Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3303/2024
REPUBBLICAPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Presidente relatore dott. Mirko Buratti dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3303 / 2024 R.G. vertente tra: Parte 1 (c.f. C.F. 1 ) nata a [...] il [...];
e tra Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), nato a [...] il [...], entrambi con l'avvocato ROSSI ROBERTO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carate Brianza, via F. Cusani n.18, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, staranno con i genitori nei seguenti periodi: primo periodo dal 24/12 fino al 31/12 alle ore 12.00; secondo periodo dal giorno 31/12 fino al giorno 06/01 dell'anno successivo alle ore 21.00; per il periodo di vacanze pasquali alternativamente, curando che il minore non trascorrano il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo fra gli stessi;
- ponti scolastici: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le vacanze ed i ponti legati alle festività di tutti i Santi e quelle nel periodo 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno da concordare in tempo utile;
- per il periodo delle vacanze estive (da ripartire pariteticamente): il figlio trascorrerà almeno 15/20 giorni consecutivi con il padre e 15/20 giorni consecutivi con la madre, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
- è fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi per periodi di vacanza anche di una o più settimane durante l'anno compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio;
- nei giorni in cui si festeggiano la "festa della mamma" e il compleanno della madre così come, analogamente, nei giorni della “festa del papà" e del compleanno del padre, il figlio starà rispettivamente con la madre o con il padre per l'intera giornata o almeno per un paio d'ore, salvo impegni scolastici, ricreativi, sportivi e religiosi del figlio e di lavoro dei genitori;
- per il festeggiamento dei compleanni del figlio, i genitori potranno organizzare la giornata e/o i festeggiamenti insieme o autonomamente;
- qualsiasi evento religioso, sportivo, ludico, ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo la celebrazione della S. Messa per la Comunione o la Cresima, la partita, lo spettacolo/festa di fine anno scolastico) potrà essere partecipato da entrambi i genitori;
- eventuali rinfreschi/feste connesse agli eventi che precedono verranno organizzate e sostenute quanto alle spese da entrambi i genitori autonomamente nella stessa giornata ove possibile, in modo da garantire al figlio minore la possibilità di trascorrere con ciascuno dei genitori un pari lasso di tempo nella stessa giornata secondo le modalità che gli stessi adotteranno di comune accordo;
4 I signori Parte 1 e Parte 2 , in ragione di una situazione reddituale paritetica e '
di un affidamento condiviso del figlio Per_1 con termini di permanenza uguali presso gli stessi, provvederanno al mantenimento del figlio autonomamente in ragione del 50% ciascuno senza nulla richiedere l'uno all'altra;
5.Spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza ripartite al 50% tra i genitori;
6. L'importo goduto a titolo di assegni famigliari/ assegno unico e/o qualsivoglia altro assegno di cui i genitori possano godere in quanto concesso in favore del figlio verrà ripartito tra i signori Parte 1 e Parte 2 al 50% ciascuno a prescindere da chi sia il genitore richiedente e percipiente l'importo suddetto;
7. Il signor Pt 2 si obbliga a corrispondere alla signora Parte 1 il 50% del premio annuale della polizza Postevita n. 50009676334, dagli stessi contratta in favore del figlio Per_1 entro 5 giorni dalla scadenza della rata e previa richiesta della signora Parte_1 ;
8. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi assegno l'uno a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
9. Le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente regolato ogni rapporto tra di esse pendente e di non avere nulla a pretendere uno dall'altra con riferimento alla loro cessata convivenza fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso;
10. I genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza o domicilio, così come i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
11. I genitori si autorizzano a recarsi all'estero anche con il figlio minore e si impegnano ad espletare le pratiche per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il minore;
12. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con
Sentenza dal Tribunale di Monza emessa in data 27 giugno 2024.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
Parte 2 , così provvede: E
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto da Parte 1 e Pt 2
[...] in Verano Brianza in data 27 giugno 2009 (trascritto all'atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Verano Brianza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15 maggio 2025 Il Presidente est.
Dott. Mirko Buratti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. Il figlio Per 1 viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D. Lgs. n. 154/13, con possibilità di richiesta di doppia residenza/ domicilio;
2. I genitori intendono collaborare affinché ciascuno di essi possa trascorrere quanto più tempo possibile con Per_1 nell'interesse prevalente dello stesso ed allo scopo di garantire la serenità del minore ed un rapporto equilibrato con ciascun genitore;
3. con leI genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé il figlio minore Per_1 modalità che seguono, cercando quanto più possibile di far sì che il minore trascorra un tempo congruo con ciascun genitore e salvo imprevisti riferibili al figlio, alla sua situazione di salute o altri impedimenti e salvo infine imprevisti riferibili a impegni lavorativi dei genitori, e fatti salvi diversi accordi tra le parti, starà con gli stessi con le seguenti modalità: