documento avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la proposizione di querela di falso.
3. Tanto premesso devo essere rigettate le questioni preliminari sollevate dall' AR
.
[...]
pagina 3 di 6 Va innanzitutto evidenziata la sussistenza della legittimazione passiva dell'ente, con specifico riferimento alle doglianze oggetto del giudizio di appello, afferenti alla contestata omessa notificazione delle cartelle di pagamento (attività di competenza del della riscossione) e alla CP_5 conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Deve altresì essere riconosciuta la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, al quale risulta notificato atto di intimazione, contenente diffida ad adempiere, in relazione ad un credito puntualmente precisato e quantificato dal concessionario della riscossione.
Ne consegue altresì, attesa la natura di atto interruttivo del termine di prescrizione da ascriversi all'intimazione di pagamento, l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito svolta dall'opponente, in quanto volta all'accertamento della prescrizione del credito oggetto dell'intimazione impugnata.
4. Alla luce della documentazione prodotta dall' l'opposizione deve AR ritenersi parzialmente fondata.
L'opponente ha chiesto accertarsi l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento n.
0972013013010868811000; n. 09720130263656231000; n. 09720140010400432000; n.
09720140041016241000; n. 09720140126450781; n. 09720140219520232; n.
09720150120809712000; n. 09720150159618107000; n. 09720150172601614000,
09720170134362404, n. 09720170134362505, sottese all'intimazione di pagamento n.
09720199055647964000, e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che:
1) le cartelle di pagamento n. 09720130263656231000, n. 09720140041016241000, n.
09720150120809712000, n. 09720150159618107 000, n. 09720150172601614 000 sono state notificate con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. rispettivamente in data 25.01.2014;
22.08.2015; 21.09.2015; 15.01.2016; 24.01.2016; 24.01.2016;
1) non risulta documentata la notificazione della cartella di pagamento n.
0972013013010868811000, avente ad oggetto sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2010;
2) la cartella di pagamento n. 09720140010400432000 risulta notificata con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. presso l'indirizzo di via Tovaglieri 402, in Roma, in data 23.03.2015; la notifica deve ritenersi nulla alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute pagina 4 di 6 effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. n. 27699/2024).
Nella specie non solo non risultano effettuate ricerche diverse da quelle anagrafiche (dalle quali, peraltro, emerge che l'opponente era effettivamente residente in [...] all'epoca della notificazione della cartella di pagamento), ma presso il medesimo indirizzo risulta ritualmente eseguita, con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. attesa la temporanea assenza del destinatario ivi residente, la notificazione della cartella di pagamento n.
09720140041016241000 in data 5.02.2015 e della cartella di pagamento n.
09720140219520232 in data 9.09.2015;
3) per la stessa motivazione deve essere dichiarata nulla la notificazione della cartella di pagamento n. 09720170134362404000 e la notificazione della cartella di pagamento n.
09720170134362505000, eseguite con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. presso l'indirizzo di via Colle Colacchio 60, in Gallicano del Lazio, in data 11.01.2018, in difetto di prova dell'esecuzione di ricerche diverse da quelle anagrafiche (dalle quali, peraltro, è emersa l'effettiva residenza dell'interessato presso l'indirizzo di via Colle Colacchio 60)
4) le cartelle di pagamento n. 09720140219520232 e 09720140126450781, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada risalenti al 2010 e al 2011, risultano notificate non le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. Non risulta tuttavia documentato l'invio della necessaria raccomandata informativa, sicché non può ritenersi provato il perfezionamento della notificazione.
Da ultimo va evidenziato che l'intimazione di pagamento n. 09720179018081561000 non risulta prodotta in atti, sicché non è possibile accertare che essa abbia effettivamente ad oggetto le cartelle di pagamento impugnate e, pertanto, valutarne l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Dalle considerazioni che precedono discende che alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720199055647964000, il 29.01.2020, non era ancora decorso il termine di prescrizione di 5 anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09720140041016241000, n. 09720150120809712000, n.
09720150159618107 000, n. 09720150172601614 000.
Di contro, in difetto di prova del perfezionamento della relativa notificazione, deve ritenersi prescritto il credito oggetto delle cartelle di pagamento n. 0972013013010868811000, n.
09720140010400432000; n. 09720140219520232; n. 09720140126450781; n.
09720170134362404000; n. 09720170134362505000, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada risalenti rispettivamente al 2010, al 2011 e al 2015.
pagina 5 di 6 Anche il credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720130263656231000, notificata in data
25.01.2014 e avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada comminate nel 2010, deve ritenersi prescritto alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720199055647964000, il 29.01.2020.
In conclusione, l'opposizione deve trovare accoglimento, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09720130263656231000; n. 0972013013010868811000; n. 09720140010400432000; n.
09720170134362404000; n. 09720170134362505000; n. 09720140219520232; n.
09720140126450781 e la sentenza di primo grado, al riguardo, deve essere confermata.
In accoglimento parziale dell'appello l'opposizione proposta da deve invece Controparte_2 essere rigettata limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720140041016241000, n.
09720150120809712000, n. 09720150159618107 000, n. 09720150172601614 000.
4. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, per entrambi i gradi del giudizio, atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione e la conseguente reciproca soccombenza delle parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. AR
17496/2020: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720140041016241000, n. 09720150120809712000, n.
09720150159618107 000, n. 09720150172601614 000; compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, 23.09.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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